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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 341/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TROPIANO CARLO e dell'avv. TROPIANO GIOVANNI
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
COMUNE DI MONASTERACE (C.F. ), contumace P.IVA_2
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
1. In via preliminare,
1.1. Ammettere i mezzi di prova documentali e testimoniali così come formulati e capitolati da parte attrice, nell'ambito del giudizio di primo grado, con atto di citazione e successive memorie di trattazione;
1.2. Accogliere l'istanza di nomina di CTU, con riserva di nomina di CTP, così come già formulata da parte attrice con atto di citazione e ribadita successive memorie di trattazione, al fine di accertare la natura demaniale o meno dei fondi siti sul litorale marittimo di Monasterace e, in particolare, accertare se il fondo oggetto di causa rientri nel demanio marittimo;
2. Di conseguenza,
2.1. Accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo, per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di Monasterace, distinto al Catasto Edilizio Urbano al foglio 17 particella 1284 A;
2.2. Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei difensori che si dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c.;
per parte appellata: Respingere l'appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza n. 183/2020 con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda di usucapione avanzata dal chiedendone la riforma nei termini su riportati. Pt_1
L'appellante contestava la correttezza della decisione sulle richieste di prova, da ritenere tempestivamente e correttamente articolate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., la decisività dell'accertamento in merito alla sdemanializzazione o alla natura non demaniale del bene, ed insisteva quindi nell'accoglimento della domanda per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
Si costituiva l' , che concludeva per il rigetto dell'appello, Controparte_1
sottolineando la correttezza della decisione e la insussistenza degli elementi di prova del possesso dell'appellante.
pag. 2/7 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass. 9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché
è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Nel caso in esame, l' aveva prodotto la documentazione che Controparte_1
dimostrava come, fino al 2006 (si veda allegato 10 del fascicolo di parte di primo grado) il padre dell'attuale appellante aveva detenuto il fondo, corrispondendo l'indennità di occupazione, riconoscendo dunque la natura demaniale del bene ed escludendo quindi un possesso utile all'usucapione.
Irrilevanti al riguardo le sentenze di assoluzione che riguardano altri soggetti, e quindi altri appezzamenti di terreno. L'istruttoria richiesta dall'appellante, oltre che inammissibile, sarebbe stata anche inidonea a superare l'assenza di interversione nel possesso almeno venti anni prima dell'introduzione del giudizio.
2.1. La sentenza di prime cure appare altresì corretta nel rilevare l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dal nelle memorie istruttorie, in quanto del tutto Pt_1 inidonei a condurre alla prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, o del tutto generici e privi di riferimenti temporali precisi.
La valutazione del giudice di prime cure appare corretta e del tutto condivisibile.
Il primo capitolo, anche se corretto nel senso richiesto dall'appellante, inserendo il verbo sottinteso “posseduto”, non richiede al testimone di deporre su una circostanza di pag. 3/7 fatto, ma di esprimere un giudizio e qualificare giuridicamente il comportamento delle parti.
Nel capitolo, infatti, non vengono indicati comportamenti specifici da cui desumere l'esercizio di un potere di fatto sul terreno. Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre sono ammissibili i giudizi di verità in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione. (Cass.
Sez. 2, 24/10/2014, n. 22720, Rv. 633029 - 01).
Inoltre, l'espressione “da sempre” non consente alla controparte di individuare un periodo temporale in cui la detenzione sarebbe divenuta possesso e quindi articolare la propria difesa e le prove contrarie. La medesima ragione ha giustificato la inammissibilità dei capitoli nn. 2 e 3, che non collocano temporalmente l'attività di recinzione del terreno.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. (cfr. Cass. Sez. 6,
02/02/2015, n. 1808, Rv. 634290 - 01). Non si può sostenere, come ha fatto l'appellante, che l'indeterminatezza dei capitoli istruttori poteva essere colmata dall'attività del giudice, sia perché detta integrazione nei termini riportati si riferisce ai chiarimenti richiesti dal giudice a fronte di una prova articolata correttamente, e non ad un potere integrativo ufficioso del giudice non previsto dall'art. 244 c.p.c., sia perché non consentirebbe una adeguata difesa della parte convenuta. La articolazione della prova contraria, infatti, verrebbe compromessa a seguito della eterointegrazione postuma delle circostanze probatorie ammissibili operata all'atto della ordinanza di ammissione.
La conclusione appare ancor più corretta se si tiene conto della interpretazione giurisprudenziale sulla persistente possibilità di applicazione dell'art. 421 comma I
c.p.c. al rito del lavoro, pur a seguito della abrogazione del terzo comma dell'art. 244
pag. 4/7 c.p.c. ad opera dell'art. 89 della legge 353 del 1990. Nel rito del lavoro, infatti, il giudice può assegnare termine ex art. 421 comma I c.p.c. per rimediare alle irregolarità della formulazione della prova testimoniale, sia con riferimento alla indicazione die nomi dei testimoni, sia per correggere la capitolazione della prova (cfr. Cass. 19915 del
2016, n. 48del 2024, n. 6470 del 2024).
La peculiare combinazione propria del rito del lavoro tra principio dispositivo, che obbedisce alla regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, e principio inquisitorio, che tende alla ricerca della verità reale mediante una rilevante partecipazione ed un'efficace azione del giudice nel processo, suggerisce “un criterio ermeneutico generale per l'identificazione dell'esatta portata del sistema delle preclusioni, nel senso di riconoscere l'attenuazione rispetto ad adempimenti di ordine formale che presuppongano già assolti tempestivamente gli oneri di allegazione immediatamente funzionali all'esigenza, tutelata dal sistema stesso, di una precisa delimitazione, prima dell'udienza di discussione, dei termini oggettivi della controversia e delle relative necessità istruttorie”, con la conseguenza che la possibilità di porre rimedio a lacune formali nella deduzione della prova per testi deve reputarsi “tutt[a] intern[a] al sistema del rito speciale e perciò senza che sia necessario ipotizzare l'operatività del terzo comma dell'art. 244 c.p.c., che, […] abrogato dall'art. 89, l. n.
353/1990, prevedeva la possibilità che il giudice istruttore concedesse alla parte istante un termine perentorio per l'integrazione dell'istanza di ammissione della prova testimoniale” (cfr. Cass. sez. L. n. 6470/2024, Cass. S.U. n. 262 del 1997).
Nel caso di specie, è evidente che la integrazione dei capitoli dopo la scadenza dei termini per la articolazione dei mezzi istruttori non è consentita, non ricorrendo alcun potere inquisitorio del giudice.
È nota a questa corte la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla formulazione dei capitoli di prova, secondo la quale “l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione pag. 5/7 ma anche in relazione agli altri atti di causa” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 n. 2149 del
2021), ma proprio la lettura dell'originario atto di citazione e della memoria istruttoria rende evidente la impossibilità di comprendere quali siano i fatti concreti su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre.
2.2. L'inammissibilità delle prove articolate e la totale assenza di prova del possesso utile all'usucapione in capo all'appellante non poteva essere superata da un accertamento mediante consulenza tecnico sulla natura demaniale del bene immobile, trattandosi di accertamento superfluo ed esplorativo.
In conclusione, si deve concordare con la valutazione di inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attore, e pertanto confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto non dimostrato l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni di cui all'atto di citazione per difetto di prova.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe per le cause di valore inferiore ad 1.100,00, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 389,00, di cui € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 105,00 per la fase decisionale, dovendosi escludere la fase di trattazione per totale assenza di attività difensiva successiva alla costituzione in giudizio da parte dell'appellato. La fase decisionale deve invece essere liquidata, sia pure nel minimo, perché ricomprende le attività anche successive alla pubblicazione della sentenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 183/2020, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 6/7 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 389,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 341/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TROPIANO CARLO e dell'avv. TROPIANO GIOVANNI
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
COMUNE DI MONASTERACE (C.F. ), contumace P.IVA_2
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
1. In via preliminare,
1.1. Ammettere i mezzi di prova documentali e testimoniali così come formulati e capitolati da parte attrice, nell'ambito del giudizio di primo grado, con atto di citazione e successive memorie di trattazione;
1.2. Accogliere l'istanza di nomina di CTU, con riserva di nomina di CTP, così come già formulata da parte attrice con atto di citazione e ribadita successive memorie di trattazione, al fine di accertare la natura demaniale o meno dei fondi siti sul litorale marittimo di Monasterace e, in particolare, accertare se il fondo oggetto di causa rientri nel demanio marittimo;
2. Di conseguenza,
2.1. Accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo, per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di Monasterace, distinto al Catasto Edilizio Urbano al foglio 17 particella 1284 A;
2.2. Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei difensori che si dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c.;
per parte appellata: Respingere l'appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza n. 183/2020 con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda di usucapione avanzata dal chiedendone la riforma nei termini su riportati. Pt_1
L'appellante contestava la correttezza della decisione sulle richieste di prova, da ritenere tempestivamente e correttamente articolate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., la decisività dell'accertamento in merito alla sdemanializzazione o alla natura non demaniale del bene, ed insisteva quindi nell'accoglimento della domanda per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
Si costituiva l' , che concludeva per il rigetto dell'appello, Controparte_1
sottolineando la correttezza della decisione e la insussistenza degli elementi di prova del possesso dell'appellante.
pag. 2/7 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass. 9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché
è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Nel caso in esame, l' aveva prodotto la documentazione che Controparte_1
dimostrava come, fino al 2006 (si veda allegato 10 del fascicolo di parte di primo grado) il padre dell'attuale appellante aveva detenuto il fondo, corrispondendo l'indennità di occupazione, riconoscendo dunque la natura demaniale del bene ed escludendo quindi un possesso utile all'usucapione.
Irrilevanti al riguardo le sentenze di assoluzione che riguardano altri soggetti, e quindi altri appezzamenti di terreno. L'istruttoria richiesta dall'appellante, oltre che inammissibile, sarebbe stata anche inidonea a superare l'assenza di interversione nel possesso almeno venti anni prima dell'introduzione del giudizio.
2.1. La sentenza di prime cure appare altresì corretta nel rilevare l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dal nelle memorie istruttorie, in quanto del tutto Pt_1 inidonei a condurre alla prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, o del tutto generici e privi di riferimenti temporali precisi.
La valutazione del giudice di prime cure appare corretta e del tutto condivisibile.
Il primo capitolo, anche se corretto nel senso richiesto dall'appellante, inserendo il verbo sottinteso “posseduto”, non richiede al testimone di deporre su una circostanza di pag. 3/7 fatto, ma di esprimere un giudizio e qualificare giuridicamente il comportamento delle parti.
Nel capitolo, infatti, non vengono indicati comportamenti specifici da cui desumere l'esercizio di un potere di fatto sul terreno. Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre sono ammissibili i giudizi di verità in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione. (Cass.
Sez. 2, 24/10/2014, n. 22720, Rv. 633029 - 01).
Inoltre, l'espressione “da sempre” non consente alla controparte di individuare un periodo temporale in cui la detenzione sarebbe divenuta possesso e quindi articolare la propria difesa e le prove contrarie. La medesima ragione ha giustificato la inammissibilità dei capitoli nn. 2 e 3, che non collocano temporalmente l'attività di recinzione del terreno.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. (cfr. Cass. Sez. 6,
02/02/2015, n. 1808, Rv. 634290 - 01). Non si può sostenere, come ha fatto l'appellante, che l'indeterminatezza dei capitoli istruttori poteva essere colmata dall'attività del giudice, sia perché detta integrazione nei termini riportati si riferisce ai chiarimenti richiesti dal giudice a fronte di una prova articolata correttamente, e non ad un potere integrativo ufficioso del giudice non previsto dall'art. 244 c.p.c., sia perché non consentirebbe una adeguata difesa della parte convenuta. La articolazione della prova contraria, infatti, verrebbe compromessa a seguito della eterointegrazione postuma delle circostanze probatorie ammissibili operata all'atto della ordinanza di ammissione.
La conclusione appare ancor più corretta se si tiene conto della interpretazione giurisprudenziale sulla persistente possibilità di applicazione dell'art. 421 comma I
c.p.c. al rito del lavoro, pur a seguito della abrogazione del terzo comma dell'art. 244
pag. 4/7 c.p.c. ad opera dell'art. 89 della legge 353 del 1990. Nel rito del lavoro, infatti, il giudice può assegnare termine ex art. 421 comma I c.p.c. per rimediare alle irregolarità della formulazione della prova testimoniale, sia con riferimento alla indicazione die nomi dei testimoni, sia per correggere la capitolazione della prova (cfr. Cass. 19915 del
2016, n. 48del 2024, n. 6470 del 2024).
La peculiare combinazione propria del rito del lavoro tra principio dispositivo, che obbedisce alla regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, e principio inquisitorio, che tende alla ricerca della verità reale mediante una rilevante partecipazione ed un'efficace azione del giudice nel processo, suggerisce “un criterio ermeneutico generale per l'identificazione dell'esatta portata del sistema delle preclusioni, nel senso di riconoscere l'attenuazione rispetto ad adempimenti di ordine formale che presuppongano già assolti tempestivamente gli oneri di allegazione immediatamente funzionali all'esigenza, tutelata dal sistema stesso, di una precisa delimitazione, prima dell'udienza di discussione, dei termini oggettivi della controversia e delle relative necessità istruttorie”, con la conseguenza che la possibilità di porre rimedio a lacune formali nella deduzione della prova per testi deve reputarsi “tutt[a] intern[a] al sistema del rito speciale e perciò senza che sia necessario ipotizzare l'operatività del terzo comma dell'art. 244 c.p.c., che, […] abrogato dall'art. 89, l. n.
353/1990, prevedeva la possibilità che il giudice istruttore concedesse alla parte istante un termine perentorio per l'integrazione dell'istanza di ammissione della prova testimoniale” (cfr. Cass. sez. L. n. 6470/2024, Cass. S.U. n. 262 del 1997).
Nel caso di specie, è evidente che la integrazione dei capitoli dopo la scadenza dei termini per la articolazione dei mezzi istruttori non è consentita, non ricorrendo alcun potere inquisitorio del giudice.
È nota a questa corte la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla formulazione dei capitoli di prova, secondo la quale “l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione pag. 5/7 ma anche in relazione agli altri atti di causa” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 n. 2149 del
2021), ma proprio la lettura dell'originario atto di citazione e della memoria istruttoria rende evidente la impossibilità di comprendere quali siano i fatti concreti su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre.
2.2. L'inammissibilità delle prove articolate e la totale assenza di prova del possesso utile all'usucapione in capo all'appellante non poteva essere superata da un accertamento mediante consulenza tecnico sulla natura demaniale del bene immobile, trattandosi di accertamento superfluo ed esplorativo.
In conclusione, si deve concordare con la valutazione di inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attore, e pertanto confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto non dimostrato l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni di cui all'atto di citazione per difetto di prova.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe per le cause di valore inferiore ad 1.100,00, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 389,00, di cui € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 105,00 per la fase decisionale, dovendosi escludere la fase di trattazione per totale assenza di attività difensiva successiva alla costituzione in giudizio da parte dell'appellato. La fase decisionale deve invece essere liquidata, sia pure nel minimo, perché ricomprende le attività anche successive alla pubblicazione della sentenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 183/2020, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 6/7 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 389,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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