Articolo 58 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 novembre 1986
Art. 58. 1. Nell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , dopo il comma ventesimo, e' aggiunto il seguente:
"Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni".
2. Nell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , al comma ventesimo, dopo la parola: "prefetti" sono aggiunte le seguenti: "e ai direttori centrali del Ministero".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986