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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6876/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11 con l'avv. S. Pirisi;
RICORRENTI contro
Controparte_12 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
1 In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 04/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Controparte_13
i ricorrenti sono discendenti del sig. nato a [...] il Controparte_13
11.2.1847 (All.1) e deceduto a LI (San Paolo – Brasile) il 1.12.1933 (All.4);
− il sig. – in atti denominato anche Controparte_13 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
o - non rinunciò mai alla cittadinanza italiana Parte_6 Controparte_13 né mai acquisì quella brasiliana (All. 2); − l'8.9.1875 il sig. sposò Controparte_13 la sig.ra (All.3); − dal loro matrimonio nacquero, a Santa Cruz Persona_1 das Palmeiras (San Paolo – Brasile): − il 16.7.1895 il sig. All.5); − il 29.4.1897 Persona_2 il sig. All.6); CP_10
− il 6.10.1917 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra Persona_2 Parte_7
(All.7); − dalla loro unione nacque a LI il 24.12.1920 il sig.
[...] Parte_8
(All.8); − il 27.9.1941 il sig. convolò a nozze con la sig.ra
[...] Parte_8
, che adottò il nome di Per_3 Parte_9 Per_3 Per_4
(All.9); − dalla coppia nacque a AP (San Paolo – Brasile) l'8.5.1949 il sig.
[...]
, chiamato anche (All.10); − il 3.3.1973 il sig. Controparte_14 Persona_2
i unì in matrimonio con la sig.ra che passò a Persona_2 Persona_5 chiamarsi (All.11); − dal loro matrimonio nacque a São Persona_6
Caetano do Sul (San Paolo – Brasile) il 6.5.1974 la sig.ra All.12); Parte_10
− l'8.12.2001 la sig.ra sposò il sig. Parte_10 Persona_7
e adottò il nome di (All.13); − dalla loro
[...] Parte_11 unione nacque a Santo André (San Paolo – Brasile) il 28.1.2004 il sig. Parte_1
(All.14), ricorrente;
− il 1.3.1924 il sig. ontrasse matrimonio con la sig.ra CP_10 Persona_8
(All.15); − dalla coppia nacquero: − a LI il 12.8.1926 la sig.ra chiamata anche Parte_12
2 (All.16); − a LI il 19.10.1930 il sig. (All.17); − a Rolândia Parte_12 Persona_9
(Paraná – Brasile) il 25.3.1941 il sig. All.18); Parte_13
− il 4.11.1944 la sig.ra convolò a nozze con il sig. e passò a Parte_12 CP_15 firmarsi come (All.19); − dal loro matrimonio nacquero, ad Arapongas Parte_14
(Paraná – Brasile): − il 28.9.1945 il sig. (All.20); − il 24.2.1949 il sig. Parte_15
(All.21); Parte_16
− il 5.7.1970 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra Parte_15 CP_16
che cambiò nome in (All.22); − dalla
[...] Persona_10 loro unione nacque ad ST (Paraná – Brasile) il 12.6.1977 il sig. (All.23); − Parte_17 il 3.7.2004 il sig. sposò la sig.ra , che passò a chiamarsi Parte_17 Persona_11
(All.24); − dalla coppia nacque a AB (Mato Grosso – Brasile) il Persona_12
6.4.2006 la sig.ra (All.25), ricorrente;
Controparte_1
− il 10.12.1971 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra Parte_16 [...]
, che adottò il nome di (All.26); − Parte_18 Parte_19 dal loro matrimonio nacque ad Arapongas il 17.2.1973 il sig. Controparte_2
(All.27), ricorrente;
− il 29.10.1994 il sig. convolò a nozze con la Controparte_2 sig.ra , che cambiò nome in sino Controparte_17 Controparte_18 alla separazione del 7.8.2001, cui seguì il divorzio del 24.6.2009 (All.28); − dalla coppia nacque a AB l'28.7.1995 la sig.ra (All.29), ricorrente;
− il 4.12.2009 il sig. Controparte_3 si unì in matrimonio seconde nozze con la sig.ra , Controparte_2 CP_19 che assunse il nome di (All.30); − dalla loro unione nacque a Balneário Controparte_20
CA (Santa Catarina – Brasile) il 30.9.2004 la sig.ra (All.31), Controparte_4 ricorrente;
− il 16.5.1953 il sig. sposò la sig.ra che passò a Persona_9 Persona_13 firmarsi come (All.32); − dal loro matrimonio nacquero, Persona_14
a Rolândia (Paraná – Brasile): − il 24.11.1956 la sig.ra (All.33); − il 15.10.1957 il Parte_20 sig. (All.34); − il 3.9.1968 il sig. Parte_21 Parte_22
(All.35);
− il 14.5.1977 la sig.ra ontrasse matrimonio con il sig. Parte_20 Parte_23
e adottò il nome di (All.36); − dalla coppia nacquero, a
[...] Parte_24
MA (Paraná – Brasile): − il 26.8.1981 il sig. (All.37), Controparte_5 ricorrente;
− il 3.10.1982 la sig.ra (All.38), ricorrente;
− il 22.6.2013 il Controparte_6 sig. convolò a nozze con la sig.ra , Controparte_5 Per_15 Pt_25 che cambiò nome in (All.39); − il 29.3.2010 la sig.ra Persona_16 contrasse matrimonio con il sig. Controparte_6 Persona_17
(All.40);
− il 18.7.1981 il sig. posò la sig.ra Parte_21 Persona_18
che passò a firmarsi come (All.41);
[...] CP_1 Parte_26
− dalla loro unione nacquero, a ÁR OE (Mato Grosso – Brasile): − il 3.9.1985 il sig. (All.42), ricorrente;
− il 26.3.1988 la sig.ra Controparte_7 Controparte_8
(All.43), ricorrente;
− il 6.5.2017 la sig.ra contrasse matrimonio con il sig. Controparte_8
e assunse il nome di Controparte_21 Controparte_8
(All.44);
[...]
3 − il 13.2.1997 il sig. convolò a nozze con la sig.ra Parte_22 [...]
, che passò a chiamarsi Controparte_22 Controparte_23 sino al divorzio del 21.5.2013 (All.45); − dal loro matrimonio nacque a MA il
[...]
14.1.2005 il sig. All.46), ricorrente;
Controparte_9
− il 4.5.1963 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra Parte_13 [...]
, che adottò il nome di (All.47); − dalla Parte_27 Persona_19 coppia nacquero, a Rolândia: − il 23.3.1965 il sig. (All.48), Controparte_10 ricorrente;
− il 2.3.1966 la sig.ra (All.49); − il 27.6.1982 a Rolândia la Parte_28 sig.ra diede alla luce il sig. (All.50), Parte_28 Controparte_11 ricorrente;
− il 22.8.2008 il sig. sposò la sig.ra Controparte_11 Persona_20
che passò a firmarsi come
[...] Persona_21
(All.51);
− il sistema informatico “Prenot@mi” di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non consente ai sigg.ri Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4 Parte_29 Parte_30 [...]
Parte_31 Controparte_8 Controparte_9
e la proposizione delle richieste al Controparte_10 Controparte_11
Consolato italiano di Curitiba né al sig. di proporre la richiesta al Parte_1
di San Paolo e pertanto tutti hanno formulato le istanze a mezzo corrispondenza (All. 52); Pt_32
− come da comunicazioni istituzionali, il di Curitiba sta attualmente trattando le inserite Pt_32 nelle liste d'attesa dal numero 61.001 al numero 64.000 mentre il di San Paolo sta Pt_32 evadendo le istanze, già accettate, pervenute nell'anno 2015 (All. 53);
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_12 il 10.01.2025 chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
4 2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_22 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima
5 data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
6 n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_12 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_33 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
7 Parte_1 [...]
Parte_34 Parte_35
[...] CP_2 CP_3
[...] CP_3
Parte_36
[...] Per_2 CP_6
[...] Per_2 [...]
Parte_37
Controparte_8 [...]
Parte_38
CP_10 [...]
Parte_39 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_12 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 10/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6876/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11 con l'avv. S. Pirisi;
RICORRENTI contro
Controparte_12 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
1 In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 04/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Controparte_13
i ricorrenti sono discendenti del sig. nato a [...] il Controparte_13
11.2.1847 (All.1) e deceduto a LI (San Paolo – Brasile) il 1.12.1933 (All.4);
− il sig. – in atti denominato anche Controparte_13 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
o - non rinunciò mai alla cittadinanza italiana Parte_6 Controparte_13 né mai acquisì quella brasiliana (All. 2); − l'8.9.1875 il sig. sposò Controparte_13 la sig.ra (All.3); − dal loro matrimonio nacquero, a Santa Cruz Persona_1 das Palmeiras (San Paolo – Brasile): − il 16.7.1895 il sig. All.5); − il 29.4.1897 Persona_2 il sig. All.6); CP_10
− il 6.10.1917 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra Persona_2 Parte_7
(All.7); − dalla loro unione nacque a LI il 24.12.1920 il sig.
[...] Parte_8
(All.8); − il 27.9.1941 il sig. convolò a nozze con la sig.ra
[...] Parte_8
, che adottò il nome di Per_3 Parte_9 Per_3 Per_4
(All.9); − dalla coppia nacque a AP (San Paolo – Brasile) l'8.5.1949 il sig.
[...]
, chiamato anche (All.10); − il 3.3.1973 il sig. Controparte_14 Persona_2
i unì in matrimonio con la sig.ra che passò a Persona_2 Persona_5 chiamarsi (All.11); − dal loro matrimonio nacque a São Persona_6
Caetano do Sul (San Paolo – Brasile) il 6.5.1974 la sig.ra All.12); Parte_10
− l'8.12.2001 la sig.ra sposò il sig. Parte_10 Persona_7
e adottò il nome di (All.13); − dalla loro
[...] Parte_11 unione nacque a Santo André (San Paolo – Brasile) il 28.1.2004 il sig. Parte_1
(All.14), ricorrente;
− il 1.3.1924 il sig. ontrasse matrimonio con la sig.ra CP_10 Persona_8
(All.15); − dalla coppia nacquero: − a LI il 12.8.1926 la sig.ra chiamata anche Parte_12
2 (All.16); − a LI il 19.10.1930 il sig. (All.17); − a Rolândia Parte_12 Persona_9
(Paraná – Brasile) il 25.3.1941 il sig. All.18); Parte_13
− il 4.11.1944 la sig.ra convolò a nozze con il sig. e passò a Parte_12 CP_15 firmarsi come (All.19); − dal loro matrimonio nacquero, ad Arapongas Parte_14
(Paraná – Brasile): − il 28.9.1945 il sig. (All.20); − il 24.2.1949 il sig. Parte_15
(All.21); Parte_16
− il 5.7.1970 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra Parte_15 CP_16
che cambiò nome in (All.22); − dalla
[...] Persona_10 loro unione nacque ad ST (Paraná – Brasile) il 12.6.1977 il sig. (All.23); − Parte_17 il 3.7.2004 il sig. sposò la sig.ra , che passò a chiamarsi Parte_17 Persona_11
(All.24); − dalla coppia nacque a AB (Mato Grosso – Brasile) il Persona_12
6.4.2006 la sig.ra (All.25), ricorrente;
Controparte_1
− il 10.12.1971 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra Parte_16 [...]
, che adottò il nome di (All.26); − Parte_18 Parte_19 dal loro matrimonio nacque ad Arapongas il 17.2.1973 il sig. Controparte_2
(All.27), ricorrente;
− il 29.10.1994 il sig. convolò a nozze con la Controparte_2 sig.ra , che cambiò nome in sino Controparte_17 Controparte_18 alla separazione del 7.8.2001, cui seguì il divorzio del 24.6.2009 (All.28); − dalla coppia nacque a AB l'28.7.1995 la sig.ra (All.29), ricorrente;
− il 4.12.2009 il sig. Controparte_3 si unì in matrimonio seconde nozze con la sig.ra , Controparte_2 CP_19 che assunse il nome di (All.30); − dalla loro unione nacque a Balneário Controparte_20
CA (Santa Catarina – Brasile) il 30.9.2004 la sig.ra (All.31), Controparte_4 ricorrente;
− il 16.5.1953 il sig. sposò la sig.ra che passò a Persona_9 Persona_13 firmarsi come (All.32); − dal loro matrimonio nacquero, Persona_14
a Rolândia (Paraná – Brasile): − il 24.11.1956 la sig.ra (All.33); − il 15.10.1957 il Parte_20 sig. (All.34); − il 3.9.1968 il sig. Parte_21 Parte_22
(All.35);
− il 14.5.1977 la sig.ra ontrasse matrimonio con il sig. Parte_20 Parte_23
e adottò il nome di (All.36); − dalla coppia nacquero, a
[...] Parte_24
MA (Paraná – Brasile): − il 26.8.1981 il sig. (All.37), Controparte_5 ricorrente;
− il 3.10.1982 la sig.ra (All.38), ricorrente;
− il 22.6.2013 il Controparte_6 sig. convolò a nozze con la sig.ra , Controparte_5 Per_15 Pt_25 che cambiò nome in (All.39); − il 29.3.2010 la sig.ra Persona_16 contrasse matrimonio con il sig. Controparte_6 Persona_17
(All.40);
− il 18.7.1981 il sig. posò la sig.ra Parte_21 Persona_18
che passò a firmarsi come (All.41);
[...] CP_1 Parte_26
− dalla loro unione nacquero, a ÁR OE (Mato Grosso – Brasile): − il 3.9.1985 il sig. (All.42), ricorrente;
− il 26.3.1988 la sig.ra Controparte_7 Controparte_8
(All.43), ricorrente;
− il 6.5.2017 la sig.ra contrasse matrimonio con il sig. Controparte_8
e assunse il nome di Controparte_21 Controparte_8
(All.44);
[...]
3 − il 13.2.1997 il sig. convolò a nozze con la sig.ra Parte_22 [...]
, che passò a chiamarsi Controparte_22 Controparte_23 sino al divorzio del 21.5.2013 (All.45); − dal loro matrimonio nacque a MA il
[...]
14.1.2005 il sig. All.46), ricorrente;
Controparte_9
− il 4.5.1963 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra Parte_13 [...]
, che adottò il nome di (All.47); − dalla Parte_27 Persona_19 coppia nacquero, a Rolândia: − il 23.3.1965 il sig. (All.48), Controparte_10 ricorrente;
− il 2.3.1966 la sig.ra (All.49); − il 27.6.1982 a Rolândia la Parte_28 sig.ra diede alla luce il sig. (All.50), Parte_28 Controparte_11 ricorrente;
− il 22.8.2008 il sig. sposò la sig.ra Controparte_11 Persona_20
che passò a firmarsi come
[...] Persona_21
(All.51);
− il sistema informatico “Prenot@mi” di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non consente ai sigg.ri Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4 Parte_29 Parte_30 [...]
Parte_31 Controparte_8 Controparte_9
e la proposizione delle richieste al Controparte_10 Controparte_11
Consolato italiano di Curitiba né al sig. di proporre la richiesta al Parte_1
di San Paolo e pertanto tutti hanno formulato le istanze a mezzo corrispondenza (All. 52); Pt_32
− come da comunicazioni istituzionali, il di Curitiba sta attualmente trattando le inserite Pt_32 nelle liste d'attesa dal numero 61.001 al numero 64.000 mentre il di San Paolo sta Pt_32 evadendo le istanze, già accettate, pervenute nell'anno 2015 (All. 53);
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_12 il 10.01.2025 chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
4 2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_22 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima
5 data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
6 n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_12 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_33 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
7 Parte_1 [...]
Parte_34 Parte_35
[...] CP_2 CP_3
[...] CP_3
Parte_36
[...] Per_2 CP_6
[...] Per_2 [...]
Parte_37
Controparte_8 [...]
Parte_38
CP_10 [...]
Parte_39 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_12 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 10/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
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