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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6107/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonella Rimondini - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 6107/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
in persona del curatore fallimentare dott. rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. Luca Bertozzi ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Loderingo degli Andalò n.9 presso lo studio legale del difensore.
- ATTORE
Nei confronti di
C.F.: ), quale liquidatrice della Controparte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Parte_1
Antonio Rossi, Stefano Gamberini ed Annalisa Lentini ed elettivamente domiciliata in
Bologna, Via Castiglione n.25 presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 Novembre 2024.
Pagina 1 di 16
Per parte attrice:
“Si chiede che il Tribunale di Bologna-Sezione specializzata in materia di impresa, previa reiezione di tutte le eccezioni sollevate dalla signora e Controparte_1 Accertato incidenter tantum che la condotta di cui in atto di citazione della sig.ra quale Controparte_1 liquidatore della in liquidazione concreta il delitto di bancarotta semplice per Parte_1 aggravamento del dissesto in base al combinato disposto degli artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 2, l.f.; Dichiari che la sig.ra non appena nominata liquidatore della in Controparte_1 Parte_1 liquidazione, avrebbe avuto l'obbligo giuridico di depositare immediatamente un'istanza di fallimento in proprio di essa società; e conseguentemente
Condanni la sig.ra a risarcire al il danno Controparte_1 Parte_1 di complessivi euro 201.730,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
Condanni con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, la sig.ra a Controparte_1 risarcire al il danno conseguente la perdita di chance Parte_1 subìta, rappresentata dall'assai elevata probabilità di conseguire il pagamento in sede di riparto parziale del credito in prededuzione a titolo di canoni di locazione insoluti (credito che al 06.12.2017 ammontava
a euro 494.375,40, i.v.a. esclusa); Condanni con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, la sig.ra a Controparte_1 risarcire al il danno conseguente la perdita di chance Parte_1 subìta, rappresentata dall'assai elevata probabilità di non versare l'importo di complessivi euro
114.059,01 a titolo di IMU e TASI in relazione ai tre immobili di cui in narrativa;
Condanni la sig.ra a rifondere al sia le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio sia il compenso del difensore, oltre al rimborso spese forfetarie (15%) ex art. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, e accessori di legge;
Dichiari ai fini dell'applicabilità della registrazione a debito di cui all'art. 59 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, che il danno oggetto della condanna risarcitoria è stato prodotto da fatti costituenti reato”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis: In rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del;
Parte_1 In via preliminare di merito:
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna attesa l'eccezione di compromesso svolta in atti, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese;
- respingere le domande del perché prescritte secondo quanto esposto in narrativa;
Parte_1 Nel merito:
- accertare e dichiarare che le condotte ascritte al Liquidatore non costituiscono il reato di bancarotta semplice e quindi respingere in toto la domanda avanzata sulla scorta di questo presupposto;
- respingere siccome infondata e comunque non provata né in punto an, né in punto quantum, la domanda, comunque carente nei suoi presupposti oggettivi.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
, in persona del curatore fallimentare dott.
[...] Parte_2
conveniva innanzi a questo Tribunale la sig.ra uale liquidatrice Controparte_1
della società dichiarata fallita dal Tribunale di Modena con Parte_1
sentenza del 13.11.2018. La UR deduceva un duplice titolo di legittimazione, esercitando sia l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali a norma del combinato disposto degli artt. 146 l.f. e 2476 comma 6 c.c. sia l'azione civile per i danni
Pagina 2 di 16 cagionati dal reato di bancarotta semplice ex artt. 217 co. 2 n.4 e 224 n.2 l.f. (art.185 c.p.
e 2043 c.c.).
Esponeva che l'allora Morotti Holding s.p.a. era a capo del gruppo CP_2 CP_1
operante nel settore della raccolta, demolizione e commercializzazione di materiale ferroso, nonché del trattamento dei rifiuti speciali prodotti da terzi. La società era proprietaria e deteneva in base a contratti di leasing il patrimonio immobiliare del gruppo, in parte destinato al servizio delle attività delle società operative e in parte concesso in sublocazione a terzi. In particolare, era titolare di: a) una partecipazione Parte_1
totalitaria nella Morotti Rofeme s.p.a., dapprima in liquidazione e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Modena con sentenza del 18.12.2014 (doc.3); b) una partecipazione totalitaria nella Officine Lala s.r.l., dapprima posta in liquidazione e poi ammessa in data
13.07.2012 alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, dichiarato eseguito dal
Tribunale di Modena con decreto 10.08.2018 (doc.4); c) una partecipazione pari al
96,74% del capitale sociale della Morotti s.p.a,, dapprima posta in liquidazione e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Modena con sentenza del 09.10.2014 (doc.5).
La sig.ra a partire dal 2010 era stata Consigliere di amministrazione della Controparte_1
Morotti Rofeme s.p.a., venendo poi nominata liquidatrice il 12.05.2014; amministratore di Officine Lala s.r.l. fino al 31.12.2010; dal 23.04.2010 anche Consigliere di amministrazione della Morotti s.p.a., divenendone liquidatrice in data 12.05.2014; infine a far data dal 26.03.2010, Presidente del Consiglio di Amministrazione o Consigliere delegato dell'allora Morotti Holding s.p.a., venendo nominata liquidatrice il 14.11.2014, contestualmente alla trasformazione della medesima s.p.a. in s.r.l..
L'attore sosteneva che, alla luce delle cariche societarie ricoperte, essere indubbio che al momento della sua nomina a liquidatrice in data 14.11.2014 la sig.ra Controparte_1
fosse perfettamente a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versavano sia la Morotti
Holding s.p.a. sia la Morotti Rofeme s.p.a.
Esponeva infatti che, già prima della messa in liquidazione, il gruppo versava in grave crisi economico-finanziaria, tanto che era da tempo impegnato in una operazione di risanamento e ristrutturazione dell'indebitamento, come da verbale del Consiglio di
Amministrazione della Morotti Holding s.p.a. del 23-29.06.2012 avente ad oggetto l'ordine del giorno: “
1. Approvazione del piano di risanamento ai sensi dell'art.67 comma 3 lett. d) regio decreto n.267/1942 2. Approvazione della convenzione di ristrutturazione 3. Attribuzioni di poteri” (doc. 7 attore).
Tuttavia, il tentativo di risanamento non si era rivelato sufficiente e la Holding CP_1
s.p.a. era stata posta in liquidazione previa trasformazione in s.r.l.
Pagina 3 di 16 Aggiungeva che già dal 2010 i bilanci della società si chiudevano con imponenti risultati di esercizio negativi e che negli anni 2010-2014 i ricavi risultavano sempre inferiori rispetto ai costi della gestione degli immobili stessi gestiti, con chiusura di tutti gli esercizi in perdita (doc.
9-13 attore), tanto che in data 14.11.2014 si era tenuta l'assemblea straordinaria della Morotti Holding s.p.a. avente come ordine del giorno: “1.
2. Riduzione del capitale sociale 3. Messa in liquidazione Controparte_3 della società 4. Delibere inerenti e conseguenti” (doc.14 attore). La società veniva, dunque, trasformata da s.r.l. CP_4
Co
. In merito alla condotta della liquidatrice, sosteneva che I) al momento della nomina la sig.ra avesse piena contezza del fatto che la si trovasse CP_1 Parte_1
in un manifesto stato di insolvenza;
II) vi erano state fideiussioni e garanzie reali rilasciate in favore delle controllate e di altre società per euro 23.556.646,00 e per euro
37.360.000,00 (doc.15 attore); III) la situazione del patrimonio immobiliare gestito era disastrosa, in quanto la parte in proprietà era infatti pluripotecata e la Parte_1
aveva cessato di pagare le rate dei canoni relativi ai vari contratti di leasing, in forza dei quali concedeva in sublocazione gli altri immobili.
Pertanto, secondo il FALLIMENTO la sig.ra avrebbe avuto il preciso dovere CP_1
giuridico di depositare subito una istanza di fallimento in proprio della società per evitare ulteriore aggravio del dissesto, considerato pure che le altre tre società operative del gruppo erano o in concordato liquidatorio o già dichiarate fallite.
Secondo l'attore, la liquidatrice con colpa grave e ingiustificabile avrebbe omesso di porre in essere la doverosa condotta, assumendo per ben quattro anni un comportamento inerte e causando un aggravamento del passivo per più di 4.235.820,00 euro alla data del fallimento, intervenuto il 13.11.2018.
1.3. In merito al dedotto comportamento colpevolmente inerte assunto dalla liquidatrice nei quattro anni antecedenti alla declaratoria di fallimento allegava che: I) il mancato immediato deposito dell'istanza di fallimento in proprio e l'omesso pagamento a titolo di
IMU, TASI, TARI, e ICP aveva provocato una lunga serie di avvisi di accertamento da parte dei diversi Comuni ove sono siti gli immobili, comprensivi di sanzioni, che in caso di tempestivo fallimento non sarebbero state irrogate. Infatti, il fallimento della
[...]
era stato dichiarato proprio in seguito all'istanza della ICA s.r.l., Parte_1
concessionaria del servizio di riscossione dei crediti del Comune di Sassuolo, per il mancato pagamento dell'IMU per euro 153.308,00 comprensivo di sanzioni e interessi di mora;
II) la liquidatrice non aveva riconsegnato all'Alba Leasing s.p.a. due diversi immobili ad uso industriale, nonostante la ricezione di una raccomandata con cui la
Pagina 4 di 16 società avrebbe risolto di diritto i contratti per morosità e intimato nel contempo l'immediata restituzione del bene, con il risultato che due diverse sentenze del Tribunale di Torino avrebbero condannato la all'immediata restituzione degli immobili;
III) CP_1
la liquidatrice non si sarebbe mai attivata per riscuotere gli ingenti crediti vantati a titolo di canoni di locazione nei confronti dei vari conduttori morosi, con i quali la UR è riuscita a concludere contratti transattivi;
IV) in seguito al Fallimento della controllata
Morotti s.p.a., il curatore non aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 80 l.f. in relazione al complesso immobiliare sito in Sassuolo concesso in locazione dalla Parte_1
subentrando così nel relativo contratto, per cui il credito della locatrice a titolo di
[...]
canoni di locazione era divenuto prededucibile. Tuttavia, la liquidatrice non aveva mai depositato la relativa domanda di ammissione al passivo, a differenza del curatore del fallimento della , che, risolto il contratto per inadempimento, aveva alfine Pt_1
insinuato un credito in prededuzione di euro complessivi 785.260,06 oltre i.v.a. per canoni di locazione non pagati dal 09.10.2014 a tutto il 16.10.2019. Il lungo lasso di tempo trascorso ed il piano di riparto parziale nel frattempo eseguito avevano costretto il attore a transigere per la minor somma di euro 100.000,00 in prededuzione, Parte_1
prima del riparto finale dell'altra procedura concorsuale.
1.4. Aggiungeva inoltre che le uniche due azioni intraprese dalla liquidatrice avevano solo portato all'aggravio della imponente esposizione debitoria: I) la era Parte_1
rimasta contumace nel giudizio davanti al Tribunale di Modena per il pagamento in favore della di euro 367.451,21 con rivalutazione e interessi dal 16.06.2014 Controparte_6
oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 18.146,37 e, nonostante ciò, la liquidatrice aveva ugualmente conferito l'incarico di impugnare la sentenza innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna. La causa è stata interrotta in seguito all'intervenuto fallimento della , con conseguente ammissione al passivo del legale, in Parte_1
parte in privilegio ed in parte in chirografo;
II) nella memoria di costituzione della Pt_1
nel procedimento prefallimentare promosso dalla ICA s.r.l.
[...] Parte_1
emergeva che l'attività per trovare una soluzione con gli istituti di credito avrebbe avuto inizio solo nel marzo 2016, allorquando il dissesto societario si era aggravato di ulteriori euro 3.489.700,00. La UR deduceva che l'attività per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito ex art.182-bis l.f. era destinata all'insuccesso già con valutazione ex ante, considerato che l'incontro del 14.06.2016 sarebbe stato solo una mera presa di contatto con l'advisor, mentre il documento discusso nel secondo e ultimo e incontro molti mesi dopo, del 22.04.2017, aveva portato ad una ipotesi inaccettabile per il ceto bancario.
Pagina 5 di 16 1.5. Sulla responsabilità della liquidatrice ex artt.217 comma 1 n.4 e 224 n.2 l.f.
(bancarotta semplice) asseriva che la sig.ra aveva il preciso dovere Controparte_1
giuridico di depositare subito una istanza di fallimento in proprio della società per evitare l'aggravio dell'imponente dissesto e che era dimostrata la ricorrenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice, cioè
l'aggravamento del dissesto e la colpa grave in capo al liquidatore, intesi come consapevole negligenza e noncuranza per gli effetti del sicuro aggravamento del dissesto causato dalla propria ingiustificabile condotta.
1.6. Aggiungeva che, ai fini della applicabilità all'azione risarcitoria della più lunga prescrizione prevista per il reato, nessun rilievo svolge la circostanza che non sia stato promosso alcun giudizio penale, per cui il termine di prescrizione era di sei anni ex art. 157 comma 1 c.p., decorrenti dal momento della consumazione del reato, individuato nella pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.
1.7. Sulla quantificazione del danno deduceva che la consapevole e colpevole condotta della liquidatrice era causa immediata e diretta dell'aggravamento del dissesto verificatosi durante i quattro anni precedenti al fallimento, per cui chiedeva: I) il risarcimento dei danni diretti quantificati in euro 201.730,58 oltre rivalutazioni e interessi;
II) il danno da perdita di chance derivante tanto dall'omessa domanda di ammissione al passivo in prededuzione per i canoni di locazione impagati, quanto quello derivante dalla possibilità di non versare somme ulteriori a titolo di IMU e TASI.
2.1. Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva Controparte_1
del fallimento, in quanto dall'atto di citazione non si evincerebbe l'esperimento dell'azione spettante ai creditori sociali, ma soltanto l'esercizio di un'azione civile per danni cagionati dal reato di bancarotta semplice, per cui l'unica azione concretamente svolta sarebbe quella a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c.
2.2. Secondo la convenuta l'iniziativa sociale era comunque preclusa dall'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto societario, giacché le doglianze svolte dalla UR avrebbero tutte a che fare con le modalità di svolgimento dell'attività in liquidazione e con l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla carica, trovando titolo nel rapporto contrattuale che intercorre con la società tutti gli inadempimenti contestati.
Eccepiva perciò l'incompetenza di questo Tribunale, sostenendo che nel caso di specie non verrebbe effettivamente esercitata l'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2476 co.6 c.c., la quale avrebbe potuto essere estranea alla clausola compromissoria.
Pagina 6 di 16 2.3. In subordine, nell'ipotesi in cui possa ritenersi che si stesse facendo valere l'azione spettante ai creditori sociali, eccepiva la prescrizione dell'azione, che sarebbe ravvisabile ai sensi dell'art. 2949 c.c. nel periodo di cinque anni decorrenti dal momento in cui si verifica ed è percepibile l'insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei creditori della società. Tale situazione sarebbe un'ipotesi diversa dalla insolvenza e potrebbe verificarsi anche in un momento anteriore, non potendosi affermare la necessaria coincidenza di tale momento con la data della dichiarazione del fallimento. Sosteneva che almeno dal bilancio d'esercizio del 2013 fosse conoscibile l'incapienza patrimoniale della società , con la conseguenza che l'azione si sarebbe prescritta decorsi Parte_1
cinque anni da tale momento o, in subordine, dalla data di assunzione della carica della liquidatrice intervenuta in data 14.11.2014. Ciò varrebbe pure riguardo all'asserito maggior termine derivante dal fatto costituente reato.
2.4. Deduceva poi l'infondatezza nel merito degli addebiti, e sosteneva che l'assemblea dei soci del 14.11.2014 avrebbe attribuito al liquidatore unico “il potere di compiere atti utili per la liquidazione della società a norma dell'art.2489 co.1 c.c., senza limitazione alcuna”. Aggiungeva che anche per l'attività dei liquidatori opererebbe il principio della insindacabilità nel merito delle scelte gestionali, allo stesso modo di quanto avviene per il giudizio sulla responsabilità degli amministratori, e che nonostante i soci avessero poco prima approvato un bilancio portante una perdita molto importante, l'indicazione da loro proveniente sarebbe stata quella di procedere con una liquidazione per tentare di rientrare in bonis. Affermava pure che vi sarebbe stato un qualche consenso del ceto creditorio, giacché per quattro anni nessun creditore aveva intrapreso iniziative in sede fallimentare.
Asseriva che la scelta di utilizzare lo strumento di cui all'art.182-bis l.f. non rappresentava certo una ipotesi di mala gestio e che, se la negoziazione col ceto bancario fosse andata a buon fine, sarebbe stato possibile soddisfare in qualche modo anche il rango chirografario.
Sosteneva che l'omissione della tempestiva richiesta di fallimento deve essere sorretta dall'elemento psicologico della colpa grave, non presunta ex lege, ma oggetto di specifica prova, non raggiunta nel caso di specie.
2.5. In relazione all'addebito inerente alla ritardata vendita degli immobili asseriva che l'attività prevista dall'advisor relativa alla soddisfazione del ceto creditorio si sarebbe interrotta per l'impossibilità di trovare una soluzione condivisa e che nessun istituto di credito né l'erario né le società di leasing (cui la proposta di ristrutturazione era indirizzata) avevano intrapreso azioni esecutive. Aggiungeva d'aver perseguito la finalità della maggior conservazione dei beni ai fini del miglior realizzo e della miglior
Pagina 7 di 16 soddisfazione del ceto creditorio;
perciò, nulla poteva essere imputato per gli importi maturati dalla società a titolo di IMU e TASI, anche per il rilievo che l'esborso di IMU e
TASI era giustificato dall'incasso di canoni e dalla copertura di spese correnti.
2.6. In merito all'addebito relativo al mancato incasso dei canoni adduceva che le iniziative avrebbero privato la società dei flussi necessari per la copertura dei costi di gestione e che comunque l'analisi andava effettuata valutando anche le possibilità di recupero dei crediti stessi.
2.7. In relazione al mancato incasso di crediti nei confronti del Parte_3
ribadiva che, trattandosi di un credito in prededuzione, è irrilevante l'eccezione della tardività della insinuazione.
2.8. Sull'addebito relativo alla mancata restituzione degli immobili in leasing sosteneva che gli immobili in questione erano stati posti nella disponibilità della società di leasing sin dai primi mesi del 2015 e non avrebbero perciò alcuna spiegazione le iniziative giudiziarie successivamente intraprese da Alba Leasing, che secondo la convenuta avrebbe preferito procrastinare il ritiro per non dover pagare IMU e TASI relativi a immobili che non le sarebbe riuscito a collocare sul mercato in breve tempo (doc.6).
2.9. Contestava infine l'addebito relativo alle spese di lite dei giudizi di cui sopra, sulla tesi che tutte le condotte della liquidatrice sarebbero giustificate dall'autonomia gestoria.
2.10. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Il esponeva di aver rimesso alla valutazione equitativa del Tribunale il Parte_1
risarcimento del danno da perdita di chance e di aver ben specificato di voler svolgere tanto l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali quanto l'azione civile per i danni cagionati dal reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto;
si opponeva all'eccezione di compromesso;
sulla prescrizione eccepiva che, ricorrendo nel presente caso gli estremi per il reato di bancarotta, essa sarebbe di 6 anni (più lungo termine del fatto costituente reato) decorrenti dalla data di dichiarazione del fallimento.
La convenuta sosteneva che le due azioni esperite dal , benché Parte_1
cumulative, mantengano comunque titoli distinti e autonomi;
che comunque non ci sarebbero state allegazioni circa le inadempienze del liquidatore ai doveri della propria carica che abbiano determinato come conseguenza diretta la diminuzione del patrimonio sociale e che non sarebbe stato formulato nessuno specifico addebito all'operato della liquidatrice che non sia quello di avere ritardato il fallimento;
produceva certificato della cancelleria penale della procura di Modena dal quale emergerebbe l'insussistenza di iscrizioni a carico dell'odierna convenuta;
ribadiva l'eccezione di prescrizione.
Pagina 8 di 16 Solo documentalmente istruita, dopo diversi avvicendamenti di G.I., in data 2.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
3. Le domande del vanno solo parzialmente accolte. Parte_1
In via preliminare: sulla competenza del Tribunale
3.1. L'eccezione di parte convenuta sull'incompetenza di questo Tribunale va respinta.
La convenuta sostiene che la UR non abbia in verità esperito l'azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore (in relazione all'art.2934 c.c.), ma una semplice azione risarcitoria ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2043 c.c. per danni derivati dal reato di bancarotta semplice, ragione per cui dovrebbe trovare applicazione la clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello Statuto Societario della . Parte_1
Tali rilievi non sono fondati.
L'art.146 l.f. sancisce, infatti, una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere a beneficio della massa tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art.
2394 c.c.” (Cass. 29 dicembre 2017, n.31204).
Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ha pacificamente natura extracontrattuale, cosi come quella ex art. 185 c.p. e 2043 c.c., ponendo dunque a carico della curatela l'onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.
Si veda anche Cass. SSUU 1641/2017 citata dal , per la quale Parte_1
“L'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale…. Sicché il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali 'azioni di massa' in ragione della L. Fall., art. 146…. E il titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2394 c.c., può certamente risultare riferibile anche al danno da reato ex art. 185 c.p….Ne consegue che anche per la responsabilità da reato può aversi una responsabilità concorrente, sia contrattuale sia extracontrattuale, degli amministratori della società fallita, perché a entrambe può essere ricondotto anche il danno lamentato ex art. 185 c.p., e art. 2043 c.c.. E a questa
Pagina 9 di 16 concorrenza di titoli di responsabilità corrisponde una legittimazione unitaria del curatore fallimentare sia in sede penale sia in sede civile per tutte le azioni esercitabili nei confronti degli amministratori”
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il curatore abbia allegato tutte quelle condotte
(anche omissive) della liquidatrice che hanno portato, nei quattro anni intercorsi tra la sua nomina e la dichiarazione di fallimento, all'aggravamento del dissesto societario e che sono astrattamente idonee a dimostrare come la liquidatrice, oltre a ritardare colposamente il fallimento, abbia agito in modo tale da cagionare una diminuzione del patrimonio sociale. Quest'ultima è pure dimostrata per tabulas dal fatto che al momento della dichiarazione del fallimento il passivo era di complessivi euro 40.530.406,06 mentre, alla stessa data, l'attivo realizzato era pari a euro 2.517.539,45. (doc.2 pag. 3 e 6 attore).
Chiarita la natura e l'estensione dell'azione esperita, la clausola compromissoria di cui all'art.24 dello Statuto Sociale non può ritenersi applicabile.
Sul punto la giurisprudenza si è del resto espressa nel senso che “l'inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto all'azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell'art.146 l.f. trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l'azione prevista all'art. 2393 c.c. sia quella prevista all'art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società” (Trib. Venezia, sez. specializzata in materia di imprese, 18 agosto 2023, n.1476; Cass., 12 settembre 2014,
n.19308).
Prescrizione e accertamento incidentale del reato di bancarotta semplice
3.2. Le parti controvertono sul termine di prescrizione per l'esercizio delle azioni proposte da parte attrice, posto che quest'ultima vorrebbe individuarlo non nel termine di cinque anni previsto dall'art. 2949 c.c. bensì nel più lungo termine di sei anni, derivante dal fatto costituente reato, ossia la bancarotta semplice. Il momento di decorrenza dovrebbe coincidere, secondo la UR, con la data di dichiarazione del fallimento, intervenuto il 13.11.2018.
Al contrario, la convenuta sostiene che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili i presupposti per la sussistenza del reato di bancarotta semplice e che, in ogni caso, l'azione
Pagina 10 di 16 nei confronti dei creditori sociali si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei creditori della società.
A tal fine considera rilevante il bilancio del 2013 o, in subordine, il momento di nomina della liquidatrice, cioè il 14.11.2014.
Ai fini dell'accertamento della prescrizione è necessario preliminarmente accertare in via incidentale se sussistano i presupposti del reato di bancarotta semplice.
3.3. L'art. 217 1° co. n.4 l.f. (ora art. 323, 1° co. lett. d) CCII) sanziona il comportamento di chi “ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave”, e nel caso concreto va letto in combinato disposto con l'art. 224 1°co. n. 2 l.f. (ora art. 330, 1° co. lett. b) CCII) che applica le medesime pene dell'art. 217 l.f. anche ai liquidatori che hanno commesso i fatti ivi previsti ovvero “hanno concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge”
È ormai principio consolidato in giurisprudenza che la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, non potendosi ritenere presunta a seguito del mero ritardo nella presentazione della richiesta del proprio fallimento, in quanto il dato oggettivo di ritardo nella dichiarazione di fallimento è ancora troppo generico perché possa farsi valere una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato (Cass. pen. Sez. V, 25/09/2013, n.43414; Cass. pen., sez. V, 15/07/2015,
n.38077). In particolare, rileva, ai fini della sussistenza del reato, non tanto l'omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggravi il dissesto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel reato di bancarotta semplice, oggetto di punizione è
l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Cass. pen.
21.4.2017).
Gli elementi costitutivi del reato, così identificati, possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Invero, il Collegio ritiene che la UR abbia provato tanto l'aggravamento del dissesto societario dovuto alla condotta omissiva della liquidatrice nel ritardare l'istanza di fallimento, quanto l'elemento soggettivo della colpa grave, giacché la convenuta pur consapevole di tale stato di dissesto, ha agito in modo da ritardare il più CP_1
possibile il fallimento.
Al riguardo assume rilievo, in primo luogo, il fatto che la liquidatrice sia stata nominata in un momento in cui tutte le società del gruppo versavano in uno stato di dissesto di cui ella era pienamente consapevole. La nomina è infatti intervenuta in data 14.11.2014,
Pagina 11 di 16 dopo che la stessa aveva già rivestito importanti cariche all'interno delle diverse società
(doc.6 attore). La liquidatrice, pur avendo piena coscienza dello stato in cui versavano queste ultime, anziché proporre immediata istanza di fallimento ha assunto un comportamento inerte, salvo tentare in maniera poco ragionevole la via degli accordi di ristrutturazione ex art.182-bis l.f.
Non sono sul punto condivisibili le deduzioni di parte convenuta in relazione all'autonomia gestoria della liquidatrice. Infatti, gli “atti utili per la liquidazione della società” citati all'art.2489 co.1 c.c. devono comunque essere caratterizzati da pertinenza e strumentalità al raggiungimento degli obiettivi della liquidazione, ossia la massimizzazione della realizzazione del patrimonio sociale nel più breve tempo possibile.
Nel caso di specie, la scelta di agire ex art. 182-bis l.f. appare invece ex ante irragionevole, considerata la gravità del dissesto in cui versava il gruppo e sembra chiaro che, in ogni caso, la situazione finanziaria della società non era tale da consentire l'ottimale riuscita del tentativo. Inoltre, quest'ultimo è stato avviato solo nel marzo 2016, allorché si era già verificato un ulteriore aggravio di euro 3.489.700,00 (doc.15 e 17 attore) e si è svolta in soli due incontri cui seguì in breve tempo la non accettazione di un'importante creditorie bancario. Nonostante tale situazione, la liquidatrice ha effettivamente omesso di depositare l'istanza di fallimento e, dunque, di porre in essere l'unico atto ragionevolmente idoneo a salvaguardare le ragioni creditorie.
Neppure sono rilevanti le deduzioni di parte convenuta per cui nessuno dei creditori sociali si attivò per chiedere il fallimento. Infatti, come allegato da parte attrice, tutte le banche erano munite di garanzia ipotecaria, l'erario aveva pignorato i canoni relativi ai due contratti di locazione che garantivano i maggiori incassi per la società (con la
[...]
e la LL IM &Luciardi AN s.n.c.) e la società di leasing aveva Parte_4
radicato i giudizi per ottenere la restituzione degli immobili (replica conclusionale attore, pp.3-4).
3.4. In via ulteriore, è necessario prendere in considerazione le condotte che la liquidatrice ha posto in essere tra il 2014 e il 2018 e che hanno contribuito a cagionare una diminuzione dell'integrità del patrimonio sociale.
Innanzitutto, appare irragionevole sostenere che gli immobili rivendicati dalla società
Alba Leasing erano già stati messi nella disponibilità della società stessa, ma la stessa non ne aveva mai ripreso possesso. La liquidatrice ha, infatti, preferito rimanere contumace nei due giudizi instaurati, anziché far valere giudizialmente le proprie ragioni;
in secondo luogo, come dedotto dall'attore, al fine di salvaguardare il patrimonio della società la
Pagina 12 di 16 liquidatrice avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 1216 c.c. con un'offerta reale per intimazione.
Allo stesso modo appare non conforme agli obblighi inerenti la carica rivestita l'inerzia della liquidatrice relativa al mancato incasso dei canoni di locazione e alla mancata insinuazione al passivo nel fallimento della Morotti s.p.a.
Tutte le condotte e/o omissioni poste in essere dalla liquidatrice, pertanto, oltre ad aver causato una diminuzione dell'integrità del patrimonio sociale (fondando quindi la sua responsabilità nei confronti dei creditori sociali) appaiono colpevolmente convergenti nel ritardare la dichiarazione del fallimento.
Il Collegio ritiene, dunque, presenti tutti i presupposti necessari per la sussistenza del reato di bancarotta semplice, accertato incidenter tantum nel presente procedimento.
3.5. Ai fini della prescrizione per l'esercizio delle azioni da parte della UR è pertanto necessario considerare il maggior termine derivante dal fatto costituente reato, quindi in sei anni decorrenti dalla data di dichiarazione del fallimento, intervenuta il 13.11.2018; periodo non maturato al momento dell'instaurazione della presente causa .
Risarcimento del danno diretto
4. La domanda è fondata.
La UR ha individuato voci di danno pari ad euro 201.730,58, oltre rivalutazioni ed interessi, di seguito riportate:
“A) le spese legali sostenute dalla I.C.A. per l'istanza di fallimento, così come ammesse al passivo (per euro 3.035,94: v. doc. 36, domanda n. 8); B) le spese di lite liquidate dal Tribunale di Modena con la sentenza (v. doc. 34), domandate dalla nella propria domanda di ammissione al passivo (v. doc. 35) CP_6
e ammesse come richiesto (per euro 18.146,37: v. doc. 36, domanda n. 4), unitamente agli interessi legali (per euro 5.910,08: v. doc. 36). Tuttavia, poiché detti interessi sono stati quantificati a partire dal 16.06.2014 fino alla data del fallimento, il Curatore li ha ricalcolati dal 1°.01.2015 ottenendo così la minore somma di euro 5.180,03; C) il compenso dovuto al difensore della società nel giudizio contro la dinanzi la CP_6
Corte d'appello di Bologna, così come ammesso al passivo (per complessivi euro
9.676,58: v. doc. 36, domanda n. 12);
D) le spese sostenute dalla per gli atti conservativi sui beni Controparte_7 immobili della (v. doc. 46), come ammesse al passivo (per euro Parte_1
3.472,38: v. doc. 36, domanda n. 17);
E) le “prestazioni di consulenza di natura contabile, fiscale e societaria” ammesse al passivo in chirografo (v. doc. 36, domanda n. 27) e di cui alla domanda presentata dallo (doc. 47), limitatamente alle sole rese Parte_5 negli anni 2015-2018 (per euro 66.656,72), così come meglio risulta dal prospetto elaborato dal Curatore, che si produce in copia (doc. 48);
F) gli interessi di mora domandati dalla Hermes s.p.a. (doc. 49) e come ammessi al passivo (per euro 6.250,52: v. doc. 36, domanda n. 2). Tuttavia, poiché dall'allegato avente a oggetto loro computo si evince che gli stessi sono stati conteggiati dal
Pagina 13 di 16 18.12.2014 (v. doc. 49), non si è tenuto conto dell'importo di euro 60,51 relativo al periodo 18.12-31.12.2014. Pertanto, la voce di danno richiesta è pari a euro 6.190,01;
G) le sanzioni (per euro 26.238,19) richieste dal relative all'IMU Parte_6
2015 non corrisposta (v. doc. 22), così come ammesse al passivo (v. doc. 36, domanda n.
20);
H) le sanzioni (per euro 18.074,44) richieste dal relative all'IMU Controparte_8
2015-2018 non corrisposta (v. doc. 20), così come ammesse al passivo (v. doc. 36, domanda n. 3);
I) le sanzioni (per euro 45.059,92) richieste dal Comune di Sassuolo relative all'IMU e alla TASI 2015-2018 non corrisposte (v. doc. 21), così come ammesse al passivo (v. doc.
36, domanda n. 19).” (atto di citazione, pp. 27-28).
Si tratta di danni che sono causa immediata e diretta dell'aggravamento del dissesto verificatosi nei quattro anni precedenti la declaratoria di fallimento e strettamente correlati alla procedura concorsuale.
Avendo il Collegio accertato che la condotta della liquidatrice è stata colposamente preordinata a ritardare il fallimento e, sussistendo gli estremi del reato di bancarotta semplice, è possibile affermare che vi sia un nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dalla liquidatrice e i danni cagionati alla società fallita (documentati dal con le risultanze dello stato passivo) e derivanti dal ritardo nell'instaurare Parte_1
la procedura concorsuale.
La domanda deve dunque essere accolta.
Danno da perdita di chance sulla prededuzione
5. La domanda non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24050/2023)
“In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
"chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato.”
Parte attrice lamenta che la tardività nell'insinuazione al passivo della Controparte_9
, ha cagionato un minor introito per la procedura, sostenendo che, se questa
[...]
fosse stata tempestiva, ci sarebbe sicuramente stata capienza nei riparti del fallimento di
MOROTTI SPA .
Parte convenuta sostiene invece che trattandosi di un credito in prededuzione non contestato non ha nessun rilievo l'eccezione di tardività nell'insinuazione al passivo
Pagina 14 di 16 perché il credito, in quanto prededucibile, avrebbe dovuto essere accantonato ai sensi dell'art. 113 l.f. e trovare soddisfazione nei successivi riparti, se capienti.
Invero, dal doc. 33 depositato dall'attore ed inerente lo stato passivo della Controparte_9
è possibile evincere che il Curatore di detta società aveva sollevato
[...]
eccezioni di compensazione per l'intero credito insinuato dall'odierno FALLIMENTO attore, proponendo il rigetto del credito insinuato, e che effettivamente l'attore abbia poi deciso di concludere un accordo transattivo per euro 100.000,00.
Si tratta, a ben vedere, di una scelta discrezionale della UR, verosimilmente fondata non solo sulle effettive disponibilità di cassa dell'altra procedura dopo il primo irretrattabile riparto parziale - e considerate le altre prededuzioni poziori come le spese di procedura - ma anche sulla valutazione della consistenza delle eccezioni di compensazione allora dall'altra curatela sollevate;
e quindi non può dirsi provato, neppure per presunzioni, che se fosse stata presentata immediata insinuazione al passivo, ci sarebbe stata una ragionevole (o più che ragionevole, “seria ed apprezzabile”) e concreta possibilità che il fallimento della , se anteriormente dichiarato, Pt_1
avrebbe potuto ricevere una maggior somma.
Danno da perdita di chance IMU e TASI
6. Non può del pari essere riconosciuto.
Sono, infatti, non condivisibili i rilievi di parte attrice per cui se il fallimento fosse stato dichiarato prima, vi sarebbe stata la probabilità di riuscire a vendere gli immobili almeno nel medesimo lasso di tempo in cui si procedette alla vendita dopo il 2018, e quindi non si sarebbe versata a titolo di IMU e TASI la somma di euro 114.059,01.
Si tratta, infatti, di semplici supposizioni avanzate dalla UR, non potendo essere dimostrato che gli immobili sarebbero stati tempestivamente venduti se solamente la declaratoria di fallimento fosse intervenuta prima, essendo al contrario nozione di comune esperienza che le vendite forzate immobiliari in sede concorsuale (e non) sono sottoposte ad una serie di fattori diversi ed indipendenti (situazione di mercato, deprezzamenti e situazione dei singoli immobili), talvolta imprevedibili ed imponderabili, che non consentono qui alcuna valutazione equitativa o fondata ex post su quello che poi avvenne effettivamente diversi anni dopo.
Spese processuali
Pagina 15 di 16 Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza e sul decisum, a carico della parte convenuta, come da dispositivo;
parametri fra i minimi e i medi per la sola istruttoria documentale.
E' corretto notare, ai fini della registrazione a debito di cui all'art. 59 del DPR 26.04.1986
n.131, che il danno oggetto della condanna risarcitoria è stato prodotto da fatti costituenti reato, senza tuttavia che di tale circostanza, di tipo meramente fiscale, possa o debba darsi atto nel dispositivo.
Deve infine essere trasmessa ex art. 331 c.p.p. copia della sentenza alla Procura della
Repubblica in sede per quanto eventualmente di competenza, a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta incidenter tantum che la condotta di cui all'atto di citazione di CP_1
quale liquidatore della ha concorso ad
[...] Parte_1
aggravare il dissesto della società astenendosi dal richiederne la dichiarazione di fallimento, ex artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 2, l.f.;
2. condanna al risarcimento del danno del Controparte_1 [...]
per euro 201.730,58, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, ed oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 [...]
, liquidate in euro 1.053 per Parte_1
anticipazioni ed euro 12.000 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente sentenza ex art. 331 c.p.p. alla
Procura della Repubblica in sede, per quanto eventualmente di competenza.
Bologna, 19.03.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli
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