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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1465/2024 promossa da:
(cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alvaro Rinaldi ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Rimini in Piazza L. Ferrari n. 22/E
- OPPONENTE -
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'IA RO;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste
Manzi e con domicilio eletto a Rimini in Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
- OPPOSTO -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
MOTIVAZIONE La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso l'Avviso di Addebito n. 437 2024 00008677 Parte_1
11 000 formato dall' in data 24\10\2024 (notificato in data 5\11\2024) CP_1 del valore di euro 2.394,64 a titolo di omesso versamento nel periodo
01.01.2022-30.11.2023 dei contributi relativi alla Gestione Commercianti alla quale il era stato iscritta di ufficio nella sua qualità di Parte_1 socio accomandatario e legale rappresentante della società
[...] già corrente a Rimini in via Mantova n. 60/C cancellata dal Controparte_2
Registro delle imprese in data 04.01.2024 e la cui posizione previdenziale ha avuto termine il 30.11.2023.
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento .
Va ricordato come l'iscrizione alla Gestione Commercianti sia obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività : - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che : - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. CP_ L' quindi , attraverso l'esame delle dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di Partita Iva e dei contribuenti che avevano denunciato redditi da lavoro autonomo , ha proceduto alla iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti dei soci di società di persone che nella dichiarazione dei redditi avevano indicato l'attività svolta presso la società come occupazione prevalente.
Il tutto in conformità a quell'indirizzo giurisprudenziale che − ritenendo come l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 avesse previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale − aveva precisato come tale obbligo era da ritenersi sussistente, a maggior ragione, per il socio di società semplice, operante nel settore commerciale, che presso la stessa svolgeva la sua attività (nella specie, quale socio accomandatario di società in accomandita semplice) e che, diversamente, resterebbe privo di tutela assicurativa, restando irrilevante l'eventuale iscrizione ad altra cassa previdenziale ( Cass. Sez. VI n. 2028 del 19/11/2012 Rv. 624710) .
Nel caso di specie peraltro l' ha ravvisato attività d'impresa (con CP_1 conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti) per il solo fatto che il socio accomandatario della avesse quale attività prevalente (per sua CP_2 stessa ammissione) quella di riscossione dei proventi derivanti dalla locazione dell'immobile di proprietà della società sebbene quest'ultima, in realtà, lungi dallo svolgere alcuna attività di intermediazione immobiliare, si limitasse a godere i frutti dei beni di cui era titolare.
Tale assunto è stato fortemente criticato dalla parte opponente che ha evidenziato come la società − pur avendo quale Controparte_2 oggetto sociale “l'acquisto, la costruzione, la locazione, la vendita e la gestione di beni immobili e di pubblici esercizi ” − nel periodo incriminato abbia svolto quale unica attività la locazione di un bene immobile di proprietà ad un soggetto terzo per come comprovato dai contratti di affitto d'azienda a ministero del Notaio Dott. (v. docc. n. 4 e n. 5) e dalle dichiarazioni dei redditi Persona_1 trasmesse telematicamente (v. docc. n. 6 e n. 7) nelle quali viene indicata la somma di Euro 8.000,00 - coincidente con quanto previsto a titolo di canone di affitto di azienda nei contratti versati in atti - quale reddito derivante dall'affitto o dall'usufrutto di aziende.
Risulta dunque evidente che nel periodo di cui è causa la società ed il suo amministratore non abbiano Controparte_2 svolto alcuna attività di impresa limitandosi solo alla riscossione dei canoni di locazione senza svolgere alcun altro tipo di attività commerciale e/o similare , non configurandosi, in tal modo, in capo alla locatrice ed amministratrice i presupposti d'imposizione contributiva previsti dell' art. 29 L. 160/75 come mod. dall'art. 1 comma 203 L. 662/96 nonché dall'art. 1 della L. 1397/60.
Non avendo dunque il socio accomandatario mai partecipato al lavoro aziendale
− in quanto non vi era nessun lavoro aziendale da svolgere dato che la gestione veniva interamente svolta dall'affittuario e non dalla società proprietaria e , pertanto , dai soci di essa − l'iscrizione ufficiosa della parte opponente alla Gestione Commercianti è da ritenersi illegittima. Va rilevato allora come la tesi difensiva della parte opponente sia stata infine condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza n. 3145 del giorno 11\02\2013 ha affermato tra l'altro che la “locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente . L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare…”
Sulla stessa linea Cass. Sez.
6-L. Ordinanza n. 12981 del 24/05/2018 (Rv.
648912-01) che in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, ha ritenuto che vada escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione.
In conclusione va affermato che non ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nel caso in cui l'attività consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi .
Consegue dunque la dichiarazione di inefficacia dell'Avviso di Addebito opposto in conformità alle richieste svolte in via principale dalla parte ricorrente.
Le spese di lite cedono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 14\12\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1. Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 437 2024 00008677 11 000 formato dall' in data 24\10\2024 (notificato CP_1 in data 5\11\2024) del valore di euro 2.394,64.
2. Condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad € 70,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini il giorno 29\05\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'