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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 33/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Antonino Campolo 4/A, presso lo studio dell'Avv. STRANGIO
LORENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ), rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti IMBRIACI SILVANO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell' sito in Reggio di Calabria, Viale Calabria n. 82; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 5.1.2023 la parte ricorrente ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 2067/2021 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto dallo stesso statuito, le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Ad esito dell'udienza di discussione del 26.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13.12.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 30.12.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 5.1.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, laddove parte resistente intenda contestare l'esistenza delle condizioni dell'azione ovvero i presupposti della stessa, deve depositare autonoma dichiarazione di dissenso sul punto ed introdurre, nell'osservanza dei termini perentori, il giudizio di opposizione.
Sul punto la S.C. ha recentemente ribadito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4
e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. ord. n. 20847 del 02.08.2019).
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante. Il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate. Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha spiegato in merito alla prima osservazione di parte opponente relativa all'errata valutazione della condizione di obesità in cui versa che “la voce tabellata indicata da parte ricorrente riguarda la menomazione
“Obesità con IMC compreso tra 35-40” mentre la condizione della ricorrente accertata è quella di “semplice” Sovrappeso, come da noi indicato, in quanto il suo
Indice di Massa Corporea risulta di 27,89”.
Con riferimento alla seconda osservazione avanzata dalla ricorrente in merito alla patologia “sindrome depressiva” ove il consulente ha ritenuto di qualificarla come media (cod. 2205) in luogo di quella endogena grave (cod. 2210) o comunque endoreattiva grave (cod. 2206), nell'elaborato integrativo, il consulente richiamando l'elaborato peritale della fase di ATP ha specificato che “Le motivazioni da noi fornite per spiegare lo scarso valore probante dell'unica certificazione psichiatrica prodotta ed il fatto che tale gravissimo quadro clinico (“Depressione senile grave con defict mnesici, gravi turbe comportamentali e profonda disorganizzazione della vita socio-relazionale”) non è stato né “percepito” dallo scrivente nel corso dell'esame peritale né emerso nel racconto anamnestico registrato prima della visita, ci rendono convinti, in scienza e coscienza, che la valutazione da noi data, della patologia psichiatrica della ricorrente, è assolutamente più che congrua alle reali condizioni della stessa.”.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente già in sede di ATP induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale, anche in considerazione del fatto che i procuratori della parte ricorrente si sono limitati a dichiarare che le patologie di carattere cardiologico, psichiatrico e metabolico subiranno un peggioramento sulla base di una previsione futura non accompagnata da alcun documento diagnostico a sostegno delle proprie asserzioni.
Ne consegue, quindi, che la ricorrente risulta affetta da “Insufficienza venosa cronica arti inferiori con esiti di crossectomia femorale sinistra e di TVP. Artrosi polidistrettuale e discopatie lombari (L3-L4/L4-L5) con modesto deficit funzionale. Sindrome depressiva” e pertanto è “Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età di grado medio- grave 82%” senza la necessità di assistenza continua e persona in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92 con decorrenza dal
17.07.2020 (data della domanda amministrativa).
Da quanto sopra, consegue senz'altro il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti CP_1
della dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 33/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Antonino Campolo 4/A, presso lo studio dell'Avv. STRANGIO
LORENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ), rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti IMBRIACI SILVANO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell' sito in Reggio di Calabria, Viale Calabria n. 82; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 5.1.2023 la parte ricorrente ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 2067/2021 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto dallo stesso statuito, le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Ad esito dell'udienza di discussione del 26.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13.12.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 30.12.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 5.1.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, laddove parte resistente intenda contestare l'esistenza delle condizioni dell'azione ovvero i presupposti della stessa, deve depositare autonoma dichiarazione di dissenso sul punto ed introdurre, nell'osservanza dei termini perentori, il giudizio di opposizione.
Sul punto la S.C. ha recentemente ribadito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4
e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. ord. n. 20847 del 02.08.2019).
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante. Il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate. Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha spiegato in merito alla prima osservazione di parte opponente relativa all'errata valutazione della condizione di obesità in cui versa che “la voce tabellata indicata da parte ricorrente riguarda la menomazione
“Obesità con IMC compreso tra 35-40” mentre la condizione della ricorrente accertata è quella di “semplice” Sovrappeso, come da noi indicato, in quanto il suo
Indice di Massa Corporea risulta di 27,89”.
Con riferimento alla seconda osservazione avanzata dalla ricorrente in merito alla patologia “sindrome depressiva” ove il consulente ha ritenuto di qualificarla come media (cod. 2205) in luogo di quella endogena grave (cod. 2210) o comunque endoreattiva grave (cod. 2206), nell'elaborato integrativo, il consulente richiamando l'elaborato peritale della fase di ATP ha specificato che “Le motivazioni da noi fornite per spiegare lo scarso valore probante dell'unica certificazione psichiatrica prodotta ed il fatto che tale gravissimo quadro clinico (“Depressione senile grave con defict mnesici, gravi turbe comportamentali e profonda disorganizzazione della vita socio-relazionale”) non è stato né “percepito” dallo scrivente nel corso dell'esame peritale né emerso nel racconto anamnestico registrato prima della visita, ci rendono convinti, in scienza e coscienza, che la valutazione da noi data, della patologia psichiatrica della ricorrente, è assolutamente più che congrua alle reali condizioni della stessa.”.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente già in sede di ATP induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale, anche in considerazione del fatto che i procuratori della parte ricorrente si sono limitati a dichiarare che le patologie di carattere cardiologico, psichiatrico e metabolico subiranno un peggioramento sulla base di una previsione futura non accompagnata da alcun documento diagnostico a sostegno delle proprie asserzioni.
Ne consegue, quindi, che la ricorrente risulta affetta da “Insufficienza venosa cronica arti inferiori con esiti di crossectomia femorale sinistra e di TVP. Artrosi polidistrettuale e discopatie lombari (L3-L4/L4-L5) con modesto deficit funzionale. Sindrome depressiva” e pertanto è “Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età di grado medio- grave 82%” senza la necessità di assistenza continua e persona in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92 con decorrenza dal
17.07.2020 (data della domanda amministrativa).
Da quanto sopra, consegue senz'altro il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti CP_1
della dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi