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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2020 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna SPARTA', presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura GAROFALO, presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02/10/2024, sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione del termine ridotto di giorni 20 (venti) per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 (venti) per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 04/01/2020, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
ad Acireale (CT) il 19/09/2001, dalla cui unione sono nati, a Catania, i figli Controparte_1
(il 05/10/2002) e (il 20/12/2004), oggi entrambi maggiorenni. Persona_1 Persona_2
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si era logorata, determinando il venire del vincolo di affectio maritalis che univa i coniugi, legalmente separati alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 09/10/2017, recepite con sentenza n.52/2018 resa il 09/01/2018 dal Tribunale di Catania a definizione del procedimento iscritto al n.1718/2013 R.G.), senza che fosse mai intervenuta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza.
Il ricorrente ha quindi chiesto, oltre alla pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso dei figli (all'epoca) minori, con collocamento di presso la madre e di presso il padre, con Per_2 Per_1
diritto del genitore non collocatario di tenere il figlio con sé secondo le modalità di cui alla sentenza predetta e con onere a carico della di corrispondere in favore di esso ricorrente un CP_1
contributo al mantenimento del figlio di importo mari ad € 300,00 mensili, oltre Per_1
rivalutazione ISTAT come per legge, ponendo le spese straordinarie a carico di ciascun genitore in relazione al figlio con lo stesso rispettivamente convivente.
Con memoria difensiva depositata il 23/06/2021, si è costituita Controparte_1
chiedendo l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso
[...] Per_2
di sé ed assegnazione in proprio favore della casa familiare (in comproprietà di entrambi i coniugi),
2 stabilendo che il figlio restasse a convivere con il padre e statuendo il mantenimento diretto Per_1
di ciascun figlio da parte del genitore convivente e la ripartizione secondo quanto statuito nella citata sentenza di separazione n.52/2018.
All'udienza presidenziale del 23/06/2021 è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e la causa, transitata alla fase prettamente contenziosa, è stata quindi rimessa in decisione, sulla base della documentazione acquisita, senza svolgimento di ulteriore attività
istruttoria, in assenza di istanze all'uopo formulate, alla scadenza dei termini per gli scritti conclusionali, con cui entrambe le parti hanno parzialmente integrato e/o modificato le rispettive richieste.
Segnatamente, mentre la ricorrente ha chiesto disporsi il mantenimento diretto ordinario e straordinarie da parte di ciascun genitore in relazione al figlio con lo stesso convivente, la resistente ha invece chiesto, alla luce della accresciute esigenze della figlia con ella convivente, di porre Per_2
a carico del il rimborso del 50% alle spese universitarie anticipate per consentire alla ragazza Pt_1
di frequentare il corso accademico presso l'Ateneo messinese - tasse universitarie, spese di alloggio e utenze, libri, costi di trasporto rientro settimanale, eventuali spese di tutoraggio in ragione del disturbo all'apprendimento certificato a - oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi Per_2
alla richiesta di contribuzione del ricorrente in relazione al figlio - nelle more divenuto Per_1
indipendente dal punto di vista economico - e, in subordine, considerata la sperequazione reddituale tra i genitori, disponendo che il contribuisse al mantenimento della figlia mediante Pt_1 Per_2
versamento di un assegno mensile non inferiore ad € 500,00, fermo restando il rimborso del 50%
delle spese straordinarie.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 52/18, emessa dal Tribunale Ordinario di
Catania il 15/12/2017 e pubblicata il 09/01/2018 nel procedimento recante n. 1718/2013 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può,
inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento ai rapporti concernenti la prole, occorre subito evidenziare che, poiché nelle more del giudizio entrambi i figli, e , hanno raggiunto la maggiore età, nulla deve Per_1 Per_2
disporsi in ordine al relativo affidamento e collocamento.
Passando dunque alle statuizioni di carattere economiche relative ai figli, va innanzitutto rigettata la domanda volta ad ottenere dalla resistente un contributo per il mantenimento di Per_1
che oggi ha ventitré anni compiuti e, benché ancora convivente con il padre, si è già avviato al mondo del lavoro, per come è incontroverso tra le parti, essendo stato assunto - anche se con contratto a tempo determinato - presso (cfr la documentazione relativa al contratto di Controparte_2
lavoro versata in atti), senza che risulti che il giovane sia ancora impegnato in un qualunque corso di studio o di formazione professionale, sicché deve ritenersi che abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Va, invece, accolta la richiesta, formulata in via subordinata dalla resistente, volta ad ottenere un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia maggiorenne , con ella Per_2
convivente nei periodi in cui non si trova fuori sede per motivi di studio;
per come è infatti pacifico,
la ragazza, prossima al compimento del ventunesimo anno d'età, non è ancora autosufficiente dal punto di vista economico, essendo stato dedotto - senza contestazione alcuna - e risultando comunque
4 documentalmente provato che la stessa frequenta il Corso di Laurea in Scienze Ambientali Marine e
Terrestri presso l'Università degli Studi di Messina, quale studentessa fuori sede (per come inoltre si desume dal contratto di locazione in atti), sicché ritiene il Collegio che vada posto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a un assegno, che appare Parte_1 Controparte_1
congruo quantificare nell'importo mensile di € 350,00, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, fermo restando il pregresso.
A tale quantificazione si perviene tenuto conto della situazione economica prospettata dai coniugi, nonché dalla documentazione reddituale in atti, che attestano redditi reciproci intorno, ai
30,000,00 euro annui in capo al ricorrente e intorno ai 28.000,00 euro annui in capo alla resistente.
In ragione della pacifica non autosufficienza economica della figlia maggiorenne e della Per_2
sua convivenza con la madre (nei periodi in cui la stessa, studentessa fuori sede presso l'Università
di Messina, rientra a casa), ne consegue l'assegnazione alla resistente della casa coniugale (cfr in tal senso Cass., ord. n. 25604/2018).
In considerazione della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 263/2020 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il
19/09/2001 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale
n. 448, parte 2, serie A, anno 2001);
5 RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne avanzata da Persona_1
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno dell'importo complessivo mensile di € 350,00 per il mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne non economicamente autosufficiente con decorrenza dalla data di Persona_2
pubblicazione della sentenza, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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