TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/05/2026, n. 8690
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa indicazione del CCNL applicabile ai manutentori e addetti alla disinfestazione

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Violazione del disciplinare di gara e divieto di subappalto occulto

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché l'annullamento dell'aggiudicazione non garantirebbe l'assegnazione del lotto alla ricorrente, dato che la seconda classificata potrebbe subentrare.

  • Inammissibile
    Mancato possesso dell'attestazione SOA per lavori edili e omessa indicazione del CCNL edile

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Offerta carente di organizzazione per il servizio di ristorazione veicolata e inidoneità del centro di cottura

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Rigettato
    Omessa verifica della disponibilità e idoneità del centro di cottura

    La censura, formulata in subordine, è infondata nel merito. Il possesso del centro di cottura era un requisito di esecuzione, non di partecipazione, come previsto dalla lex specialis. La valutazione del centro di cottura rientrava nell'ambito dell'assetto logistico e organizzativo complessivo.

  • Inammissibile
    Indeterminatezza dell'offerta alimentare

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Modifica del costo del lavoro e sottostima degli oneri della sicurezza

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Omessa indicazione di figure professionali e CCNL, sottostima dei costi della sicurezza

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Incompetenza della Commissione di gara a verificare l'anomalia dell'offerta

    La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

  • Rigettato
    Interpretazione del requisito del centro di cottura come di esecuzione e non di partecipazione

    La censura è infondata nel merito. Il possesso del centro di cottura era un requisito di esecuzione, non di partecipazione, come previsto dalla lex specialis. La valutazione del centro di cottura rientrava nell'ambito dell'assetto logistico e organizzativo complessivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/05/2026, n. 8690
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8690
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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