Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di RE LI, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.391/2023 promossa da:
(codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.05.1968, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Losi e Barbara Ferrari
RICORRENTE
Contro
(p.i C. Controparte_1 P.IVA_1
F. ) in nome e per conto del l.r.p.t., con sede in Bagnolo in Piano, Via P.IVA_2
Olimpia n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Felli
RESISTENTE
in punto a: accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme per differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 27.04.2023 il signor Parte_1 conveniva in giudizio per l'udienza del 27.06.2023 dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di RE LI il per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice
VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che il rapporto in essere tra il signor
[...]
ed il debba qualificarsi fin dal mese di gennaio 2019 quale Pt_1 CP_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che le mansioni svolte dal ricorrente erano correttamente inquadrate nella categoria quadro del CCNL Nettezza
Urbana aziende private ovvero, nella denegata ipotesi contraria, nel diverso livello ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare il a corrispondere al CP_1
ricorrente la somma lorda di euro 109.459,80 a titolo di differenze retributive, nonché quella lorda di euro 19.194,12 quale indennizzo per il licenziamento illegittimo come quantificati in ricorso e così complessivamente pari ad Euro 128.653,92 al netto dei contributi a carico dell'azienda, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora del 19/01/2023 (data del licenziamento) al saldo effettivo;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze”.
A fondamento delle pretese il ricorrente deduceva di aver iniziato la propria collaborazione con il suddetto a seguito di proposta di contratto di CP_1
consulenza commerciale e pubbliche relazioni di durata 4 mesi a decorrere dal gennaio
2019 e scadenza 21.05.2019, intendendo avvalersi della sua professionalità per CP_1
ampliare sul territorio nazionale i propri servizi e le collaborazioni tramite accordi con nuove aziende, gruppi societari e associazioni.
In tale contratto il conferiva ad l'incarico di consulenza di carattere CP_1 Pt_1
commerciale e di pubbliche relazioni con Enti Pubblici e più in generale con le
Amministrazioni Comunali e Provinciali delle Provincie di Varese, Milano, Novara,
Verbano Cusio Ossola, Lecco e Como, con l'incarico di ricercare e svolgere le trattative con nuovi consorziati o con aziende di soccorsi stradali, con collaboratori e o segnalatori, oltre che di fornitori e posatori di manufatti nel rispetto delle direttive aziendali e delle indicazioni dei referenti aziendali;
per lo svolgimento di tale attività lavorativa era previsto un compenso di euro 2.000,00 più iva oltre ad un ulteriore compenso a titolo di provvigioni aggiuntive per ogni intervento di pulizia post incidente eseguito nelle province di competenza e per ogni ente comunale e provinciale acquisito.
Pag. 2 di 10 L'attività lavorativa veniva regolarmente svolta, come risulta dalle fatture emesse dalla società del quale l'amato era LR. Controparte_2
A gennaio 2020 la presidenza del , proponeva al signor un nuovo accordo CP_1 Pt_1 per l'attività lavorativa da svolgere nel 2020 avente per oggetto la consulenza commerciale della durata di due anni finalizzata a: “1. definizione e condivisione di strategie di marketing e di metodologie che siano in grado di individuare nuovi imprenditori del settore da consorziare (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esclusivo, soccorritori stradali, collaboratori/segnalatori, fornitori e posatori di manufatti etc), ed Enti comunali e provinciali con i quali il possa CP_1 lavorare;
2. alla corretta formulazione delle offerte commerciali;
3. all'incremento di fatturato e del numero dei consorziati/Enti pubblici con cui lavorare/collaborare.”
Era stabilito un corrispettivo annuo di Euro 21.000,00, oltre iva, da corrispondere in 12 rate mensili di Euro 1.750,00 ciascuna, oltre iva e provvigioni aggiuntive determinate nel loro ammontare per ogni intervento di pulizia strada post incidente e per ogni convenzione stipulata.
Anche tali prestazioni sono state regolarmente svolte dal ricorrente da gennaio 2020 a luglio 2021, quando con mail del 22.07.2021 prima della scadenza biennale, il presidente in[...] Pt_1 per oggetto una collaborazione per l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a servizio di Enti pubblici e
Privati, anche tramite partecipazione dei consorziati con sedi in tutta Italia e per l'ampliamento della propria presenza a carattere nazionale, oltre che per incrementare la partecipazione di nuove aziende consorziate così da poter partecipare in tutta Italia a bandi di gara ed affidamenti presso la Pubblica
Amministrazione.
Sul piano economico il contratto prevedeva che per la fase iniziale (start-up, vale a dire fino al 31.12.2021) il corrispondesse la somma di Euro 1.500,00 mensili oltre iva CP_1
poi, a partire da gennaio 2022, il corrispettivo si sarebbe ridotto ad Euro 1.000,00 per i successivi 6 mesi, mentre per quelli restanti il sig. avrebbe avuto diritto solo ad Pt_1
un compenso a
Pag. 3 di 10 Provvigione.
Anche tale contratto ha avuto il proprio compimento, ed il sig. ha svolto la sua Pt_1
attività da luglio 2021 a maggio 2022 emettendo fattura per i relativi importi.
Successivamente, in data 01.05.2022, veniva stipulato un ulteriore contratto avente ad oggetto una collaborazione sostanzialmente analoga a quella precedentemente prestata, per un compenso fisso da corrispondere mensilmente di Euro 2.000,00 oltre iva.
Essendo evidente -in tesi attrice- che i contratti di collaborazione stipulati a partire dal
2019, inizialmente con la e poi, a partire da settembre 2019, con il Controparte_2
sig. personalmente, celassero un rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente Pt_1
tramite il proprio legale con diffida in data 10.11.2022, chiedeva alla Direzione
Generale del il riconoscimento della qualifica di lavoratore subordinato nonché la CP_1
corresponsione delle somme fino a quella data dovute con particolare riferimento alle differenze retributive e contributive.
Con lettera datata 17.01.2023 il comunicava la risoluzione anticipata ex art. 6 dal CP_1 contratto sottoscritto in data 01.05.2022 per mancato espletamento dell'attività lavorativa da ottobre 2022; lettera che veniva contestata dall' che -qualificando la Pt_1
stessa come licenziamento- la impugnava mettendo a disposizione le proprie energie lavorative e avanzando richiesta di riconoscimento della qualifica di lavoratore subordinato in qualità di quadro.
Si è costituito nei termini il contestando le avverse deduzioni sia in CP_1
fatto che in diritto ed evidenziando la natura genuina di collaborazione autonoma come emerge non solo dai contratti via via stipulati, ma dal conformarsi stesso della prestazione resa, in assenza di potestà gerarchica, senza vincoli orari e in totale libertà decisionale.
A seguito di scioglimento di riserva è stata svolta attività istruttoria mediante escussione di 4 testimoni, e viene oggi posta in decisione a seguito del deposito di note scritte.
Il ricorso non appare fondato.
Nel merito –pur con qualche contraddittorietà emersa in sede istruttoria- gli elementi identificanti la subordinazione non paiono essere stati dimostrati.
Afferma consolidata e risalente giurisprudenza che “L'elemento che contraddistingue il
Pag. 4 di 10 rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”
Cass.Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009. Tanto è osservato “sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo”.
E' dunque onere precipuo del lavoratore fornire prova del rapporto di subordinazione gerarchica esistente tra sé ed il presunto datore di lavoro, cui fanno da corollario, tra gli altri, i parametri della retribuzione fissa, del rispetto dell'orario di lavoro, della giustificazione delle assenze e malattie ecc..
Qualora sia impossibile o estremamente difficile fornire tale prova, gli elementi indiziari di cui sopra hanno comunque da essere gravi, precisi e concordanti.
Nel caso in esame vi è una totale carenza di prova in ordine all'elemento principe della subordinazione, e cioè l'esercizio di un qualsivoglia potere gerarchico nei confronti del sig. Pt_1
Anzitutto, nemmeno è identificata la figura o le figure dei responsabili gerarchici che avrebbero impartito ordini e/o direttive al lavoratore, né è allegato dettagliatamente di quali ordini si trattasse;
in quattro anni di preteso rapporto di subordinazione, il ricorrente non è poi stato in grado nemmeno di produrre una mail, un messaggio, o qualunque altro documento che rivelasse indizi significativi di disposizioni ricevute.
Nemmeno è stato allegato che il ricorrente dovesse in qualche modo giustificare le malattie, chiedere permessi, concordare le ferie con il restante personale;
né è precisato che egli sia stato oggetto di richiami, solleciti, censure: tutti elementi tipici del potere disciplinare.
Questa lacuna non è colmata nemmeno dall'esistenza di altri indizi, quali l'avere una postazione fissa, il rispetto degli orari, utilizzare beni aziendali ed essere comunque
Pag. 5 di 10 inserito stabilmente in un contesto lavorativo.
Infatti, in ordine alla postazione fissa aziendale, nessuno dei testi escussi ne ha affermata l'esistenza, ed al contrario è stato riferito come, nelle sporadiche apparizioni presso la sede di RE LI (cfr. teste , il sig. si collocasse o dove Tes_1 Pt_1
capitava, o al più in una postazione che cambiava periodicamente.
Neppure è stata riferita la dotazione di beni aziendali (PC, cellulare, schedari ecc.), ed anche l'assegnazione di una vettura aziendale è elemento incerto (confermato da e che tuttavia si è dimostrato teste poco attendibile, e di ciò infra;
Tes_2 Per_1
escluso da . Tes_3
Il teste per altro, ha esposto (ma la circostanza era già nota mediante le Tes_1 produzioni documentali del ) che “Da quel che ricordo non c'era più già CP_1 Pt_1 da giugno 2022 e sapevo che aveva un'altra società SG RL con il presidente Pt_1
e il vice presidente da quel che mi era stato Persona_1 Controparte_3
detto dallo stesso presidente e questa società aveva un ufficio Persona_1 all'interno degli uffici della sede di . L'ufficio di SG RL era nell'ala opposta a CP_1
dove avevo io la mia postazione. Non ho mai visto il doc. n. 5 di parte ricorrente che mi viene rammostrato ed è un contratto diverso da quello che avevo io”.
A.D.R.: “Posso dire che una volta mi ha chiamato al telefono aziendale Pt_1 dall'ufficio in cui lavorava e sul mio telefono è uscita la scritta SG”.
In sostanza e il ricorrente sono stati (e forse sono tutt'ora, non è dato Per_1 conoscerlo) soci e colleghi in una società 'parallela' e non consorziata in CISA1, che
Pag. 6 di 10 aveva finalità analoghe a quelle delle consorziate, società nella quale prestava Pt_1
comunque la propria attività lavorativa pur in costanza di contratto con , tanto da CP_1
essere presente negli uffici della SG e telefonare dal telefono della stessa.
Da ciò consegue da un lato la scarsa attendibilità del teste poiché versa in Per_1 rapporti economici/di colleganza con l'attore, dall'altro la non esclusività delle prestazioni rese da a poiché, come s'è detto, egli rendeva in parallelo altre Pt_1 CP_1 prestazioni d'opera in favore di SG.
Per altro, anche il contenuto della corrispondenza intercorsa tra l'allora Presidente CISA
Di Tommaso, l' ed il che ipotizzano la costituzione di una nuova società Pt_1 Tes_2
CP_
“Orizzonte” per mezzo della quale fare utili “attingendo dal Know-how del (All.
14 e cioè mail del 27.12.21) evidenziano lo stretto (e professionalmente ambiguo) CP_1
rapporto intercorrente tra i due, ed escludono qualunque rapporto di dipendenza o gerarchia, come emerge anche, ad esempio, dalla mail del 08.01.22 nella quale mettono a punto modalità operative per il trasferimento della proprietà
CP_ della Fiat punto tg. EH433HX di proprietà del e per i programmi economici futuri
(doc. 15 ). CP_1
L'autonomia di cui l' godeva raggiunge l'apice nella parte in cui lo stesso “tratta” Pt_1 per poi fornire al Consorzio direttive sull'acquisto di una autovettura da intestare al
Consorzio (doc. 16 ). CP_1
Per converso, l'utilizzo da parte di di personale operante in autonomia a supporto CP_1
appare oltremodo legittimo: il nasce nel 2009 per gestire il servizio di CP_1
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente così da diventare, nel tempo, operatore nazionale leader nel settore, per essersi strutturato anche per mezzo dell'acquisizione di tutte le certificazioni per la partecipazione alle gare d'appalto presso Enti comunali, provinciali e regionali. Ed operando negli anni grazie ad incarichi di consulenza sottoscritti con agenti commerciali, tra cui che si adoperavano Pt_1 all'implementazione dell'attività del . CP_1
Il ricorrente infatti non era l'unico consulente commerciale. Come lui, CP_6
, , ciascuno
[...] Testimone_4 CP_7 CP_8 Controparte_9
al quale era attribuita una zona di consulenza che spaziava sull'intero territorio nazionale, fornivano supporto finalizzato appunto all'apporto di nuova clientela,
Pag. 7 di 10 emettevano fatture per l'attività di consulenza (doc. 2 ) ed al pari di erano CP_1 Pt_1
dotati di strumenti di presentazione aziendale quali biglietti da visita (doc.3 ) e CP_1
come hanno univocamente precisato i testi escussi tra cui Testimone_4
Tra i numerosi e fondati elementi offerti dal a prova della assoluta genuinità CP_1
dei contratti di consulenza, ivi compresi quelli intercorsi con il ricorrente, è la circostanza non secondaria che non solo nel corso del quinquennio interessato Pt_1
alla causa abbia emesso fatture quale libero professionista (per altro, nei primi anni, a mezzo di società a rl della quale era legale rappresentante), ma che abbia prestato attività di consulenza anche per ditte terze (cfr. fatture 2 e 4 del 2022 emesse in favore di ' cquisizione in Parte_2
giudizio ex officio); il che contrasta insanabilmente con una attività di lavoro subordinato resa -come si afferma- in via continuativa nei confronti del . CP_1
La realtà è dunque ben altra: e cioè che il sig. è un libero professionista e/o Pt_1
imprenditore (a seconda delle vesti che indossa o dei momenti storici in cui esercita la propria attività) estremamente competente nel campo della pulizia stradale, che proprio per tale competenza opera su più fronti ed in favore di diverse realtà (il , CP_1
ORIZZONTE SG RL ecc..) a volte anche in palese conflitto di Parte_2
interessi con quella che si vorrebbe la datrice di lavoro a tempo indeterminato.
Prova ne è che sempre il sig. con ricorso rubricato al r.g. Cont. n. 658/23 (doc. Pt_1
19 ), depositato in data 17.02.2023 ( e dunque in sostanziale contemporaneità con CP_1
il deposito del presente procedimento, che è stato iscritto in cancelleria il 6/4/2023), chiedeva l'emissione, al Giudice di Pace di RE LI, del decreto ingiuntivo n.
420/2023 del 22.02.2022, per la somma di € 4.004,00 oltre interessi e spese di procedura notificandolo al il 27.03.23. CP_1
Il ricorrente a supporto della domanda monitoria deduceva: Pt_1
- di aver stipulato con , in data 01.05.2022, un contratto per la fornitura di un CP_1
servizio di consulenza (è lo stesso contratto più sopra richiamato);
- che in forza di detto contratto le parti stabilivano un compenso mensile di € 2.000,00;
- che stante l'espletamento della propria attività emetteva le fatture elettroniche n.ri n.
15 del 01/12/2022 per l'importo di € 2.002,00 e n. 1 del 02/01/2023 per l'importo di €
2.002,00 per un totale complessivo di € 4.004,00;
Pag. 8 di 10 - che vani sono stati i tentativi volti ad ottenere quanto dovuto.
Tale azione monitoria di pagamento di somme portate da fatture che il ricorrente ritiene gli siano dovute ex art 2222 c.c. si prospetta all'evidenza come palesemente inconciliabile con il riconoscimento della natura subordinata del medesimo rapporto per il quale ha emesso fattura e pretende giudizialmente il pagamento.
La domanda di accertamento di palesa anche per questo del tutto infondata.
Va respinta invece la domanda risarcitoria per lite temeraria (ancorchè alcuni elementi dedotti dal possano far propendere per una colpa grave dell' nell'intentare CP_1 Pt_1
la presente controversia) in quanto in atti sono emersi elementi (anche se secondari e del tutto carenti a raggiungere dignità di prova) minimamente contrastanti con l'impianto probatorio fornito dal , elementi che portano a suffragare una (ancorchè CP_1
modesta) buona fede nel promuovere il presente contenzioso
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della diversa posizione economica delle stesse.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:
1. Rigetta il ricorso;
2. Rigetta la domanda proposta da Controparte_1
ex art.96 cpc
[...]
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. Riserva la motivazione in 10 giorni
RE LI, li 21 maggio 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Risulta per tabulas infatti che in data 07.04.2022 venisse costituita la società denominata SG
PP GI AL SR (All. 11 cioè la Visura CCIAA SG), con il seguente oggetto CP_4 sociale: “La progettazione, gestione ed erogazione di servizi ed attività di consulenza ed assistenza ad imprese pubbliche e private, in ambito societario, finanziario e marketing……” e che i soci fossero i Signori: nella qualità di amministratore Unico, Persona_1 Pt_1
e nella qualità di Soci al 24% cadauno. Parimenti per tabulas è risultato
[...] Controparte_5 documentato che in data 01.05.2022 (doc.12 Contratto di comodato gratuito SG CISA), il
, di cui l'allora presidente era il signor , siglasse un accordo con la CP_1 Per_1 richiamata SG RL (il cui presidente ancora una volta era il ) con cui il primo dava Per_1 incarico alla seconda (rectius, a se stesso/i…) di espletare tutte le attività di consulenza così come da contratto.