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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/11/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1421/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1421/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO SARACENO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliato in SAAN le RA (PZ) alla via Umberto I n. 40 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SARACENO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in SAAN le RA (PZ) alla via Umberto I n. 40 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1421/2024 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 2.7.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza il 10.7.1999, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (1.9.2002), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e (16.9.2007); e che, dopo la celebrazione dell'udienza Per_2
presidenziale, avvenuta il 14.3.2023, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n. 4047 del
30.3.2023.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 6.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata;
sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Potenza il 10.7.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 123, Parte II, Serie A, dell'anno 1999, alle seguenti condizioni:
«B - Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54, dell'8 febbraio 2006, del figlio nato a [...] il [...]; Per_2
C - Disporre il mantenimento diretto del figlio da parte del genitore affidatario, essendo prevista la permanenza alternata con tempi egualitari presso ciascun genitore, nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti;
2 R.G. N. 1421/2024 V.G.
D - Disporre che il figlio può abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività;
E - Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Potenza affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
F - Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del 14.3.2023 del
3 R.G. N. 1421/2024 V.G.
giudizio di separazione personale e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il
2.7.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne diciassettenne, sia in riferimento Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo attinente al sostentamento materiale considerata l'età del figlio, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1421 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Potenza il 10.7.1999 da (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
a Potenza il 6.1.1970, e (C.F.: ), nata a CP_1 C.F._3
Potenza il 29.11.1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza al N. 123, Parte II, Serie A, Anno 1999;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
4 R.G. N. 1421/2024 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1421/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO SARACENO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliato in SAAN le RA (PZ) alla via Umberto I n. 40 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SARACENO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in SAAN le RA (PZ) alla via Umberto I n. 40 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1421/2024 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 2.7.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza il 10.7.1999, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (1.9.2002), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e (16.9.2007); e che, dopo la celebrazione dell'udienza Per_2
presidenziale, avvenuta il 14.3.2023, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n. 4047 del
30.3.2023.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 6.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata;
sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Potenza il 10.7.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 123, Parte II, Serie A, dell'anno 1999, alle seguenti condizioni:
«B - Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54, dell'8 febbraio 2006, del figlio nato a [...] il [...]; Per_2
C - Disporre il mantenimento diretto del figlio da parte del genitore affidatario, essendo prevista la permanenza alternata con tempi egualitari presso ciascun genitore, nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti;
2 R.G. N. 1421/2024 V.G.
D - Disporre che il figlio può abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività;
E - Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Potenza affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
F - Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del 14.3.2023 del
3 R.G. N. 1421/2024 V.G.
giudizio di separazione personale e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il
2.7.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne diciassettenne, sia in riferimento Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo attinente al sostentamento materiale considerata l'età del figlio, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1421 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Potenza il 10.7.1999 da (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
a Potenza il 6.1.1970, e (C.F.: ), nata a CP_1 C.F._3
Potenza il 29.11.1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza al N. 123, Parte II, Serie A, Anno 1999;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
4 R.G. N. 1421/2024 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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