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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3169/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3169/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 E' presente per il l'Avv. Giovanni Colacurcio il quale, Parte_1 nell'impugnare e contestare ogni avverso dedotto e prodotto, si riporta agli atti di parte - che si abbiano qui per integralmente ripetuti e trascritti - chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione. L'Avv Colacurcio chiede che la causa venga decisa. Sono presenti l'Avv. Massimiliano Di Vito e l'Avv. Gianluca Animoso i quali per la si riportano alle proprie difese chiedendo Controparte_1 il rigetto della opposizione con ogni consequenziale statuizione in merito all'opposto decreto ingiuntivo n. 761/2023. Impugnano e contestano le avverse deduzioni ed eccezioni perchè palesemente infondate in fatto ed in diritto reiterando la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori così come articolati e richiesti nei propri atti difensivi ed in particolare nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., ovvero l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp.te del , Parte_1
l'ammissione della prova per testi con i testi indicati, l'ammissione di tutti i documenti prodotti. Altresì reiterano l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei propri registri contabili/cassetto fiscale per i periodi indicati come emissione e consegna delle 120 fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto. In subordine e senza alcuna rinuncia alle reiterate richieste istruttorie, concludono per il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 761/2023 stante la fondatezza e legittimità del credito vantato dalla con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso Controparte_1 forfettario, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione 1 R.g. n. 3169/2023
orale del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3169/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione“ e vertente TRA
(CF: ; PIVA ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Legale rapp.te pt Prof.ssa , con sede in OR CO (AV) alla via Controparte_2 Vincenzo Pennetti n. 2, rappresentato e difeso come da mandato allegato, giusta delibera di GC n 55 DEL 07.10.2023 e determina n. 110 del 09.10.2023 dall'Avv. Giovanni Colacurcio (CF ; C.F._1
ATTORE
– opponente E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_3
Dott.ssa ( ), con sede in Avellino alla via Francesco Controparte_3 C.F._2 Tedesco n. 65, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano Di Vito (C.F. ) e dall'Avv. Gianluca Animoso (C.F C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino alla C.F._4 Galleria Ciardiello n. 20, come da procura in atti;
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione al DI n. 761/2023, con cui gli era stato ingiunto di pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione, la somma di €75.179,51, in favore della parte ricorrente Parte_2
che aveva rappresentato di essere titolare di un credito maturato per i servizi di fornitura di
[...] energia elettrica a gas metano, con riferimento alla determina n. 100 del 17.12.2020. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. Infondatezza della pretesa, assenza forma scritta ab substantiam– violazione art. 16 R.D. n. 2440 del 1923, difetto di legittimazione passiva violazione art. 191 Tuel”, risultando evidente da quanto prodotto che la e Parte_2 il non fossero legati dal alcun valido ed efficace vincolo contrattuale, Parte_1 né da un valido ed efficace vincolo contrattuale nell'arco temporale di riferimento, al quale la controparte pretendeva di imputare i consumi, indicati nelle fatture prodotte in sede monitoria (anno 2022 – 03.2.2023), non avendo la ha prodotto, né indicato in atti (in quanto CP_1 effettivamente non sussistenti), i contratti e/o atti, da cui desumere la formalizzazione di un ulteriore e successivo contratto tra le parti a decorrere dall'anno 2022, ovvero il prolungamento della durata contrattuale di quanto previsto in sede di determinazione dell'ufficio tecnico n. 100/
2 R.g. n. 3169/2023
2020; “2. Illegittimità della pretesa, assenza dell'an debeatur, difetto di legittimazione passiva, violazione della legge art- 1 comma 494 L, 28.12.2015 n. 208 e obbligo di contenimento della spesa in combinato disposto all'art. 48 L. 133/2008 comma 2.”, poiché esso determinava di affidare la fornitura di energia elettrica e gas alla per un numero 12 mesi e Controparte_1 procedeva ad un impegno di spesa pari ad euro 43920,00 (comprensiva di iva), successivamente alla suddetta determinazione n. 100 del 17.012.2020, non procedeva ad alcuna manifestazione di volontà e/o determinazione di impegno di spesa, né tantomeno la inviava CP_1 comunicazione e/o manifestazione di interesse con la indicazione di consumi e tariffe pretesi, eccedenti i limiti (derogatori) previsti dalla normativa applicabile e quindi comunque non imputabili per nullità del titolo contrattuale eventuale, inoltre alla scadenza del presunto vincolo contrattuale, di cui alla determinazione dell'ufficio tecnico n 100 del 17.12.2020, la CP_1 non procedeva a comunicare alcuna volontà di continuare il rapporto, né le tariffe
[...] applicabili, l'assenza dei presupposti sostanziali e di forma previsti dalla L. 135/2012 determinava la nullità di qualsiasi eventuale pattuizione intervenuta tra le parti;
“3. Nullità DI n. 761/2023 del 25.08.2023 Rg n. 2101/2023 – assenza presupposti 633 cpc ss”, contestando che il Decreto ingiuntivo opposto fosse nullo e meritevole di essere revocato, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc e seguenti per la concessione dello stesso;
“4. Illegittimità DI n. 761/2023 rg n. 2101/2023 Tribunale Avelino sez II civ: assenza dell'an e del quantum della pretesa”, contestando l'an e il quantum della pretesa non intercorrendo regolare contratto scritto tra le parti, contestando il quantum anche per l'illegittimità del prezzo applicato e dei consumi opposti dalla e che la fattura non costituisse prova assoluta dell'esistenza del rapporto Parte_2 e/o effettività del credito ivi indicato e quindi dei consumi riportati, stante la sua natura a formazione unilaterale, contestando la legittimità della pretesa avversa, per il profilo dell'an e del quantum, a cagione della errata quantificazione, misurazione e rilevazione dei consumi ovvero a cagione del malfunzionamento dell'apparecchio; “5. Sugli interessi: Nullità decreto ingiuntivo, infondatezza della pretesa, genericità della domanda, violazione art. 112 cpc, revoca D.I n. 761/2023 – rg 2101/2023” contestando che la ricorrente in via monitoria non avesse avanzato la pretesa degli interessi, in ogni caso non dovuti, dalla singola scadenza sino al soddisfo. La parte opponente concludeva “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, dichiarare nullo, revocare, porre nel nulla e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Avellino II sez civ, in persona del Giudice dott.ssa Rossi Federica in seno al procedimento iscritto al Rg n2101/23, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, nonché dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni, in fatto e diritto, esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare le somme che si riterranno dovute. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio von attribuzione.”. In data 23/01/2024 si costituiva in giudizio la parte convenuta/opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., eccependo e contestando “1. Sulla Presunta infondatezza della pretesa, assenza forma scritta ab susbstantiam – violazione art. 16 R.D. n. 2440 del 1923, difetto di legittimazione passiva violazione art. 191 Tuel”, rappresentando di avere versato in atti la documentazione attestante la regolarità e correttezza della formazione contrattuale tra le parti, dimostrando di aver aderito alla richiesta di “offerta fornitura energia elettrica e gas metano” inviata dall'ufficio tecnico del Comune di e la determinazione numero 100 del Parte_1 17.12.2020, essendo evidente che vi fosse un rapporto contrattuale valido ed efficace e che nessuna violazione dell'art. 16 R.D. n. 2440 del 1923 potesse essere a sè imputata e nemmeno potesse trovare accoglimento il richiamo all'art. 191 Testo Unico degli Enti Locali, non potendo parte opponente far ricadere su di sè una propria mancanza;
precisava di avere, alla decorrenza del 12esimo mese, in assenza di richieste di interruzione e/o comunque comportamento ostativo da parte del , continuato ad erogare i servizi perché, trattandosi di Parte_1
3 R.g. n. 3169/2023
utenze in capo a strutture pubbliche, non avrebbe mai potuto provvedere ad un distacco o disalimentazione del servizio, onde evitare di incappare nel reato di interruzione di pubblico servizio;
“2. Sulla presunta illegittimità della pretesa, assenza dell'an debeatur, difetto di legittimazione passiva, violazione della legge art-1 comma 494 L, 28.12.2015 n. 208 e obbligo di contenimento della spesa in combinato disposto all'art. 48 L. 133/2008 comma 2”, precisando che, durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale e/o comunque del servizio di erogazione di energia elettrica e gas metano, essa aveva sempre applicato la tariffa scontata, così come offerta ed accettata dal e sempre lo stesso prezzo;
“3. Sulla Presunta Parte_1 nullità n. 761/2023 del 25.08.2023 Rg n. 2101/2023 – assenza presupposti 633 cpc ss.”; “4. Sulla presunta illegittimità DI n. 761/2023 rg n. 2101/2023 Tribunale Avellino sez II civ: assenza dell'an e del quantum della pretesa.” evidenziando che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo fossero state tutte regolarmente consegnate al e contestando la Pt_1 Parte_1 doglianza di malfunzionamento;
“5. Sulla presunta nullità del decreto ingiuntivo, infondatezza della pretesa, genericità della domanda, violazione art. 112 cpc, revoca D.I. n. 761/2023 relativamente agli interessi.” deducendo che gli interessi fossero stati applicati secondo le pattuizioni contrattuali o comunque, in ogni caso, secondo legge. L'opposta concludeva “affinché l'On.le Tribunale adito, voglia, contrariis reiectiis, con riferimento all'opposto decreto ingiuntivo n. 761/2023: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 761/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltrechè pretestuosa e dilatoria e, conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Avellino, con ogni consequenziale statuizione;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione.”. Con l'Ordinanza del 10/04/2024 questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, non ammetteva le prove richieste e rinviava la causa per la discussione. All'esito della odierna udienza, la causa viene decisa. Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Occorre che l'analisi parta da una precisa e consolidata premessa metodologica, ovvero che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. per tutte, Cass. civile Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. La parte ricorrente in monitorio ha dedotto che il , con la Parte_1 Determinazione numero 100 del 17.12.2020, avente ad oggetto “affidamento fornitura di energia elettrica e di gas metano per tutte le utenze comunali”, nel prendere atto dell'offerta ricevuta (protocollo n. 2889), ritenendo la proposta contrattuale di essa Parte_3
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[...] R.g. n. 3169/2023
soddisfacente, determinava “di affidare la fornitura di energia elettrica e di gas metano delle utenze comunali alla società e che, pertanto, tra le parti vi fosse un rapporto Controparte_1 contrattuale valido ed efficace. In vero, dalla disamina dell'atto prodotto, si evince che con tale determinazione l'Ente determinava l'affidamento alla dell'approvvigionamento della fornitura di Controparte_1 energia elettrica e di gas metano per tutte le utenze comunali per una durata di n. 12 mesi, a decorrere dall'effettiva attivazione del servizio, come risulta dal testo che per comodità di lettura si riproduce
La parte opponente ha, poi, dedotto, senza che sul punto sia intervenuta specifica contestazione della parte opposta, che, in ossequio alla determinazione n. 100/2020, il servizio fosse stato eseguito con decorrenza dal 01.02.2021. Pertanto, ed effettivamente, è da ritenersi che dalla data del 1.02.2022 in poi non sussistesse alcun valido vincolo tra le parti. Conseguentemente, l'invocata Determinazione numero 100 del 17.12.2020 non può evidentemente costituire valida fonte di credito relativamente alle fatture emesse e azionate in sede monitoria da nei confronti del relative al periodo dal febbraio 2022 Controparte_1 Pt_1 al febbraio 2023 e così anche per periodi successivi. Per di più, è ben evidente come non risulti comunque agli atti alcun contratto scritto, concluso e sottoscritto tra il legale rappresentante della società fornitrice ed il legale rappresentante dell'ente comunale, legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, recante l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del corrispettivo, costituendo la determina un mero atto interno dell'ente. In vero, in tema, non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 per cui “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque 5 R.g. n. 3169/2023
sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”). Per di più, nemmeno può essere giudicata valida la prospettazione della difesa opposta, secondo cui la continuava ad erogare il servizio di fornitura di energia elettrica e gas CP_1 metano alle stesse condizioni previste nell'offerta del 24.11.2020, attesa la pacifica non applicabilità nei confronti delle P.A. delle ipotesi di rinnovo tacito del contratto (v. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22994 del 11/11/2015 (Rv. 637819 - 01) “La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam", sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni.”). In aggiunta, preso atto del dato di fatto della mancata allegazione del contratto concluso in forma scritta, anche le esposte tesi circa la prosecuzione della fornitura, alla scadenza del dodicesimo mese, in assenza di richieste di interruzione e/o comunque comportamento ostativo da parte del , quale pubblico servizio, non persuadono, dovendosi Parte_1 ritenere che la rilevanza imperativa ed inderogabile della forma scritta dei contratti con la P.A., tenuto conto delle preminenti, pregnanti e specifiche ragioni sottese, ben evidenziate dalla giurisprudenza sopra riportata, non possa trovare deroga, finanche in ipotesi, comunque nemmeno comprovata nel caso di specie da parte dell'opposta, di operatività del c.d. “regime di salvaguardia”, poiché la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa, parimenti speciale, come quella in tema di contrattazione pubblica, necessitandosi comunque la stipula di un atto scritto. Interessa ancora ribadire, al fine di superare le tesi esposte al riguardo dalla difesa opposta, che, venendo in rilievo l'applicabilità di una norma imperativa, a nulla vale la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente coinvolto, considerato che non v'è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione;
né rilevano eventuali pagamenti comunque intervenuti, non potendo ritenersi sufficiente che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (v. in tema, ancora Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 per cui “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.”; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015). Il riferimento poi operato dalla difesa opposta ad un arresto di recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. II, 03/05/2023, (ud. 27/03/2023, dep. 03/05/2023), n.11519)
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non risulta affatto idoneo a suffragare le prospettate tesi, in quanto non pertinente, perché riferito alla peculiare e specifica fattispecie di affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, espressamente disciplinata dalla legge. Da tutto quanto innanzi ed in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati in apertura, deriva che non possa dirsi che la parte convenuta/opposta, sulla quale gravava il relativo onere, abbia adempiuto al compito di provare i fatti costituivi della istanza creditoria avanzata nella odierna sede, con riguardo alla valida vigenza di un contratto, quale fonte negoziale della pretesa creditoria. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, n.761/2023, emesso dal Tribunale di Avellino a carico del , va, pertanto, in accoglimento del motivo di Parte_1 opposizione sub 1 relativo all'assenza di forma scritta ad substantiam, revocato, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione, anche in base al principio della “ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”). La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta/opposta. La liquidazione si effettua, come da dispositivo, in base alle tariffe forensi vigenti e tenuto conto del valore della causa (€75.179,51), della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della natura solo documentale dell'istruttoria e della snellezza della fase decisoria, svolta in forma orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da parte attrice e, per Parte_1 l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo opposto n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data 25/08/2023 (R.G. n. 2101/2023).
2. Condanna parte convenuta/opposta in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento, in favore di parte attrice/opponente, delle spese di giudizio, che si liquidano in €406,50 per esborsi vivi ed in €7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Colacurcio, per dichiarato anticipo. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3169/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 E' presente per il l'Avv. Giovanni Colacurcio il quale, Parte_1 nell'impugnare e contestare ogni avverso dedotto e prodotto, si riporta agli atti di parte - che si abbiano qui per integralmente ripetuti e trascritti - chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione. L'Avv Colacurcio chiede che la causa venga decisa. Sono presenti l'Avv. Massimiliano Di Vito e l'Avv. Gianluca Animoso i quali per la si riportano alle proprie difese chiedendo Controparte_1 il rigetto della opposizione con ogni consequenziale statuizione in merito all'opposto decreto ingiuntivo n. 761/2023. Impugnano e contestano le avverse deduzioni ed eccezioni perchè palesemente infondate in fatto ed in diritto reiterando la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori così come articolati e richiesti nei propri atti difensivi ed in particolare nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., ovvero l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp.te del , Parte_1
l'ammissione della prova per testi con i testi indicati, l'ammissione di tutti i documenti prodotti. Altresì reiterano l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei propri registri contabili/cassetto fiscale per i periodi indicati come emissione e consegna delle 120 fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto. In subordine e senza alcuna rinuncia alle reiterate richieste istruttorie, concludono per il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 761/2023 stante la fondatezza e legittimità del credito vantato dalla con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso Controparte_1 forfettario, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione 1 R.g. n. 3169/2023
orale del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3169/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione“ e vertente TRA
(CF: ; PIVA ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Legale rapp.te pt Prof.ssa , con sede in OR CO (AV) alla via Controparte_2 Vincenzo Pennetti n. 2, rappresentato e difeso come da mandato allegato, giusta delibera di GC n 55 DEL 07.10.2023 e determina n. 110 del 09.10.2023 dall'Avv. Giovanni Colacurcio (CF ; C.F._1
ATTORE
– opponente E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_3
Dott.ssa ( ), con sede in Avellino alla via Francesco Controparte_3 C.F._2 Tedesco n. 65, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano Di Vito (C.F. ) e dall'Avv. Gianluca Animoso (C.F C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino alla C.F._4 Galleria Ciardiello n. 20, come da procura in atti;
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione al DI n. 761/2023, con cui gli era stato ingiunto di pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione, la somma di €75.179,51, in favore della parte ricorrente Parte_2
che aveva rappresentato di essere titolare di un credito maturato per i servizi di fornitura di
[...] energia elettrica a gas metano, con riferimento alla determina n. 100 del 17.12.2020. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. Infondatezza della pretesa, assenza forma scritta ab substantiam– violazione art. 16 R.D. n. 2440 del 1923, difetto di legittimazione passiva violazione art. 191 Tuel”, risultando evidente da quanto prodotto che la e Parte_2 il non fossero legati dal alcun valido ed efficace vincolo contrattuale, Parte_1 né da un valido ed efficace vincolo contrattuale nell'arco temporale di riferimento, al quale la controparte pretendeva di imputare i consumi, indicati nelle fatture prodotte in sede monitoria (anno 2022 – 03.2.2023), non avendo la ha prodotto, né indicato in atti (in quanto CP_1 effettivamente non sussistenti), i contratti e/o atti, da cui desumere la formalizzazione di un ulteriore e successivo contratto tra le parti a decorrere dall'anno 2022, ovvero il prolungamento della durata contrattuale di quanto previsto in sede di determinazione dell'ufficio tecnico n. 100/
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2020; “2. Illegittimità della pretesa, assenza dell'an debeatur, difetto di legittimazione passiva, violazione della legge art- 1 comma 494 L, 28.12.2015 n. 208 e obbligo di contenimento della spesa in combinato disposto all'art. 48 L. 133/2008 comma 2.”, poiché esso determinava di affidare la fornitura di energia elettrica e gas alla per un numero 12 mesi e Controparte_1 procedeva ad un impegno di spesa pari ad euro 43920,00 (comprensiva di iva), successivamente alla suddetta determinazione n. 100 del 17.012.2020, non procedeva ad alcuna manifestazione di volontà e/o determinazione di impegno di spesa, né tantomeno la inviava CP_1 comunicazione e/o manifestazione di interesse con la indicazione di consumi e tariffe pretesi, eccedenti i limiti (derogatori) previsti dalla normativa applicabile e quindi comunque non imputabili per nullità del titolo contrattuale eventuale, inoltre alla scadenza del presunto vincolo contrattuale, di cui alla determinazione dell'ufficio tecnico n 100 del 17.12.2020, la CP_1 non procedeva a comunicare alcuna volontà di continuare il rapporto, né le tariffe
[...] applicabili, l'assenza dei presupposti sostanziali e di forma previsti dalla L. 135/2012 determinava la nullità di qualsiasi eventuale pattuizione intervenuta tra le parti;
“3. Nullità DI n. 761/2023 del 25.08.2023 Rg n. 2101/2023 – assenza presupposti 633 cpc ss”, contestando che il Decreto ingiuntivo opposto fosse nullo e meritevole di essere revocato, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc e seguenti per la concessione dello stesso;
“4. Illegittimità DI n. 761/2023 rg n. 2101/2023 Tribunale Avelino sez II civ: assenza dell'an e del quantum della pretesa”, contestando l'an e il quantum della pretesa non intercorrendo regolare contratto scritto tra le parti, contestando il quantum anche per l'illegittimità del prezzo applicato e dei consumi opposti dalla e che la fattura non costituisse prova assoluta dell'esistenza del rapporto Parte_2 e/o effettività del credito ivi indicato e quindi dei consumi riportati, stante la sua natura a formazione unilaterale, contestando la legittimità della pretesa avversa, per il profilo dell'an e del quantum, a cagione della errata quantificazione, misurazione e rilevazione dei consumi ovvero a cagione del malfunzionamento dell'apparecchio; “5. Sugli interessi: Nullità decreto ingiuntivo, infondatezza della pretesa, genericità della domanda, violazione art. 112 cpc, revoca D.I n. 761/2023 – rg 2101/2023” contestando che la ricorrente in via monitoria non avesse avanzato la pretesa degli interessi, in ogni caso non dovuti, dalla singola scadenza sino al soddisfo. La parte opponente concludeva “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, dichiarare nullo, revocare, porre nel nulla e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Avellino II sez civ, in persona del Giudice dott.ssa Rossi Federica in seno al procedimento iscritto al Rg n2101/23, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, nonché dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni, in fatto e diritto, esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare le somme che si riterranno dovute. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio von attribuzione.”. In data 23/01/2024 si costituiva in giudizio la parte convenuta/opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., eccependo e contestando “1. Sulla Presunta infondatezza della pretesa, assenza forma scritta ab susbstantiam – violazione art. 16 R.D. n. 2440 del 1923, difetto di legittimazione passiva violazione art. 191 Tuel”, rappresentando di avere versato in atti la documentazione attestante la regolarità e correttezza della formazione contrattuale tra le parti, dimostrando di aver aderito alla richiesta di “offerta fornitura energia elettrica e gas metano” inviata dall'ufficio tecnico del Comune di e la determinazione numero 100 del Parte_1 17.12.2020, essendo evidente che vi fosse un rapporto contrattuale valido ed efficace e che nessuna violazione dell'art. 16 R.D. n. 2440 del 1923 potesse essere a sè imputata e nemmeno potesse trovare accoglimento il richiamo all'art. 191 Testo Unico degli Enti Locali, non potendo parte opponente far ricadere su di sè una propria mancanza;
precisava di avere, alla decorrenza del 12esimo mese, in assenza di richieste di interruzione e/o comunque comportamento ostativo da parte del , continuato ad erogare i servizi perché, trattandosi di Parte_1
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utenze in capo a strutture pubbliche, non avrebbe mai potuto provvedere ad un distacco o disalimentazione del servizio, onde evitare di incappare nel reato di interruzione di pubblico servizio;
“2. Sulla presunta illegittimità della pretesa, assenza dell'an debeatur, difetto di legittimazione passiva, violazione della legge art-1 comma 494 L, 28.12.2015 n. 208 e obbligo di contenimento della spesa in combinato disposto all'art. 48 L. 133/2008 comma 2”, precisando che, durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale e/o comunque del servizio di erogazione di energia elettrica e gas metano, essa aveva sempre applicato la tariffa scontata, così come offerta ed accettata dal e sempre lo stesso prezzo;
“3. Sulla Presunta Parte_1 nullità n. 761/2023 del 25.08.2023 Rg n. 2101/2023 – assenza presupposti 633 cpc ss.”; “4. Sulla presunta illegittimità DI n. 761/2023 rg n. 2101/2023 Tribunale Avellino sez II civ: assenza dell'an e del quantum della pretesa.” evidenziando che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo fossero state tutte regolarmente consegnate al e contestando la Pt_1 Parte_1 doglianza di malfunzionamento;
“5. Sulla presunta nullità del decreto ingiuntivo, infondatezza della pretesa, genericità della domanda, violazione art. 112 cpc, revoca D.I. n. 761/2023 relativamente agli interessi.” deducendo che gli interessi fossero stati applicati secondo le pattuizioni contrattuali o comunque, in ogni caso, secondo legge. L'opposta concludeva “affinché l'On.le Tribunale adito, voglia, contrariis reiectiis, con riferimento all'opposto decreto ingiuntivo n. 761/2023: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 761/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltrechè pretestuosa e dilatoria e, conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Avellino, con ogni consequenziale statuizione;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione.”. Con l'Ordinanza del 10/04/2024 questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, non ammetteva le prove richieste e rinviava la causa per la discussione. All'esito della odierna udienza, la causa viene decisa. Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Occorre che l'analisi parta da una precisa e consolidata premessa metodologica, ovvero che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. per tutte, Cass. civile Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. La parte ricorrente in monitorio ha dedotto che il , con la Parte_1 Determinazione numero 100 del 17.12.2020, avente ad oggetto “affidamento fornitura di energia elettrica e di gas metano per tutte le utenze comunali”, nel prendere atto dell'offerta ricevuta (protocollo n. 2889), ritenendo la proposta contrattuale di essa Parte_3
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[...] R.g. n. 3169/2023
soddisfacente, determinava “di affidare la fornitura di energia elettrica e di gas metano delle utenze comunali alla società e che, pertanto, tra le parti vi fosse un rapporto Controparte_1 contrattuale valido ed efficace. In vero, dalla disamina dell'atto prodotto, si evince che con tale determinazione l'Ente determinava l'affidamento alla dell'approvvigionamento della fornitura di Controparte_1 energia elettrica e di gas metano per tutte le utenze comunali per una durata di n. 12 mesi, a decorrere dall'effettiva attivazione del servizio, come risulta dal testo che per comodità di lettura si riproduce
La parte opponente ha, poi, dedotto, senza che sul punto sia intervenuta specifica contestazione della parte opposta, che, in ossequio alla determinazione n. 100/2020, il servizio fosse stato eseguito con decorrenza dal 01.02.2021. Pertanto, ed effettivamente, è da ritenersi che dalla data del 1.02.2022 in poi non sussistesse alcun valido vincolo tra le parti. Conseguentemente, l'invocata Determinazione numero 100 del 17.12.2020 non può evidentemente costituire valida fonte di credito relativamente alle fatture emesse e azionate in sede monitoria da nei confronti del relative al periodo dal febbraio 2022 Controparte_1 Pt_1 al febbraio 2023 e così anche per periodi successivi. Per di più, è ben evidente come non risulti comunque agli atti alcun contratto scritto, concluso e sottoscritto tra il legale rappresentante della società fornitrice ed il legale rappresentante dell'ente comunale, legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, recante l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del corrispettivo, costituendo la determina un mero atto interno dell'ente. In vero, in tema, non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 per cui “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque 5 R.g. n. 3169/2023
sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”). Per di più, nemmeno può essere giudicata valida la prospettazione della difesa opposta, secondo cui la continuava ad erogare il servizio di fornitura di energia elettrica e gas CP_1 metano alle stesse condizioni previste nell'offerta del 24.11.2020, attesa la pacifica non applicabilità nei confronti delle P.A. delle ipotesi di rinnovo tacito del contratto (v. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22994 del 11/11/2015 (Rv. 637819 - 01) “La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam", sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni.”). In aggiunta, preso atto del dato di fatto della mancata allegazione del contratto concluso in forma scritta, anche le esposte tesi circa la prosecuzione della fornitura, alla scadenza del dodicesimo mese, in assenza di richieste di interruzione e/o comunque comportamento ostativo da parte del , quale pubblico servizio, non persuadono, dovendosi Parte_1 ritenere che la rilevanza imperativa ed inderogabile della forma scritta dei contratti con la P.A., tenuto conto delle preminenti, pregnanti e specifiche ragioni sottese, ben evidenziate dalla giurisprudenza sopra riportata, non possa trovare deroga, finanche in ipotesi, comunque nemmeno comprovata nel caso di specie da parte dell'opposta, di operatività del c.d. “regime di salvaguardia”, poiché la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa, parimenti speciale, come quella in tema di contrattazione pubblica, necessitandosi comunque la stipula di un atto scritto. Interessa ancora ribadire, al fine di superare le tesi esposte al riguardo dalla difesa opposta, che, venendo in rilievo l'applicabilità di una norma imperativa, a nulla vale la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente coinvolto, considerato che non v'è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione;
né rilevano eventuali pagamenti comunque intervenuti, non potendo ritenersi sufficiente che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (v. in tema, ancora Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 per cui “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.”; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015). Il riferimento poi operato dalla difesa opposta ad un arresto di recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. II, 03/05/2023, (ud. 27/03/2023, dep. 03/05/2023), n.11519)
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non risulta affatto idoneo a suffragare le prospettate tesi, in quanto non pertinente, perché riferito alla peculiare e specifica fattispecie di affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, espressamente disciplinata dalla legge. Da tutto quanto innanzi ed in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati in apertura, deriva che non possa dirsi che la parte convenuta/opposta, sulla quale gravava il relativo onere, abbia adempiuto al compito di provare i fatti costituivi della istanza creditoria avanzata nella odierna sede, con riguardo alla valida vigenza di un contratto, quale fonte negoziale della pretesa creditoria. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, n.761/2023, emesso dal Tribunale di Avellino a carico del , va, pertanto, in accoglimento del motivo di Parte_1 opposizione sub 1 relativo all'assenza di forma scritta ad substantiam, revocato, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione, anche in base al principio della “ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”). La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta/opposta. La liquidazione si effettua, come da dispositivo, in base alle tariffe forensi vigenti e tenuto conto del valore della causa (€75.179,51), della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della natura solo documentale dell'istruttoria e della snellezza della fase decisoria, svolta in forma orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da parte attrice e, per Parte_1 l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo opposto n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data 25/08/2023 (R.G. n. 2101/2023).
2. Condanna parte convenuta/opposta in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento, in favore di parte attrice/opponente, delle spese di giudizio, che si liquidano in €406,50 per esborsi vivi ed in €7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Colacurcio, per dichiarato anticipo. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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