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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2529/2022 promossa da:
con l'avv. LUCA Parte_1
REBUCCI
ATTRICE OPPONENTE contro
on l'avv. CRISTINA MUNGO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
(C.F.: – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Ing. con sede legale in Sassuolo (MO), Via Del CP_3
Cimitero n. 50, per tutte le somme richieste antecedenti all'anno 2018, anno di costituzione societaria. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In accoglimento di una o più delle eccezioni formulate in narrativa, Revocare, dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 626/2022 del 15.03.2022 – R.G. n. 1533/2022 emesso dal Tribunale di Modena per tutte le ragioni esposte, accertando e dichiarando che
[...]
nulla deve al Sig. per i rapporti dedotti, respingendo altresì ogni CP_2 Controparte_1
ulteriore pretesa o richiesta che parte ingiungente intenda svolgere, in quanto infondata in fatto ed in diritto e allo stato non provata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per temerarietà della lite, nonché dei compensi e spese della esperita procedura di mediazione.
La parte convenuta come da note finali:
Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Modena: nel merito, respingere – siccome infondata in fatto e in diritto – l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 626/2022 D.I., n. 1533/2022 R.G., CP_2
emesso il 15.3.2022 dal Giudice dell'intestato Tribunale, Dott. Giuseppe Pagliani, a favore di
con conferma della stessa ingiunzione di pagamento. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della fase monitoria, della procedura di mediazione e del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.4.2022 Parte_2
(nel prosieguo propone opposizione nei confronti di
[...] Parte_3 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 626/2022, emesso per il credito capitale di € 54.069,60,
[...]
chiesto in pagamento quale compenso delle prestazioni rese come «
[...]
dal duemilatredici al duemiladiciotto e portato Parte_4 dalla parcella 14.2.2022 opinata dall'ordine professionale («Compenso per l'attività di
[...]
“ , stagioni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Parte_4 Parte_4
2018»).
2 di 9 L'opponente contesta il titolo del rapporto deducendo di essere iscritta nel registro delle imprese solo dal 16.7.2018 e negando di aver concluso un contratto con il convenuto. Eccepisce che il giornalista, a titolo gratuito, ha solo presentato una conferenza il 27.8.2018 e ha presenziato all'inaugurazione di un torneo organizzato dall'opponente il 31.8.2018.
Costituitosi in giudizio, replica: Controparte_1
a. che l'opponente è stata costituita in data anteriore all'1.7.2018, quando ha solo mutato denominazione sociale da in (doc. 1 Controparte_4 Controparte_5
conv.);
b. di aver reso tutte le prestazioni indicate nella parcella, quali documentate dalle fotografie di ciascun evento e dalla corrispondenza in atti (organizzazione degli eventi, convocazione e coordinamento delle conferenze stampa, dei rapporti con le testate giornalistiche, gli ospiti, gli sponsor, interviste, presentazione delle partite di maggior rilievo e premiazione finale).
In particolare, deduce che:
a. nel duemilasedici ha indetto e tenuto la conferenza stampa inaugurale (doc.
6-7 conv.), ricevuto le richieste di accredito dei tesserati (doc. 8 conv.) e i reclami (doc. 9 conv.);
b. nel duemiladiciassette ha ricevuto una richiesta di accredito (doc. 10 conv.);
c. nel duemiladiciotto si è occupato degli sponsor (doc. 11 conv.).
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c., la causa è istruita con testimonianze e documenti.
Previo mutamento del giudice istruttore, è discussa e posta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione di carenza di titolarità passiva dell'opponente va disattesa.
Come documentato dalla visura camerale (doc. 6 att.) l'associazione Controparte_4
si è trasformata in società di capitali con atto del 19.6.2018 per notaio
[...] [...]
registrato il 21.6.2018 ed iscritto nel registro delle imprese il 16.7.2018 (art. 2500 Per_1 octies c.c.); quindi, prosegue nei rapporti dell'ente (art. 2498 c.c.).
2.
Il convenuto assume, per gli anni dal 2013 al 2018, di aver preso i contatti con
[...]
organizzatore di tornei giovanili, e con la convenuta in persona di per CP_6 CP_7 organizzare l'ufficio stampa del torneo, partecipando ad incontri in cui si discuteva dei media da coinvolgere, delle modalità di svolgimento della conferenza stampa, degli invitati e di eventuali testimonial e sponsor nonché del programma del torneo.
3 di 9 Dall'istruttoria orale è emerso che le prestazioni rese hanno un oggetto minore.
2.1.
ha confermato la gestione delle comunicazioni limitatamente all'anno Testimone_1 duemilatredici (capo 1: «Lo posso confermare solo per l'anno duemilatredici. All'epoca eravamo soci di una società di comunicazioni, e Maini s.n.c.; quindi, lo ricordo. Dopo abbiamo CP_1
sciolto la società e, perciò, non so dire ciò che abbia fatto negli anni successivi». «Nel 2011, quando ero uno degli organizzatori, le questioni organizzative e logistiche erano seguite da
e (es. contattare le squadre e giocatori). Nel 2013, quando non CP_7 CP_6 lo ero più, vedevo solo dall'esterno le attività di relative alla parte delle Controparte_1 comunicazioni»), , invece, per il biennio duemilatredici-duemilaquattordici, CP_6 specificando che si occupò della presentazione e della conduzione dell'ufficio Controparte_1
stampa, delle serate informative e della premiazione (capo 1: « si occupava della Controparte_1 presentazione e conduzione dell'ufficio stampa, delle serate informative e della premiazione»);
invece, lo ha negato (capo 1: «No. Me ne sono occupato io insieme a Testimone_2 [...]
rimasto fino al 2015, e a Eravamo noi a interfacciarci con la CP_6 CP_7 famiglia ) affermando di essersene occupato personalmente insieme a Pt_4 CP_6
e/o a che, a loro volta, hanno limitato il ruolo del convenuto alla presentazione del CP_7 torneo e all'interazione con i media ( , capo 1: «Gli ospiti erano scelti da me, CP_6
e, soprattutto, dai familiari del sig. che si occupavamo altresì della CP_7 Pt_4
scelta dei testimonial. si occupava dei media e di coinvolgerli, nonché della Controparte_1
presentazione del torneo. Date e sede della conferenza stampa erano concordate insieme a me e
Tutti cercavano sponsor per ottenere fondi, incluso all'epoca il sig. CP_7 [...]
; capo 2: «Dalla prima edizione del torneo mi sono sempre occupato Tes_3 CP_7
della sua organizzazione (squadre, giocatori, calendario, regolamento e autorizzazioni) insieme
a e fino al 2015 e successivamente solo con Testimone_2 CP_6 Tes_2
non prendeva parte a questi incontri. Gli ospiti erano scelti dalla
[...] Controparte_1
famiglia Previdi»).
2.2.
Ciò osservato in generale sul contenuto delle mansioni espletate da Controparte_1 dall'istruttoria orale è specificamente emerso che:
a. il 23.8.2013, il 25.8.2014, il 24.8.2015, il 22.8.2016, il 21.8.2017 ed il 27.8.2018 (cfr.
riproduzioni fotografiche e pagine web sub docc. 2-5, 12-18 conv.) il convenuto ha condotto la
4 di 9 conferenza stampa di apertura del torneo organizzata da , e CP_6 CP_7
( , capo 3: «L'organizzazione materiale era seguita da me e Testimone_2 CP_6 con l'ausilio di per la manovalanza. CP_7 Testimone_2 Controparte_1 condusse la conferenza stampa»; capo 3: «Per l'organizzazione mi riporto CP_7
alle risposte già date. Per la conduzione non ricordo se nel 2013 se ne occupò CP_1
; capo 3: «L'ha solo condotta come moderatore. L'organizzazione
[...] Testimone_2
era nostra, inclusi gli allestimenti, la convocazione dei media e la scelta della location, come già indicato»; capo 4: «Dell'organizzazione dell'evento consistente nella convocazione dei giornalisti, degli sponsor, delle autorità, me ne sono occupato io, compreso l'allestimento della location della conferenza stampa. Me ne sono occupato insieme a e agli CP_7 altri volontari dell'evento. La conferenza stampa è stata condotta da io e Controparte_1 avevamo preparato la scaletta degli interventi»; capo 4: «[…] CP_7 CP_7 rappresento l'organizzazione del torneo, insieme con il sig. L'unica attività Testimone_2 di cui non ci siamo occupati è stata quella di moderare la conferenza. L'ha moderata
Ferrari». «I e abbiamo convocato i giornalisti presenti nell'occasione, Testimone_2 precisamente i signori , e che è l'addetto stampa CP_8 Persona_2 Persona_3 del »; , capo 11: «Mi riporto alla risposta al capo 3»; CP_4 CP_6 CP_7
capi 12-13, 15: «Mi riporto alla risposta già data al capo 3. Non ricevette alcun incarico ufficiale, scritto verbale, dagli organizzatori sopra indicati e non so se la famiglia gli Pt_4
abbia chiesto di condurre le conferenze inaugurali»; capo 16: « non ha organizzato CP_1
l'evento, lo ha solo moderato. La moderazione sarà durata trenta/quaranta minuti circa.
Quando lui arrivò, tutto era stato allestito e preparato da me e da ; Tes_2 Testimone_2
capi 11-15: «Non le ha organizzate, le ha solo condotte come moderatore parlando per non oltre trenta minuti. Ribadisco che in quegli anni l'ASD Sanmichelese non era organizzatrice del torneo»; capo 16 «Organizzato no, condotto sì, passando la parola a tutti gli invitati per un periodo di circa trenta minuti»; capo 16: «Non so se fosse stato Testimone_4
l'organizzatore, ma l'ho visto relazionare l'evento») con un intervento di non oltre quindici minuti;
b. nelle su indicate edizioni (2013-2018) ha partecipato alle successive premiazioni finali (
[...]
capo 5: «Ricordo solo che un paio di volte intervenne nella presentazione inaugurale. CP_7
Altro non ricordo»; , capo 4: «Lo confermo per il biennio 2013-2014, come CP_6
già specificato»; capo 5: «Dal 2013 al 2018 ha partecipato Testimone_2 Controparte_1
5 di 9 all'inaugurazione con un intervento di non oltre quindici minuti e alla premiazione finale.
Non presentò le partite del torneo»), talvolta tenendo contatti con i giornalisti (doc. 6 conv.: trasmissione in data 18.8.2016 della convocazione della conferenza stampa;
doc. 8 conv.: ricezione in data 19.9.2016 di un reclamo;
doc. 10 conv.: richiesta di accreditamento del
21.8.2017 di un allenatore sportivo;
capo 5: «Dal 2014 al 2018 ho lavorato Persona_4
per il Bologna Calcio come segretario responsabile. In quegli anni ho avuto, in occasione del torneo, contatti continui con per la partecipazione della squadra e di suoi Controparte_1
eventuali ospiti»; capo 6: «Lo posso confermare perché ricevevo da i Controparte_1 comunicati stampa»; , capo 6: «Lo confermo per il biennio 2013-2014, come CP_6
già specificato»), non in forma esclusiva ( capo 6: «No, me ne occupavo io Testimone_2
con le e-mail di informazioni sul torneo (programma, comunicati iniziale e finali, tabellini degli orari)». «Sono il nipote di Ho svolto le attività a titolo gratuito»); Parte_4
c. per un biennio accompagnò ad un incontro con il responsabile della Persona_5
comunicazione e dei rapporti per le sponsorizzazioni di Controparte_9 Testimone_5 al cui esito l'istituto di credito decise di sponsorizzare il torneo (doc. 21 conv.; Tes_2
capo 7: « è stata sponsor solo dal 2016. andò a parlare con
[...] CP_9 Controparte_1
insieme a mia zia, avv. I successivi contatti con la banca Testimone_5 Persona_5 sono stati curati da me»; capo 8: «Lo confermo, era il 2016, ma io ero l'unico a tenere i rapporti con la direzione dell'istituto di credito. Andavo nella filiale di a ritirare il CP_4
materiale pubblicitario»; capo 9: «No, solo dal 2016 e fino al 2018»; capo Testimone_5
7: «Dopo il mio arrivo nel 2012 in come responsabile delle relazioni CP_9 esterne il sig. venne nel mio ufficio chiedendomi la sponsorizzazione per l'evento e, CP_1
ritenendola opportuna, la autorizzai»; capo 8: «Lo confermo. Della parte esecutiva si occupano le filiali locali. Posso, però, aggiungere che fui contattato un'altra volta di persona da l'anno successivo con uguale esito positivo della richiesta di sponsorizzazione e CP_1 che il mi telefonò altre volte negli anni a seguire per sostenere l'iniziativa. La CP_1
sponsorizzazione fu accordata anche negli anni successivi»; capo 9: «Mi riporto alla risposta già data. Il mio unico dubbio legato alla memoria è se gli anni in cui incontrai personalmente il furono il 2012-2013 o 2013-2014». « quando venne in ufficio da me, era CP_1 CP_1
sempre accompagnato dalla sig.ra ; capo 17: «Vero che il sig. nel Pt_4 Controparte_1
luglio 2018, ha preso contatti con il sig. di , al fine di Testimone_5 CP_9 ottenere la sponsorizzazione del Torneo Memorial Previdi per l'anno 2018 da parte del
6 di 9 predetto istituto di credito (cfr. doc. 11)?»; «Sì, è vero lo confermo»; «A proposito del capitolo
17 ricordo distintamente che la proposta venne avanzata dal giornalista e Controparte_1
dalla RA Entrambi vennero presso il mio ufficio per proporre alla banca la Pt_4
sponsorizzazione di questo torneo di calcio giovanile»).
2.3.
Il compendio istruttorio come sopra ripercorso restituisce la prova del titolo dell'obbligazione, del suo minor oggetto e delle prestazioni rese in conformità.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come in tutte le ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è elemento normale, ma non essenziale;
quindi, per esigere il pagamento, il professionista deve provare la commessa e l'adempimento, ma non la pattuizione di un compenso, che è onere del committente eccepire e comprovare (CC II 23.11.2016 n. 23893).
La gratuità dell'opera dei promotori e/o organizzatori del torneo non fa presumere la gratuità del contratto concluso con il convenuto, la cui onerosità è riscontrata, in negativo, dall'assenza di prova di un accordo apposito delle parti, e, in positivo: dai legami, familiari e non, dei promotori e/o organizzatori del torneo con la famiglia di e dall'inerenza dell'opera prestata Parte_4
da alla sua professione. Deve procedersi, quindi, a determinare il compenso, non Controparte_1 rispondendo l'oggetto del parere di congruità («organizzazione, conduzione e coordinamento di conferenze stampa nazionali, gestioni stampa e relazioni media nel corso degli eventi, presentazione e coordinamento di diversi momenti pubblici all'interno dell'evento per un impegno di diversi giorni per ogni edizione, coordinamento dei fotografi, gestione dei rapporti con le testate») alle prestazioni che il convenuto ha provato di aver eseguito.
3.
L'assenza di un contratto scritto o di un'offerta non preclude, come assume l'opponente, il credito del professionista, ma ne rende necessaria la quantificazione da parte del giudice (art. 2233 c.c.), validamente orientata dalle tabelle predisposte dal relativo Consiglio dell'ordine che, pur non essendo tariffe cogenti, offrono elementi utili per l'individuazione dei minimi inderogabili (CC L 1.6.2016 n. 11412).
Secondo l'art. 12 l. 31.12.2012 n. 233, specificativo dell'art. 22332 c.c., «per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».
7 di 9 L'art. 2 l. 31.12.2012 n. 233 ha istituito in seno al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione per la valutazione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani, periodici, agenzie di stampa ed emittenti, ma la delibera determinativa dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 1 l. cit.) è stata annullata (cfr. CS III 16.3.2016 n. 1076).
Il tariffario emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei il 20-21.12.2006 (art. CP_10
20-ter d.P.R.
4.2.1965 n. 115, istitutivo della commissione consultiva competente per le iniziative dirette alla determinazione di onorari, diritti e relative tariffe ai fini dell'esercizio da parte del
Consiglio dell'attribuzione ex art. 201 lett. a l.
3.2.1963 n. 69 di rendere pareri al Ministro della giustizia su progetti di legge e regolamento inerenti alla professione di giornalista) e applicato dal
Consiglio Regionale dell'Ordine dell'Emilia-Romagna nell'opinamento della sua nota, ma non dimesso in atti, deve ritenersi abrogato dall'art. 91 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito in l. 24.3.2012 n.
27 e, in disparte ciò, non avendo quei parametri fonte regolamentare né carattere integrativo della legge primaria, al contrario del regolamento determinativo dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense (artt. 13 e 136 l. 21.12.2012 n. 247; cfr. CC III 29.10.2019 n.
27591), non può valere il principio iura novit curia.
Considerati i dati istruttori disponibili e valutati il parere dell'ordine professionale (imponibili
€ 8.665,00 per ciascuna delle sei edizioni, corrispondenti al valore tariffario per la responsabilità di un ufficio stampa di manifestazioni regionali di breve durata con lavoro redazionale prodromico, contatti con la stampa, stesura dei comunicati, organizzazione della conferenza stampa e incontri di lavoro), la durata del torneo, dai tre ai quattro giorni (cfr. doc. 12, 14-18 conv.; doc. 8 att.) e le prestazioni rese (conduzione di sei conferenze stampa e ausilio di vario genere nell'attuazione del programma predisposto dagli organizzatori), si stima congruo secondo i criteri di cui agli artt. 2233 c.c. e 12 l. 31.12.2012 n. 233 un compenso di € 1.300,00 per ciascuna edizione e, quindi, di globali € 7.800,00 oltre accessori.
Le parti sono rispettivamente impresa e libero professionista e l'oggetto contrattuale è riconducibile alla prestazione di servizi a titolo oneroso (art. 21 lett. a, c d.lgs.
9.10.2002 n. 231);
inoltre, il trentunesimo giorno successivo alla messa in mora del 14.2.2022 (doc. 2 mon.; art. 4 d. lgs.
9.10.2002 n. 231) coincide con la data di notifica del decreto ingiuntivo (16.3.2022); quindi, il saggio di cui all'art. 5 d. lgs. cit. è ugualmente applicabile secondo l'art. 12844 c.c.
4.
8 di 9 Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo all'opposto, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i criteri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il decreto Parte_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 626/2022:
1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2- dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto di € 7.800,00 oltre accessori e interessi ex art. 12844 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in € 862,14 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2529/2022 promossa da:
con l'avv. LUCA Parte_1
REBUCCI
ATTRICE OPPONENTE contro
on l'avv. CRISTINA MUNGO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
(C.F.: – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Ing. con sede legale in Sassuolo (MO), Via Del CP_3
Cimitero n. 50, per tutte le somme richieste antecedenti all'anno 2018, anno di costituzione societaria. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In accoglimento di una o più delle eccezioni formulate in narrativa, Revocare, dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 626/2022 del 15.03.2022 – R.G. n. 1533/2022 emesso dal Tribunale di Modena per tutte le ragioni esposte, accertando e dichiarando che
[...]
nulla deve al Sig. per i rapporti dedotti, respingendo altresì ogni CP_2 Controparte_1
ulteriore pretesa o richiesta che parte ingiungente intenda svolgere, in quanto infondata in fatto ed in diritto e allo stato non provata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per temerarietà della lite, nonché dei compensi e spese della esperita procedura di mediazione.
La parte convenuta come da note finali:
Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Modena: nel merito, respingere – siccome infondata in fatto e in diritto – l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 626/2022 D.I., n. 1533/2022 R.G., CP_2
emesso il 15.3.2022 dal Giudice dell'intestato Tribunale, Dott. Giuseppe Pagliani, a favore di
con conferma della stessa ingiunzione di pagamento. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della fase monitoria, della procedura di mediazione e del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.4.2022 Parte_2
(nel prosieguo propone opposizione nei confronti di
[...] Parte_3 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 626/2022, emesso per il credito capitale di € 54.069,60,
[...]
chiesto in pagamento quale compenso delle prestazioni rese come «
[...]
dal duemilatredici al duemiladiciotto e portato Parte_4 dalla parcella 14.2.2022 opinata dall'ordine professionale («Compenso per l'attività di
[...]
“ , stagioni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Parte_4 Parte_4
2018»).
2 di 9 L'opponente contesta il titolo del rapporto deducendo di essere iscritta nel registro delle imprese solo dal 16.7.2018 e negando di aver concluso un contratto con il convenuto. Eccepisce che il giornalista, a titolo gratuito, ha solo presentato una conferenza il 27.8.2018 e ha presenziato all'inaugurazione di un torneo organizzato dall'opponente il 31.8.2018.
Costituitosi in giudizio, replica: Controparte_1
a. che l'opponente è stata costituita in data anteriore all'1.7.2018, quando ha solo mutato denominazione sociale da in (doc. 1 Controparte_4 Controparte_5
conv.);
b. di aver reso tutte le prestazioni indicate nella parcella, quali documentate dalle fotografie di ciascun evento e dalla corrispondenza in atti (organizzazione degli eventi, convocazione e coordinamento delle conferenze stampa, dei rapporti con le testate giornalistiche, gli ospiti, gli sponsor, interviste, presentazione delle partite di maggior rilievo e premiazione finale).
In particolare, deduce che:
a. nel duemilasedici ha indetto e tenuto la conferenza stampa inaugurale (doc.
6-7 conv.), ricevuto le richieste di accredito dei tesserati (doc. 8 conv.) e i reclami (doc. 9 conv.);
b. nel duemiladiciassette ha ricevuto una richiesta di accredito (doc. 10 conv.);
c. nel duemiladiciotto si è occupato degli sponsor (doc. 11 conv.).
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c., la causa è istruita con testimonianze e documenti.
Previo mutamento del giudice istruttore, è discussa e posta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione di carenza di titolarità passiva dell'opponente va disattesa.
Come documentato dalla visura camerale (doc. 6 att.) l'associazione Controparte_4
si è trasformata in società di capitali con atto del 19.6.2018 per notaio
[...] [...]
registrato il 21.6.2018 ed iscritto nel registro delle imprese il 16.7.2018 (art. 2500 Per_1 octies c.c.); quindi, prosegue nei rapporti dell'ente (art. 2498 c.c.).
2.
Il convenuto assume, per gli anni dal 2013 al 2018, di aver preso i contatti con
[...]
organizzatore di tornei giovanili, e con la convenuta in persona di per CP_6 CP_7 organizzare l'ufficio stampa del torneo, partecipando ad incontri in cui si discuteva dei media da coinvolgere, delle modalità di svolgimento della conferenza stampa, degli invitati e di eventuali testimonial e sponsor nonché del programma del torneo.
3 di 9 Dall'istruttoria orale è emerso che le prestazioni rese hanno un oggetto minore.
2.1.
ha confermato la gestione delle comunicazioni limitatamente all'anno Testimone_1 duemilatredici (capo 1: «Lo posso confermare solo per l'anno duemilatredici. All'epoca eravamo soci di una società di comunicazioni, e Maini s.n.c.; quindi, lo ricordo. Dopo abbiamo CP_1
sciolto la società e, perciò, non so dire ciò che abbia fatto negli anni successivi». «Nel 2011, quando ero uno degli organizzatori, le questioni organizzative e logistiche erano seguite da
e (es. contattare le squadre e giocatori). Nel 2013, quando non CP_7 CP_6 lo ero più, vedevo solo dall'esterno le attività di relative alla parte delle Controparte_1 comunicazioni»), , invece, per il biennio duemilatredici-duemilaquattordici, CP_6 specificando che si occupò della presentazione e della conduzione dell'ufficio Controparte_1
stampa, delle serate informative e della premiazione (capo 1: « si occupava della Controparte_1 presentazione e conduzione dell'ufficio stampa, delle serate informative e della premiazione»);
invece, lo ha negato (capo 1: «No. Me ne sono occupato io insieme a Testimone_2 [...]
rimasto fino al 2015, e a Eravamo noi a interfacciarci con la CP_6 CP_7 famiglia ) affermando di essersene occupato personalmente insieme a Pt_4 CP_6
e/o a che, a loro volta, hanno limitato il ruolo del convenuto alla presentazione del CP_7 torneo e all'interazione con i media ( , capo 1: «Gli ospiti erano scelti da me, CP_6
e, soprattutto, dai familiari del sig. che si occupavamo altresì della CP_7 Pt_4
scelta dei testimonial. si occupava dei media e di coinvolgerli, nonché della Controparte_1
presentazione del torneo. Date e sede della conferenza stampa erano concordate insieme a me e
Tutti cercavano sponsor per ottenere fondi, incluso all'epoca il sig. CP_7 [...]
; capo 2: «Dalla prima edizione del torneo mi sono sempre occupato Tes_3 CP_7
della sua organizzazione (squadre, giocatori, calendario, regolamento e autorizzazioni) insieme
a e fino al 2015 e successivamente solo con Testimone_2 CP_6 Tes_2
non prendeva parte a questi incontri. Gli ospiti erano scelti dalla
[...] Controparte_1
famiglia Previdi»).
2.2.
Ciò osservato in generale sul contenuto delle mansioni espletate da Controparte_1 dall'istruttoria orale è specificamente emerso che:
a. il 23.8.2013, il 25.8.2014, il 24.8.2015, il 22.8.2016, il 21.8.2017 ed il 27.8.2018 (cfr.
riproduzioni fotografiche e pagine web sub docc. 2-5, 12-18 conv.) il convenuto ha condotto la
4 di 9 conferenza stampa di apertura del torneo organizzata da , e CP_6 CP_7
( , capo 3: «L'organizzazione materiale era seguita da me e Testimone_2 CP_6 con l'ausilio di per la manovalanza. CP_7 Testimone_2 Controparte_1 condusse la conferenza stampa»; capo 3: «Per l'organizzazione mi riporto CP_7
alle risposte già date. Per la conduzione non ricordo se nel 2013 se ne occupò CP_1
; capo 3: «L'ha solo condotta come moderatore. L'organizzazione
[...] Testimone_2
era nostra, inclusi gli allestimenti, la convocazione dei media e la scelta della location, come già indicato»; capo 4: «Dell'organizzazione dell'evento consistente nella convocazione dei giornalisti, degli sponsor, delle autorità, me ne sono occupato io, compreso l'allestimento della location della conferenza stampa. Me ne sono occupato insieme a e agli CP_7 altri volontari dell'evento. La conferenza stampa è stata condotta da io e Controparte_1 avevamo preparato la scaletta degli interventi»; capo 4: «[…] CP_7 CP_7 rappresento l'organizzazione del torneo, insieme con il sig. L'unica attività Testimone_2 di cui non ci siamo occupati è stata quella di moderare la conferenza. L'ha moderata
Ferrari». «I e abbiamo convocato i giornalisti presenti nell'occasione, Testimone_2 precisamente i signori , e che è l'addetto stampa CP_8 Persona_2 Persona_3 del »; , capo 11: «Mi riporto alla risposta al capo 3»; CP_4 CP_6 CP_7
capi 12-13, 15: «Mi riporto alla risposta già data al capo 3. Non ricevette alcun incarico ufficiale, scritto verbale, dagli organizzatori sopra indicati e non so se la famiglia gli Pt_4
abbia chiesto di condurre le conferenze inaugurali»; capo 16: « non ha organizzato CP_1
l'evento, lo ha solo moderato. La moderazione sarà durata trenta/quaranta minuti circa.
Quando lui arrivò, tutto era stato allestito e preparato da me e da ; Tes_2 Testimone_2
capi 11-15: «Non le ha organizzate, le ha solo condotte come moderatore parlando per non oltre trenta minuti. Ribadisco che in quegli anni l'ASD Sanmichelese non era organizzatrice del torneo»; capo 16 «Organizzato no, condotto sì, passando la parola a tutti gli invitati per un periodo di circa trenta minuti»; capo 16: «Non so se fosse stato Testimone_4
l'organizzatore, ma l'ho visto relazionare l'evento») con un intervento di non oltre quindici minuti;
b. nelle su indicate edizioni (2013-2018) ha partecipato alle successive premiazioni finali (
[...]
capo 5: «Ricordo solo che un paio di volte intervenne nella presentazione inaugurale. CP_7
Altro non ricordo»; , capo 4: «Lo confermo per il biennio 2013-2014, come CP_6
già specificato»; capo 5: «Dal 2013 al 2018 ha partecipato Testimone_2 Controparte_1
5 di 9 all'inaugurazione con un intervento di non oltre quindici minuti e alla premiazione finale.
Non presentò le partite del torneo»), talvolta tenendo contatti con i giornalisti (doc. 6 conv.: trasmissione in data 18.8.2016 della convocazione della conferenza stampa;
doc. 8 conv.: ricezione in data 19.9.2016 di un reclamo;
doc. 10 conv.: richiesta di accreditamento del
21.8.2017 di un allenatore sportivo;
capo 5: «Dal 2014 al 2018 ho lavorato Persona_4
per il Bologna Calcio come segretario responsabile. In quegli anni ho avuto, in occasione del torneo, contatti continui con per la partecipazione della squadra e di suoi Controparte_1
eventuali ospiti»; capo 6: «Lo posso confermare perché ricevevo da i Controparte_1 comunicati stampa»; , capo 6: «Lo confermo per il biennio 2013-2014, come CP_6
già specificato»), non in forma esclusiva ( capo 6: «No, me ne occupavo io Testimone_2
con le e-mail di informazioni sul torneo (programma, comunicati iniziale e finali, tabellini degli orari)». «Sono il nipote di Ho svolto le attività a titolo gratuito»); Parte_4
c. per un biennio accompagnò ad un incontro con il responsabile della Persona_5
comunicazione e dei rapporti per le sponsorizzazioni di Controparte_9 Testimone_5 al cui esito l'istituto di credito decise di sponsorizzare il torneo (doc. 21 conv.; Tes_2
capo 7: « è stata sponsor solo dal 2016. andò a parlare con
[...] CP_9 Controparte_1
insieme a mia zia, avv. I successivi contatti con la banca Testimone_5 Persona_5 sono stati curati da me»; capo 8: «Lo confermo, era il 2016, ma io ero l'unico a tenere i rapporti con la direzione dell'istituto di credito. Andavo nella filiale di a ritirare il CP_4
materiale pubblicitario»; capo 9: «No, solo dal 2016 e fino al 2018»; capo Testimone_5
7: «Dopo il mio arrivo nel 2012 in come responsabile delle relazioni CP_9 esterne il sig. venne nel mio ufficio chiedendomi la sponsorizzazione per l'evento e, CP_1
ritenendola opportuna, la autorizzai»; capo 8: «Lo confermo. Della parte esecutiva si occupano le filiali locali. Posso, però, aggiungere che fui contattato un'altra volta di persona da l'anno successivo con uguale esito positivo della richiesta di sponsorizzazione e CP_1 che il mi telefonò altre volte negli anni a seguire per sostenere l'iniziativa. La CP_1
sponsorizzazione fu accordata anche negli anni successivi»; capo 9: «Mi riporto alla risposta già data. Il mio unico dubbio legato alla memoria è se gli anni in cui incontrai personalmente il furono il 2012-2013 o 2013-2014». « quando venne in ufficio da me, era CP_1 CP_1
sempre accompagnato dalla sig.ra ; capo 17: «Vero che il sig. nel Pt_4 Controparte_1
luglio 2018, ha preso contatti con il sig. di , al fine di Testimone_5 CP_9 ottenere la sponsorizzazione del Torneo Memorial Previdi per l'anno 2018 da parte del
6 di 9 predetto istituto di credito (cfr. doc. 11)?»; «Sì, è vero lo confermo»; «A proposito del capitolo
17 ricordo distintamente che la proposta venne avanzata dal giornalista e Controparte_1
dalla RA Entrambi vennero presso il mio ufficio per proporre alla banca la Pt_4
sponsorizzazione di questo torneo di calcio giovanile»).
2.3.
Il compendio istruttorio come sopra ripercorso restituisce la prova del titolo dell'obbligazione, del suo minor oggetto e delle prestazioni rese in conformità.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come in tutte le ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è elemento normale, ma non essenziale;
quindi, per esigere il pagamento, il professionista deve provare la commessa e l'adempimento, ma non la pattuizione di un compenso, che è onere del committente eccepire e comprovare (CC II 23.11.2016 n. 23893).
La gratuità dell'opera dei promotori e/o organizzatori del torneo non fa presumere la gratuità del contratto concluso con il convenuto, la cui onerosità è riscontrata, in negativo, dall'assenza di prova di un accordo apposito delle parti, e, in positivo: dai legami, familiari e non, dei promotori e/o organizzatori del torneo con la famiglia di e dall'inerenza dell'opera prestata Parte_4
da alla sua professione. Deve procedersi, quindi, a determinare il compenso, non Controparte_1 rispondendo l'oggetto del parere di congruità («organizzazione, conduzione e coordinamento di conferenze stampa nazionali, gestioni stampa e relazioni media nel corso degli eventi, presentazione e coordinamento di diversi momenti pubblici all'interno dell'evento per un impegno di diversi giorni per ogni edizione, coordinamento dei fotografi, gestione dei rapporti con le testate») alle prestazioni che il convenuto ha provato di aver eseguito.
3.
L'assenza di un contratto scritto o di un'offerta non preclude, come assume l'opponente, il credito del professionista, ma ne rende necessaria la quantificazione da parte del giudice (art. 2233 c.c.), validamente orientata dalle tabelle predisposte dal relativo Consiglio dell'ordine che, pur non essendo tariffe cogenti, offrono elementi utili per l'individuazione dei minimi inderogabili (CC L 1.6.2016 n. 11412).
Secondo l'art. 12 l. 31.12.2012 n. 233, specificativo dell'art. 22332 c.c., «per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».
7 di 9 L'art. 2 l. 31.12.2012 n. 233 ha istituito in seno al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione per la valutazione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani, periodici, agenzie di stampa ed emittenti, ma la delibera determinativa dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 1 l. cit.) è stata annullata (cfr. CS III 16.3.2016 n. 1076).
Il tariffario emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei il 20-21.12.2006 (art. CP_10
20-ter d.P.R.
4.2.1965 n. 115, istitutivo della commissione consultiva competente per le iniziative dirette alla determinazione di onorari, diritti e relative tariffe ai fini dell'esercizio da parte del
Consiglio dell'attribuzione ex art. 201 lett. a l.
3.2.1963 n. 69 di rendere pareri al Ministro della giustizia su progetti di legge e regolamento inerenti alla professione di giornalista) e applicato dal
Consiglio Regionale dell'Ordine dell'Emilia-Romagna nell'opinamento della sua nota, ma non dimesso in atti, deve ritenersi abrogato dall'art. 91 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito in l. 24.3.2012 n.
27 e, in disparte ciò, non avendo quei parametri fonte regolamentare né carattere integrativo della legge primaria, al contrario del regolamento determinativo dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense (artt. 13 e 136 l. 21.12.2012 n. 247; cfr. CC III 29.10.2019 n.
27591), non può valere il principio iura novit curia.
Considerati i dati istruttori disponibili e valutati il parere dell'ordine professionale (imponibili
€ 8.665,00 per ciascuna delle sei edizioni, corrispondenti al valore tariffario per la responsabilità di un ufficio stampa di manifestazioni regionali di breve durata con lavoro redazionale prodromico, contatti con la stampa, stesura dei comunicati, organizzazione della conferenza stampa e incontri di lavoro), la durata del torneo, dai tre ai quattro giorni (cfr. doc. 12, 14-18 conv.; doc. 8 att.) e le prestazioni rese (conduzione di sei conferenze stampa e ausilio di vario genere nell'attuazione del programma predisposto dagli organizzatori), si stima congruo secondo i criteri di cui agli artt. 2233 c.c. e 12 l. 31.12.2012 n. 233 un compenso di € 1.300,00 per ciascuna edizione e, quindi, di globali € 7.800,00 oltre accessori.
Le parti sono rispettivamente impresa e libero professionista e l'oggetto contrattuale è riconducibile alla prestazione di servizi a titolo oneroso (art. 21 lett. a, c d.lgs.
9.10.2002 n. 231);
inoltre, il trentunesimo giorno successivo alla messa in mora del 14.2.2022 (doc. 2 mon.; art. 4 d. lgs.
9.10.2002 n. 231) coincide con la data di notifica del decreto ingiuntivo (16.3.2022); quindi, il saggio di cui all'art. 5 d. lgs. cit. è ugualmente applicabile secondo l'art. 12844 c.c.
4.
8 di 9 Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo all'opposto, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i criteri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il decreto Parte_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 626/2022:
1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2- dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto di € 7.800,00 oltre accessori e interessi ex art. 12844 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in € 862,14 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
9 di 9