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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2584 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso – giusta procura in atti - dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gemma Alfieri (cf ) – C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Controparte_1 C.F._3 avv.to Francesco Gigliotti pec Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato di essersi sottoposta alle cure e prestazioni odontoiatriche di Parte_1 CP_1
tra l'anno 2012 e l'anno 2013. Quest'ultimo riferiva, in presenza di testi, della necessità di
[...] estrarre alcuni denti e di procedere, altresì, a limature ed incapsulamenti, chiedendo quale compenso l'importo di € 5.000,00 oltre IVA, versato dall'attrice in contante tramite vari acconti. Ha aggiunto che, solo dopo vari solleciti verbali, in data 9.4.2013 il rilasciava fattura di € CP_1
1.500,00 con la dicitura: “ 15 elementi in lega cromasit rifatti”.
A seguito di successivo ricorso del 19.2.2016 di ATP presso il Tribunale di Catanzaro, il perito d'ufficio accertava che il lavoro protesico era stato errato ed eseguito senza rispetto dei parametri della scienza medica né in fase di preparazione della bocca, né in fase di preparazione del manufatto protesico, né ancora in fase di inserimento della protesi nella cavità per riabilitare al funzione del cavo orale (cfr ATP 733/2016).
Parte attrice ha, pertanto, chiesto con ricorso ex 702 bis cpc di accertare la responsabilità professionale di , di condannare quest'ultimo al pagamento di € 61.210 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito (invalidità permanente pari ad € 33.930, ITP pari ad € 1.680,00, spese mediche future € 20.600,00, restituzione importi corrisposti € 5.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito , il quale ha eccepito di non avere praticato alcuna cura odontoiatrica Controparte_1 sull'odierna attrice e di non avere neppure realizzato le protesi di metallo-ceramica rilevati in sede di ATP.
Ha, poi, aggiunto che mai il convenuto avrebbe potuto impiantare una protesi fissa, essendo un semplice odontotecnico ed avendo un laboratorio destinato ai lavori attinenti la propria professione.
Infine ha rilevato la nullità dell'ATP per mancata notifica del ricorso.
Mutato il rito sommario in ordinario, e sentito il teste (cfr udienza del 26.04.2022) Testimone_1 la causa dopo avere subito numerosi rinvii è stata trattenuta a sentenza.
2. Va premesso che il ricorso per ATP non risulta correttamente notificato all'odierno convenuto ex art. 143 cpc. Pertanto la perizia risulta inutilizzabile.
Infatti, la prima notifica all'indirizzo di via Scalfaro 23 non si è perfezionata, in quanto l'Ufficiale notificante ha rilevato che il destinatario “da informazioni assunte risulta trasferito altrove”. Nella successiva relata di notifica supportata dal certificato rilasciato dal Comune di Catanzaro attestante la residenza nella predetta via, l'ufficiale ha dato atto che non è stato possibile conoscere
“nonostante le ricerche” il luogo di effettiva ed attuale residenza di . Controparte_1
Orbene come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità “la notificazione di cui all'art. 143
c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche
e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”(Corte di Cass. sentenza n. 2224 del
25.01.2022; da ultimo vedi anche Cass. n. 22461/2024).
La nullità della notifica, pertanto, consegue non solo alla mancata effettuazione di una concreta attività di ricerca da parte dell'Ufficiale Giudiziario, ma anche alla mancata descrizione delle stesse all'interno della relata di notificazione come avvenuto nel caso di specie. 3. Va aggiunto che, in ogni caso, la domanda -per come formulata da parte attrice- appare infondata per mancato raggiungimento della prova.
3.1 Infatti, nella fattura in atti si parla di “15 elementi in lega cromasit rifatti”. Inoltre nell'atto introduttivo parte attrice afferma che: “il Sig. le comunicava, in presenza di testi, la Controparte_1 necessità di provvedere preliminarmente all'asportazione di un granuloma, con necessità di estrarre alcuni denti e procedere, altresì, a limature ed incapsulamenti” (vedi pag. 1 atto di citazione). Al contrario nella perizia d'ufficio redatta dal dott. si legge che nell'arcata superiore è Persona_1 presente “una protesi fissa metallo ceramica di 12 elementi decementata con ceramiche fratturate..”
e che nell'arcata inferiore “è presente una protesi fissa di sei elementi in metalloceramica…” entrambi con difetti di struttura.
Ciò comporta che si tratta di una struttura (anche per materiale) completamente diversa da quella che il avrebbe descritto alla paziente, secondo quanto riportato dalla stessa parte attrice. CP_1
4. In tale contesto la testimonianza dell'ex coniuge di parte attrice non è in grado di Testimone_1 sovvertire le predette risultanze, in quanto appare generica sul materiale usato e sul tipo di impianto applicato.
5. La particolare natura della causa induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice
Compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2584 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso – giusta procura in atti - dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gemma Alfieri (cf ) – C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Controparte_1 C.F._3 avv.to Francesco Gigliotti pec Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato di essersi sottoposta alle cure e prestazioni odontoiatriche di Parte_1 CP_1
tra l'anno 2012 e l'anno 2013. Quest'ultimo riferiva, in presenza di testi, della necessità di
[...] estrarre alcuni denti e di procedere, altresì, a limature ed incapsulamenti, chiedendo quale compenso l'importo di € 5.000,00 oltre IVA, versato dall'attrice in contante tramite vari acconti. Ha aggiunto che, solo dopo vari solleciti verbali, in data 9.4.2013 il rilasciava fattura di € CP_1
1.500,00 con la dicitura: “ 15 elementi in lega cromasit rifatti”.
A seguito di successivo ricorso del 19.2.2016 di ATP presso il Tribunale di Catanzaro, il perito d'ufficio accertava che il lavoro protesico era stato errato ed eseguito senza rispetto dei parametri della scienza medica né in fase di preparazione della bocca, né in fase di preparazione del manufatto protesico, né ancora in fase di inserimento della protesi nella cavità per riabilitare al funzione del cavo orale (cfr ATP 733/2016).
Parte attrice ha, pertanto, chiesto con ricorso ex 702 bis cpc di accertare la responsabilità professionale di , di condannare quest'ultimo al pagamento di € 61.210 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito (invalidità permanente pari ad € 33.930, ITP pari ad € 1.680,00, spese mediche future € 20.600,00, restituzione importi corrisposti € 5.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito , il quale ha eccepito di non avere praticato alcuna cura odontoiatrica Controparte_1 sull'odierna attrice e di non avere neppure realizzato le protesi di metallo-ceramica rilevati in sede di ATP.
Ha, poi, aggiunto che mai il convenuto avrebbe potuto impiantare una protesi fissa, essendo un semplice odontotecnico ed avendo un laboratorio destinato ai lavori attinenti la propria professione.
Infine ha rilevato la nullità dell'ATP per mancata notifica del ricorso.
Mutato il rito sommario in ordinario, e sentito il teste (cfr udienza del 26.04.2022) Testimone_1 la causa dopo avere subito numerosi rinvii è stata trattenuta a sentenza.
2. Va premesso che il ricorso per ATP non risulta correttamente notificato all'odierno convenuto ex art. 143 cpc. Pertanto la perizia risulta inutilizzabile.
Infatti, la prima notifica all'indirizzo di via Scalfaro 23 non si è perfezionata, in quanto l'Ufficiale notificante ha rilevato che il destinatario “da informazioni assunte risulta trasferito altrove”. Nella successiva relata di notifica supportata dal certificato rilasciato dal Comune di Catanzaro attestante la residenza nella predetta via, l'ufficiale ha dato atto che non è stato possibile conoscere
“nonostante le ricerche” il luogo di effettiva ed attuale residenza di . Controparte_1
Orbene come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità “la notificazione di cui all'art. 143
c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche
e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”(Corte di Cass. sentenza n. 2224 del
25.01.2022; da ultimo vedi anche Cass. n. 22461/2024).
La nullità della notifica, pertanto, consegue non solo alla mancata effettuazione di una concreta attività di ricerca da parte dell'Ufficiale Giudiziario, ma anche alla mancata descrizione delle stesse all'interno della relata di notificazione come avvenuto nel caso di specie. 3. Va aggiunto che, in ogni caso, la domanda -per come formulata da parte attrice- appare infondata per mancato raggiungimento della prova.
3.1 Infatti, nella fattura in atti si parla di “15 elementi in lega cromasit rifatti”. Inoltre nell'atto introduttivo parte attrice afferma che: “il Sig. le comunicava, in presenza di testi, la Controparte_1 necessità di provvedere preliminarmente all'asportazione di un granuloma, con necessità di estrarre alcuni denti e procedere, altresì, a limature ed incapsulamenti” (vedi pag. 1 atto di citazione). Al contrario nella perizia d'ufficio redatta dal dott. si legge che nell'arcata superiore è Persona_1 presente “una protesi fissa metallo ceramica di 12 elementi decementata con ceramiche fratturate..”
e che nell'arcata inferiore “è presente una protesi fissa di sei elementi in metalloceramica…” entrambi con difetti di struttura.
Ciò comporta che si tratta di una struttura (anche per materiale) completamente diversa da quella che il avrebbe descritto alla paziente, secondo quanto riportato dalla stessa parte attrice. CP_1
4. In tale contesto la testimonianza dell'ex coniuge di parte attrice non è in grado di Testimone_1 sovvertire le predette risultanze, in quanto appare generica sul materiale usato e sul tipo di impianto applicato.
5. La particolare natura della causa induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice
Compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo