TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2022 promossa da:
Controparte_1
[...]
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LA P.IVA_1
SCALA IU IP IA, giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Controparte_2 C.F._1
AR MA e dall'avv. CELESTINO GNAZI giusta procura speciale in atti
CONVENUTO
Controparte_3
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_4 dall'avv. ANTONINI RODOLFO giusta procura speciale in atti
INTERVENUTO
OGGETTO: Usucapione - 1159 bis c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il presente giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_1 nei confronti dell Controparte_5 Controparte_3
ha proposto opposizione avverso il ricorso presentato da ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 1159 bis c.p.c. per la declaratoria in suo favore dell'usucapione speciale ex
Legge 346/76 del terreno sito in Cerveteri, Via Aurelia Km 45,500 distinto al Catasto al foglio 26. Part 1045 classe 3, 2 ha are 00 ca 15, domanda svolta dal convenuto anche nel distinto giudizio RG 2429/21.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito che il compendio oggetto Controparte_1 di causa era oggetto di procedimento di esecuzione immobiliare, che il non aveva CP_2 posseduto uti dominus i terreni oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio il quale rappresentava la sopravvenuta carenza di Controparte_2 interesse a coltivare la domanda di usucapione, avendo acquistato il terreno oggetto di causa dall'aggiudicatario del medesimo all'esito della procedura di esecuzione immobiliare.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rimanevano contumaci Controparte_3
Interveniva in giudizio quale creditore ipotecario nel giudizio esecutivo CP_4 pendente con riferimento al terreno oggetto di causa che insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta la causa era chiamata per la decisione all'udienza del 4.12.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti avendo il convenuto rinunciato alla domanda di usucapione sia nel presente giudizio sia nel giudizio RG
2429/21, giudizio nel quale il Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 1248/2024.
La natura della controversia e la circostanza per cui il convenuto ha rinunciato alla domanda sia nel presente giudizio che in quello RG 2429/21, in cui l'odierno opponente e l'intervenuto hanno svolto le medesime difese oggetto del presente giudizio, integrano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Civitavecchia, 4.12.2025
Il Giudice
IL LI
2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2022 promossa da:
Controparte_1
[...]
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LA P.IVA_1
SCALA IU IP IA, giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Controparte_2 C.F._1
AR MA e dall'avv. CELESTINO GNAZI giusta procura speciale in atti
CONVENUTO
Controparte_3
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_4 dall'avv. ANTONINI RODOLFO giusta procura speciale in atti
INTERVENUTO
OGGETTO: Usucapione - 1159 bis c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il presente giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_1 nei confronti dell Controparte_5 Controparte_3
ha proposto opposizione avverso il ricorso presentato da ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 1159 bis c.p.c. per la declaratoria in suo favore dell'usucapione speciale ex
Legge 346/76 del terreno sito in Cerveteri, Via Aurelia Km 45,500 distinto al Catasto al foglio 26. Part 1045 classe 3, 2 ha are 00 ca 15, domanda svolta dal convenuto anche nel distinto giudizio RG 2429/21.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito che il compendio oggetto Controparte_1 di causa era oggetto di procedimento di esecuzione immobiliare, che il non aveva CP_2 posseduto uti dominus i terreni oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio il quale rappresentava la sopravvenuta carenza di Controparte_2 interesse a coltivare la domanda di usucapione, avendo acquistato il terreno oggetto di causa dall'aggiudicatario del medesimo all'esito della procedura di esecuzione immobiliare.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rimanevano contumaci Controparte_3
Interveniva in giudizio quale creditore ipotecario nel giudizio esecutivo CP_4 pendente con riferimento al terreno oggetto di causa che insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta la causa era chiamata per la decisione all'udienza del 4.12.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti avendo il convenuto rinunciato alla domanda di usucapione sia nel presente giudizio sia nel giudizio RG
2429/21, giudizio nel quale il Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 1248/2024.
La natura della controversia e la circostanza per cui il convenuto ha rinunciato alla domanda sia nel presente giudizio che in quello RG 2429/21, in cui l'odierno opponente e l'intervenuto hanno svolto le medesime difese oggetto del presente giudizio, integrano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Civitavecchia, 4.12.2025
Il Giudice
IL LI
2 di 2