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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Fornari Parte_1 C.F._1
Emanuela e Luca Romano, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato - Catania
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 22/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato il 28/04/2023, , nato il Parte_1
29/01/1966 a San Paolo, in Brasile, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine ha esposto in ricorso quanto segue:
1) di essere discendente "del Cittadino Italiano, Sig. nato a [...] il [...] Controparte_2 figlio del Sig. e della Sig.ra Persona_1 Parte_2
2) In data 12/08/1886 il Sig. contraeva – In Italia – matrimonio con la Sig.ra Controparte_2 Parte_3
. Successivamente i coniugi, emigravano con destinazione Brasile. Dalla loro unione
[...] Persona_2 nasceva il figlio Parte_4 pagina 1 di 5 3) Il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 16/06/1927 e dal loro Parte_4 Controparte_3 matrimonio nasceva la figlia . Persona_3
La Sig.ra si sposava con il Sig. in data 09/10/1965 e dal loro Persona_3 Persona_4 matrimonio nasceva il figlio ". Parte_1
Con il ricorso sono stati prodotti i seguenti documenti, tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961:
"01) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita di;
Persona_5
02) certificato integrale di matrimonio di;
Persona_5
03) certificato di nascita di contenuto integrale di Parte_4
04) certificato di matrimonio di contenuto integrale di Parte_4
05) certificato di nascita di contenuto integrale di;
Persona_3
06) certificato di matrimonio di contenuto integrale di;
Persona_3
07) certificato di nascita di contenuto integrale di;
Parte_1
08) certificato negativo di naturalizzazione di ". Persona_5
Il si è costituito con memoria difensiva del 28/02/2024, contestando la Controparte_1 propria legittimazione passiva ed evidenziando che trattasi di procedura che si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al Controparte_1 quale è attribuita esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza. Ha aggiunto che l'Amministrazione è impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente. Nel merito, non ha contestato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Pertanto, l'amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva e, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, di compensare le spese del procedimento.
Con ordinanza del 16/12/2024, visti gli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 05/06/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c.
pagina 2 di 5 Parte ricorrente, in data 22/04/2025, ha depositato note con cui ha insistito in ricorso.
II. Preliminarmente, si rileva come non vi sia alcuna pregiudiziale amministrativa alla presente azione vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre
2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Quanto all'ammissibilità delle domande, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al , attesa la riferibilità allo Stato italiano -e per esso al Controparte_1 [...] degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello CP_1 status di cittadino), con conseguente legittimazione passiva dell'amministrazione resistente. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato al Sindaco del Comune italiano di residenza o, nel caso di richiedente non residente in Italia, come nel caso di specie, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Con riferimento alle controversie in materia di cittadinanza, l'art. 1, comma 36, della legge n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (disposizione entrata in vigore, ai sensi del successivo comma 37, a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022).
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero e che l'avo è nato a [...]
(CT), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Catania, il foro competente è il Tribunale di
Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione (atteso che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13, le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana").
Si potrebbe porre, invece, il tema dell'interesse ad agire, che nel caso di specie è nondimeno superato in concreto, in quanto il ricorrente, residente in [...], ha documentato la materiale impossibilità nel prenotare un appuntamento presso il Consolato italiano competente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, atteso che il relativo pagina 3 di 5 sistema telematico non consente siffatta prenotazione, come si evince dalle schermate della pagina web del summenzionato servizio (vedi doc. 9 del ricorso).
Deve pertanto ritenersi come l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgano ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
III. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati al ricorso che nato a [...] Controparte_2
(CT) il 03/08/1864, cittadino italiano, è emigrato in Brasile con la moglie, ove, Parte_3 il 30/12/1903, è nato il figlio cittadino italiano in quanto nato da cittadini italiani. Parte_4
L'avo mai si è naturalizzato cittadino brasiliano (vedi certificato negativo di Controparte_2 naturalizzazione, doc. 8 allegato al ricorso).
pagina 4 di 5 ha contratto matrimonio con in data 16/06/1927 e dal loro Parte_4 Controparte_3 matrimonio, in data 21/07/1929, è nata la figlia , cittadina italiana in quanto Persona_3 figlia di cittadino italiano.
si è sposata con in data 09/10/1965 e dal loro matrimonio, Persona_3 Persona_4 il 29/01/1966, è nato il figlio . Parte_1
-come già detto cittadina italiana in quanto nata da cittadino italiano- ha Persona_3 contratto matrimonio successivamente al 1 gennaio 1948 e, pertanto, per effetto delle successive sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ha potuto trasmettere la sua cittadinanza al figlio , odierno ricorrente. Parte_1
Nel caso di specie, quindi, lo status civitatis per rapporto di filiazione si è trasmesso al ricorrente, secondo la linea di discendenza suindicata e comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano.
IV. La mancata opposizione alla domanda da parte del e le argomentazioni Controparte_1 poste alla base della presente azione giudiziaria, determinata dalle lunghe attese presso il , Parte_5 giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 sexies comma III e 281 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Catania, 06/06/2025.
Il Giudice
Stefania Muratore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Fornari Parte_1 C.F._1
Emanuela e Luca Romano, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato - Catania
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 22/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato il 28/04/2023, , nato il Parte_1
29/01/1966 a San Paolo, in Brasile, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine ha esposto in ricorso quanto segue:
1) di essere discendente "del Cittadino Italiano, Sig. nato a [...] il [...] Controparte_2 figlio del Sig. e della Sig.ra Persona_1 Parte_2
2) In data 12/08/1886 il Sig. contraeva – In Italia – matrimonio con la Sig.ra Controparte_2 Parte_3
. Successivamente i coniugi, emigravano con destinazione Brasile. Dalla loro unione
[...] Persona_2 nasceva il figlio Parte_4 pagina 1 di 5 3) Il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 16/06/1927 e dal loro Parte_4 Controparte_3 matrimonio nasceva la figlia . Persona_3
La Sig.ra si sposava con il Sig. in data 09/10/1965 e dal loro Persona_3 Persona_4 matrimonio nasceva il figlio ". Parte_1
Con il ricorso sono stati prodotti i seguenti documenti, tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961:
"01) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita di;
Persona_5
02) certificato integrale di matrimonio di;
Persona_5
03) certificato di nascita di contenuto integrale di Parte_4
04) certificato di matrimonio di contenuto integrale di Parte_4
05) certificato di nascita di contenuto integrale di;
Persona_3
06) certificato di matrimonio di contenuto integrale di;
Persona_3
07) certificato di nascita di contenuto integrale di;
Parte_1
08) certificato negativo di naturalizzazione di ". Persona_5
Il si è costituito con memoria difensiva del 28/02/2024, contestando la Controparte_1 propria legittimazione passiva ed evidenziando che trattasi di procedura che si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al Controparte_1 quale è attribuita esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza. Ha aggiunto che l'Amministrazione è impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente. Nel merito, non ha contestato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Pertanto, l'amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva e, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, di compensare le spese del procedimento.
Con ordinanza del 16/12/2024, visti gli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 05/06/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c.
pagina 2 di 5 Parte ricorrente, in data 22/04/2025, ha depositato note con cui ha insistito in ricorso.
II. Preliminarmente, si rileva come non vi sia alcuna pregiudiziale amministrativa alla presente azione vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre
2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Quanto all'ammissibilità delle domande, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al , attesa la riferibilità allo Stato italiano -e per esso al Controparte_1 [...] degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello CP_1 status di cittadino), con conseguente legittimazione passiva dell'amministrazione resistente. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato al Sindaco del Comune italiano di residenza o, nel caso di richiedente non residente in Italia, come nel caso di specie, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Con riferimento alle controversie in materia di cittadinanza, l'art. 1, comma 36, della legge n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (disposizione entrata in vigore, ai sensi del successivo comma 37, a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022).
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero e che l'avo è nato a [...]
(CT), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Catania, il foro competente è il Tribunale di
Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione (atteso che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13, le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana").
Si potrebbe porre, invece, il tema dell'interesse ad agire, che nel caso di specie è nondimeno superato in concreto, in quanto il ricorrente, residente in [...], ha documentato la materiale impossibilità nel prenotare un appuntamento presso il Consolato italiano competente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, atteso che il relativo pagina 3 di 5 sistema telematico non consente siffatta prenotazione, come si evince dalle schermate della pagina web del summenzionato servizio (vedi doc. 9 del ricorso).
Deve pertanto ritenersi come l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgano ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
III. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati al ricorso che nato a [...] Controparte_2
(CT) il 03/08/1864, cittadino italiano, è emigrato in Brasile con la moglie, ove, Parte_3 il 30/12/1903, è nato il figlio cittadino italiano in quanto nato da cittadini italiani. Parte_4
L'avo mai si è naturalizzato cittadino brasiliano (vedi certificato negativo di Controparte_2 naturalizzazione, doc. 8 allegato al ricorso).
pagina 4 di 5 ha contratto matrimonio con in data 16/06/1927 e dal loro Parte_4 Controparte_3 matrimonio, in data 21/07/1929, è nata la figlia , cittadina italiana in quanto Persona_3 figlia di cittadino italiano.
si è sposata con in data 09/10/1965 e dal loro matrimonio, Persona_3 Persona_4 il 29/01/1966, è nato il figlio . Parte_1
-come già detto cittadina italiana in quanto nata da cittadino italiano- ha Persona_3 contratto matrimonio successivamente al 1 gennaio 1948 e, pertanto, per effetto delle successive sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ha potuto trasmettere la sua cittadinanza al figlio , odierno ricorrente. Parte_1
Nel caso di specie, quindi, lo status civitatis per rapporto di filiazione si è trasmesso al ricorrente, secondo la linea di discendenza suindicata e comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano.
IV. La mancata opposizione alla domanda da parte del e le argomentazioni Controparte_1 poste alla base della presente azione giudiziaria, determinata dalle lunghe attese presso il , Parte_5 giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 sexies comma III e 281 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Catania, 06/06/2025.
Il Giudice
Stefania Muratore
pagina 5 di 5