Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3581 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIGLI NICCOLO' ANGELO MARIA
- RICORRENTE -
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. ROSATI GIUSEPPE
- RESISTENTE –
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 18/03/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via principale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera del 07.09.2023 e per l'effetto ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
conseguentemente condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.867,58 lordi (€ 9,52846 x 168 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, ovvero altra somma accertata in corso di causa oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera del 07.09.2023 e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima pari a 36 mensilità dell'ultima
6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
3) in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 23/2015 l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera del 07.09.2023 e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.867,58 lordi (€ 9,52846 x 168 x 14 : 12), ovvero quello diverso che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo pari ad € 22.410,94 lordi (€ 1.867,58 x 12), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
4) in via di estremo subordine: accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 9 e/o 3, comma 1 e/o 4 d.lgs. 23/2015 l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera del 07.09.2023 e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.867,58 lordi (€ 9,52846 x 168 x 14 : 12), ovvero quello diverso che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo pari ad € 11.205,48 lordi (€ 1.867,58 x 6), ovvero quel diverso che sarà ritenuto di giustizia;
5) Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con prova testimoniale, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione*.
2. Con due lettere di contestazione disciplinare rispettivamente datate 16.06.2023 e 20.06.2023 venivano addebitate al ricorrente da parte dell'azienda convenuta due condotte, la prima verificatasi il 15.05.2023 e la seconda il 16.06.2023.
Le contestazioni disciplinari avevano il seguente tenore letterale:
“Nello specifico, il giorno 15 maggio 2023, lei non ha rispettato le disposizioni in materia di sicurezza prestabilite dall'azienda, in quanto, durante il suo turno di lavoro, al richiamo del suo Capo Impianto Spanò di indossare la pettorina, lei si è rifiutato rispondendo Per_1 a quest'ultimo di procurargliene una estiva;
la pettorina non ha stagionalità”;
“Nello specifico, il giorno 16 giugno 2023, durante la pausa pranzo in sala mensa, lei, assumeva un comportamento irresponsabile, oltre che irriguardoso e poco consono all'ambiente di lavoro;
infatti, mentre i suoi colleghi in pausa stavano ascoltando dei video al telefono con volume “alto”, lei, infastidito, sbraitava ed inveiva contro quest'ultimi prendendo a calci e rompendo il cestino dei rifiuti;
dopodiché, si presentava davanti al signor icendo a quest'ultimo che aveva un Parte_2 impegno e abbandonando in modo sgarbato ed irrispettoso il posto di lavoro senza fornire ulteriori giustificazioni”.
In seguito a tali segnalazioni, la convenuta irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa in data 07.09.2024.
3.Occorre esaminare in primo luogo la validità formale di tale sanzione alla luce dei vizi dedotti da parte ricorrente.
A tal proposito risulta documentalmente provato che la convenuta ha provveduto a inviare CP_2 entrambe le lettere di contestazione disciplinare tramite raccomandata a/r in data 20.06.2024 e che, in seguito al compimento del periodo di giacenza presso l'ufficio postale del comune di residenza del Lavoratore, opera a pieno titolo la presunzione di conoscenza di tali missive ex art. 1335 c.c. Si deve quindi presumere che il ricorrente fosse o potesse essere a conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico e non risultano per tale ragione fondate le asserzioni di ignoranza incolposa del procedimento a suo carico nè è ravvisabile la violazione del suo diritto di difesa ai sensi dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori.
Tuttavia, l'art. 32, lett. B) del CCNL di riferimento prevede che ogni procedimento disciplinare abbia una durata complessiva di 50 giorni e in particolare al comma 8 prevede che ogni infrazione debba essere contestata al lavoratore 'entro e non oltre 20 giorni' dal fatto.
Tale disposizione è stata violata dalla convenuta in riferimento non solo al termine temporale per la fase di contestazione, atteso che la prima infrazione del 15.05.2024 è stata contestata dalla convenuta 35 giorni dopo l'accaduto, ma anche per quanto concerne la durata complessiva del procedimento, poiché la sanzione disciplinare è stata irrogata 79 giorni dopo la contestazione degli addebiti.
4. La violazione di carattere formale è superata dai più rilevanti vizi di natura sostanziale da cui è affetto il licenziamento. Posto che il lavoratore ha contestato di aver materialmente posto in essere entrambi i fatti addebitati, è stata esperita prova testimoniale al fine di determinare la sussistenza dei fatti posti alla base delle due contestazioni disciplinari.
Il teste di parte ricorrente ha affermato: “Ho conosciuto il ricorrente sul lavoro;
era Testimone_1 mio collega. Non ho mai visto il ricorrente prendere a calci un cestino sul luogo di lavoro. Non ho nemmeno visto che il ricorrente si sia allontanato dal lavoro dopo aver preso a calci il cestino.
Non ricordo di aver visto il ricorrente senza la pettorina né ho mai assistito ad un episodio in cui veniva richiamato dal responsabile SP per non averla indossata.
Io vedevo il ricorrente tutti i giorni;
non lavoravamo fianco a fianco perché eravamo in zone diverse. A pranzo eravamo sempre insieme. Confermo di non aver mai visto il ricorrente prendere a calci un cestino durante la pausa pranzo”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro nell'appalto Testimone_2
da 8 anni e per DHF da quando è subentrata nell'appalto. Io sono referente di CP_3 magazzino, diciamo vicecapo rispetto a Spanò che è il capo. Per_1
Non ho visto prendere a calci un cestino durante la pausa pranzo. Non ho mai visto Parte_1 questa scena. Non riesco a ricordare una situazione in cui il ricorrente se ne sia andato a casa senza spiegazioni e soprattutto non saprei abbinarla alla scena dei calci al cestino che non ho mai visto.
Ricordo che sia stato richiamato più volte sia da me che da Spanò e da per Parte_1 Persona_2 non aver indossato la pettorina e rispondeva con cose del tipo: “solo guardate me;
prima mi dovete pagare;
prima mi dovete dare le scarpe;
io sono più vecchio dovete prendere quelli più giovani”.
In pausa pranzo solitamente siamo insieme.
Non ricordo se esattamente il 15 maggio era senza pettorina;
è più facile ricordare i giorni in cui la indossava perché erano pochissimi. L'estate non la indossava”.
Il teste di parte ricorrente ha affermato: “Lavoro nell'appalto da Testimone_3 CP_3
3 anni per DHF. Ero collega di . Parte_1
Non ho mai visto il ricorrente prendere a calci un cestino durante la pausa pranzo.
Non ho mai visto che il ricorrente se ne sia andato a casa durante una pausa pranzo senza dare spiegazioni a nessuno.
Non ho fatto caso se il ricorrente il 15 maggio o in altri giorni fosse senza pettorina;
posso dire che qualche volta in estate, quando fa molto caldo, la togliamo tutti quanti. Anche io lo faccio.
Non ho visto il ricorrente che veniva rimproverato da Spanò perché non indossava la pettorina.
Io e il ricorrente ci vedevamo tutti i giorni perché io sono spuntatore e lui è prelevatore, quindi ogni cinque minuti veniva da me;
facevamo la pausa pranzo sempre insieme”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Io ero capo impianto. Tes_4
Non so se il ricorrente ha preso a calci e rotto un cestino durante la pausa pranzo il giorno 16 giugno 2023. Io, in pausa pranzo, non sono mai andato nella sala pranzo.
Non mi ricordo che il giorno 16 giugno il ricorrente abbia abbandonato il posto di lavoro.
Confermo di aver richiamato il ricorrente perché non indossava la pettorina e lui si è rifiutato di indossarla. A domanda della parte ricorrente, confermo che alcuni dipendenti avevano la tendenza a non usare la pettorina. Non tutti, ce n'erano uno o due però quando li richiamavamo se la mettevano”.
5. Dalle risultanze dell'istruttoria, possono trarsi le seguenti conclusioni. In primo luogo, e in riferimento alla prima condotta oggetto di contestazione disciplinare, ossia il rifiuto del Lavoratore di utilizzare la pettorina, tre testimoni su quattro hanno confermato che tale prassi fosse posta in essere da più dipendenti oltre al ricorrente. Per quanto tale comportamento inadempiente fosse richiamato verbalmente dal caporeparto e dal referente, è emerso che esso veniva di fatto tollerato. Per tali ragioni si deve ritenere che tale fatto sia privo di rilievo disciplinare o comunque senz'altro non meritevole di sanzione espulsiva anche ai sensi della normativa collettiva di riferimento (art. 32, lett. B) ed N) del CCNL di riferimento). D'altra parte, non è stato adeguatamente chiarito che natura avesse la pettorina e se costituisse un dispositivo di protezione.
Il secondo fatto contestato risulta invece del tutto insussistente, dal momento che nessun testimone ha dichiarato di aver mai assistito all'episodio contestato e, anzi, due testimoni hanno chiaramente affermato di essere sempre in compagnia del ricorrente in pausa pranzo e hanno riferito con certezza che l'episodio non è mai accaduto. È stata dunque provata in giudizio la totale insussistenza del fatto addebitato.
Completamente irrilevanti sono invece le deduzioni di parte convenuta in merito a precedenti infrazioni disciplinari commesse dal Lavoratore prima dei fatti oggetto del presente ricorso, in quanto non è stata contestata specificatamente la recidiva e risultano completamente estranee alla sanzione disciplinare impugnata.
6.Sulla base di quanto rilevato circa l'insussistenza dei fatti materiali contestati al lavoratore e la conseguente illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato, deve trovare accoglimento la domanda di parte attrice di essere reintegrata nel posto di lavoro precedentemente occupato e di percepire un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile, non contestato, di euro 1.867,58, oltre interessi e rivalutazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese, liquidate come da dispositivo e da distrarre, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato a Parte_1 da con lettera del 7.9.2023 e dichiara tenuta e condanna Controparte_4 quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari a euro 1.867,58 dedotto l'eventuale aliunde perceptum e percipiendum, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
2)Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Niccolò Angelo Maria Gigli.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla Stefanizzi