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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 25.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1109/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Benito Apollo Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Simari
resistente e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Stefania Ponzo
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229003944974000, notificata il
20.03.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento della somma di €
€ 11.508,77 a titolo di contributi previdenziali portati dalla cartella di CP_2 pagamento n. 03020150003139651000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione, la violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 per mancata allegazione dell'atto richiamato nella predetta intimazione, l'errato calcolo degli
1 interessi di mora, nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Si osserva, anzitutto, che a fronte di una intimazione di pagamento notificata il
20.03.2023, il ricorso è stato depositato in data 22.05.2023.
Pertanto, il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, non può essere vagliato, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica della cartella di pagamento contemplata nell'intimazione, che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tale atto soggiace.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella ad essa sottesa (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibili, inoltre, sono i motivi con i quali si contesta la violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 per mancata allegazione, nell'intimazione di pagamento, degli atti in essa richiamati, o l'errato calcolo degli interessi di mora da parte di Controparte_1
, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto farli valere mediante la
[...] tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento, ma ciò non è avvenuto.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti
2 modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n.
03020150003139651000.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_4 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
3 Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sia fondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che la predetta cartella è stata notificata alla ricorrente in data 14.10.2015.
costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_1 interrotto il termine di prescrizione quinquennale, dapprima, con l'intimazione di pagamento n. 03020169004258153000 notificata il 12.12.2016 (cfr. relata di notifica allegata alla memoria di costituzione di e copia dell'intimazione di pagamento CP_5 prodotta in data 15.01.2024 su ordine del Tribunale), e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (20.03.2023).
Ciò posto, in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c.
1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, preso atto della notifica dell'atto interruttivo in data 12.12.2016, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 12.12.2021, non trova applicazione la predetta sospensione di 541 giorni, bensì quella di 311 giorni di cui all'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 e art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
4 Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
12.12.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'atto interruttivo notificato il 12.12.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 19.10.2022, sicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (20.03.2023), il credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020150003139651000 era ormai prescritto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico delle resistenti in solido ( uale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_2
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_1 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione) secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020150003139651000, portata dall'intimazione di pagamento n. 03020229003944974000 notificata il 20.03.2023; condanna ed Controparte_1 [...] al Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in
€ 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 26.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 25.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1109/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Benito Apollo Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Simari
resistente e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Stefania Ponzo
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229003944974000, notificata il
20.03.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento della somma di €
€ 11.508,77 a titolo di contributi previdenziali portati dalla cartella di CP_2 pagamento n. 03020150003139651000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione, la violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 per mancata allegazione dell'atto richiamato nella predetta intimazione, l'errato calcolo degli
1 interessi di mora, nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Si osserva, anzitutto, che a fronte di una intimazione di pagamento notificata il
20.03.2023, il ricorso è stato depositato in data 22.05.2023.
Pertanto, il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, non può essere vagliato, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica della cartella di pagamento contemplata nell'intimazione, che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tale atto soggiace.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella ad essa sottesa (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibili, inoltre, sono i motivi con i quali si contesta la violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 per mancata allegazione, nell'intimazione di pagamento, degli atti in essa richiamati, o l'errato calcolo degli interessi di mora da parte di Controparte_1
, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto farli valere mediante la
[...] tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento, ma ciò non è avvenuto.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti
2 modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n.
03020150003139651000.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_4 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
3 Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sia fondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che la predetta cartella è stata notificata alla ricorrente in data 14.10.2015.
costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_1 interrotto il termine di prescrizione quinquennale, dapprima, con l'intimazione di pagamento n. 03020169004258153000 notificata il 12.12.2016 (cfr. relata di notifica allegata alla memoria di costituzione di e copia dell'intimazione di pagamento CP_5 prodotta in data 15.01.2024 su ordine del Tribunale), e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (20.03.2023).
Ciò posto, in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c.
1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, preso atto della notifica dell'atto interruttivo in data 12.12.2016, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 12.12.2021, non trova applicazione la predetta sospensione di 541 giorni, bensì quella di 311 giorni di cui all'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 e art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
4 Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
12.12.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'atto interruttivo notificato il 12.12.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 19.10.2022, sicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (20.03.2023), il credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020150003139651000 era ormai prescritto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico delle resistenti in solido ( uale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_2
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_1 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione) secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020150003139651000, portata dall'intimazione di pagamento n. 03020229003944974000 notificata il 20.03.2023; condanna ed Controparte_1 [...] al Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in
€ 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 26.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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