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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2629 del RGVG dell'anno 2023 avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita Perriello, presso il cui studio, sito in Pontedera (PI), via I Maggio,
n. 16, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Massima Baldocchi, presso il cui studio, sito in Pisa (PI), via del Brennero, n. 6/a, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: all'udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c. del 25.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 30.08.2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando l'affidamento esclusivo, ovvero l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, della figlia minore nata il [...] da Persona_1 una relazione con , nonché la sospensione del diritto della madre di Controparte_1 condurre con sé la minore e la condanna della stessa al contributo al mantenimento (€ 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese straordinarie). Con il medesimo ricorso il ricorrente ha richiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art.473 bis.15 c.p.c..
Pe quanto d'interesse ha allegato che la convivenza con la resistente si è interrotta nel gennaio
2021, dopo un periodo vissuto a Pontedera;
che dalla fine del 2021 la madre ha fissato domicilio dapprima a AS (in Francia), dove la minore ha iniziato a frequentare l'école maternelle e poi a Creta, per ragioni lavorative, mentre nei periodi aprile–ottobre degli anni successivi ha soggiornato stabilmente presso il padre in Pontedera, con frequenza del Per_1 nido e poi della scuola dell'infanzia di via dell'Olmo; che a causa dei descritti continui spostamenti, la minore era apparsa sofferente e non serena quando si trovava con la Per_1 madre, non era ben inserita nella scuola francese ed era costretta a subire alcuni comportamenti inadeguati della resistente, che trattava la figlia con modi bruschi e, talvolta, arrivava a percuoterla;
che la madre aveva delle frequentazioni pericolose e faceva uso di droghe.
2. Con comparsa depositata in data 13.11 .2023, si è costituita in giudizio chiedendo, per converso, l'affidamento Controparte_1 esclusivo a sé con collocamento della minore presso la residenza frances e e assegno a carico del padre di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% :
Ha chiesto inoltre che il diritto di visita del padre fosse esercitato presso il domicilio materno e previ accordi con la madre nei periodi di permanenza in
Francia.
La resistente ha contestato le allegazioni avversarie, rappresentando di essersi trasferita in
Francia per ragioni abitative e lavorative, di vivere da sola con la minore e di averle garantito un percorso scolastico regolare in Francia, in un contesto bilingue;
di aver sempre favorito il rapporto padre–figlia, consentendo alla minore ampi periodi di permanenza con il padre. La resistente ha inoltre dedotto che il viveva in un'abitazione piuttosto vecchia, di Pt_1 cui curava poco l'ordine e la pulizia, svolge va lavori precari come allenatore di basket e non poteva contare sull'aiuto dei suoi genitori anziani, motivo per cui appariva maggiormente in linea con l'interesse della minore il suo affidamento esclusivo alla madre.
3. Rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili del ricorrente, con ordinanza del 13 dicembre 2023 veniva disposto, in via temporanea ed urgente,
l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...], correlando un ampio diritto di fr equentazione paterna (almeno un fine settimana al mese, nonché durante vacanze e congedi) ed un contributo al mantenimento di euro 250,00 a carico del padre.
Alla successiva udienza del 28 febbraio 2024, il Tribunale ha confermato il regime, ma – a fronte di una crescente conflittualità – ha ammonito la madre a cessare ogni dichiarazione denigratoria e l'ha invitata ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ritenendo tale misura meno invasiva e coerente con il mantenimento dell'assetto con diviso.
Il 17 luglio 2024, preso atto della temporanea permanenza della madre a Creta per ragioni lavorative e della contestuale collocazione di presso il padre, Per_1 il Collegio ha autorizzato un periodo di dieci giorni da trascorrere con la madre, ribadendo l'invito al percorso di sostegno e integrando la disciplina delle spese straordinarie (riparto paritario previo accordo).
Le istanze di modifica depositate dal padre nei giorni 2, 11 e 24 settembre 2024 sono state, poi, rigettate allo stato con p rovvedimento del 1° ottobre 2024, non ravvisandosi, in quella fase, elementi sufficienti per un mutamento dell'assetto.
Il quadro è mutato all'udienza del 27 novembre 2024: accertate condotte ostative della madre – consistite nel trasferimento all'estero d ella minore, nella mancata condivisione di informazioni sanitarie significative e in un generale rifiuto di collaborazione – il Tribunale ha modificato i provvedimenti disponendo l'affidamento c.d. 'super‑esclusivo' al padre, il collocamento prevalente pre sso lo stesso, il diritto di visita materno per una settimana al mese da esercitarsi in Italia, l'assegno di euro 200,00 a carico della madre e la delega ai Servizi sociali di Pontedera per la supervisione.
Con relazione del 24 gennaio 2025 i Servizi socia li hanno dato atto delle difficoltà di esecuzione del provvedimento, segnatamente per l'atteggiamento ostativo della madre e la collocazione all'estero della minore;
quindi, con riserva assunta il 26 febbraio 2025 e successiva ordinanza del 30 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione e fissata l'udienza ex art. 473‑bis.28 c.p.c. del
25 giugno 2025, celebrata con trattazione scritta. Ciascuna parte ha concluso come da comparsa conclusion ale.
4. Dalla documentazione in atti e dalla condotta processuale di parte resistente è
emersa, allo stato, una significativa inidoneità educativa della madre, manifestatasi nell'esclusione sistematica del padre dai processi decisionali relativi alla figlia e nell a violazione del principio di bigenitorialità. In particolare, la resistente ha trasferito unilateralmente la minore all'estero, ha rifiutato di comunicare la collocazione della bambina e non ha condiviso con il padre informazioni sanitarie rilevanti esponendo la minore al rischio di condotte non conformi alle cautele indicate (accertamenti e prescrizioni susseguenti a episodi di perdita di coscienza del marzo 2024) ; ha disatteso ed ostacolato l'esecuzione dei provvedimenti assunti nel processo, ponendo in essere la sottrazione della minore al padre .
Tali condotte – nonostante ripetuti ammonimenti e inviti a un percorso di sostegno alla genitorialità – hanno reso inattuabile il modello condiviso e imposto il ricorso all'affidamento c.d. “super‑esclusivo”. Di contro, il padre ha dimostrato affidabilità, cooperazione e rispetto dei provvedimenti, oltre a d aver garantito l'accesso della minore alla figura materna. L'adozione dell'affidamento 'super‑esclusivo' in favore del padre è dunque misura proporzionata e necessaria per evitare ulteriori preg iudizi alla minore, assicurare continuità decisionale e stabilità di vita, e ripristinare – per quanto possibile – un assetto rispettoso della bigenitorialità, che allo stato attuale è negata (cfr.
Cass., ord. n. 31571/2024; già in termini Cass. n. 16593/2008).
5. In ragione del regime di affidamento disposto, deve essere disciplinato il diritto di visita della madre.
Nei casi di affidamento c.d. “super -esclusivo”, infatti, il genitore non affidatario continua a mantenere i diritti di visita del figlio e ad esercitare un compito di vigilanza nonché di possibilità di adire il giudice qualora ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per la prole (si v., ancora, Cass. civ. ord.
31571/2024).
Rilevato che la minore dovrà risiedere presso il padre a Pontedera, mentre la madre risulta vivere tra la Francia e la Polonia, deve essere disposto che la madre possa vedere e tenere con sé la f iglia per una settimana al mese . Tale diritto deve essere esercitato necessariamente in Italia, non potendosi ipotizzare che la minore sia costretta a spostamenti reiterati e defatiganti .
6. In relazione alla regolamentazione del mantenimento , è noto che l'affidamento c.d. “super-esclusivo”, se, da un lato, non fa venire meno l'obbligo del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole, dall'altro, comporta per il genitore affidatario delle ricadute in termini di maggiore accudimento , le quali necessitano di essere compensate con la previsione del mantenimento.
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno, occorre premettere che parte resistente non ha prodotto la documentazione economico -patrimoniale prevista dall'art. 473-bis.12, comma 3 c.p.c. Inver o, alla comparsa di costituzione è stata allegata un'unica ricevuta di un bonifico di €410,45, percepiti dalla nel luglio 2022, mentre il contratto di lavoro full -time per CP_1
il lavoro a Creta è stato depositato in lingua greca, senza la rispettiva trad uzione.
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare,
essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (si v. Cass. civ. ord. n. 3709/2018).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover porre a fondamento della decisione, da un lato, la circostanza che la resistente sia stata ammessa al gratuito patrocinio, dall'altro, gli elementi forniti dalla stessa secondo cui, parlando quattro lingue, può reperire facilmente, in qualunque momento, un'attivit à lavorativa nel settore turistico (cosa che, in base alle allegazioni delle parti, risulta essere effettivamente accaduta, allorquando la ha lavorato in Bulgaria, poi a CP_1
Caorle e, infine, a Creta).
In definitiva, il Collegio ritiene congruo porre a c arico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di €200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%.
7. Come già disposto con i provvedimenti del 27.11.2024, i Servizi sociali territorialmente competenti in base alla residenza del padre devono essere delegati affinché supervisionino l'attuazione del dispositivo della presente sentenza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liqu idate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile , ridotti del 50% per la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale , pronunciando sul ricorso depositato in data 30.08.2023 e proposto da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dispone l'affidamento in via esclusiva della minore al Persona_1
padre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la vita della minore (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale), con collocazione prevalente del la minore presso lo stesso;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia per una settimana al mese in Italia;
3) pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro i l 10 di ogni mese, la somma di euro
200,00 a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
4) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, da ripartirsi al
50%;
5) delega i Servizi sociali territorialmente competenti in base alla residenza del ricorrente per la supervisione in ordine a ll'esecuzione del presente provvedimento;
6) pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1 di lite, che liquida in €3.808, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 19.09.2025
Si comunichi, anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Polidori
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2629 del RGVG dell'anno 2023 avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita Perriello, presso il cui studio, sito in Pontedera (PI), via I Maggio,
n. 16, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Massima Baldocchi, presso il cui studio, sito in Pisa (PI), via del Brennero, n. 6/a, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: all'udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c. del 25.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 30.08.2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando l'affidamento esclusivo, ovvero l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, della figlia minore nata il [...] da Persona_1 una relazione con , nonché la sospensione del diritto della madre di Controparte_1 condurre con sé la minore e la condanna della stessa al contributo al mantenimento (€ 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese straordinarie). Con il medesimo ricorso il ricorrente ha richiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art.473 bis.15 c.p.c..
Pe quanto d'interesse ha allegato che la convivenza con la resistente si è interrotta nel gennaio
2021, dopo un periodo vissuto a Pontedera;
che dalla fine del 2021 la madre ha fissato domicilio dapprima a AS (in Francia), dove la minore ha iniziato a frequentare l'école maternelle e poi a Creta, per ragioni lavorative, mentre nei periodi aprile–ottobre degli anni successivi ha soggiornato stabilmente presso il padre in Pontedera, con frequenza del Per_1 nido e poi della scuola dell'infanzia di via dell'Olmo; che a causa dei descritti continui spostamenti, la minore era apparsa sofferente e non serena quando si trovava con la Per_1 madre, non era ben inserita nella scuola francese ed era costretta a subire alcuni comportamenti inadeguati della resistente, che trattava la figlia con modi bruschi e, talvolta, arrivava a percuoterla;
che la madre aveva delle frequentazioni pericolose e faceva uso di droghe.
2. Con comparsa depositata in data 13.11 .2023, si è costituita in giudizio chiedendo, per converso, l'affidamento Controparte_1 esclusivo a sé con collocamento della minore presso la residenza frances e e assegno a carico del padre di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% :
Ha chiesto inoltre che il diritto di visita del padre fosse esercitato presso il domicilio materno e previ accordi con la madre nei periodi di permanenza in
Francia.
La resistente ha contestato le allegazioni avversarie, rappresentando di essersi trasferita in
Francia per ragioni abitative e lavorative, di vivere da sola con la minore e di averle garantito un percorso scolastico regolare in Francia, in un contesto bilingue;
di aver sempre favorito il rapporto padre–figlia, consentendo alla minore ampi periodi di permanenza con il padre. La resistente ha inoltre dedotto che il viveva in un'abitazione piuttosto vecchia, di Pt_1 cui curava poco l'ordine e la pulizia, svolge va lavori precari come allenatore di basket e non poteva contare sull'aiuto dei suoi genitori anziani, motivo per cui appariva maggiormente in linea con l'interesse della minore il suo affidamento esclusivo alla madre.
3. Rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili del ricorrente, con ordinanza del 13 dicembre 2023 veniva disposto, in via temporanea ed urgente,
l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...], correlando un ampio diritto di fr equentazione paterna (almeno un fine settimana al mese, nonché durante vacanze e congedi) ed un contributo al mantenimento di euro 250,00 a carico del padre.
Alla successiva udienza del 28 febbraio 2024, il Tribunale ha confermato il regime, ma – a fronte di una crescente conflittualità – ha ammonito la madre a cessare ogni dichiarazione denigratoria e l'ha invitata ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ritenendo tale misura meno invasiva e coerente con il mantenimento dell'assetto con diviso.
Il 17 luglio 2024, preso atto della temporanea permanenza della madre a Creta per ragioni lavorative e della contestuale collocazione di presso il padre, Per_1 il Collegio ha autorizzato un periodo di dieci giorni da trascorrere con la madre, ribadendo l'invito al percorso di sostegno e integrando la disciplina delle spese straordinarie (riparto paritario previo accordo).
Le istanze di modifica depositate dal padre nei giorni 2, 11 e 24 settembre 2024 sono state, poi, rigettate allo stato con p rovvedimento del 1° ottobre 2024, non ravvisandosi, in quella fase, elementi sufficienti per un mutamento dell'assetto.
Il quadro è mutato all'udienza del 27 novembre 2024: accertate condotte ostative della madre – consistite nel trasferimento all'estero d ella minore, nella mancata condivisione di informazioni sanitarie significative e in un generale rifiuto di collaborazione – il Tribunale ha modificato i provvedimenti disponendo l'affidamento c.d. 'super‑esclusivo' al padre, il collocamento prevalente pre sso lo stesso, il diritto di visita materno per una settimana al mese da esercitarsi in Italia, l'assegno di euro 200,00 a carico della madre e la delega ai Servizi sociali di Pontedera per la supervisione.
Con relazione del 24 gennaio 2025 i Servizi socia li hanno dato atto delle difficoltà di esecuzione del provvedimento, segnatamente per l'atteggiamento ostativo della madre e la collocazione all'estero della minore;
quindi, con riserva assunta il 26 febbraio 2025 e successiva ordinanza del 30 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione e fissata l'udienza ex art. 473‑bis.28 c.p.c. del
25 giugno 2025, celebrata con trattazione scritta. Ciascuna parte ha concluso come da comparsa conclusion ale.
4. Dalla documentazione in atti e dalla condotta processuale di parte resistente è
emersa, allo stato, una significativa inidoneità educativa della madre, manifestatasi nell'esclusione sistematica del padre dai processi decisionali relativi alla figlia e nell a violazione del principio di bigenitorialità. In particolare, la resistente ha trasferito unilateralmente la minore all'estero, ha rifiutato di comunicare la collocazione della bambina e non ha condiviso con il padre informazioni sanitarie rilevanti esponendo la minore al rischio di condotte non conformi alle cautele indicate (accertamenti e prescrizioni susseguenti a episodi di perdita di coscienza del marzo 2024) ; ha disatteso ed ostacolato l'esecuzione dei provvedimenti assunti nel processo, ponendo in essere la sottrazione della minore al padre .
Tali condotte – nonostante ripetuti ammonimenti e inviti a un percorso di sostegno alla genitorialità – hanno reso inattuabile il modello condiviso e imposto il ricorso all'affidamento c.d. “super‑esclusivo”. Di contro, il padre ha dimostrato affidabilità, cooperazione e rispetto dei provvedimenti, oltre a d aver garantito l'accesso della minore alla figura materna. L'adozione dell'affidamento 'super‑esclusivo' in favore del padre è dunque misura proporzionata e necessaria per evitare ulteriori preg iudizi alla minore, assicurare continuità decisionale e stabilità di vita, e ripristinare – per quanto possibile – un assetto rispettoso della bigenitorialità, che allo stato attuale è negata (cfr.
Cass., ord. n. 31571/2024; già in termini Cass. n. 16593/2008).
5. In ragione del regime di affidamento disposto, deve essere disciplinato il diritto di visita della madre.
Nei casi di affidamento c.d. “super -esclusivo”, infatti, il genitore non affidatario continua a mantenere i diritti di visita del figlio e ad esercitare un compito di vigilanza nonché di possibilità di adire il giudice qualora ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per la prole (si v., ancora, Cass. civ. ord.
31571/2024).
Rilevato che la minore dovrà risiedere presso il padre a Pontedera, mentre la madre risulta vivere tra la Francia e la Polonia, deve essere disposto che la madre possa vedere e tenere con sé la f iglia per una settimana al mese . Tale diritto deve essere esercitato necessariamente in Italia, non potendosi ipotizzare che la minore sia costretta a spostamenti reiterati e defatiganti .
6. In relazione alla regolamentazione del mantenimento , è noto che l'affidamento c.d. “super-esclusivo”, se, da un lato, non fa venire meno l'obbligo del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole, dall'altro, comporta per il genitore affidatario delle ricadute in termini di maggiore accudimento , le quali necessitano di essere compensate con la previsione del mantenimento.
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno, occorre premettere che parte resistente non ha prodotto la documentazione economico -patrimoniale prevista dall'art. 473-bis.12, comma 3 c.p.c. Inver o, alla comparsa di costituzione è stata allegata un'unica ricevuta di un bonifico di €410,45, percepiti dalla nel luglio 2022, mentre il contratto di lavoro full -time per CP_1
il lavoro a Creta è stato depositato in lingua greca, senza la rispettiva trad uzione.
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare,
essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (si v. Cass. civ. ord. n. 3709/2018).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover porre a fondamento della decisione, da un lato, la circostanza che la resistente sia stata ammessa al gratuito patrocinio, dall'altro, gli elementi forniti dalla stessa secondo cui, parlando quattro lingue, può reperire facilmente, in qualunque momento, un'attivit à lavorativa nel settore turistico (cosa che, in base alle allegazioni delle parti, risulta essere effettivamente accaduta, allorquando la ha lavorato in Bulgaria, poi a CP_1
Caorle e, infine, a Creta).
In definitiva, il Collegio ritiene congruo porre a c arico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di €200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%.
7. Come già disposto con i provvedimenti del 27.11.2024, i Servizi sociali territorialmente competenti in base alla residenza del padre devono essere delegati affinché supervisionino l'attuazione del dispositivo della presente sentenza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liqu idate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile , ridotti del 50% per la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale , pronunciando sul ricorso depositato in data 30.08.2023 e proposto da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dispone l'affidamento in via esclusiva della minore al Persona_1
padre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la vita della minore (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale), con collocazione prevalente del la minore presso lo stesso;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia per una settimana al mese in Italia;
3) pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro i l 10 di ogni mese, la somma di euro
200,00 a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
4) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, da ripartirsi al
50%;
5) delega i Servizi sociali territorialmente competenti in base alla residenza del ricorrente per la supervisione in ordine a ll'esecuzione del presente provvedimento;
6) pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1 di lite, che liquida in €3.808, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 19.09.2025
Si comunichi, anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Polidori