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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gianluca Teat Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., rapp. e dif. ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Trieste
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, assunto quale docente a tempo indeterminato a far data dal 2022 e attualmente in servizio presso il di Trieste, ha impugnato la Controparte_4 sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata nei suoi confronti dalla CP_5
Scolastica del Controparte_6
di Trieste in data 11.1.2024.
Egli ha dedotto che: sulla base di due segnalazioni era stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti;
che il fatto contestato era rappresentato dall'aver egli richiesto ad una studentessa di religione musulmana di togliersi velo durante l'orario di lezione di storia nella classe IVF dell'Istituto Petrarca in data 12 settembre 2023; la tardività della contestazione degli addebiti;
il difetto di competenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione del tipo di quella ad egli comminata;
la violazione del proprio diritto di difesa;
l'assenza di una normativa di rango legislativo, regolamentare o di istituto che disciplini, in modo chiaro, l'utilizzo del velo per motivi religiosi nelle istituzioni scolastiche;
la liceità della propria condotta;
la sproporzione della sanzione rispetto all'entità del fatto.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“1) dichiarare l'illegittimità e, dunque, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia della sanzione disciplinare irrogata al dipendente con il provvedimento prot. TSPC02000N
-AF83226 -REGISTRO PROTOCOLLO -0000291/RIS 11/01/2024 -VII.6 – U dell'11 gennaio 2024 (All. 6), per i motivi sopra elencati, ordinando all'Amministrazione tutti i provvedimenti conseguenti -in particolare la cancellazione delle relative sanzioni-;
2) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Contr Si costituivano in giudizio il e l' indicato in epigrafe, che Controparte_1
resistevano con diverse argomentazioni, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e concludevano per il rigetto del ricorso.
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
È opportuno, anzitutto, precisare che non può essere qualificato come autonoma parte del giudizio l' citato dal ricorrente, in quanto costituisce mero Controparte_3
ufficio e, quindi, articolazione interna della struttura organizzativa del
[...]
. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “In tema di contenzioso del Controparte_1
personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso preposto, Controparte_3
in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_8
rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in CP_1
forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021,
n.32938).
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente, è fondata la censura attorea relativa all'incompetenza del Dirigente Scolastico ad emanare la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto.
A tal proposito, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 492 del D.lgs. 297-1994 stabilisce che: “1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o
3 dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
L'art. 55-bis del D.lgs. 165-2001 a sua volta prevede che: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento
4 in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti Controparte_9
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
L'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione
e ricerca Periodo 2019-2021 prevede, poi, che: “1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
5 3. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale”.
Analoga previsione è contemplata dall'art. 12 del CCNL per il periodo 2016-2018.
Dalle disposizioni innanzi riportate si evince che vi è una distinzione tra le infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale e tutte le altre. Per quanto concerne le prime, la norma rinvia alle previsioni dei contratti collettivi. Queste, a loro volta, non contemplano un procedimento, ma semplicemente ripetono quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 1 D.lgs.
165-2001, e cioè che il responsabile della struttura dove lavora il dipendente procede all'irrogazione di tale sanzione. Riguardo tutte le altre sanzioni competente è l'«ufficio per i procedimenti disciplinari», struttura interna che ciascuna Amministrazione ha l'obbligo di istituire (art. 55-bis, comma 2).
A quanto precede consegue che nel caso in cui il Dirigente Scolastico emetta direttamente la sanzione dell'avvertimento scritto la stessa è affetta da invalidità, in quanto comminata da un soggetto privo di competenza appartenendo quest'ultima esclusivamente alla competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Diversamente ragionando si consentirebbe, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, che un unico soggetto possa emanare una sanzione di competenza di un organo collegiale comportando tale evenienza una lesione del diritto di difesa del lavoratore ed una violazione delle garanzie del procedimento disciplinare.
Tali considerazioni sono condivise, altresì, dalla giurisprudenza secondo cui: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare;
la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell' per le minori garanzie di Pt_2
terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al
6 dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa” (Cassazione civile sez. lav.,
11/07/2024, n.19097).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, deve essere dichiarata l'illegittimità della sanzione dell'avvertimento scritto irrogata da parte della Scolastica del CP_5
Liceo con Sezione Ospedaliera ” di Trieste in Controparte_6 Controparte_6
data 11.1.2024 nei confronti del ricorrente poiché emessa da un soggetto privo dello specifico potere disciplinare.
L'accoglimento di tale deduzione attorea comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute in ricorso.
Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dirimenti per la decisione comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata da parte della
[...]
di Trieste in data 11.1.2024 nei Controparte_10
confronti del ricorrente;
Parte_1
-Compensa le spese di lite.
7 Trieste, 8.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gianluca Teat Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., rapp. e dif. ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Trieste
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, assunto quale docente a tempo indeterminato a far data dal 2022 e attualmente in servizio presso il di Trieste, ha impugnato la Controparte_4 sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata nei suoi confronti dalla CP_5
Scolastica del Controparte_6
di Trieste in data 11.1.2024.
Egli ha dedotto che: sulla base di due segnalazioni era stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti;
che il fatto contestato era rappresentato dall'aver egli richiesto ad una studentessa di religione musulmana di togliersi velo durante l'orario di lezione di storia nella classe IVF dell'Istituto Petrarca in data 12 settembre 2023; la tardività della contestazione degli addebiti;
il difetto di competenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione del tipo di quella ad egli comminata;
la violazione del proprio diritto di difesa;
l'assenza di una normativa di rango legislativo, regolamentare o di istituto che disciplini, in modo chiaro, l'utilizzo del velo per motivi religiosi nelle istituzioni scolastiche;
la liceità della propria condotta;
la sproporzione della sanzione rispetto all'entità del fatto.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“1) dichiarare l'illegittimità e, dunque, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia della sanzione disciplinare irrogata al dipendente con il provvedimento prot. TSPC02000N
-AF83226 -REGISTRO PROTOCOLLO -0000291/RIS 11/01/2024 -VII.6 – U dell'11 gennaio 2024 (All. 6), per i motivi sopra elencati, ordinando all'Amministrazione tutti i provvedimenti conseguenti -in particolare la cancellazione delle relative sanzioni-;
2) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Contr Si costituivano in giudizio il e l' indicato in epigrafe, che Controparte_1
resistevano con diverse argomentazioni, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e concludevano per il rigetto del ricorso.
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
È opportuno, anzitutto, precisare che non può essere qualificato come autonoma parte del giudizio l' citato dal ricorrente, in quanto costituisce mero Controparte_3
ufficio e, quindi, articolazione interna della struttura organizzativa del
[...]
. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “In tema di contenzioso del Controparte_1
personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso preposto, Controparte_3
in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_8
rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in CP_1
forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021,
n.32938).
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente, è fondata la censura attorea relativa all'incompetenza del Dirigente Scolastico ad emanare la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto.
A tal proposito, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 492 del D.lgs. 297-1994 stabilisce che: “1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o
3 dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
L'art. 55-bis del D.lgs. 165-2001 a sua volta prevede che: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento
4 in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti Controparte_9
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
L'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione
e ricerca Periodo 2019-2021 prevede, poi, che: “1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
5 3. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale”.
Analoga previsione è contemplata dall'art. 12 del CCNL per il periodo 2016-2018.
Dalle disposizioni innanzi riportate si evince che vi è una distinzione tra le infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale e tutte le altre. Per quanto concerne le prime, la norma rinvia alle previsioni dei contratti collettivi. Queste, a loro volta, non contemplano un procedimento, ma semplicemente ripetono quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 1 D.lgs.
165-2001, e cioè che il responsabile della struttura dove lavora il dipendente procede all'irrogazione di tale sanzione. Riguardo tutte le altre sanzioni competente è l'«ufficio per i procedimenti disciplinari», struttura interna che ciascuna Amministrazione ha l'obbligo di istituire (art. 55-bis, comma 2).
A quanto precede consegue che nel caso in cui il Dirigente Scolastico emetta direttamente la sanzione dell'avvertimento scritto la stessa è affetta da invalidità, in quanto comminata da un soggetto privo di competenza appartenendo quest'ultima esclusivamente alla competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Diversamente ragionando si consentirebbe, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, che un unico soggetto possa emanare una sanzione di competenza di un organo collegiale comportando tale evenienza una lesione del diritto di difesa del lavoratore ed una violazione delle garanzie del procedimento disciplinare.
Tali considerazioni sono condivise, altresì, dalla giurisprudenza secondo cui: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare;
la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell' per le minori garanzie di Pt_2
terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al
6 dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa” (Cassazione civile sez. lav.,
11/07/2024, n.19097).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, deve essere dichiarata l'illegittimità della sanzione dell'avvertimento scritto irrogata da parte della Scolastica del CP_5
Liceo con Sezione Ospedaliera ” di Trieste in Controparte_6 Controparte_6
data 11.1.2024 nei confronti del ricorrente poiché emessa da un soggetto privo dello specifico potere disciplinare.
L'accoglimento di tale deduzione attorea comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute in ricorso.
Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dirimenti per la decisione comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata da parte della
[...]
di Trieste in data 11.1.2024 nei Controparte_10
confronti del ricorrente;
Parte_1
-Compensa le spese di lite.
7 Trieste, 8.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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