Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1087 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in FRAZIONE BAGNOLI 148 82019 SANT'AGATA DE' GOTI presso lo studio dell'Avv.GAETANO PICCOLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
MANZI ORESTE, ed elettivamente domiciliato\a in VIA CALANDRA 16 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver presentato in data CP_1
05/12/2023, domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile;
che la Commissione Medica , nella seduta del 01/02/2024, CP_1 riconosceva il sig. “ Invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale 67%, con decorrenza dal 05/12/2023”; che in data 04/03/2024, depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al
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che l' eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla domanda relativa al 74%, stante il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2023 superiore al limite di legge, pari ad €7000,00; che il CTU nominato riconosceva l'invalidità nella misura del 79%, a decorrere dalla data della visita peritale del 14/10/2024; che, ciò nondimeno, il Giudice, nel provvedimento di omologa, riteneva esclusa “la sussistenza della percentuale d'invalidità richiesta”; che avanzava istanza di correzione che veniva rigettata;
che doveva tenersi conto non già del reddito 2023 ma di quello 2024, tenuto conto della decorrenza del beneficio, e che il reddito 2024 era nei limiti di legge. Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno mensile di invalidità civile a far data dal 14/10/2024, data di accertamento della sussistenza del requisito sanitario;
Per l'effetto, condannare l al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno CP_1 mensile di invalidità civile dalla suddetta data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
Regolarmente costituito eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso, attesa la definitività del provvedimento di omologa. L'inammissibilità in ipotesi di nuova domanda con riferimento alla decorrenza prevista dal CTU, in assenza di domanda amministrativa. Concludeva chiedendo "1. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ordinario proposto dal sig. siccome irrituale, Parte_1 ovvero improponibile per mancata presentazione di domanda amministrativa.
2. In ogni caso, rigettare il ricorso per intervenuto giudicato sulla originaria domanda e comunque per la sua infondatezza. Con vittoria di spese e competenze di avvocato come per legge”.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Parte ricorrente richiede il riconoscimento del requisito sanitario per la percezione dell'assegno d'invalidità civile, sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel giudizio per ATP R.G.1020\24, che accertava il 79% di invalidità a decorrere dal 14.10.2024.
2 Appare evidente che, ove il presente giudizio sia da intendersi come impugnazione del decreto di omologa (che rigettava la domanda ritenendo insussistente la percentuale d'invalidità richiesta), trattasi di ricorso inammissibile, posto che, ai sensi dell'art.445 bis co.5 c.p.c., il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
Né tampoco è possibile intendere il presente giudizio come una nuova domanda di riconoscimento dell'assegno in forza della percentuale invalidante accertata, nella specie del 79%, nel precedente giudizio per ATP. Difatti, stante il precedente decreto di omologa negativo, il ricorrente onde ottenere il beneficio, deve proporre nuova domanda amministrativa e, in caso di rigetto, nuovo giudizio per ATP. Da quanto premesso, consegue che l'odierno ricorso dev'essere dichairato inammissibile. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il reddito dichiarato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 07/05/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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