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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11002/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA CHIAPPERO 29/B Parte_1 C.F._1
PINEROLO presso lo studio dell'avv. RICCA SELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria del 31/10/2024- art 473 bis 28 cpc b).
“conclusioni previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, richiamate espressamente tutte le istanze istruttorie formulate in particolare all'udienza del 27.2.2024 e rinnovate all'udienza del 7.5.2024, in via preliminare istruttoria, -- nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse provata l'attuale capacità reddituale del convenuto contumace, ammettere ordine di esibizione a carico della , corrente in Torino, via Cristoforo Parte_2
Colombo n. 4, avente ad oggetto il contratto di lavoro in essere con nonché le ultime sei CP_1 buste paga;
nel merito, in via principale, -- accertata e dichiarata l'avvenuta riconciliazione di fatto ex art. 157 c.c. tra i signori e , dichiarare nuovamente la loro Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 separazione personale;
-- disporre che i figli minori , e vengano affidati ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la madre, con diritto del padre di tenerli con sé, tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimo: a. a week-end alternati, dalle ore 19,00 circa (o comunque dall'uscita di scuola) del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando riaccompagnerà i ragazzi a casa della mamma, con i relativi pasti e pernottamenti;
b. il papà potrà stare con , e anche in Per_1 Per_2 Per_3 altri giorni infrasettimanali, da concordare di volta in volta compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici e ludico-ricreativi dei figli e comunque previo accordo con la signora Pt_1 almeno 24 h prima;
c. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive;
d. durante le vacanze natalizie il papà potrà tenere con sé i bambini, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania ad anni alterni, nonché Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, con i relativi pasti e pernottamenti;
-- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo, corso
Piave n. 10 alla signora , in ragione della prevalente collocazione dei figli minori presso Parte_1 di lei;
-- porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario CP_1 dei figli dei figli , e versando in favore della ricorrente una somma non Per_1 Per_2 Per_3 inferiore ad euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, da versare sul proprio conto corrente personale (coordinate IBAN
T81U3608105138207871307872). entro il 5 di ogni mese di riferimento, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, sostenute dalla ricorrente nell'interesse dei figli, così come meglio indicate in dettaglio nel Protocollo di intese tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino;
-- disporre che potrà Parte_1 continuare a percepire in misura integrale l'assegno unico e universale I.N.P.S. per i figli a carico;
in ogni caso, -- col favore delle spese e compensi professionali di causa oltre rimborso forfetario nelle misure di legge, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 CP_1
11/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n.
32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dalla unione sono nati i figli: il 27 maggio 2008, il 12 agosto 2016 e il 20 Per_1 Per_2 Per_3 febbraio 2019.
Con ricorso depositato il 08/06/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, stante il venir meno dell'affectio maritalis;
nel dettaglio, ella ha affermato che successivamente alla separazione consensuale omologata dal soppresso Tribunale di
Pinerolo in data 24 luglio 2013, i coniugi si erano di fatto riconciliati, riprendendo la convivenza, e che dalla unione erano quindi nati i figli minori e Per_2 Per_3
pagina 2 di 7 Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso, l'assegnazione della casa coniugale, un calendario di visite padre-minori e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 450,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie e l'integrale Assegno unico.
La prima udienza di comparizione subiva un rinvio al fine di consentire la regolare costituzione del contradditorio.
All'udienza del 27/2/2024 , non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
CP_1 parte ricorrente compariva personalmente e all'esito dell'ascolto, il giudice relatore si riservava;
a scioglimento della riserva, stante la necessità di accertare l'avvenuta riconciliazione fissava udienza per l'escussione delle prove.
All'udienza del 7/4/2024 il GOP all'uopo delegato assumeva i mezzi di prova e all'esito il giudice relatore fissava udienza di discussione concedendo i termini ex art . 473 bis.28 cpc.
All'udienza del 4/12/2024 parte ricorrente precisava le conclusioni, richiamando i propri scritti. Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, innanzi al giudice relatore e assegnando termine ai sensi dell'art. 127 ter cpc, al fine di consentire a parte ricorrente di depositare la documentazione mancante.
Nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter cpc con la documentazione richiesta e insistendo nelle sue istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di accertamento della riconciliazione
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla domanda tesa ad accertare e dichiarare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione consensuale (decreto di omologazione del
18/7/2013-Tribunale ). CP_2
Orbene; ai sensi dell'art. 157 cc, la riconciliazione può avvenire con una “espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Come già evidenziato con ordinanza ex art 473 bis.22 cpc, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, soprattutto in assenza di dichiarazione espressa, l'onere della prova incombe sulla parte interessata a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi (cfr. Cass Civ sez VI -1 ord 26/7/2019) richiedendosi prova piena e incontrovertibile della avvenuta riconciliazione.
Sul punto, la più recente giurisprudenza ha insegnato come la ripresa, per un certo periodo, della coabitazione ed eventualmente anche dei rapporti sessuali occasionali non sono di per sé sufficienti per affermare l'avvenuta riconciliazione poiché, secondo la visione del legislatore, la riconciliazione consiste nella “riunificazione della famiglia” accompagnata dalla comune intenzione dei coniugi di ricomporre l'unione, nella sua essenza materiale e spirituale, oltre che di reciproca solidarietà. ( Cass. civ. Sez. VI,
24 dicembre 2014, n. 27386; Cass. civ. Sez. VI, 21 novembre 2014, n. 24833; Cass. civ. Sez. I, 17 settembre 2014, n. 19535; Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28655; Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio pagina 3 di 7 2000, n. 1227; Cass. civ., 17 novembre 1983, n. 6860; Cass. civ., 24 marzo 1983, n. 2058; Cass. civ. Sez.
I, 6 marzo 1979, n. 1400;)
L'accertamento quindi deve compiersi “attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva” (Cass. civ. Sez. I,
1° ottobre 2012, n. 16661; Cass. civ. Sez. I, 1° agosto 2008, n. 21001; Cass. civ. Sez. I, 25 maggio 2007,
n. 12314; Cass. civ. Sez. I, 15 marzo 2001, n. 3744).
Oltre alla coabitazione- elemento altamente indiziante- è necessario provare la ripresa dei rapporti materiali e spirituali tipici della vita coniugale, e cioè consistenti nella ripresa di tutte le attività quotidiane che connotano una famiglia (a titolo esemplificativo, la ripresa di frequentazioni di parenti e amici, la cura e l'educazione costante della prole, scambio di doni, pratica di rapporti sessuali, preoccupazione e attenzioni per l'altro coniuge etc.); in buona sostanza, tutto ciò che può inequivocabilmente dimostrare la rinnovata comunione e ripristino della solidarietà familiare.
Nel caso di specie, vi sono elementi che comprovano l'avvenuta ricostituzione della comunione di vita tra le parti.
Da un lato, anzitutto, vi è la coabitazione che, seppure non accompagnata da un atto formale (cfr certificato stato famiglia, doc 2) è stata ristabilita a partire dall'anno 2015 ed è attualmente in essere.
Tale circostanza, riportata in sede di interrogatorio libero da parte ricorrente, che ha riferito che attualmente il dimora ancora presso la casa coniugale con lei e i figli, è stata CP_1 confermata dalla teste, sig.ra , madre della parte ricorrente, che ha ribadito la Testimone_1 riconciliazione tra la figlia e il genero, a partire dall'anno 2015, con stabile coabitazione.
A ciò aggiungasi che l'unione ripristinata è stata allietata dalla nascita di altra prole (nel 2016 è nato e successivamente nel 2019 ) a riprova della non temporaneità ed occasionalità del Per_2 Per_3 riavvicinamento dei coniugi e quindi della volontà delle parti di una ricostruzione durevole del nucleo familiare.
Occorre infine valorizzare ex art. 232 cpc la mancata riposta all'interrogatorio formale del convenuto sulla seguente circostanza: “…successivamente, nell'anno 2015 i coniugi decisero di riconciliarsi e quindi il signor tornò ad abitare con la ricorrente e il figlio nella casa che, nel frattempo, CP_1 in costanza di separazione, la signora aveva preso in locazione in Pinerolo, via Cravero n. 8, Pt_1 ripristinando stabilmente la convivenza nonché la comunione materiale e spirituale tra essi”.
Tutti questi elementi non lasciano adito a dubbi in ordine alla volontà delle parti di riprendere il consortium vitae.
Sulla domanda di separazione
Acclarata l'avvenuta riconciliazione tra i due coniugi, parte ricorrente ha domandato la separazione giudiziale.
pagina 4 di 7 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
infatti, la sig.ra ha dichiarato che tra i due coniugi, pur continuando a vivere insieme, è venuta meno Pt_1
l'affectio maritalis tanto ché, sovente, il si allontana nei periodi di crisi, per poi farvi rientro. CP_1
Dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese, dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile
Regolamentazione dei figli: affidamento, collocazione diritto di visita e mantenimento.
Questo Collegio ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente, osservando quanto segue.
Deve disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, così come domandato da parte ricorrente.
Del resto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater;
circostanza non emerse nel caso di specie.
Conseguentemente, la casa coniugale dev'essere assegnata alla madre.
Deve disporsi che il padre, dall'allontanamento dalla casa familiare, possa incontrare i figli – salvo diverso accordo- secondo il calendario di massima predisposto dalla parte ricorrente. Pertanto:
a. a week-end alternati, dalle ore 19,00 circa (o comunque dall'uscita di scuola) del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando riaccompagnerà i ragazzi a casa della mamma, con i relativi pasti
e pernottamenti;
b. il papà potrà stare con , e anche in altri giorni infrasettimanali, e, Per_1 Per_2 Per_3 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici e ludico-ricreativi dei figli e comunque previo accordo;
c. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive;
d. durante le vacanze natalizie il papà potrà tenere con sé i bambini, ad anni alterni, il giorno della
Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania ad anni alterni, nonché Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, con i relativi pasti e pernottamenti;
In merito al contributo al mantenimento, la richiesta formulata in punto di determinazione appare ragionevole: 150 euro per ciascun figlio (complessivamente euro 450 euro) oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
La svolge attività lavorativa come impiegata e percepisce una retribuzione di circa 1500,00 euro Pt_1
(cfr. CU 2023 relativa a redditi 2022 per 10 mesi lavorativi) ed è gravata da canone di locazione.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che il marito svolge attività lavorativa come autista di autobus e che- quanto meno fino al 2023- percepiva una retribuzione di circa 2000 euro mensili.
pagina 5 di 7 Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste sig.ra la quale conosce Testimone_1 l'ammontare della retribuzione sia poiché riferito dallo stesso genero sia dal nipote, all'epoca titolare della società presso cui lavorava il . CP_1
Sebbene il convenuto abbia cambiando lavoro, svolgendo la sua attività presso la società “
[...]
”, si può presumere che la sua capacità reddituale, da valorizzare rispetto al Parte_2 mantenimento di tre figli, sia rimasta immutata risultando superfluo un approfondimento istruttorio.
L'assegno unico verrà percepito come per legge.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. c.p.c.
Accertata la intervenuta riconciliazione tra le parti, PRONUNCIA la separazione personale tra Pt_1
e .
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig. che vi dimorerà con i minori. Parte_1
DISPONE che il sig. , salvo diverso accordo, possa vedere i figli e tenerli con sé CP_1 secondo il seguente calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a. a week-end alternati, dalle ore 19,00 circa (o comunque dall'uscita di scuola) del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando riaccompagnerà i ragazzi a casa della mamma, con i relativi pasti e pernottamenti;
b. il papà potrà stare con , e anche in altri giorni infrasettimanali, e, Per_1 Per_2 Per_3 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici e ludico-ricreativi dei figli e comunque previo accordo;
c. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive;
d. durante le vacanze natalizie il papà potrà tenere con sé i bambini, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania ad anni alterni, nonché Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, con i relativi pasti e pernottamenti;
pagina 6 di 7 DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
450,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito come per legge ND parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in che liquida in € 3806,00
(di cui € 850,50 per fase studio € 602 per fase introduttiva 901,00 per fase istruttoria e € 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11002/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA CHIAPPERO 29/B Parte_1 C.F._1
PINEROLO presso lo studio dell'avv. RICCA SELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria del 31/10/2024- art 473 bis 28 cpc b).
“conclusioni previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, richiamate espressamente tutte le istanze istruttorie formulate in particolare all'udienza del 27.2.2024 e rinnovate all'udienza del 7.5.2024, in via preliminare istruttoria, -- nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse provata l'attuale capacità reddituale del convenuto contumace, ammettere ordine di esibizione a carico della , corrente in Torino, via Cristoforo Parte_2
Colombo n. 4, avente ad oggetto il contratto di lavoro in essere con nonché le ultime sei CP_1 buste paga;
nel merito, in via principale, -- accertata e dichiarata l'avvenuta riconciliazione di fatto ex art. 157 c.c. tra i signori e , dichiarare nuovamente la loro Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 separazione personale;
-- disporre che i figli minori , e vengano affidati ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la madre, con diritto del padre di tenerli con sé, tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimo: a. a week-end alternati, dalle ore 19,00 circa (o comunque dall'uscita di scuola) del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando riaccompagnerà i ragazzi a casa della mamma, con i relativi pasti e pernottamenti;
b. il papà potrà stare con , e anche in Per_1 Per_2 Per_3 altri giorni infrasettimanali, da concordare di volta in volta compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici e ludico-ricreativi dei figli e comunque previo accordo con la signora Pt_1 almeno 24 h prima;
c. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive;
d. durante le vacanze natalizie il papà potrà tenere con sé i bambini, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania ad anni alterni, nonché Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, con i relativi pasti e pernottamenti;
-- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo, corso
Piave n. 10 alla signora , in ragione della prevalente collocazione dei figli minori presso Parte_1 di lei;
-- porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario CP_1 dei figli dei figli , e versando in favore della ricorrente una somma non Per_1 Per_2 Per_3 inferiore ad euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, da versare sul proprio conto corrente personale (coordinate IBAN
T81U3608105138207871307872). entro il 5 di ogni mese di riferimento, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, sostenute dalla ricorrente nell'interesse dei figli, così come meglio indicate in dettaglio nel Protocollo di intese tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino;
-- disporre che potrà Parte_1 continuare a percepire in misura integrale l'assegno unico e universale I.N.P.S. per i figli a carico;
in ogni caso, -- col favore delle spese e compensi professionali di causa oltre rimborso forfetario nelle misure di legge, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 CP_1
11/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n.
32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dalla unione sono nati i figli: il 27 maggio 2008, il 12 agosto 2016 e il 20 Per_1 Per_2 Per_3 febbraio 2019.
Con ricorso depositato il 08/06/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, stante il venir meno dell'affectio maritalis;
nel dettaglio, ella ha affermato che successivamente alla separazione consensuale omologata dal soppresso Tribunale di
Pinerolo in data 24 luglio 2013, i coniugi si erano di fatto riconciliati, riprendendo la convivenza, e che dalla unione erano quindi nati i figli minori e Per_2 Per_3
pagina 2 di 7 Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso, l'assegnazione della casa coniugale, un calendario di visite padre-minori e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 450,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie e l'integrale Assegno unico.
La prima udienza di comparizione subiva un rinvio al fine di consentire la regolare costituzione del contradditorio.
All'udienza del 27/2/2024 , non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
CP_1 parte ricorrente compariva personalmente e all'esito dell'ascolto, il giudice relatore si riservava;
a scioglimento della riserva, stante la necessità di accertare l'avvenuta riconciliazione fissava udienza per l'escussione delle prove.
All'udienza del 7/4/2024 il GOP all'uopo delegato assumeva i mezzi di prova e all'esito il giudice relatore fissava udienza di discussione concedendo i termini ex art . 473 bis.28 cpc.
All'udienza del 4/12/2024 parte ricorrente precisava le conclusioni, richiamando i propri scritti. Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, innanzi al giudice relatore e assegnando termine ai sensi dell'art. 127 ter cpc, al fine di consentire a parte ricorrente di depositare la documentazione mancante.
Nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter cpc con la documentazione richiesta e insistendo nelle sue istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di accertamento della riconciliazione
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla domanda tesa ad accertare e dichiarare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione consensuale (decreto di omologazione del
18/7/2013-Tribunale ). CP_2
Orbene; ai sensi dell'art. 157 cc, la riconciliazione può avvenire con una “espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Come già evidenziato con ordinanza ex art 473 bis.22 cpc, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, soprattutto in assenza di dichiarazione espressa, l'onere della prova incombe sulla parte interessata a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi (cfr. Cass Civ sez VI -1 ord 26/7/2019) richiedendosi prova piena e incontrovertibile della avvenuta riconciliazione.
Sul punto, la più recente giurisprudenza ha insegnato come la ripresa, per un certo periodo, della coabitazione ed eventualmente anche dei rapporti sessuali occasionali non sono di per sé sufficienti per affermare l'avvenuta riconciliazione poiché, secondo la visione del legislatore, la riconciliazione consiste nella “riunificazione della famiglia” accompagnata dalla comune intenzione dei coniugi di ricomporre l'unione, nella sua essenza materiale e spirituale, oltre che di reciproca solidarietà. ( Cass. civ. Sez. VI,
24 dicembre 2014, n. 27386; Cass. civ. Sez. VI, 21 novembre 2014, n. 24833; Cass. civ. Sez. I, 17 settembre 2014, n. 19535; Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28655; Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio pagina 3 di 7 2000, n. 1227; Cass. civ., 17 novembre 1983, n. 6860; Cass. civ., 24 marzo 1983, n. 2058; Cass. civ. Sez.
I, 6 marzo 1979, n. 1400;)
L'accertamento quindi deve compiersi “attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva” (Cass. civ. Sez. I,
1° ottobre 2012, n. 16661; Cass. civ. Sez. I, 1° agosto 2008, n. 21001; Cass. civ. Sez. I, 25 maggio 2007,
n. 12314; Cass. civ. Sez. I, 15 marzo 2001, n. 3744).
Oltre alla coabitazione- elemento altamente indiziante- è necessario provare la ripresa dei rapporti materiali e spirituali tipici della vita coniugale, e cioè consistenti nella ripresa di tutte le attività quotidiane che connotano una famiglia (a titolo esemplificativo, la ripresa di frequentazioni di parenti e amici, la cura e l'educazione costante della prole, scambio di doni, pratica di rapporti sessuali, preoccupazione e attenzioni per l'altro coniuge etc.); in buona sostanza, tutto ciò che può inequivocabilmente dimostrare la rinnovata comunione e ripristino della solidarietà familiare.
Nel caso di specie, vi sono elementi che comprovano l'avvenuta ricostituzione della comunione di vita tra le parti.
Da un lato, anzitutto, vi è la coabitazione che, seppure non accompagnata da un atto formale (cfr certificato stato famiglia, doc 2) è stata ristabilita a partire dall'anno 2015 ed è attualmente in essere.
Tale circostanza, riportata in sede di interrogatorio libero da parte ricorrente, che ha riferito che attualmente il dimora ancora presso la casa coniugale con lei e i figli, è stata CP_1 confermata dalla teste, sig.ra , madre della parte ricorrente, che ha ribadito la Testimone_1 riconciliazione tra la figlia e il genero, a partire dall'anno 2015, con stabile coabitazione.
A ciò aggiungasi che l'unione ripristinata è stata allietata dalla nascita di altra prole (nel 2016 è nato e successivamente nel 2019 ) a riprova della non temporaneità ed occasionalità del Per_2 Per_3 riavvicinamento dei coniugi e quindi della volontà delle parti di una ricostruzione durevole del nucleo familiare.
Occorre infine valorizzare ex art. 232 cpc la mancata riposta all'interrogatorio formale del convenuto sulla seguente circostanza: “…successivamente, nell'anno 2015 i coniugi decisero di riconciliarsi e quindi il signor tornò ad abitare con la ricorrente e il figlio nella casa che, nel frattempo, CP_1 in costanza di separazione, la signora aveva preso in locazione in Pinerolo, via Cravero n. 8, Pt_1 ripristinando stabilmente la convivenza nonché la comunione materiale e spirituale tra essi”.
Tutti questi elementi non lasciano adito a dubbi in ordine alla volontà delle parti di riprendere il consortium vitae.
Sulla domanda di separazione
Acclarata l'avvenuta riconciliazione tra i due coniugi, parte ricorrente ha domandato la separazione giudiziale.
pagina 4 di 7 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
infatti, la sig.ra ha dichiarato che tra i due coniugi, pur continuando a vivere insieme, è venuta meno Pt_1
l'affectio maritalis tanto ché, sovente, il si allontana nei periodi di crisi, per poi farvi rientro. CP_1
Dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese, dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile
Regolamentazione dei figli: affidamento, collocazione diritto di visita e mantenimento.
Questo Collegio ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente, osservando quanto segue.
Deve disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, così come domandato da parte ricorrente.
Del resto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater;
circostanza non emerse nel caso di specie.
Conseguentemente, la casa coniugale dev'essere assegnata alla madre.
Deve disporsi che il padre, dall'allontanamento dalla casa familiare, possa incontrare i figli – salvo diverso accordo- secondo il calendario di massima predisposto dalla parte ricorrente. Pertanto:
a. a week-end alternati, dalle ore 19,00 circa (o comunque dall'uscita di scuola) del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando riaccompagnerà i ragazzi a casa della mamma, con i relativi pasti
e pernottamenti;
b. il papà potrà stare con , e anche in altri giorni infrasettimanali, e, Per_1 Per_2 Per_3 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici e ludico-ricreativi dei figli e comunque previo accordo;
c. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive;
d. durante le vacanze natalizie il papà potrà tenere con sé i bambini, ad anni alterni, il giorno della
Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania ad anni alterni, nonché Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, con i relativi pasti e pernottamenti;
In merito al contributo al mantenimento, la richiesta formulata in punto di determinazione appare ragionevole: 150 euro per ciascun figlio (complessivamente euro 450 euro) oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
La svolge attività lavorativa come impiegata e percepisce una retribuzione di circa 1500,00 euro Pt_1
(cfr. CU 2023 relativa a redditi 2022 per 10 mesi lavorativi) ed è gravata da canone di locazione.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che il marito svolge attività lavorativa come autista di autobus e che- quanto meno fino al 2023- percepiva una retribuzione di circa 2000 euro mensili.
pagina 5 di 7 Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste sig.ra la quale conosce Testimone_1 l'ammontare della retribuzione sia poiché riferito dallo stesso genero sia dal nipote, all'epoca titolare della società presso cui lavorava il . CP_1
Sebbene il convenuto abbia cambiando lavoro, svolgendo la sua attività presso la società “
[...]
”, si può presumere che la sua capacità reddituale, da valorizzare rispetto al Parte_2 mantenimento di tre figli, sia rimasta immutata risultando superfluo un approfondimento istruttorio.
L'assegno unico verrà percepito come per legge.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. c.p.c.
Accertata la intervenuta riconciliazione tra le parti, PRONUNCIA la separazione personale tra Pt_1
e .
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig. che vi dimorerà con i minori. Parte_1
DISPONE che il sig. , salvo diverso accordo, possa vedere i figli e tenerli con sé CP_1 secondo il seguente calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a. a week-end alternati, dalle ore 19,00 circa (o comunque dall'uscita di scuola) del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando riaccompagnerà i ragazzi a casa della mamma, con i relativi pasti e pernottamenti;
b. il papà potrà stare con , e anche in altri giorni infrasettimanali, e, Per_1 Per_2 Per_3 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici e ludico-ricreativi dei figli e comunque previo accordo;
c. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive;
d. durante le vacanze natalizie il papà potrà tenere con sé i bambini, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania ad anni alterni, nonché Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, con i relativi pasti e pernottamenti;
pagina 6 di 7 DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
450,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito come per legge ND parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in che liquida in € 3806,00
(di cui € 850,50 per fase studio € 602 per fase introduttiva 901,00 per fase istruttoria e € 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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