Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V. g. n. 4997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4997 del Ruolo degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 riservata in decisione con provvedimento e x art 127 ter c.p.c. del 20.06.2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 C.F._1
Trieste 101, S.Prisco (CE) presso lo studio dell'avv. D'Uonnolo Alessandra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Piazza Gianturco n. 59, Afragola (NA), presso lo studio dell'avv. Pelliccia Rosa Anna che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, le parti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti i figli minori alle condizioni indicate in ricorso, rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
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Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 20/12/2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono i nati i figli: (nata Per_1
in data 27/7/2016 a Napoli) e (nato in data [...] ad [...]) regolarmente Per_2
riconosciuta da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 24.03.2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi al Giudice relatore in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore, con provvedimento del
20.06.2025 , riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“ - affidamento condiviso dei minori e con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, con l'intesa che tutte le decisioni relative all'educazione, formazione e salute degli stessi saranno assunte congiuntamente, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di € 500,00 a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento per i minori entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c intestato alla stessa,
IBAN [...], somma che verrà aggiornata secondo gli indici ISTAT;
- il SI. si impegna a corrispondere le spese straordinarie per i minori nella misura del Parte_1
50 % come da protocollo Tribunale Napoli Nord, purché previamente concordate. Attualmente le parti provvedono al pagamento delle spese del doposcuola di ( € 180,00 mensili) e delle Per_1
spese per la scuola privata S. Agostino frequentata da ( € 150,00 mensili) nella misura Per_2
del 50% ; -l'assegno unico verrà richiesto per l'intero dalla SI.ra , con rinuncia da Parte_2
parte del;
Parte_1
- il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di € 370,00 per Parte_1 Parte_2
l'acquisto dei sanitari;
- il SI. e la SI.ra concordemente stabiliscono che il padre potrà tenere con Parte_1 Parte_2
sè i piccoli e nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino Per_1 Per_2
alle h. 18,30 compatibilmente con le attività scolastiche ludiche e sportive dei minori, e gli impegni lavorativi dei genitori;
- il SI. , a settimane alterne, terrà con sé i minori dal venerdì pomeriggio dalle ore Parte_1
16.30 fino alle ore 20:30 della domenica, riaccompagnando i piccoli presso l'abitazione materna ,
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salvo diverso ed ulteriore accordo tra le parti;
- le parti stabiliscono che ciascun genitore, durante le vacanze estive, trascorrerà con i minori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il giorno 30 maggio;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore le festività Natalizie, dell'Epifania e Pasquali in maniera alternata, e cioè i bambini trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, così come il 31 dicembre con un genitore ed il 01 gennaio con l'altro.
Durante le vacanze pasquali, i bambini staranno con ciascun genitore per tre giorni, alternando dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
- i genitori stabiliranno anno per anno le modalità del festeggiamento dei compleanno dei minori, con eventuale compresenza degli stessi;
in caso di disaccordo un genitore festeggerà con il minore a pranzo e l'altro festeggerà a cena;
- si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di € 370,00 per Parte_1 Parte_2
l'acquisto dei sanitari;
- il SI. e la SI.ra collaboreranno affinchè i minori siamo sempre sereni Parte_1 Parte_2
continuando a frequentare stabilmente le rispettive famiglie d'origine.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei figli minori (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (c.f. Parte_1
) e da (c.f. ) alle C.F._1 Parte_2 C.F._2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di conSIlio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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