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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1237/2024 promossa da c.f. , residente a [...] C.F._1
Valletta 2, con il patrocinio dell'avv. Stefano Bettinelli, con elezione di domicilio in Gallarate (NO), via Manzoni 17;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...] C.F._2
Cardatori 2, con il patrocinio dell'avv. Silvia Bertorelli, con elezione di domicilio telematico - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per parte attrice
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
10.12.1983 in Biella tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], e la sig.ra , C.F._1 Controparte_1 nata a [...], il [...] (C.F. ) e residente in [...]
Cardatori, 2; matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Biella, dell'anno 1983, atto parte II, serie A, n. 184; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra; Si chiede che
l'Ill.mo Tribunale di Biella voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biella di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza dopo il relativo passaggio in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 e successive modificazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna al compenso ex
D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori.
per parte convenuta
Accogliere la domanda avanzata da controparte inserito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10.12.1983 in Biella tra , nato a [...]
AN (BS) il 06.11.1956 (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
21.02.1963 (C.F. ), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune C.F._2 di Biella dell'anno 1983, Parte II Serie A n. 184. Disporsi a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento della sig.ra mediante versamento di un Controparte_1 assegno mensile in misura non inferiore ad € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT. Con il favore delle spese, oltre rimborso forfettario e CA come per legge.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Biella il 10/12/1983, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1993, parte II, serie A, numero 84. Dall'unione è nato a
Biella il 21/06/1984 il figlio economicamente indipendente. Il Tribunale di Biella ha Per_1 pronunciato la separazione giudiziale delle parti il 12/10/1993. con ricorso depositato il 18/12/2024 ha formulato domanda di Parte_1 divorzio. con memoria depositata il 10/03/2025 si è associata alla domanda di Controparte_1 divorzio;
ha inoltre chiesto il versamento di un assegno divorzile.
All'udienza del 09/04/2025 le parti non si conciliavano e formulavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e rinunciando ai termini per memorie. La giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”
Nel presente caso, il 12/10/1993 le parti si sono separate giudizialmente e successivamente non si sono mai riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5, commi 6-7, l. 898/1970, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.”
Nel presente caso, risulta provato o comunque incontestato che il sig. non sostiene costi Parte_1 locativi e percepisce una pensione di € 800,00 mensili circa, mentre la sig. sostiene costi CP_1 locativi per € 400,00 mensili e percepisce una pensione di inclusione di € 400,00 mensili circa, che integra con modesti aiuti dei Servizi Sociali e con altri occasionali introiti;
ella inoltre ha 62 anni ed
è stata dichiarata invalida al 67%. Il Tribunale ritiene che la sig. non abbia mezzi adeguati CP_1 per vivere e non possa procurarseli per ragioni oggettive: ella risulta dunque meritevole di assegno divorzile. Tenuto conto delle disponibilità economiche del sig. nonché della circostanza Parte_1 che questi non ha praticamente mai contribuito a mantenere il figlio, determinando l'aggravamento dell'attuale stato di bisogno della sig. , il Tribunale ritiene di quantificare detto assegno CP_1 divorzile in € 100,00 mensili rivalutabili annualmente.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la natura necessaria del giudizio di status e l'accoglimento parziale della domanda di mantenimento costituiscono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1237 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Biella il 10/12/1983, atto iscritto nei Registri
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1993, parte
II, serie A, numero 84;
2) Condanna a versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, l'importo di € 100,00 mensili rivalutabili annualmente;
3) Compensa le spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/04/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1237/2024 promossa da c.f. , residente a [...] C.F._1
Valletta 2, con il patrocinio dell'avv. Stefano Bettinelli, con elezione di domicilio in Gallarate (NO), via Manzoni 17;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...] C.F._2
Cardatori 2, con il patrocinio dell'avv. Silvia Bertorelli, con elezione di domicilio telematico - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per parte attrice
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
10.12.1983 in Biella tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], e la sig.ra , C.F._1 Controparte_1 nata a [...], il [...] (C.F. ) e residente in [...]
Cardatori, 2; matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Biella, dell'anno 1983, atto parte II, serie A, n. 184; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra; Si chiede che
l'Ill.mo Tribunale di Biella voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biella di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza dopo il relativo passaggio in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 e successive modificazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna al compenso ex
D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori.
per parte convenuta
Accogliere la domanda avanzata da controparte inserito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10.12.1983 in Biella tra , nato a [...]
AN (BS) il 06.11.1956 (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
21.02.1963 (C.F. ), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune C.F._2 di Biella dell'anno 1983, Parte II Serie A n. 184. Disporsi a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento della sig.ra mediante versamento di un Controparte_1 assegno mensile in misura non inferiore ad € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT. Con il favore delle spese, oltre rimborso forfettario e CA come per legge.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Biella il 10/12/1983, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1993, parte II, serie A, numero 84. Dall'unione è nato a
Biella il 21/06/1984 il figlio economicamente indipendente. Il Tribunale di Biella ha Per_1 pronunciato la separazione giudiziale delle parti il 12/10/1993. con ricorso depositato il 18/12/2024 ha formulato domanda di Parte_1 divorzio. con memoria depositata il 10/03/2025 si è associata alla domanda di Controparte_1 divorzio;
ha inoltre chiesto il versamento di un assegno divorzile.
All'udienza del 09/04/2025 le parti non si conciliavano e formulavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e rinunciando ai termini per memorie. La giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”
Nel presente caso, il 12/10/1993 le parti si sono separate giudizialmente e successivamente non si sono mai riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5, commi 6-7, l. 898/1970, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.”
Nel presente caso, risulta provato o comunque incontestato che il sig. non sostiene costi Parte_1 locativi e percepisce una pensione di € 800,00 mensili circa, mentre la sig. sostiene costi CP_1 locativi per € 400,00 mensili e percepisce una pensione di inclusione di € 400,00 mensili circa, che integra con modesti aiuti dei Servizi Sociali e con altri occasionali introiti;
ella inoltre ha 62 anni ed
è stata dichiarata invalida al 67%. Il Tribunale ritiene che la sig. non abbia mezzi adeguati CP_1 per vivere e non possa procurarseli per ragioni oggettive: ella risulta dunque meritevole di assegno divorzile. Tenuto conto delle disponibilità economiche del sig. nonché della circostanza Parte_1 che questi non ha praticamente mai contribuito a mantenere il figlio, determinando l'aggravamento dell'attuale stato di bisogno della sig. , il Tribunale ritiene di quantificare detto assegno CP_1 divorzile in € 100,00 mensili rivalutabili annualmente.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la natura necessaria del giudizio di status e l'accoglimento parziale della domanda di mantenimento costituiscono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1237 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Biella il 10/12/1983, atto iscritto nei Registri
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1993, parte
II, serie A, numero 84;
2) Condanna a versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, l'importo di € 100,00 mensili rivalutabili annualmente;
3) Compensa le spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/04/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore