Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A2a Illuminazione Pubblica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Rosi e Andrea Gemmi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Comune di Barlassina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Provincia di MO e LL AN, non costituita in giudizio
per l'annullamento
(i) LL Determinazione n. 292 / 2025 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto "Revoca LL procedura aperta avente ad oggetto la gestione in concessione, LL durata di 15 anni, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, del servizio di riqualificazione energetica e normativa dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Barlassina (MB), ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023 tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.LGS. 36/2023 - CIG: AO1D2D3D1B - CUP: E41C18000160002 - CUI: _01516690151202000002, a firma del geom. NA BO;
(ii) laddove occorrer possa, LL comunicazione del 7 agosto 2025 a firma del geom. NA BO;
(iii) laddove occorrer possa, dell'art. 3.4 del disciplinare di gara;
(iv) laddove occorrer possa, LL convenzione tra Comune di Barlassina e Provincia di MO e LL AN approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 14/03/2022;
(v) laddove occorrer possa, LL deliberazione n. 27 del 17/03/2025 LL giunta del Comune di Barlassina;
(vi) ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto, conseguente o comunque collegato con quelli impugnati, ivi inclusi, laddove occorre possa, quelli non conosciuti dal ricorrente, tra cui i pareri dell'avv. Battiston del 13/01/2023 e del 19/09/2024, il verbale di verifica del 17/10/2024 di Energy Project System assunto a protocollo comunale il 17/10/2024, prot. n. 1001, e il parere di Energy Project System del giorno 25/07/2025 assunto a protocollo comunale n. 7783 del 04/08/2025;
e per l'accertamento
(i) LL perdurante efficacia LL Determinazione Dirigenziale RG n. 852 del 15/04/2024 (rettificata con Determinazione Dirigenziale RG n. 1004 del 03/05/2024 su un errore materiale) adottata dal RUP LL Provincia di MO e LL AN;
(ii) dell'obbligo del Comune alla stipula del contratto allegato all'offerta di A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.;
nonché per la condanna
(i) al risarcimento dei danni subiti dal provvedimento illegittimo, nella somma quantificata nel testo del ricorso o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(ii) in subordine, al risarcimento dei danni subiti dalla condotta precontrattuale, nella somma quantificata nel testo del ricorso o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(iii) in ulteriore subordine, all'indennizzo per revoca del provvedimento ex art. 21 quinquies LL l. n. 241/1990, nella somma quantificata nel testo del ricorso o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(iv) in subordine, se del caso, al risarcimento dei danni o al pagamento dell'indennizzo previa fissazione dei criteri ex art. 34 co. 4 c.p.a. oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barlassina;
Visti tutti gli atti LL causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OB DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 14 ottobre 2025, seguito da ulteriori motivi aggiunti, A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune convenuto ha disposto la revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente LL procedura di cui in oggetto.
Con tale atto, in particolare, l’amministrazione procedente/stazione appaltante ha revocato in autotutela due provvedimenti (determinazioni del responsabile del Settore dei servizi tecnici del Comune di Barlassina del 3 maggio e del 5 luglio 2024) che avevano, rispettivamente:
- approvato la Determinazione dirigenziale RG n. 852 del 15 aprile 2024 LL UA di MO e LL AN (centrale unica di committenza) - con la quale era stata disposta l’aggiudicazione del servizio di riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica per cui è causa -;
- approvato il verbale di validazione del primo stralcio di Progetto Esecutivo relativo alla progettazione illuminotecnica e gli elaborati relativi allo stralcio di Progetto Esecutivo trasmesso da A2A Illuminazione Pubblica S.r.l..
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali atti, tra l’altro, per incompetenza, violazione di norme LL legge sul procedimento, violazione di disposizioni in materia di contratti pubblici e del codice civile, oltre che eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, carenza di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria.
Accanto alla domanda di annullamento, è stata infine svolta un’articolata domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio il Comune convenuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, e la causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2026.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto le contestazioni inerenti ai vizi di incompetenza, così come contenute nel ricorso introduttivo.
In primo luogo, parte ricorrente, evidenziando che la stazione appaltante non è soggetto qualificato ai sensi dell’art. 63 del codice dei contratti pubblici vigente, ha eccepito che la procedura de qua avrebbe dovuto essere interamente gestita dalla UA di MO e LL AN (centrale unica di committenza), senza alcuna interferenza da parte del Comune di Barlassina nella fase di aggiudicazione, da considerarsi esaurita con il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla stessa UA di MO e LL AN (determinazione dirigenziale RG n. 852 del 15 aprile 2024, sopra richiamata).
Questa censura è tuttavia infondata in fatto, al di là di ogni altra considerazione, in quanto è evidente che il Comune resistente si è limitato ad annullare in autotutela propri precedenti atti (peraltro non impugnati in questa sede), con i quali aveva già disposto in precedenza, in esecuzione LL convenzione stipulata a suo tempo con la centrale unica di committenza, l’approvazione LL disposta aggiudicazione.
Il provvedimento di aggiudicazione LL UA di MO e LL AN non è dunque mai stato formalmente annullato, pur in presenza di una procedura successiva che ne ha effettivamente paralizzato gli effetti, ma tale condotta potrebbe al più rilevare in funzione risarcitoria.
In secondo luogo, parte ricorrente ha evidenziato che l’atto di revoca contestato era a firma del RUP NA BO, ma che nelle more del procedimento tale soggetto sarebbe stato privato LL suddetta qualifica, con il decreto sindacale n. 20 del 2025.
Questa censura coglie nel segno. Il provvedimento di cui si chiede in sede odierna l’annullamento è stato adottato, per conto dell’ente, da un funzionario che non aveva più, al momento di tale adozione, la qualifica di RUP nella specifica di procedura.
Invero, il decreto sindacale n. 20 del 2025 – provvedimento mai annullato e dunque formalmente ancora in vigore -, ha inequivocabilmente nominato quale RUP un funzionario dell’amministrazione comunale diverso dall’architetto BO.
Ne consegue che sussiste la rilevata incompetenza (o difetto di attribuzioni) del firmatario dell’atto.
Né ha rilievo sulla questione il fatto che il nuovo RUP nominato non fosse più, al momento del provvedimento di revoca impugnato, altresì segretario generale dell’ente, perché tale circostanza vale al più a privare di tale competenza anche l’altro soggetto, ma non può certo restituire automaticamente, sulla base di norme “pensate” per il caso di mancato originaria assegnazione LL responsabilità de qua (art. 5, comma 2 LL L. n. 241 del 1990), l’esercizio del potere al precedente RUP, in costanza di efficacia di un decreto sindacale di revoca esplicita mai invalidato.
Coglie dunque nel segno la tesi LL ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario, in questo caso, “un apposito provvedimento di nomina di nuovo RUP”, posto che il funzionario che ha adottato l’atto in questa sede impugnato era perfettamente consapevole di non avere il potere di adottarlo, come reso evidente dalla circostanza di avere espressamente considerato, nell’atto stesso, il decreto del sindaco “inefficace” in quanto contrario a norme di legge.
Inutile dire, al riguardo, che tale motivazione non ha nessun rilievo a radicare la competenza del soggetto esercitante in concreto il potere, in assenza di una formale impugnazione e caducazione dell’atto interno e sovraordinato regolante in modo esplicito l’attribuzione del potere stesso.
Il provvedimento di revoca impugnato deve dunque essere annullato in quanto viziato da incompetenza; il vizio rilevato è tale da ritenere assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso, implicando, prima ancora di ogni altra valutazione di merito, un rinnovato e corretto esercizio del potere da parte del Comune resistente, con nuova nomina del RUP competente, esercizio del potere rispetto al quale questo Collegio è impossibilitato a pronunciarsi preventivamente nell’odierno giudizio, in ossequio all’art. 34, comma 2, primo periodo del codice del processo amministrativo (cfr., sul punto, Adunanza Plenaria n. 5 del 2015).
Restano in ogni caso validi tutti gli atti endoprocedimentali già acquisiti al procedimento, peraltro impugnati soltanto in via eventuale, e i provvedimenti di aggiudicazione in precedenza adottati.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ricorrente, la responsabilità LL stazione appaltante è stata inquadrata, nella sostanza, come responsabilità precontrattuale, in parte derivata dall'assunzione di un atto illegittimo, in parte connessa, in termini più generali, a una condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza (mancata stipula del contratto).
Per entrambe le ipotesi individuate, la quantificazione dei danni asseritamente subiti sarebbe comprensiva del danno emergente costituito dai costi inerenti direttamente o indirettamente alla partecipazione alla gara e dal lucro cessante, identificato nel mancato profitto e nel danno curriculare.
Il pregiudizio subito dal privato, peraltro, è stato costruito sull'ipotesi di avere perso definitivamente la chance di guadagno derivante dall'aggiudicazione del progetto di finanza, circostanza non (più) sussistente, alla luce dell'odierno annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Ne deriva, allo stato, l'assenza dei danni ipotizzati (tra i quali non sono stati indicati danni da ritardo o da perdita di chance connessi al ritardo nell'esecuzione del contratto), sul presupposto che la stazione appaltante, nel riesercitare i suoi poteri - peraltro in una fase ormai esecutiva, come rilevato anche da ANAC nel suo parere precontenzioso -, dovrà necessariamente tenere ferma la precedente aggiudicazione già disposta, salvo ritenere di dovere travolgere, qualora ne sussistano i presupposti, l'intera procedura.
L'annullamento LL impugnata revoca comporta ovviamente anche l'inammissibilità LL domanda di indennizzo avanza in subordine da parte ricorrente.
Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento, mentre la domanda di risarcimento del danno, così come allo stato formulata, deve essere respinta in quanto infondata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, limitatamente alla domanda di annullamento LL determinazione n. 292/2025 del 7 agosto 2025 di cui in epigrafe, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Respinge ogni altra domanda.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla società ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SO, Presidente
OB DI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB DI | IA DA SO |
IL SEGRETARIO