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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 585 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Marzillo e Simona Concilio ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Scafati al corso Trieste n. 196; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gatto ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Scafati alla via Martiri D'Ungheria n. 239;
parte resistente
nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 19.07.2001 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nate due figlie e (entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 economicamente autosufficienti). Esponeva, inoltre, che con sentenza n. 724/2020 pubblicata in data 08.07.2020, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, a seguito della comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale e che, da quel momento, l'unione coniugale non era stata più ripristinata. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2024, CP_1
si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva
[...] accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 06.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in data 13.06.2024 e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi alla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale (cfr. copia sentenza n. 724/2020 allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.: “autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone che versi direttamente alla figlia la somma di €. 200,00 a titolo di Controparte_1 Per_1 mantenimento della figlia entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie”.
Nel contempo, con la medesima ordinanza, è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alle parti la seguente proposta conciliativa: “cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conferma dei provvedimenti provvisori;
rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data
28.11.2024 e 30.01.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 nella proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 13.06.2024, risultando le statuizioni indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della figlia (maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente), tenuto conto che l'altra figlia ha raggiunto l'indipendenza Per_2 economica.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione di quanto previsto nella proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e a Scafati in data 19.07.2001(atto n. 69, parte II Pt_1 Controparte_1
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2001);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 13.06.2024, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 06.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3