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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 788/2024, avente ad oggetto “modifica condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 3 marzo 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ROMANO ANGELO MARIA (C.F.
) – PARTE RICORRENTE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. LEONE MARIELLA (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, ex coniuge della resistente (con sentenza n.
4832/2018 del Tribunale di Bari, alla quale è allegata convenzione per divorzio congiunto, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio), in ricorso allega che la figlia Per_1
con problemi di tossicodipendenza e già collocata insieme ai fratelli e presso la madre, dal 19.9.2023 si è trasferita Per_2 Per_3
in Campogalliano presso la sua abitazione senza far più ritorno dalla madre, per cui egli ha provveduto al mantenimento della figlia ed a supportarla nel percorso di recupero dalla tossicodipendenza, motivo per cui ha sospeso l'erogazione del relativo contributo al mantenimento previsto a suo carico ed a favore della resistente.
Allega, altresì, che gli altri due figli e , Per_2 Per_3
collocati come detto presso la madre, hanno interrotto ogni rapporto con lui, con la sorella e con i nonni e la zia paterna. Per_1
Rappresenta che la resistente non offre alcuna collaborazione per la gestione della situazione della figlia, e gode di una buona condizione economica avendo venduto diversi beni immobili e possedendone altri.
Chiede, quindi, di:
• revocare il suo obbligo di versare l'assegno mensile di € 324,30 in favore della resistente quale contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2023; Per_1
• statuire, con decorrenza sempre dall'ottobre 2023, l'obbligo della resistente di versargli € 350,00/mese, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• disporre che l versi direttamente in suo favore la quota CP_2
2 dell'assegno unico universale spettante per la figlia Per_1
• adottare i provvedimenti ritenuti necessari per ripristinare le comunicazioni telefoniche e le frequentazioni personali tra i figli minori e con lui, la sorella , i nonni Per_2 Per_3 Per_1
e la zia paterna;
• disporre l'emissione di misure di carattere coercitivo a carico della resistente, anche individuando ex articolo 614 bis c.p.c. una somma di danaro per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo;
• condannare la resistente al risarcimento danni in suo favore, da quantificare secondo equità.
La resistente non si oppone alla richiesta di modifica del collocamento della figlia presso il padre e, quanto al contributo al mantenimento per la stessa, chiede tenersi conto delle sue condizioni economiche e che tale assegno sia determinato nella misura minima.
Contesta di aver frapposto ostacoli alle frequentazioni dei figli e con la sorella il padre, i nonni Persona_4 Per_3 Per_1
e la zia paterna.
È stata disposta l'audizione dei predetti minori, i quali hanno riferito di non aver alcun problema ad incontrare il padre quando si reca in Bari, lo sentono telefonicamente, come anche la sorella, e che a Modena preferiscono passare meno tempo per le vacanze, non avendo lì amici.
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno dichiarato che dal dicembre 2024 la figlia è andata a vivere con il suo compagno,
. Persona_5
Osserva il collegio che è pacifica la circostanza per cui la figlia
3 si è trasferita dal padre dal 19.9.2023, per cui a partire Per_1
dall'ottobre successivo va revocato l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno per contributo al mantenimento della stessa, calcolato in € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, sulla base dei protocolli sottoscritti presso il Tribunale di Bari il 16.11.2017 e l'8.7.2019.
La collocazione della citata figlia presso il padre comporta l'obbligo dell'altro genitore, la resistente, di versare allo stesso analogo contributo al mantenimento che, tenuto conto delle sue condizioni economiche, il Collegio ritiene di determinare in €
200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, sempre a far data dall'ottobre 2023, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come innanzi indicate. Tale obbligo deve comunque ritenersi cessato a partire dal mese di dicembre 2024, ovvero da quando la citata figlia è andata a vivere con il suo compagno.
Avendo la predetta figlia scelto di non vivere con alcuno dei suoi genitori, nulla deve disporsi in ordine all'assegno unico universale, non essendo lo stesso più dovuto dall . CP_2
Dall'audizione dei minori, infine, non sono emersi elementi che permettano di ritenere fondata la richiesta di provvedimenti per ripristinare le comunicazioni telefoniche e le frequentazioni personali tra i figli minori e con il resistente, la Per_2 Per_3
sorella , i nonni e la zia paterna, né quella di misure di Per_1
carattere coercitivo a carico della resistente e di risarcimento danni.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente nella misura del 50% e, conseguentemente, va disposta la condanna della controparte al
4 pagamento del restante 50% delle spese di giudizio, che saranno indicate in dispositivo nella misura del dovuto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.1.2024 da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. dichiara non dovuto dal alla , a partire Parte_1 CP_1
dall'ottobre 2023, il contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 324,30 mensili e l'obbligo di versare il 50% Per_1
delle spese straordinarie sulla base dei protocolli sottoscritti presso il Tribunale di Bari il 16.11.2017 e l'8.7.2019;
2. dichiara la tenuta al versamento, in favore del CP_1
ed a partire dall'ottobre 2023 e sino al novembre Parte_1
2024, un contributo al mantenimento per la figlia pari Per_1
ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie sulla base dei protocolli sottoscritti presso il
Tribunale di Bari il 16.11.2017 e l'8.7.2019;
3. rigetta nel resto;
4. compensa, nella misura del 50%, le spese di giudizio sostenute dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio, che liquida
5 quanto al dovuto in € 49,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
5. sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 788/2024, avente ad oggetto “modifica condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 3 marzo 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ROMANO ANGELO MARIA (C.F.
) – PARTE RICORRENTE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. LEONE MARIELLA (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, ex coniuge della resistente (con sentenza n.
4832/2018 del Tribunale di Bari, alla quale è allegata convenzione per divorzio congiunto, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio), in ricorso allega che la figlia Per_1
con problemi di tossicodipendenza e già collocata insieme ai fratelli e presso la madre, dal 19.9.2023 si è trasferita Per_2 Per_3
in Campogalliano presso la sua abitazione senza far più ritorno dalla madre, per cui egli ha provveduto al mantenimento della figlia ed a supportarla nel percorso di recupero dalla tossicodipendenza, motivo per cui ha sospeso l'erogazione del relativo contributo al mantenimento previsto a suo carico ed a favore della resistente.
Allega, altresì, che gli altri due figli e , Per_2 Per_3
collocati come detto presso la madre, hanno interrotto ogni rapporto con lui, con la sorella e con i nonni e la zia paterna. Per_1
Rappresenta che la resistente non offre alcuna collaborazione per la gestione della situazione della figlia, e gode di una buona condizione economica avendo venduto diversi beni immobili e possedendone altri.
Chiede, quindi, di:
• revocare il suo obbligo di versare l'assegno mensile di € 324,30 in favore della resistente quale contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2023; Per_1
• statuire, con decorrenza sempre dall'ottobre 2023, l'obbligo della resistente di versargli € 350,00/mese, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• disporre che l versi direttamente in suo favore la quota CP_2
2 dell'assegno unico universale spettante per la figlia Per_1
• adottare i provvedimenti ritenuti necessari per ripristinare le comunicazioni telefoniche e le frequentazioni personali tra i figli minori e con lui, la sorella , i nonni Per_2 Per_3 Per_1
e la zia paterna;
• disporre l'emissione di misure di carattere coercitivo a carico della resistente, anche individuando ex articolo 614 bis c.p.c. una somma di danaro per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo;
• condannare la resistente al risarcimento danni in suo favore, da quantificare secondo equità.
La resistente non si oppone alla richiesta di modifica del collocamento della figlia presso il padre e, quanto al contributo al mantenimento per la stessa, chiede tenersi conto delle sue condizioni economiche e che tale assegno sia determinato nella misura minima.
Contesta di aver frapposto ostacoli alle frequentazioni dei figli e con la sorella il padre, i nonni Persona_4 Per_3 Per_1
e la zia paterna.
È stata disposta l'audizione dei predetti minori, i quali hanno riferito di non aver alcun problema ad incontrare il padre quando si reca in Bari, lo sentono telefonicamente, come anche la sorella, e che a Modena preferiscono passare meno tempo per le vacanze, non avendo lì amici.
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno dichiarato che dal dicembre 2024 la figlia è andata a vivere con il suo compagno,
. Persona_5
Osserva il collegio che è pacifica la circostanza per cui la figlia
3 si è trasferita dal padre dal 19.9.2023, per cui a partire Per_1
dall'ottobre successivo va revocato l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno per contributo al mantenimento della stessa, calcolato in € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, sulla base dei protocolli sottoscritti presso il Tribunale di Bari il 16.11.2017 e l'8.7.2019.
La collocazione della citata figlia presso il padre comporta l'obbligo dell'altro genitore, la resistente, di versare allo stesso analogo contributo al mantenimento che, tenuto conto delle sue condizioni economiche, il Collegio ritiene di determinare in €
200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, sempre a far data dall'ottobre 2023, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come innanzi indicate. Tale obbligo deve comunque ritenersi cessato a partire dal mese di dicembre 2024, ovvero da quando la citata figlia è andata a vivere con il suo compagno.
Avendo la predetta figlia scelto di non vivere con alcuno dei suoi genitori, nulla deve disporsi in ordine all'assegno unico universale, non essendo lo stesso più dovuto dall . CP_2
Dall'audizione dei minori, infine, non sono emersi elementi che permettano di ritenere fondata la richiesta di provvedimenti per ripristinare le comunicazioni telefoniche e le frequentazioni personali tra i figli minori e con il resistente, la Per_2 Per_3
sorella , i nonni e la zia paterna, né quella di misure di Per_1
carattere coercitivo a carico della resistente e di risarcimento danni.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente nella misura del 50% e, conseguentemente, va disposta la condanna della controparte al
4 pagamento del restante 50% delle spese di giudizio, che saranno indicate in dispositivo nella misura del dovuto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.1.2024 da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. dichiara non dovuto dal alla , a partire Parte_1 CP_1
dall'ottobre 2023, il contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 324,30 mensili e l'obbligo di versare il 50% Per_1
delle spese straordinarie sulla base dei protocolli sottoscritti presso il Tribunale di Bari il 16.11.2017 e l'8.7.2019;
2. dichiara la tenuta al versamento, in favore del CP_1
ed a partire dall'ottobre 2023 e sino al novembre Parte_1
2024, un contributo al mantenimento per la figlia pari Per_1
ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie sulla base dei protocolli sottoscritti presso il
Tribunale di Bari il 16.11.2017 e l'8.7.2019;
3. rigetta nel resto;
4. compensa, nella misura del 50%, le spese di giudizio sostenute dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio, che liquida
5 quanto al dovuto in € 49,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
5. sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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