Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1989, n. 3243
CASS
Sentenza 9 luglio 1989

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Con la novella del d.p.r. 601/73 il legislatore ha voluto stabilire un nuovo principio di applicabilita' dell'agevolazione dell'imposta sostitutiva agli atti posti in essere dagli enti creditizi. Pertanto superando il sistema di agevolazioni soggettive, riconosciute cioe' ad alcuni istituti, tra cui l'imi, ha legato l'agevolazione agli atti strumentali al funzionamento degli istituti. L'agevolazione quindi e' applicabile a quegli atti che siano finalizzati al funzionamento dell'istituto (imi) ed allo svolgimento della sua attivita' istituzionale.

In tema di agevolazioni tributarie in favore degli enti esercenti il credito, l'art. 17 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, il quale contempla l'imposta "sostitutiva", in luogo, fra l'altro, dell'imposta di registro, per gli Atti che essi pongono in essere "per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività", si riferisce agli Atti strettamente strumentali rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti medesimi, e, pertanto, non è applicabile con riguardo agli Atti che presentino con dette finalità un rapporto di strumentalità soltanto indiretta, quali i contratti di locazione a terzi di immobili.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1989, n. 3243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3243
    Data del deposito : 9 luglio 1989

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