Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3680 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Consolare Pompea n. 875 - Frazione: Pace, c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Casablanca del foro di SI
(c.f. Fax: 090/9215951; PEC: C.F._2
presso il cui studio professionale sito in Email_1
SI, via Santa AR n. 240 - isolato 163/164, è elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] CF: CP_1
, residente in [...]
Giardino scal ac int. 7, rappresentata e difesa giusto mandato in atti, dall'avv. Cinzia Fresina, presso il cui studio sito in SI V.le Regina
Elena 137, è elettivamente domiciliata, C.F.: , tel. e C.F._4
fax: 090363500, PEC: email: ; Email_2 Email_3
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
17.09.2024, premesso che da una relazione di convivenza Parte_1
tra l'istante e era nata a [...] il [...] la figlia CP_1
che la convivenza era cessata poco dopo la nascita della Persona_1
figlia; che, in particolare, la unitamente alla figlia avevano CP_1
lasciato la casa familiare per andare a vivere presso i genitori della ed egli, preso atto della insanabilità della crisi familiare, CP_1
aveva quindi deciso, parimenti, di lasciare detto immobile, detenuto in locazione, per far rientro presso la casa dei genitori;
che la CP_1
aveva impedito al deducente di vedere la figlia AR adducendo giustificazioni irrilevanti, prevalentemente basate sulla tenera età della bambina;
che le parti, nel mese di luglio 2024, avevano raggiunto un accordo in base al quale egli avrebbe potuto vedere la figlia tre volte a settimana oltre il sabato e la domenica alternati, presso l'abitazione della ma questo non era stato rispettato dalla resistente, che non CP_1
aveva mai garantito al deducente la privacy richiesta;
che egli non poteva più neppure entrare a casa della per espresso divieto di CP_1
quest'ultima sicché aveva potuto vedere la figlia solo nell'androne di casa o nel cortile della casa dei nonni materni della bimba;
che la minore era ormai prossima allo svezzamento e non vi erano motivi per non consentire al deducente di portarla con sé per qualche ora, anche per consentire alla bambina di conoscere i nonni paterni;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse emesso un provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis .15
2 c.p.c. al fine di consentire al deducente di tenere con sé la figlia secondo le modalità meglio specificate in ricorso (“per 3 ore pomeridiane nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con rientro al domicilio materno ed per le medesime 3 ore il sabato e/o la domenica alternati ai medesimi orari”); nel merito, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre, che fosse determinato il contributo a carico del deducente per il mantenimento della figlia in misura pari a € 200,00 mensili, tenuto conto del fatto che egli era agente della Polizia penitenziaria ed il proprio stipendio si aggirava intorno alla soma mensile di € 1.400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF. Chiedeva, infine, che fosse stabilito che l'assegno unico avrebbe dovuto essere percepito da entrambi i genitori come per legge.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte il 10.11.2024 notificato il 14.11.2024, il Giudice disponeva che potesse Parte_1
tenere con sé la figlia minore per 3 ore pomeridiane nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (con rientro al domicilio materno) e per le medesime 3 ore il sabato e/o la domenica a settimane alterne ai medesimi orari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale CP_1
evidenziava che l'allontanamento da casa della deducente era dipeso dall'aggressione fisica e verbale consumata il 22.6.2024 da parte del in danno della stessa all'interno della casa familiare negli ultimi Pt_1
giorni di giugno alla presenza della bambina. Osservava che, ciò nonostante, il 24 luglio 2024 dopo faticose trattative, le parti avevano sottoscritto un accordo con l'assistenza dei rispettivi legali, sia per la gestione della bambina che per i profili economici, ma tale accordo era
3 stato disatteso dal per inosservanza degli impegni economici da lui Pt_1
assunti e per il fatto che il , recandosi a vedere la figlia presso Pt_1
l'abitazione della er come concordato, aveva sempre assunto CP_1
condotte offensive e provocatorie. Negava, in ogni caso, di avere ostacolato o impedito al padre o ai suoi parenti di vedere ed intrattenersi con la bambina, mentre la necessità di vedere la bambina fuori dall'abitazione era dipesa dalla conflittualità tra le parti, unitamente al rifiuto del di Pt_1
concordare “spazi neutri”. Quanto ai rapporti economici rilevava che il assieme al fratello gestiva una società, la Rental boat CST, che Pt_1
noleggiaVA barche e fruiva di un canone locativo di € 650,00 mensili per l'appartamento dove risultava residente anagraficamente, ma in realtà da lui non utilizzato, in quanto lo stesso era domiciliato, presso i genitori in via
Consolare Pompea 475. Sottolineava, infine, che il , nel giugno Pt_1
2024, aveva acquistato un immobile per il corrispettivo € 80.000,00, mentre dal mese di aprile 2024 lo stesso era “passato di ruolo” sicché verosimilmente il suo stipendio era pari a € 1.800,00 mensili circa.
Chiedeva, pertanto, che fosse revocato il provvedimento indifferibile, che fosse disposto l' affido condiviso della bambina con domiciliazione presso la madre, che fosse disciplinati i tempi di permanenza della figlia minore con il padre, prevedendo che gli incontri avvenissero “secondo libero accordo delle parti”, tenendo conto delle preminenti esigenze della piccola e dei turni di lavoro del genitore, per tre volte alla settimana compreso il sabato o la domenica, presso l'abitazione della madre e/o presso eventuali pertinenze o, comunque, anche all'esterno in “luoghi neutri” da concordare.
Chiedeva, inoltre che fosse ordinato al , di provvedere al Pt_1
mantenimento della bambina con il versamento della somma mensile di €
350,00, con decorrenza dal 18.9.2024, con aggiornamento Istat come per legge, oltre spese straordinarie al 50% ciascuno da prevedere nel rispetto
4 del protocollo del CNF 2017. Chiedeva, infine, che l'assegno unico universale previsto dalla legge ex L.
1.4.2021 n. 46 e s.m.i., continuasse ad essere percepito dalla madre in ragione del 100% ad integrazione del contributo di cui sopra.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28.10.2024.
All'udienza del 04.12.2024 il Giudice, dopo avere sentito le parti, confermava le condizioni previste nel decreto dell'11.10.2024 chiarendo che il sabato e la domenica erano da prevedersi a settimane alterne e disponendo che entrambi i genitori, nei casi in cui la minore avesse manifestato un disagio avvisasse l'altro, in modo da consentire reciprocamente la presenza dell'uno e dell'altro genitore.
All'udienza del 28.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede la dichiarava che a titolo di assegno unico CP_1
percepiva circa € 290,00 e lamentava che il aveva iniziato a pagare Pt_1
l'assegno di € 250,00 solo dal mese di dicembre, mentre in precedenza non aveva versato nulla. Il , da canto suo, evidenziava che la casa Pt_1
menzionata da controparte non è stata ancora da lui acquistata, avendo egli stipulato solamente un contratto preliminare, ed anzi sembrava che non fosse possibile il trasferimento di proprietà, con la stipula del contratto definitivo, in quanto mancava l'abitabilità; rilevava che, in ogni caso, per l'acquisto dell'immobile avrebbe dovuto stipulare un mutuo ed aveva già sborsato un acconto di € 20.000,00, mentre pagava, sempre in conto prezzo, delle rate mensili di € 500,00; negava, poi, che tale immobile fosse messo a frutto, mentre evidenziava che egli aveva solamente pubblicizzato una eventuale locazione dell'immobile, locazione che non era stata mai stipulata.
5 Dopo ampia discussione, le parti indicavano una ipotesi di accordo, dichiarando che l'assegno da porre a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
nata a [...] il [...], avrebbe potuto essere Persona_1
quantificato nella somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che l'assegno avrebbe dovuto essere corrisposto mediante bonifico;
che entrambi i genitori avrebbero potuto percepire l'assegno unico nella misura del 50 % ciascuno;
che entrambi i genitori avrebbero dovuto partecipare alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, nella misura del 50 % ciascuno. Quanto all'affidamento della minore le parti concordavano sulla opportunità che la predetta figlia restasse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre;
quanto alla disciplina dei tempi di permanenza con il padre avrebbero potuto essere confermate le previsioni contenute nel provvedimento indifferibile del 04.12.2024 in ordine alla durata degli incontri ed al numero settimanale degli incontri (quattro), ma le parti precisano che l'individuazione dei giorni avrebbe dovuto essere effettuata mensilmente sulla base dei turni di lavoro del;
le parti Pt_1
prevedevano, altresì, che nelle giornate in cui non erano previsti incontri con il padre, la ovesse informare il sulle condizioni CP_1 Pt_1
di vita della minore e sulla giornata trascorsa mediante messaggio che sarebbe stato inviato nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 20,00, mentre il potesse chiedere chiarimenti o ulteriori informazioni Pt_1
mediante messaggio da inviare entro 15 minuti dalla ricezione del messaggio della e quest'ultima avrebbe dovuto fornire le CP_1
informazioni o i chiarimenti richiesti nei successivi 15 minuti. Le parti, infine, venivano sollecitati dal Giudice e dichiarare se fossero disponibili
6 ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura pubblica, ma il dichiara che era disponibile ad Pt_1
intraprendere un simile percorso, mentre la ichiarava che non CP_1
era disponibile ad intraprendere tale percorso anche perché stava effettuando un percorso analogo in via autonoma presso il Consultorio
Familiare.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Osserva il collegio che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
28.01.2025 in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia AR possa essere recepito. D'altronde, in caso di accordo delle parti, il
Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”). Nel caso in esame, invero, alla luce del mancato accordo delle parti con riferimento alla effettuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità, i procuratori delle parti hanno chiesto che fosse il collegio ad assumere la decisione ribadendo tutte le domanda ed eccezioni già svolte, ma in realtà non vi è motivo per discostarsi dalle condizioni indicate dalle parti. Infatti, non è stato mai oggetto di contrasto l'adozione del regime di affidamento condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre. Invero, il contrasto tra le arti
7 verteva esclusivamente sui tempi di permanenza della figlia minore con il padre e sulle modalità di svolgimento degli incontri. Va, nondimeno, osservato che i dubbi sollevati dalla ulla idoneità del CP_1 Pt_1
di provvedere all'accudimento della figlia in ragione delle condotte violente che questi avrebbe tenuto nei confronti della compagna non sembrano potere assumere pregnante significato, tenuto conto del fatto che le condotte indicate sono contestate e, soprattutto, che non sono state mai considerate di tale gravità da giustificare una eventuale denuncia del né da impedire il raggiungimento in data 24.07.2024 di un accordo Pt_1
tra le parti in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre.
Peraltro, va osservato che in detto accordo le parti avevano stabilito che gli incontri tra padre e figlia potessero svolgersi non solo all'interno dell'abitazione della madre, garantendo al padre la più ampia privacy, ma anche all'esterno secondo le contingenze del momento, con la sola previsione che agli incontri fosse presente anche la madre non tanto in ragione di una qualche inadeguatezza del padre, ma esclusivamente per far fronte ad “ogni eventuale necessità della figlia”, sicché anche i dissidi successivamente insorti sulle modalità degli incontri, da svolgersi esclusivamente all'interno dell'abitazione o nelle sue immediate pertinenze, appaiono in qualche modo speciosi ed il frutto di una conflittualità tra le parti ancora non superata, che però non sembra potere incidere sul rapporto del padre con la figlia minore. Parimenti, l'importo dell'assegno da porre a carico del ed a favore della Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia appare adeguato alle esigenze della minore, ancora in tenera età, ed alle risorse economiche del quali risultano documentate. Pt_1
Invero, dopo la remissione della causa al collegio per la decisione la a chiesto che fosse valutata la circostanza che il , in CP_1 Pt_1
8 base a successive notizie di stampa, risultava coinvolto nei fatti di cronaca giudiziaria che da ultimo avevano interessato la locale struttura carceraria ed indagato del reato di “associazione a delinquere finalizzata all'introduzione di stupefacenti all'interno del casa circondariale di Gazzi dall'agosto 2023 ad oggi nonchè per commercio interno di telefonini e sim card”. Chiedeva, in particolare, che fossero dichiarati non più validi gli accordi assunti all'udienza del 28.1.2025 per revoca del consenso da parte della madre e che la figlia minore fosse affidata in via esclusiva alla madre con la sospensione del diritto di visita del padre almeno fino Parte_1
alla definizione della vicenda giudiziaria che lo riguardava.
Ritiene il collegio che tale richiesta non possa essere presa in considerazione. A prescindere dal fatto che è dubbio che il consenso delle parti all'accordo raggiunto in udienza possa essere revocato, va osservato che le statuizioni sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo appaiono a questo Collegio pienamente rispondenti alle esigenze della figlia e, come tali, la loro adozione prescinde in qualche modo dall'accordo. Inoltre, va osservato che dopo la precisazione delle conclusioni e l'udienza di discussione della causa, l'ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensionali, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all'esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie, rimessione del procedimento in fase istruttoria), con la conseguenza che sono improponibili le istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e irrilevanti le questioni con esse sollevate ai fini della decisione della causa (Cass. civ. 26.02.1990 n.
1439 e moltissime altre successive). Va, infine, osservato che anche nel merito una notizia di stampa su un coinvolgimento del in una Pt_1
inchiesta penale relativa a illeciti compiuti nel carcere di SI non può assumere alcun rilievo, sia perché i fatti ipoteticamente ascritti devono
9 essere verificati e non risulta che vi sia stato alcun atto che, anche in via sommaria, abbia accertato la fondatezza delle accuse, sia perché si tratta di fatti che, per la loro natura, non sembra possano incidere sulle capacità genitoriali;
infatti, non si può porre alcuna correlazione tra la capacità di fare il buon genitore e l'eventuale esistenza di pregiudizi penali per condotte che non si connotano per aggressività o violenza, mentre la strumentalizzazione di tali fatti da parte dell'altro genitore finisce con il confermare l'accusa di una sua immotivata ostilità allo svolgimento un rapporto sereno della prole con entrambi i genitori, necessario per un sereno sviluppo dei figli, che impone l'adozione di un provvedimento volto a superare le suddette resistenze.
Alla stregua delle superiori considerazioni la minore Persona_1
nata a [...] il [...] va affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza della minore con il padre possono essere disciplinati così come indicato dalle parti all'udienza del 28.01.2025; va, infine, posto a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile Persona_1
di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre va disposto che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF, nella misura del 50 % ciascuno.
Quanto alla decorrenza dell'assegno, essa va fissata dalla data della domanda, vale a dire dal mese di novembre 2024, anche se per i mesi pregressi rispetto alla presente sentenza vanno detratte le minori somme versate dal in tale periodo. Infatti, in questa sede non può essere Pt_1
esaminata la questione se la possa avere diritto ad avere il CP_1
10 rimborso di somme spese per la figlia prima della proposizione della domanda giudiziale volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento, atteso che tale questione, che attiene a rapporti economici tra soggetti adulti, può essere esaminata solamente in seno ad un procedimento ordinario, non rientrando nell'ambito delle questioni da trattare con il cosiddetto rito famiglia. Viceversa, in questa sede va fissata la misura dell'assegno di mantenimento che di regola decorre sin dalla data della relativa domanda. Sennonché la resistente ha ammesso che il Pt_1
aveva versato a partire dal mese di dicembre 2024 la somma mensile di €
250,00 per il mantenimento della figlia, sicché la somma dovuta dal per il mantenimento della minore per il periodo dal novembre Pt_1
2024 (data in cui è stata depositata la comparsa di costituzione contenente richiesta di corresponsione di un assegno) e la data della presente sentenza corrisponde alla differenza tra la somma dovuta di € 300,00 e quella inferiore da lui versata.
Quanto all'assegno unico, va osservato che la disciplina di tale provvidenza economica si discosta profondamente da quella degli “assegni familiari”, sia perché esplica effetti sulla disciplina relativa alle detrazioni fiscali (riguardanti entrambi i genitori e non solo quello collocatario della prole) sia perché individua in modo diverso i beneficiari dell'assegno. In particolare, con riferimento agli “assegni familiari”, il beneficiario si identificava esclusivamente nel genitore affidatario o, nel caso di affidamento condiviso, nel genitore con il quale il figlio minore viveva, mentre oggi la disciplina normativa prevede che l'assegno unico sia ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 comma 4 D. Lgs. 230/2021) e poiché nel caso in esame risulta che la figlia minore AR è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, consegue che entrambi i genitori avranno diritto alla
11 corresponsione dell'assegno per metà ciascuno, senza necessità di alcun intervento giurisdizionale, essendo ciò previsto per legge. Peraltro, la maggior parte degli interpreti ha sottolineato che, essendo i beneficiari dell'assegno stabiliti dalla legge, neppure il giudice può disporre diversamente al di fuori di un accordo in tal senso delle parti, cui anche il legislatore ha dato primario rilievo, accordo che, però, nella specie è venuto meno.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3680/2024 R.G., così provvede:
1) affida la minore nata a [...] il [...] in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
2) dispone che i tempi di permanenza della minore con il padre siano disciplinati così come indicato dalle parti all'udienza del 28.01.2025;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
un assegno mensile di € 300,00, da rivalutare Persona_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che il suddetto assegno decorra dalla data della domanda, vale a dire dal mese di novembre 2024, specificando che per i mesi pregressi rispetto alla
12 presente sentenza vanno detratte le minori somme versate dal in tale periodo;
Pt_1
4) dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, nella misura del 50 % ciascuno;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SI, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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