Versione
18 gennaio 2013
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15 novembre 2016
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Art. 2. Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico 1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
(( 4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3 )) 5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese.
2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
(( 4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3 )) 5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese.
Commentario • 1
- 1. Minimo contrattualeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 18 febbraio 2021 · 0.9320732
Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario Fonti normative Corte costituzionale artt. 36 e 39 Codice Civile art. 2099 Giusta retribuzione La Costituzione ha stabilito che il lavoratore «ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» ponendo così, a tutela del lavoratore, un limite alla pur ampia autonomia negoziale del datore di lavoro. L'art. 36 Cost. va oltre il semplice sinallagma “prestazione lavorativa-compenso”, per introdurre una più completa nozione sulla retribuzione, la quale non deve essere solo «mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 21/03/2019, n. 3793Provvedimento: […] Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, e la Comunicazione, Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1; Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;Leggi di più...
- obbligo di provvedere·
- art. 21 L. 241/1990·
- art. 31 e 117 c.p.a.·
- silenzio amministrativo·
- trasparenza amministrativa·
- giurisdizione del TAR·
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- legittima aspettativa del privato·
- Commissione per la valutazione dell'equo compenso·
- equo compenso nel lavoro giornalistico