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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3131/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca Contrino, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del presidente legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 27.6.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 26.7.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa); a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003, la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 23.8.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, pervenuto alla ricorrente il 10.3.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa “al
riconoscimento dell'invalidità civile totale 100% con necessità di assistenza continua
nello svolgimento degli atti di vita quotidiani ed alla corresponsione dell'indennità di
accompagnamento e della pensione di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa ”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 20.3.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle Parte_1
seguenti infermità: “Psicosi schizofrenica semplice cronica in buon compenso
II farmacologico in soggetto con ritardo mentale lieve […]. La periziata Parte_1
, per effetto delle patologie sopra diagnosticate va considerata invalida civile
[...]
nella misura del 69%, pertanto non ha diritto alla richiesta pensione di invalidità civile
con indennità di accompagnamento”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona della dott. , il quale nella relazione depositata il 17.3.2025, Persona_2
ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da: “Psicosi Parte_1
schizofrenica cronica, disabilità intellettiva medio con QI 58 […]. Per quanto detto
posso affermare che le affezioni della sig.ra determinano, dal Parte_1
13.04.2023, epoca in cui, con il certificato specialistico redatto dall'ASP di Siracusa, a
firma del dott. viene formulata la diagnosi attualmente riconosciuta, la Per_3
riduzione della capacità lavorativa pari al 75% (artt. 2 e 13 legge 118/71)”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
la ricorrente possa usufruire del beneficio economico da Lei richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di
III censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 3131/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
26.7.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 17.3.2025 dal dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV