Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/05/2026, n. 8690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8690 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2026, proposto da
Società IV AN di OR - OO S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6854BC056, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Althea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimino Crisci, Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di DU Service S.r.l. e Consip S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del Decreto direttoriale prot. n. M_D A61024F DE22025 0001425 del 21 novembre 2025, nella parte in cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali ha aggiudicato alla Società Althea S.r.l. il lotto n. 15 della gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per ogni lotto in gara, per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi del Ministero della Difesa (C.I.G. B6854BC056) (doc. n.
1);
- del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 15 luglio 2025 (doc. n.2);
- del verbale del Seggio di gara in seduta pubblica del 30 luglio 2025 (doc. n.3);
- del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice delle sedute del 4 e 6 agosto 2025 (doc. n.4);
- del verbale del Seggio di gara in seduta pubblica del 26 settembre 2025 (doc. n.5);
- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice della seduta del 6 ottobre 2025 (doc. n.6);
- del verbale del Seggio di gara in seduta pubblica del 7 ottobre 2025 (doc. n.7);
- del verbale del Seggio di gara in seduta riservata del 7 ottobre 2025 (doc. n.8);
- del verbale del Seggio di gara in seduta pubblica dell'8 ottobre 2025 (doc. n.9);
- del verbale del Seggio di gara in seduta pubblica del 14 ottobre 2025 (doc. n.10);
- del verbale del Seggio di gara in seduta riservata del 14 ottobre 2025 (doc. n.11);
- del verbale del Seggio di gara in seduta riservata del 17 novembre 2025 (doc. n.12);
- della relazione, redatta all'esito della seduta riservata del 13 novembre 2025, con la quale la Commissione giudicatrice ha valutato la congruità e sostenibilità dell'offerta economica di Althea S.r.l. (doc. n.13);
- ove esistente, del provvedimento, di data e numero di protocollo ignoti, con il quale il R.U.P. ha fatto propria la valutazione della Commissione giudicatrice circa la congruità dell'offerta di Althea S.r.l.;
- del verbale del Seggio di gara in seduta pubblica del 21 novembre 2025, recante la proposta di aggiudicazione (doc. n.14);
- ove esistente, del provvedimento, di data e numero di protocollo ignoti, con il quale il R.U.P. ha fatto propria la proposta di aggiudicazione;
E, PER QUANTO OCCORRER POSSA,
- dell'ordine del giorno del Direttore Generale del 14 luglio 2025, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice (doc. n.15);
- del Disciplinare di gara e dei relativi allegati (doc. n.16);
- del Capitolato tecnico e dei relativi allegati (doc. n.17);
- del Bando di gara (doc. n. 18);
- della Relazione illustrativa sulla fattibilità tecnico-economica del Progetto di servizio (doc. n.19)
- del Decreto direttoriale prot. n. M_D A61024F DE22025 0000357 del 15 aprile 2025, recante
“Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici)” (doc. n.20);
- di ogni altro atto antecedente, concomitante o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto dalla ricorrente.
PER LA DECLARATORIA previa di inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi della medesima, ove stipulati nelle more del presente giudizio, accertare e dichiarare il diritto della stessa a sottoscrivere la predetta convenzione e i predetti contratti attuativi o, comunque, a subentrarvi, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.
formalizzando la disponibilità a subentrare nella Convenzione e nei contratti esecutivi della stessa, sempre ai sensi degli articoli sopra richiamati.
In subordine, in parziale accoglimento del V motivo di ricorso, annullare gli artt. 7 e 24 del Disciplinare di gara;
NONCHÉ PER LA CADUCAZIONE/INEFFICACIA ex tunc o, in subordine, ex nunc della parte di rapporto negoziali ancora da eseguire (fermo in tal caso il risarcimento del danno per equivalente per la parte già eseguita), della Convenzione e dei contratti esecutivi dello stesso che le Amministrazioni interessate eventualmente stipulassero con l'operatore controinteressato.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Convenzione sia già stata sottoscritta o venga sottoscritta nelle more del presente giudizio e non sia possibile subentrare nella stessa e nei contratti esecutivi, nonostante la disponibilità espressa dalla ricorrente, accertare, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Althea RL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IC De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1 La Società IV AN di OR – OD s.c. (di seguito anche OD) chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del D.D. M_D A61024F DE22025 0001425 del 21.11.2025, con il quale era stato aggiudicato ad TH S.r.l. (di seguito anche TH), il Lotto n. 15 della gara per l’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi del Ministero della Difesa – (regioni Campania, Basilicata e Calabria) nonché dei verbali di gara, del disciplinare, del bando di gara, per come interpretato dalla Stazione appaltante ed ogni altro atto connesso.
1.1 Chiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o in subordine, qualora già sottoscritto, l’accertamento della sussistenza ex art. 124 CPA del diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
1.2 Esponeva che con bando di gara pubblicato nella GUUE era stata indetta gara a procedura aperta, in ambito UE, con sistema telematico (accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.) per la conclusione di un Accordo quadro della durata di 48 mesi, con un unico operatore economico, per ognuno di sedici lotti in cui era suddiviso (secondo un criterio geografico) l’affidamento avente ad oggetto il servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) del Ministero della Difesa, ubicati sul territorio nazionale, per un valore complessivo stimato di €724.583.265,75, IVA esclusa.
1.3 Il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, con l’assegnazione di 0 punti per l’offerta economica (che non poteva essere difforme dagli importi a base di gara, che assumevano così, la forma di prezzi/costi fissi) e 100 punti per l’offerta tecnica, attribuiti sulla base di criteri/subcriteri di valutazione delle offerte formulate dai concorrenti e costituite da progetti qualitativamente migliorativi dei servizi richiesti (art. 19.1 del Disciplinare).
1.4 La lex specialis prevedeva, altresì, come limite di aggiudicazione che ogni concorrente non potesse aggiudicarsi più di due lotti (art. 5.5 Disciplinare).
1.5 Riferiva la ricorrente che nel lotto multiregionale n. 15 (Campania, Basilicata e Calabria - CIG B6854BC056 con valore complessivo stimato per i quattro anni pari a € 66.499.339,49, IVA esclusa) avevano presentato offerta, tra gli altri, TH S.r.l., MA Service S.r.l. (di seguito anche MA) e la ricorrente OD s.c. e, all’esito della valutazione delle offerte tecniche e della verifica di congruità, era stata individuata come migliore offerente TH S.r.l., mentre MA Service S.r.l. e OD s.c. erano risultate rispettivamente al secondo e terzo posto.
1.6 Il Seggio di gara, stante l’inversione procedimentale, aveva di seguito disposto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici qualificatisi al primo e al secondo posto in graduatoria su ciascun lotto e, per quanto attinente al lotto n. 15, accertava la completezza della documentazione presentata da TH S.r.l. e da MA Service S.r.l., e nella seduta riservata del 17 novembre 2025 completava con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati dalle imprese TH S.r.l. e Dussmnn S.r.l..
1.7 Lamentava però OD l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto 15 ad TH deducendo nove motivi di ricorso rubricati e sintetizzabili come di seguito.
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 9, 2° COMMA, DEL DISCIPLINARE DI GARA, CHE VIETA IL SUBAPPALTO NEL CASO DI MANCATA ESPRESSA INDICAZIONE NEL D.G.U.E. ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI “SUBAPPALTO OCCULTO”. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA/DETERMINABILITA’ DELL’OFFERTA ECONOMICA – FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 119 COMMA II DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Si affermava che l’aggiudicataria avrebbe dovuto dichiarare nel DGUE il ricorso al subappalto obbligatorio, posto che non aveva posseduto i requisiti necessari per l’esecuzione diretta di alcune prestazioni. Tale omissione integrava, secondo la ricorrente, un divieto di “subappalto occulto”. Si sosteneva inoltre che l’offerta economica risultasse indeterminata, poiché non aveva incluso i costi relativi a lavorazioni che l’operatore non era in grado di svolgere autonomamente. La stazione appaltante aveva erroneamente richiamato l’art. 119 del Codice, omettendo di verificare la reale capacità esecutiva dell’impresa.
II. (SEGUE) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ARTT. 11 E 41 COMMA 13 DEL D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE AI MANUTENTORI E AGLI ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, NONCHE’ DEL LIVELLO CONTRATTUALE DI TALI LAVORATORI.
Si deduceva che l’aggiudicataria non avesse indicato il CCNL applicabile ai lavoratori addetti alla manutenzione e alla sanificazione, né i relativi livelli contrattuali. Tale condotta violava le prescrizioni che avevano imposto la corretta indicazione dei contratti collettivi e dei livelli retributivi. Si lamentava che l’assenza di questi dati fondamentali impedisse alla stazione appaltante di verificare la reale congruità e la sostenibilità dell’offerta sul piano del costo del lavoro.
III. ILLEGITTIMITA’ DELL’AGGIUDICAZIONE PER AVERE LA STAZIONE APPALTANTE OMESSO DI VERIFICARE CHE TH NON PUO’ ESEGUIRE IN PROPRIO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ECDR. VIOLAZIONE DELL’ART. 100, COMMA 4, D.LGS. N. 36/2023, NELLA PARTE IN CUI IMPONE IL POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 41 COMMA 14 E 108 COMMA 9 DEL D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE AI LAVORATORI EDILI. ECCESSO DI POTERE E CARENZA ISTRUTORIA. DICHIARAZIONE FUORVIANTE E NON VERITIERA – OMESSA INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE.
Si affermava che l’aggiudicataria non avesse posseduto la necessaria attestazione SOA richiesta per l’esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria superiori a 150.000 euro. L’impresa aveva dichiarato erroneamente la possibilità di eseguire in proprio tali attività, avendo omesso anche l’indicazione del CCNL edile applicabile ai lavoratori. L’amministrazione non avrebbe svolto le verifiche doverose, nonostante l’offerta avesse contenuto elementi che risultavano fuorvianti e carenti in ordine agli oneri della sicurezza aziendale.
IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO, SANCITO DALL’ART. 1 D.LGS. N. 36/2023, NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RISCONTRATO CHE L’OFFERTA DI TH È CARENTE DI UN’ORGANIZZAZIONE DI PERSONE E MEZZI IDONEA A GARANTIRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO PASTI VEICOLATI. VIOLAZIONE DELL’ART. 7.4., LETT. E), DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEL § 4, 1° COMMA, LETT. C) E DEL § 6 DEL CAPITOLATO TECNICO. VIOLAZIONE DELL’ART. 98. 3° COMMA, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 PER AVERE TH FORNITO ALLA STAZIONE APPALTANTE INFORMAZIONI FUORVIANTI SUL POSSESSO DEL CENTRO DI COTTURA DI PELLEZZANO. CARENZA DI AUTISTI NELL’ORGANICO OFFERTO IN GARA – VIOLAZIONE ARTICOLO 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA PARTE IN CUI IMPONE ALL’OPERATORE ECONOMICO DI APPLICARE CORRETTAMENTE IL CCNL AI PROPRI LAVORATORI. FALSA 18 APPLICAZIONE ARTICOLO 54 CCNL SERVIZIO RISTORAZIONE. INIDONEITA’ DEL CENTRO DI COTTURA PRINCIPALE. IN SUBORDINE DERUBRICAZIONE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SOCIETA’ TH PER IL SUB-PUNTEGGIO 1.E) - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Si sosteneva che l’offerta dell’aggiudicataria non evidenziasse una struttura organizzativa idonea: mancava la prova che l'impresa avesse avuto la disponibilità del centro di cottura dichiarato, poiché aveva fornito elementi fuorvianti sulla sede di Pellezzano. Si deduceva inoltre che l’organigramma non avesse incluso un numero sufficiente di autisti. Si deduceva anche la violazione dell’art. 11 del Codice dei contratti per errata applicazione del CCNL e del capitolato tecnico. Da ciò derivava l’illegittimità del punteggio attribuito al sub-criterio 1.E).
V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO E DELL’ART. 17, COMMA 5, D.LGS. N. 36/2023. OMESSA VERIFICA DELLA REALE DISPONIBILITA’ ED IDONEITA’ DEL CENTRO DI COTTURA. VIOLAZIONE DELL’ART. 7.4, LETT. E) DEL DISCIPLINARE. IN SUBORDINE: ANNULLAMENTO DEGLI ARTT. 7 E 24 DEL DISCIPLINARE DI GARA E, COMUNQUE, DI TUTTE LE PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS, NELLA NON CREDUTA IPOTESI IN CUI SI VOGLIANO INTERPRETARE NEL SENSO CHE AL CENTRO DI COTTURA PRINCIPALE DEVE ESTENDERSI LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL CENTRO DI COTTURA DI EMERGENZA, QUALIFICATO COME SEMPLICE REQUISITO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Si lamentava che la stazione appaltante non avesse verificato la disponibilità effettiva e l’idoneità del centro di cottura dichiarato come principale. L’offerta indicherebbe strutture che non sarebbero state attualmente disponibili né rispettose dei requisiti del Disciplinare (art. 7.4). In via subordinata si chiedeva l’annullamento delle parti della lex specialis che fossero state interpretate nel senso di ritenere il centro di cottura principale come mero requisito di esecuzione e non di partecipazione.
VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA E/O DETERMINABILITA’ DELL’OFFERTA. CONTRADDITTORIETA’ ED INDETERMINABILITA DELL’OFFERTA DI TH SOTTO IL PROFILO DEL SUO CONTENUTO ALIMENTARE - VIOLAZIONE DELL’ART. 98, COMMA 3, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 19.1., SUB-CRITERIO 1.C., DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Si contestava che l’offerta alimentare di TH fosse indeterminata e intrinsecamente contraddittoria. Erano mancate indicazioni puntuali sugli alimenti, sulle grammature e sulle modalità di composizione dei pasti, impedendo così di valutare la reale qualità del servizio offerto. Si affermava che l’amministrazione avesse accettato dichiarazioni generiche e prive di riscontri, ignorando che l'operatore non avesse garantito la trasparenza e la veridicità delle informazioni fornite.
VII. FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 108, COMMA 9, D-.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA SOTTO IL PROFILO DEL COSTO DEL LAVORO E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI. VIOLAZIONE DELL’ART. 18, 5° COMMA, LETT. B), DEL DISCIPLINARE DI GARA. ILLOGICITA’ MANIFESTA DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA, LA QUALE HA RITENUTO CONGRUA E SOSTENIBILE L’OFFERTA DI TH NONOSTANTE L’EVIDENTE MODIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA APPORTATO IN SEDE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. INDETERMINABILITA’ DEL COSTO DEL LAVORO. FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41, COMMI 13 E 14, D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DI UN COSTO DEL LAVORO SUFFICIENTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE, OSSERVATO CHE IL COSTO DELLA MANODOPERA INDICATO DA TH NELLE GIUSTIFICAZIONI È IMMOTIVAMENTE INFERIORE A QUELLO STIMATO DALL’ENTE COMMITTENTE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Si affermava che l’aggiudicataria avesse modificato il costo della manodopera durante la fase di verifica dell’anomalia, violando il principio di immodificabilità dell’offerta economica. L’importo dichiarato nelle giustificazioni era risultato immotivatamente inferiore a quello che l’ente committente aveva stimato e insufficiente per applicare correttamente la clausola sociale. La Commissione aveva ritenuto congrua un’offerta che, al contrario, aveva presentato alterazioni sostanziali dei costi e gravi omissioni sugli oneri della sicurezza.
VIII. (SEGUE) FALSA APPLICAZIONE DELL’ART., 108 COMMA 9, D.LGS. N. 36/2023. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITA’ DELL’OFFERTA DI TH, CON RIFERIMENTO AD ALCUNI PROFILI DI LAVORATORI NON INDICATI NELLA PIANTA ORGANICA. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COMMA 11, D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE AI LAVORATORI. SOTTOSTIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE. FALSA APPLICAZIONE DEL § II DEL CAPITOLATO PUNTO 2 NELLA PARTE IN CUI INDICA QUALE SIA LO STANDARD MINIMO DI FIGURE PROFESSIONALI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NELL’ORGANICO OPERATIVO CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI TH ANCHE SOTTO IL PROFILO DI UNA 35 OFFERTA PARZIALE E INCOMPLETA- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Si denunciava l’omessa indicazione di alcune figure professionali richieste dal capitolato e il fatto che l’impresa non avesse specificato il CCNL applicabile a tali profili. Il costo della sicurezza aziendale era stato sottostimato rispetto agli standard minimi previsti. L’offerta risultava quindi parziale e incompleta, mentre la stazione appaltante aveva effettuato una verifica meramente formale senza approfondire le criticità che erano emerse.
IX. INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA A VERIFICARE L’ANOMALIA DELL’OFFERTA DI SOCIETÀ TH. VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA, CHE ATTRIBUIVA TALE COMPETENZA AL R.U.P.
Si contestava che la verifica dell’anomalia fosse stata svolta dalla Commissione anziché dal RUP, in violazione dell’art. 23 del disciplinare, che attribuiva espressamente tale competenza al Responsabile Unico del Progetto. La Commissione aveva quindi operato ultra vires, viziando l’intero giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
1.8 Sul piano dell’interesse ad agire la ricorrente, terza classificata, deduceva che, in caso di accoglimento del ricorso contro TH, la seconda classificata MA avendo già conseguito le aggiudicazioni dei lotti 1 e 12 nella stessa gara non avrebbe potuto subentrare nel lotto 15 oggetto del presente giudizio, stante il vincolo massimo di due lotti conseguibili (v.si supra sub 1.4).
1.9 Il ricorso era notificato anche a MA che non si costituiva in giudizio.
1.10 Si costituivano invece l’Amministrazione e la controinteressata TH resistendo al ricorso di cui assumevano l’infondatezza in tutti i suoi motivi. Entrambe eccepivano, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto d’interesse ad agire, nonché relativamente alla censura formulata da OD in subordine al motivo V, la sua tardività.
1.11 L’Avvocatura aggiungeva, in particolare, come la lex specialis, posto il limite dei due lotti aggiudicabili per ciascun concorrente, prevedesse, in caso di vittoria in più di due lotti, l’attribuzione automatica dei due di maggior valore, osservando quindi che DU aveva sì vinto già due lotti ( il n. 1 di valore di €48.886.855,47, oltre IVA e il n. 12 di un valore di €38.094.684,02, oltre IVA) ma entrambi di ammontare inferiore al n. 15 dove sarebbe quindi dovuta subentrare d’ufficio, qualora l'aggiudicazione a TH fosse stata annullata, lasciando il lotto n.12. con i conseguenti scorrimenti.
1.12 In prosieguo OD rinunziava all’istanza cautelare e veniva fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 aprile 2026, in vista della quale le parti presentavano difese scritte ribadendo le reciproche posizioni.
1.13 La ricorrente, in replica, richiamava sull’interesse a ricorrere l’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 che, a sua detta, impediva nelle gare multilotto che le variazioni intervenute su un lotto, anche a seguito di pronunce giurisdizionali, potessero riverberarsi sugli altri lotti una volta aggiudicati, reputando quindi ormai immodificabile l’aggiudicazione a DU dei lotti 1 e 12 ed impossibile il suo subentro nel lotto 15, da assegnarsi pertanto a OO, terza classificata.
1.14 All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa era discussa tra le parti costituite. L'Avvocato dello Stato tra l’altro dichiarava per quanto utile che gli accordi quadro e i primi contratti discendenti erano stati conclusi dalla Stazione appaltante con gli aggiudicatari dei vari lotti, inclusi quelli 1, 12 e 15.
1.15 Le parti ribadivano quindi le proprie conclusioni ed all’esito la causa era introitata in decisione.
TT
2 il Collegio reputa non superabile la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione e dalla controinteressata TH.
2.1 Va anzitutto ricordato che per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato A.P. n.8 del 2014; Cons. Stato sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972) la terza (od oltre) classificata in una gara di appalto ha interesse a ricorrere contro l’aggiudicazione solo nel caso in cui avanzi censure idonee ad invalidare o retrocedere la classificazione di tutti i concorrenti che la precedono ovvero idonee ad invalidare, in tutto o in parte, la procedura di affidamento in funzione della sua riedizione, in tutto o in parte.
2.2 Non è questo il caso di specie: salvo quanto si dira infra sub 2.9, le censure principali di OD sono state rivolte esclusivamente contro la prima classificata e con il solo obiettivo di ottenere l’assegnazione del lotto 15 e non anche l’annullamento della gara, senza appuntarsi contro la seconda classificata MA, ciò sul presupposto che a quest’ultima fosse precluso il subentro dalla disciplina applicabile o che fosse comunque disinteressata.
La OD, terza classificata, ha dedotto infatti che il già avvenuto conseguimento delle aggiudicazioni dei lotti 1 e 12 da parte della MA nella stessa gara, renderebbe impossibile per quest’ultima aggiudicarsi -in caso di accoglimento del ricorso e sebbene seconda- anche il lotto oggetto del presente giudizio, stante il vincolo di massimo due lotti conseguibili.
Va però evidenziato che, nell’appalto in esame, il Disciplinare all’art. 5.5 stabiliva che “nel caso in cui un operatore economico (in qualsiasi forma si presenti) risulti primo in graduatoria per più lotti, gli verranno automaticamente aggiudicati i n. 2 lotti individuati sulla base del criterio del maggior valore contrattuale (dal lotto con importo più elevato a quello di minor valore) mentre gli altri lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che seguono, salva l’applicazione del medesimo limite”, ciò in accordo con l’art. 58, comma 4, D. Lgs. 36/2023 che prevede la fissazione di un limite alla vittoria di più lotti nella stessa gara subordinandolo all’adozione di un “criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite”.
Risulta in atti che MA abbia sì già ottenuto l’aggiudicazione dei due lotti 1 e 12 ma che il valore di entrambi ( supra sub 1.11) sia inferiore a quello di €66.499.339,49 del lotto 15 di cui qui si discute.
Ne deriva che, ove venisse accolto il ricorso, con esclusione dell’attuale aggiudicataria TH RL, la seconda classificata MA Service RL avrebbe titolo, secondo la lex di gara, all’attribuzione del ben più cospicuo lotto 15, lasciando il n.12 che è quello di minor valore tra i due al momento conseguiti.
2.3 Detta eventualità -diversamente da quanto asserito dalla ricorrente- non può essere di per sé esclusa dalla circostanza che MA abbia già firmato o avviato l’esecuzione relativamente ai lotti 1 e 12, dal momento che alcuna preclusione normativa o da bando deriva da ciò.
In altre parole non è condivisibile che l’avvenuta stipula dei contratti in esecuzione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione sui vari lotti abbia creato in questi ultimi uno status quo irreversibile ed impermeabile alle regole di gara sancite dal sopra citato art. 5.5. del Disciplinare sì da impedire, in caso di annullamento, anche giudiziario, dell’aggiudica sul lotto 15, lo spostamento su tale lotto di MA, seconda qualificata, da parte dell’Amministrazione.
Risulta invece fondato ritenere che la Stazione Appaltante sarebbe in tal caso tenuta al rispetto di quanto stabilito -con autovincolo- nell’art. 5.5 del Disciplinare con riguardo al limite massimo dei due lotti conseguibili ed inderogabile attribuzione di quello di maggior valore in caso di superamento del limite.
2.4 A diversi esiti non si ritiene di poter giungere neanche sulla base del meccanismo c.d. di invarianza recato dal comma 12 dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, che dispone “ Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara ”.
L’argomento, invocato dalla OD in sede di replica ( supra sub 1.13), predicherebbe all’ultimo inciso di tale norma l’effetto generalizzato, negli appalti multilotto, di congelare il quadro delle singole aggiudicazioni rendendo insensibile ciascun lotto a tutte le variazioni successivamente intervenute negli altri, per qualsiasi ragione ed anche se per effetto di provvedimenti giudiziari.
Su questa base, per il caso di specie, OD conclude che il subentro di MA sul lotto 15 sarebbe precluso dall’effetto di contagio che si produrrebbe -stante la regola del massimo dei due lotti conseguibili- sul lotto 12, il cui esito andrebbe modificato con riassegnazione all’impresa ivi seconda classificata, in contrasto però con il preteso divieto, scaturente dal comma 12 dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023, di variazioni nell’assetto dei lotti una volta intervenute le singole aggiudicazioni.
Una siffatta dilatazione della portata del citato comma 12 risulterebbe però eccessiva rispetto alla lettera ed alle finalità della disposizione ed infatti sui suoi esatti e ristretti limiti di applicazione si è già pronunciata recente giurisprudenza (TAR Napoli 12/12/2025 n. 8061), sempre a proposito di interesse ad agire della terza classificata in gara multilotto, affermando che <<Il meccanismo del c.d. principio di invarianza non può operare nel caso di specie...La norma si applica alle procedure nelle quali vada determinata la soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte eccedenti, secondo la modalità prescelta in base a quanto stabilisce l’allegato II.2 al codice (metodi A, B e C), nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. All’infuori di tali ipotesi, non è patrocinabile un’applicazione estensiva della regola, poiché l’invarianza non costituisce un principio generale, ma è dettata in via derogatoria, al fine soprattutto di paralizzare iniziative giurisdizionali meramente strumentali, in spregio alla stabilità della gara (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 13/6/2024 n. 5319, p. 15.3). È stato chiarito che tale meccanismo “ integra un’espressa eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale ” (sentenza citata), come tale insuscettibile di applicazione estensiva o analogica>>.
2.4.1 Ma a ben vedere la tesi propugnata da OD, quanto all’assoluta separazione e reciproca insensibilità tra i lotti di una stessa gara una volta aggiudicati, portata alle sue estreme conseguenze aprirebbe contraddizioni nello stesso impianto difensivo della ricorrente.
Supponendo infatti l’insensibilità dei lotti 1 e 12, già aggiudicati a MA, alle vicende intervenute negli altri lotti dopo l’aggiudicazione e, quindi, a quelle del lotto 15, la conseguenza, a stretto rigore logico, diventerebbe che l’annullamento dell’aggiudicazione ed il subentro nel lotto 15 di MA, seconda classificata, potrebbero avvenire senza ripercussioni sui lotti 1 e 12 già assegnati.
La tesi della ricorrente postula, invero, che i dettami della legge di gara trovino applicazione fino al momento delle aggiudicazioni dei vari lotti le quali, una volta intervenute, congelerebbero in ciascun lotto lo status quo rispetto a qualsiasi altra vicenda originatasi negli altri e su tale base afferma che non sarebbe più possibile -come previsto dalla lex di gara- la regressione di MA dal lotto 12 già aggiudicatole per consentirle di passare al lotto 15 e quindi, non potendo assegnarle tre lotti, toccherebbe giocoforza alla terza classificata OD subentrare nel 15.
È evidente allora il contrasto logico insito nell’invocare la regola del Disciplinare di gara di assegnazione di massimo due lotti a ciascuna impresa e, contestualmente, respingere l’applicazione dell’altra regola dello slittamento “automatico” sul lotto di maggior valore in caso di vittoria di più di due lotti.
O le regole di gara, tutte, non valgono più dopo le aggiudicazioni dei singoli lotti e allora MA potrebbe conseguire anche il terzo lotto (il 15) senza che ciò “interferisca” sui due lotti (1 e 12) già aggiudicati, o le regole continuano, tutte, a valere finché il quadro definitivo delle aggiudicazioni di tutti i lotti della gara non sia definitivamente completato in coerenza con dette regole, ed è quest’ultima che risulta l’opzione più ragionevole; quel che è certo, a questo punto della vicenda, è che non risulterebbe possibile invocare una vigenza “a pezzi” della lex di gara: con applicazione di una regola (quella del limite massimo dei due lotti aggiudicabili) e non dell’altra (quella dello slittamento automatico, in caso di più di due lotti conseguiti, su quello di maggior valore).
2.5 Del resto ove l’Amministrazione, in caso di annullamento dell’aggiudicazione di cui qui si tratta sul lotto 15, non applicasse, salvo evenienze particolari, le regole dell’art. 5.5 del Disciplinare risulterebbe arduo escludere che, simmetricamente, MA non potrebbe rivendicare interesse ad agire e titolo al rispetto del citato art. 5.5 ai fini del passaggio dall’attuale lotto 12 al più profittevole lotto 15. E, a seguire, risulterebbe altrettanto arduo escludere che la seconda classificata nell’appalto 12 (la ditta IV anch’essa già vincitrice di due lotti, ma uno dei quali [il 4] di valore inferiore al 12) non avrebbe titolo (ed interesse ad agire) per rivendicare -sempre in forza del citato art. 5.5 del Disciplinare- la riassegnazione a MA del lotto 15 onde liberare per sé il lotto 12 più profittevole del 4, aprendo poi in quest’ultimo lotto la prospettiva di subentro, con interesse ad agire, anche per l’ulteriore soggetto ivi secondo classificato (EP spa, che addirittura non ha vinto nessun lotto).
In sostanza, una volta ipoteticamente annullata l’aggiudicazione ad TH nel lotto 15, non potrebbe negarsi alle ditte (MA, IV e EP spa) che trarrebbero beneficio dal domino che si innescherebbe con la rimodulazione delle assegnazioni dei lotti 15, 12 e 4, l’interesse ad agire per chiedere all’Amministrazione il rispetto del meccanismo di attribuzione fissato nell’art. 5.5 del Disciplinare.
È appena il caso di aggiungere che tutti detti interessi a ricorrere per MA, per la seconda piazzata nel lotto 12 (IV) e per la seconda nel lotto 4 (EP spa), insussistenti nell’attuale quadro delle aggiudicazioni consolidatosi nel rispetto dell’art. 5.5 del Disciplinare (massimo due lotti con slittamento su quello più cospicuo), sorgerebbero ex novo nel momento in cui questo TAR, accogliendo il ricorso di OD, modificasse tale quadro rompendone l’attuale conformità al citato art. 5.5 e generando i presupposti per un riadeguamento a cascata delle aggiudicazioni con nuove situazioni soggettive di interesse e controinteresse.
2.6 Neanche è ragionevole inferire a priori -come ulteriormente prospettato dalla ricorrente- un difetto di interesse di MA a lasciare il lotto 12 per il lotto 15, per i problemi logistici che ciò potrebbe comportare e per il rischio di non superare la verifica dei requisiti “amministrativi” rispetto al lotto 15.
Da un lato infatti non si può certo escludere -ed è anzi più probabile- che MA sarebbe interessata a subentrare in un lotto come il 15 di valore ben superiore al 12 superando ogni correlato problema organizzativo, dall’altro lato è vero piuttosto che MA ha già superato la verifica di regolarità della documentazione amministrativa per il lotto 15 alla quale è stata sottoposta unitamente alla vincitrice TH RL (v.si Verbale Seggio di gara del 25.11.2025), a differenza della OD classificatasi terza e per ora non ancora sottoposta a verifica “amministrativa”, senza contare che, da quanto riferito proprio dalla ricorrente e confermato in udienza dall’Avvocatura ( supra sub 1.14) MA avrebbe già sottoscritto i due contratti di appalto relativi ai lotti 1 e 12, decisamente rafforzando la presunzione di assenza di preclusioni “amministrative” a contrarre a suo carico.
2.7 Non convince, infine, il tentativo di OD di ricondurre -in caso di eventuale accoglimento del ricorso- ogni conseguente decisione “a cascata” dell’Amministrazione sulla rimodulazione delle assegnazioni nell’appalto multilotto di cui si discute, all’alveo dei “poteri non ancora esercitati” su cui sarebbe inibito pronunciarsi -ex art. 34, comma 2, CPA- da parte di questo giudice.
A detto argomento può anzitutto obiettarsi che, attraverso l’autovincolo datosi con la lex di gara, la PA ha già esercitato il potere di cui trattasi, precostituendo la regola indefettibile dell’assegnazione dei lotti in base al loro valore in caso di vittoria di più di due, recata dal citato art. 5.5 del Disciplinare (nella cui formulazione spicca appunto l’uso dell’avverbio “automaticamente”).
In altre parole, il percorso dell’Amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri in caso di annullamento dell’aggiudicazione sul lotto 15 sarebbe già vincolato dalla necessità di seguire le regole di gara che si è preventivamente data.
Va comunque ricordato che il necessario scrutinio sull’interesse a ricorrere cui è chiamato questo giudice in limite litis, a presidio del fondamentale carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa nel nostro ordinamento, implica la valutazione dell’idoneità della misura giudiziaria richiesta a soddisfare in via concreta ed immediata l’interesse del ricorrente, anche in base ad una valutazione prognostica della conseguente reazione della PA nella vicenda dedotta in giudizio.
Suscita perciò perplessità l’idea sottesa alla tesi di OD per cui all’annullamento giurisdizionale conseguirebbe sempre l’esercizio di un potere amministrativo insondabile dal giudice, dal momento che, nelle fattispecie di cui trattasi, si essiccherebbe in radice la possibilità stessa di una valutazione dell’interesse a ricorrere che finirebbe per dover essere sempre riconosciuto, non potendo il giudice mai prevedere la reazione futura della PA e conseguentemente escludere che, passando per soluzioni al momento imprevedibili ed inopinate, essa soddisfi comunque il ricorrente.
Si aprirebbe ad esempio in ogni appalto la possibilità per la terza, od oltre, classificata di rivolgere censure solamente contro la prima ottenendo intanto l’annullamento dell’aggiudicazione e senza preoccuparsi del seguito, stante l’insondabilità del successivo esercizio del potere da parte della Stazione Appaltante che potrebbe pur sempre, per ragioni imprevedibili, negare alla seconda classificata il subentro e scegliere la terza, od oltre.
È piuttosto vero che il giudice amministrativo nell’orientare il dovuto preliminare esame sull’interesse ad agire del ricorrente debba invece interrogarsi su quelle che -secondo un giudizio ex ante e in astratto- sarebbero le reazioni ordinariamente prevedibili (e tra queste, in primis, quelle normativamente dovute) della PA a seguito dell’annullamento dei provvedimenti oggetto di scrutinio, valutando la capacità di tali “normali” reazioni a soddisfare o meno in via concreta e immediata l’interesse (eventualmente anche strumentale) di chi agisca in giudizio.
Non è dubbio allora che, nel caso di specie, lo scenario più probabile con cui bisogna confrontarsi in caso di annullamento dell’attuale aggiudicazione sarebbe quello del subentro della seconda classificata MA nella titolarità del lotto 15 in quanto di maggior valore.
Anzitutto perché le clausole della lex specialis, che limitano il numero di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente e l’automatica attribuzione di quelli di maggior valore in caso di superamento del limite introducono, come detto, un autovincolo per la Stazione Appaltante la deviazione dal quale già rappresenterebbe un’evoluzione anomala degli eventi. E inoltre perché, sempre su un piano ipotetico, va supposto come più probabile che non l’interesse di MA -ove si annullasse l’aggiudica ad TH - a passare ad un appalto più lucroso, attraverso il subentro nel lotto 15.
In definitiva non regge l’impalcatura su cui, una volta esclusa la vincitrice TH, la ricorrente vorrebbe fondare il suo titolo all’assegnazione del lotto e cioè il mancato subentro della seconda classificata vuoi per supposto divieto normativo, vuoi per supposta scelta dell’Amministrazione di non modificare l’assetto contrattuale dei lotti già in corso, vuoi per supposto preteso disinteresse della MA al lotto 15, avendone già vinto altri due, sebbene di valore inferiore.
Risulta invece da tenersi in considerazione, ai fini di una valutazione dell’interesse ad agire, l’opposto scenario in cui, nel caso di successo del ricorso, l’Amministrazione in doverosa applicazione dell’autovincolo datosi con l’art. 5.5 del Disciplinare assegni a MA il lotto 15 o comunque quest’ultima (e/o le altre imprese a catena interessate) pretendano l’applicazione della lex di gara in forza dei non trascurabili vantaggi economici così attingibili.
2.8 Il ricorso è quindi inammissibile in tutti i motivi da I a IX proposti in via principale, in quanto diretti a rivendicare la caducazione dell’offerta di TH, prima classificata, in funzione dell’immediata riaggiudicazione della gara alla OD quale terza classificata sul presupposto -che si è accertato però fallace- della preclusione al subentro in capo alla seconda classificata MA.
2.9 Va però approfondito il motivo V con il quale la ricorrente, dopo aver contestato in via principale l’effettiva attuale disponibilità da parte di TH di un centro di cottura, sul presupposto che costituisse un requisito di partecipazione, ha articolato, in subordine, un’ulteriore censura di annullamento degli articoli 7.4, lett. e) e 24 del Disciplinare di gara nella misura in cui consentissero una contraria interpretazione che reputasse invece il possesso attuale del centro di cottura come requisito di esecuzione, con richiesta di invalidazione di tale parte della disciplina di gara per aver distorto l’attribuzione dei punteggi.
2.9.1 A riguardo va osservato che, quanto al motivo V, mentre la censura articolata come principale (a prescindere dall’opinabile fondatezza delle circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e contestate dalle controparti) non si sottrae al destino di inammissibilità per difetto di interesse ad agire degli altri motivi del ricorso, la censura articolata in via subordinata merita un surplus d’attenzione nella misura in cui adombra una richiesta di invalidazione parziale della gara relativamente all’intero segmento valutativo delle offerte, con riconsiderazione del punteggio di tutti i concorrenti (inclusa MA), richiesta in ordine alla quale si potrebbe allora configurare un interesse a ricorrere in capo a OD.
2.9.2 La predetta censura subordinata porrebbe anzitutto questioni pregiudiziali sia sotto il profilo sollevato dalle controparti della tardiva reazione di OD, trattandosi di contestazioni rivolte contro la disciplina dettata dal bando, sia sotto quello di un necessario specifico contraddittorio da aprirsi con le altre imprese concorrenti.
2.9.3 Può però prescindersi da tali questioni perché la censura è comunque infondata.
La disciplina di gara (in particolare l’art. 7.4 del Disciplinare) quanto al centro di cottura espressamente richiedeva agli operatori economici una mera dichiarazione di disponibilità della struttura, anche non attuale ma acquisibile poi in caso di aggiudicazione, con differimento dell’accertamento dell’effettiva disponibilità ad una fase successiva all’aggiudica e antecedente alla stipula del contratto.
A ciò si aggiungeva l’espressa previsione della decadenza dall’aggiudicazione in caso di successiva verifica negativa su quanto dichiarato, sempre riguardo al centro di cottura, in offerta.
La disponibilità del centro di cottura quindi, come configurata negli atti di gara, rientrava a pieno titolo nella categoria dei requisiti di esecuzione e non di partecipazione dell’appalto e non avrebbe errato quindi la Commissione di gara interpretando in tal senso l’art. 7.4 del Disciplinare.
Neanche appare idonea a sostenere la prospettazione di invalidità del citato art. 7.4 della lex di gara la circostanza che una quota di punteggio dell’offerta tecnica si potesse basare sulle caratteristiche del centro di cottura, perché ciò non è vietato dalle norme, né basta di per sé a spostare il requisito in discussione tra quelli di partecipazione e non più di esecuzione.
Invero nella lex di gara la valutazione del centro di cottura non sfociava in uno specifico punteggio, ma rientrava nell’ambito della considerazione -e della relativa attribuzione di punti- del complessivo assetto logistico e organizzativo proposto dall’operatore economico per il servizio e ben poteva basarsi, pertanto, non sulla necessaria disponibilità attuale di un centro di cottura, ma su un progetto di assetto funzionale di beni strumentali, persone e strutture che si sarebbe realizzato in caso di aggiudicazione dell’appalto, onde apprezzarne l’apporto alla futura qualità del servizio che l’impresa si impegnava a rendere.
3 Deve in definitiva concludersi che l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 15, vedendo come scenario conseguente il subentro della seconda classificata MA, alcun vantaggio procurerebbe alla OD, terza classificata, il cui ricorso va perciò reputato inammissibile per difetto di interesse in tutti i suoi motivi articolati in via principale, non recando contestazioni che verso la prima impresa classificata e non anche verso la seconda MA (ex plurimis v.si Cons. Stato, sez. III, 8/5/2023 n. 4584) e neanche recando la deduzione un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara sulla base di censure di radicalità tale da travolgere l'intera procedura (v.si Cons. Stato, sez. VI, 16/11/2020, n. 7065 e sez. V, 2/1/2024 n. 29) o una sua fase, fatta eccezione per quanto di seguito sub 3.1.
3.1 Circa la censura formulata in via subordinata con il motivo V ( supra sub 2.9), limitatamente alla quale è prospettabile un interesse ad agire in capo a OD ( supra sub 2.9.1) perché mirata ad ottenere la riconsiderazione di tutte le offerte in base a diversi parametri quanto al centro di cottura, essa è comunque infondata come esplicato in motivazione.
3.2 Le spese, nella misura espressa in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-- lo dichiara in parte inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere, in tutti i suoi motivi da I a IX articolati in via principale;
--lo respinge nella rimanente parte, quanto al motivo formulato in via subordinata sub V;
--conferma i provvedimenti impugnati;
--condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di entrambe le controparti costituite, resistente e controinteressata, nella misura di complessivi euro 6000,00 (seimila/00) per ciascuna di esse, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché IVA e gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
IC De RT, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IC De RT | NN NI |
IL SEGRETARIO