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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 11,00, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1507/2024 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla P.zza F. Stocco n. Parte_1 C.F._1
10, presso lo studio dell'avv. Gianluca De Santis (C.F.: , dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
Le sig.re : e Parte_2 Parte_3
- CONVENUTE CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'8.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale atto di citazione, dalla sig.ra nei confronti delle epigrafate convenute, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, Parte_1 dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul “terreno adiacente all'appartamento di proprietà della stessa sito nel Comune di Borgia, contraddistinto nel NCEU terreni del predetto comune al Parte_1
foglio 23, particella n. 179 (Redditi: dominicale Euro 0,02, Euro 0,01 agrario, Particella 1682: PASCOLO
1 ARB di classe 2 – superficie 23mq)”, intestato alle stesse sopra indicate convenute, di cui l'attrice sarebbe divenuta proprietaria per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte deducente, infatti, premetteva di aver posseduto e continuato a possedere il bene immobile de quo,
secondo i presupposti di cui all'art. 1158 del c.c., esercitando sullo stesso, indisturbatamente, ogni relativa signoria e ponendo in essere tutta una serie di atti e comportamenti tali da essere considerata quale vera ed unica proprietaria.
Il tutto, senza aver ricevuto alcuna opposizione da parte delle stesse formali proprietarie, per come indicate in premessa.
Ciò che le avrebbe fatto maturare, a suo dire, un possesso idoneo a farle acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto della maturata usucapione.
Tutto ciò premesso, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parti convenute restavano contumaci e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dalla stessa attrice, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati convenuti, i quali, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dalla stessa deducente, e cioè che la sig.ra ha, da oltre venti anni, posseduto (e Parte_1
continua tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso, posto ad immediato servizio dell'adiacente sua proprietà, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore della medesima per usucapione, del diritto Pt_1
di proprietà riferita al bene che ci occupa.
Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto in citazione, in riferimento all'esercizio ultraventennale,
in capo alla istante, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno comportato anche l'esclusione del diritto di terzi attraverso la realizzazione, all'uopo, di un'apposita recinzione.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che gli stessi convenuti,
attraverso il loro status contumaciale, hanno dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicchè la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini, dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
2 Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, avendone parte attrice espressamente subordinato il riconoscimento all'eventuale proposizione di contestazioni e/o opposizioni da parte degli evocati convenuti che, nel concreto, abbiano visto difettare.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia dei sopra indicati convenuti, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha acquistato per usucapione la piena Parte_1
ed esclusiva proprietà del “terreno adiacente all'appartamento di proprietà della stessa sito Parte_1
nel Comune di Borgia, contraddistinto nel NCEU terreni del predetto comune al foglio 23, particella n.
179 (Redditi: dominicale Euro 0,02, Euro 0,01 agrario, Particella 1682: di classe 2 – Persona_1
superficie 23mq)”;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Catanzaro l'8.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1507/2024 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla P.zza F. Stocco n. Parte_1 C.F._1
10, presso lo studio dell'avv. Gianluca De Santis (C.F.: , dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
Le sig.re : e Parte_2 Parte_3
- CONVENUTE CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'8.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale atto di citazione, dalla sig.ra nei confronti delle epigrafate convenute, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, Parte_1 dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul “terreno adiacente all'appartamento di proprietà della stessa sito nel Comune di Borgia, contraddistinto nel NCEU terreni del predetto comune al Parte_1
foglio 23, particella n. 179 (Redditi: dominicale Euro 0,02, Euro 0,01 agrario, Particella 1682: PASCOLO
1 ARB di classe 2 – superficie 23mq)”, intestato alle stesse sopra indicate convenute, di cui l'attrice sarebbe divenuta proprietaria per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte deducente, infatti, premetteva di aver posseduto e continuato a possedere il bene immobile de quo,
secondo i presupposti di cui all'art. 1158 del c.c., esercitando sullo stesso, indisturbatamente, ogni relativa signoria e ponendo in essere tutta una serie di atti e comportamenti tali da essere considerata quale vera ed unica proprietaria.
Il tutto, senza aver ricevuto alcuna opposizione da parte delle stesse formali proprietarie, per come indicate in premessa.
Ciò che le avrebbe fatto maturare, a suo dire, un possesso idoneo a farle acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto della maturata usucapione.
Tutto ciò premesso, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parti convenute restavano contumaci e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dalla stessa attrice, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati convenuti, i quali, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dalla stessa deducente, e cioè che la sig.ra ha, da oltre venti anni, posseduto (e Parte_1
continua tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso, posto ad immediato servizio dell'adiacente sua proprietà, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore della medesima per usucapione, del diritto Pt_1
di proprietà riferita al bene che ci occupa.
Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto in citazione, in riferimento all'esercizio ultraventennale,
in capo alla istante, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno comportato anche l'esclusione del diritto di terzi attraverso la realizzazione, all'uopo, di un'apposita recinzione.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che gli stessi convenuti,
attraverso il loro status contumaciale, hanno dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicchè la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini, dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
2 Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, avendone parte attrice espressamente subordinato il riconoscimento all'eventuale proposizione di contestazioni e/o opposizioni da parte degli evocati convenuti che, nel concreto, abbiano visto difettare.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia dei sopra indicati convenuti, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha acquistato per usucapione la piena Parte_1
ed esclusiva proprietà del “terreno adiacente all'appartamento di proprietà della stessa sito Parte_1
nel Comune di Borgia, contraddistinto nel NCEU terreni del predetto comune al foglio 23, particella n.
179 (Redditi: dominicale Euro 0,02, Euro 0,01 agrario, Particella 1682: di classe 2 – Persona_1
superficie 23mq)”;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Catanzaro l'8.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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