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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10428/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MORRONE Parte_1 C.F._1
SALVATORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINO FEDERICA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chiomonte Parte_1 CP_1 il 01/01/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chiomonte (atto n.2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.02.2007 e il 02.07.2011 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21/10/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiomonte di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1)DA' ATTO che la casa coniugale sita in Chiomonte (TO), Via Gajet n. 7, rimarrà nella disponibilità della signora , che l'ha ricevuta in donazione dai genitori, con tutto l'arredo ivi CP_1 esistente
2) AFFIDA le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre ed ivi manterranno la residenza anagrafica Per_
3) DISPONE che la madre possa vedere e tenere le figlie minori e liberamente, previo Per_2 accordo col padre, e in difetto d'accordo alle seguenti condizioni:
• La madre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina;
due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente nella settimana che non prevede il weekend di competenza, un giorno infrasettimanale ( mercoledi') dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, nella settimana che prevede il weekend di competenza. Per_
• Le figlie e trascorreranno ad anni alterni le vacanze di natale a partire dal 24 dicembre al Per_2
30 dicembre con la madre , e capodanno dal 31 al 6 gennaio con il padre.
pagina 2 di 3 Per_
• Le figlie e trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e AS , i “ponti” e la Per_2 varie festivita'.
• Le figlie trascorreranno ogni anno con la madre due settimane durante le vacanze estive, nel mese di agosto, o mese diverso da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con il padre Per_
4) DISPONE che entrambi i genitori provvedano a mantenere le figlie e nei rispettivi giorni Per_2 di competenza. Secondo quanto previsto dal “Protocollo di Intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. “ del Tribunale di Torino l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica e i medicinali da banco, saranno a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno previo accordo tra i genitori. Per_
5) DISPONE che le spese mediche, per le figlie e non coperte dal S.S.N, scolastiche, Per_2 sportive e ricreative – preventivamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
6) DA' ATTO che i sig.ri e concordano che l'assegno unico sarà Parte_1 CP_1 percepito da entrambe le parti nella misura del 50% dell'importo.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10428/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MORRONE Parte_1 C.F._1
SALVATORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINO FEDERICA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chiomonte Parte_1 CP_1 il 01/01/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chiomonte (atto n.2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.02.2007 e il 02.07.2011 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21/10/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiomonte di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1)DA' ATTO che la casa coniugale sita in Chiomonte (TO), Via Gajet n. 7, rimarrà nella disponibilità della signora , che l'ha ricevuta in donazione dai genitori, con tutto l'arredo ivi CP_1 esistente
2) AFFIDA le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre ed ivi manterranno la residenza anagrafica Per_
3) DISPONE che la madre possa vedere e tenere le figlie minori e liberamente, previo Per_2 accordo col padre, e in difetto d'accordo alle seguenti condizioni:
• La madre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina;
due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente nella settimana che non prevede il weekend di competenza, un giorno infrasettimanale ( mercoledi') dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, nella settimana che prevede il weekend di competenza. Per_
• Le figlie e trascorreranno ad anni alterni le vacanze di natale a partire dal 24 dicembre al Per_2
30 dicembre con la madre , e capodanno dal 31 al 6 gennaio con il padre.
pagina 2 di 3 Per_
• Le figlie e trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e AS , i “ponti” e la Per_2 varie festivita'.
• Le figlie trascorreranno ogni anno con la madre due settimane durante le vacanze estive, nel mese di agosto, o mese diverso da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con il padre Per_
4) DISPONE che entrambi i genitori provvedano a mantenere le figlie e nei rispettivi giorni Per_2 di competenza. Secondo quanto previsto dal “Protocollo di Intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. “ del Tribunale di Torino l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica e i medicinali da banco, saranno a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno previo accordo tra i genitori. Per_
5) DISPONE che le spese mediche, per le figlie e non coperte dal S.S.N, scolastiche, Per_2 sportive e ricreative – preventivamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
6) DA' ATTO che i sig.ri e concordano che l'assegno unico sarà Parte_1 CP_1 percepito da entrambe le parti nella misura del 50% dell'importo.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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