Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 571/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20/01/1965 (C.F. ); C.F._2
elettivamente domiciliati in Palermo, Via G. Daita n.15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Atria che li rappresenta e difende per mandato in atti
Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
n.q. di procuratrice della con sede in Conegliano (TV), Via V. Controparte_2
Alfieri n.1 (C.F. ); P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Carducci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gabriele
Messina Vitrano che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di TE SE, con sentenza n. 179/2021 pubblicata in data 22/02/2021, all'esito del giudizio n.r.g. 2585/2017, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della
[...] nella qualità di procuratrice della dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 costituzione del fondo patrimoniale del 5/10/2012, stipulato dai convenuti e Parte_1
, in Notaio di Bagheria n. 14057 di Rep. e n. 8592 di Parte_2 Persona_1
Racc. ed ha condannato e al pagamento, in solido Parte_1 Parte_2 fra loro, in favore della e per essa quale procuratrice Controparte_2 [...]
delle spese di lite che ha liquidato in € 7.999,00, di cui € 7.254,00 per onorari Controparte_1 ed 545,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A e rimborso forfettario come per legge.
Avverso la detta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
eccependone l'erroneità sotto vari profili.
[...]
Si è costituita in giudizio, la n.q. di procuratrice della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, insistendo per la conferma Controparte_2 integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 20/09/2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DI APPELLO
1.2. Con i primi due motivi di appello, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza per omessa preventiva escussione del debitore principale. Secondo la prospettazione degli appellanti, poiché la Banca creditrice non ha escusso la garanzia del debitore principale nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., la stessa deve ritenersi decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria.
I motivi di appello, in quanto strettamente e logicamente connessi tra loro, andranno trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio,
[...] quale procuratrice della sul presupposto di essere Controparte_1 Controparte_2 creditrice di , nella sua qualità di fideiussore della società Mare e Monti Village Parte_1
s,r.l. sino all'ammontare dell'importo di € 150.000,00, ha agito in giudizio ex art. 2901 c.c. chiedendo che venisse revocato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato dai coniugi convenuti in data 5/10/2012, in quanto lesivo della sua garanzia.
Ora è noto che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria.
L'art. 2901 c.c. è stato quindi inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16819).
Tali essendo i presupposti dell'azione revocatoria, è evidente che alcun rilievo assume in questo giudizio la questione della nullità della fideiussione rilasciata da a garanzia del Parte_1 credito vantato dall'appellata nei confronti di Immobiliare Mare e Monti Village s.r.l., sia sotto il profilo della violazione della normativa antitrust che sotto il profilo della normativa consumeristica, trattandosi di contestazioni estranee al presente giudizio e peraltro, per quanto rappresentato dalle parti, oggetto di separato contenzioso ancora sub judice. Ciò che rileva e che non è oggetto di contestazione è l'esistenza stessa del contratto di fideiussione sottoscritto da
, di per sé sufficiente a fondare le ragioni creditorie latamente intese dall'art. Parte_1
2901 c.c. in capo all'appellata. Ancora priva di pregio è la doglianza in base alla quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova relativa alla conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto di costituzione del fondo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Occorre, in primo luogo, concordare con il giudice di primo grado in merito all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere (stante l'irrilevanza, per come già esposto, della litigiosità dello stesso). A questo proposito, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria
l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. civ. n.
25016/2008).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non ha neanche adempiuto all'onere, sullo Parte_1 stesso gravante, di provare che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie. Deve, pertanto, concludersi che lo stesso fosse pienamente consapevole di ledere la garanzia patrimoniale della stante la costituzione, unitamente alla moglie CP_3 [...]
, di un fondo patrimoniale in cui erano confluiti beni non gravati da ipoteche Parte_2 che avrebbero potuto garantire il credito vantato, divenuto certo e definitivo con sentenza n.
1022/2022 del Tribunale di TE SE (resa a definizione del giudizio di opposizione a D.I.
RG. n. 4221/2017) che ha accertato e quantificato il debito in € 150.000,00 oltre interessi.
Ed ancora, neanche può ritenersi inconsistente l'elemento soggettivo, per non avere la società creditrice escusso il fideiussore entro il termine di 6 mesi sancito dall'art. 1957 c.c. Nel caso che ci occupa, infatti, la fideiussione sottoscritta da deroga espressamente al Parte_1 disposto dell'art. 1957 c.c. e prevede l'escussione del garante a prima richiesta. Al riguardo, giova infatti osservare che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore nel termine semestrale previsto dall'art.1957 co. 1 c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fidejussione si estingue solo all'estinguersi del debito garantito” (Cass. civ. n. 8839/2007). Anche sotto tale profilo deve, pertanto, concludersi che lo stesso fosse pienamente consapevole di arrecare un forte pregiudizio alle ragioni creditorie della stante il compimento, successivamente alla sottoscrizione del CP_3 contratto di fideiussione (avvenuta in data 17/03/2006), di un atto di disposizione a titolo gratuito che ha determinato il sostanziale annullamento della garanzia patrimoniale generica fornita al momento della sottoscrizione della fideiussione.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
-condanna e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., n.q. di procuratrice della Controparte_1
delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 Controparte_2 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data
30/01/2025.
Palermo, 03/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo