Articolo 2 della Legge 8 luglio 1950, n. 632
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 settembre 1950
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire 33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda autonoma, delle poste e dei telegrafi, imputandole al capitolo 1.
Entrata in vigore il 14 settembre 1950