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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Seconda Civile
N. R.G. 2106/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Palma Presidente
Germana Maffei Giudice relatore
Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO ANGIOLINO
contro
, C.F. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni: come in atti e verbali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio civile contratto il 14/08/2017, in Roggiano Gravina, con CP_1 , dal quale sono nati i figli minori , il 25.10.2017 a
[...] Persona_1
RI (CS) e , il 18.05.2021 in Varese (Va), di cui domanda – Persona_2 fermo l'affido condiviso - il collocamento prevalente presso di sé, oltre alla corresponsione di un assegno di euro 500 per il relativo mantenimento.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi si sono separati come da omologa n. 868/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza il 4.5.2022.
E' pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Venendo alle ulteriori domande articolate da parte ricorrente, tenuto conto della conforme richiesta della ed in assenza di allegazione di condotte Parte_1
tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affido, deve disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il relativo collocamento prevalente presso la madre, con cui coabitano sin dall'epoca della separazione.
Al fine di garantire una equilibrata relazione genitoriale tra i minori ed il
, e tenuto conto del fatto che il resistente vive stabilmente in Lombardia, CP_1
il padre potrà vedere i figli liberamente, ogni qualvolta faccia rientro in
Calabria, previo avviso alla ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, e, nelle festività, nei periodi specificati nel
Pag. 2 di 4 calendario articolato dalla ricorrente nell'allegato piano genitoriale, modulato secondo il criterio dell'alternanza.
In relazione al contributo da porsi a carico del resistente per il mantenimento dei minori, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli, legate all'età, nonché del fatto che gli oneri di cura ed accudimento gravano in maniera pressochè esclusiva sulla madre, atteso che il risiede da anni stabilmente CP_1
in Lombardia, ed avuto riguardo alla misura dell'assegno unico percepito da entrambe le parti, pari ad euro 233,00 al mese, si stima equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare la somma complessiva di euro 500,00 al mese, in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il circoscritto ambito del thema decidendum e la mancata opposizione del convenuto giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il relativo collocamento prevalente presso la madre;
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 500,00, in favore della ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenere nel relativo interesse;
DISCIPLINA la regolamentazione del regime di frequentazione tra genitore non collocatario e figli nei termini indicati in parte motiva.
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Pag. 3 di 4 Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Seconda Civile
N. R.G. 2106/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Palma Presidente
Germana Maffei Giudice relatore
Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO ANGIOLINO
contro
, C.F. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni: come in atti e verbali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio civile contratto il 14/08/2017, in Roggiano Gravina, con CP_1 , dal quale sono nati i figli minori , il 25.10.2017 a
[...] Persona_1
RI (CS) e , il 18.05.2021 in Varese (Va), di cui domanda – Persona_2 fermo l'affido condiviso - il collocamento prevalente presso di sé, oltre alla corresponsione di un assegno di euro 500 per il relativo mantenimento.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi si sono separati come da omologa n. 868/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza il 4.5.2022.
E' pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Venendo alle ulteriori domande articolate da parte ricorrente, tenuto conto della conforme richiesta della ed in assenza di allegazione di condotte Parte_1
tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affido, deve disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il relativo collocamento prevalente presso la madre, con cui coabitano sin dall'epoca della separazione.
Al fine di garantire una equilibrata relazione genitoriale tra i minori ed il
, e tenuto conto del fatto che il resistente vive stabilmente in Lombardia, CP_1
il padre potrà vedere i figli liberamente, ogni qualvolta faccia rientro in
Calabria, previo avviso alla ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, e, nelle festività, nei periodi specificati nel
Pag. 2 di 4 calendario articolato dalla ricorrente nell'allegato piano genitoriale, modulato secondo il criterio dell'alternanza.
In relazione al contributo da porsi a carico del resistente per il mantenimento dei minori, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli, legate all'età, nonché del fatto che gli oneri di cura ed accudimento gravano in maniera pressochè esclusiva sulla madre, atteso che il risiede da anni stabilmente CP_1
in Lombardia, ed avuto riguardo alla misura dell'assegno unico percepito da entrambe le parti, pari ad euro 233,00 al mese, si stima equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare la somma complessiva di euro 500,00 al mese, in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il circoscritto ambito del thema decidendum e la mancata opposizione del convenuto giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed il relativo collocamento prevalente presso la madre;
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 500,00, in favore della ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenere nel relativo interesse;
DISCIPLINA la regolamentazione del regime di frequentazione tra genitore non collocatario e figli nei termini indicati in parte motiva.
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Pag. 3 di 4 Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
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