Ordinanza collegiale 6 settembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/06/2025, n. 11503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11503 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7514 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse Umane, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CA AG, LA OM, NA MI, AT OL, IM LE, IO AG, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE
Per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO E UFFICI CENTRALI, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 24/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove non riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Universale (di seguito anche “SCU”) ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n.44/2023 (doc.1/2);
Per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 24/05/24 relativi alla REGIONE LAZIO, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Universale (di seguito anche “SCU”) ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL
n.44/2023 (doc.3);
Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.4);
Per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie” e previsti l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo se lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.5/6);
Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.7);
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA
dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE svolto e il conseguente riconoscimento della riserva in graduatoria di merito per la REGIONE LAZIO della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TT NA il 20\12\2024 :
PER L’ANNULLAMENTO
Per quanto di ragione e se lesivi, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione (asseritamente denominate nell’atto di approvazione “rettifiche di graduatorie” e nel file salvato sul sito istituzionale come “graduatorie definitive di merito”) pubblicati (solo) sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 9/08/2024 ma recentemente conosciuti con il loro deposito nel fascicolo telematico del giudizio in data 21/11/2024, inerenti alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3);
Per quanto di ragione e se lesivi, dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4);
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27 giugno 2024 e depositato il successivo 11 luglio, la dottoressa AN TT ha impugnato la graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lazio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), nella parte in cui non riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Universale ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n.44/2023, con gli atti presupposti e conseguenti.
2. – Parte ricorrente lamenta che L’Amministrazione non ha riconosciuto in suo favore il titolo dell’avvenuto svolgimento del Servizio Civile Universale, avendo ritenuto che l’interessato fosse stato impegnato nel diverso istituto costituito dal Servizio Civile Nazionale; e ciò, sebbene il Bando di Servizio Civile (per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale relativo all’anno 2017) fosse stato pubblicato (e quindi anche il servizio fosse stato svolto) “dopo” l’introduzione della modifica normativa avvenuta con il D.lgs. n.40/2017 entrato in vigore il 18/04/2017.
3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi
1) Violazione bando di concorso; violazione del d.lgs. n. 40/2017 e dell’art.3 l.n.241/90; violazione degli art.3 e 97 della costituzione; violazione dei principi del legittimo affidamento, del “favor partecipationis” e della “par condicio concorsorum”; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e irragionevolezza: nella parte in cui l’amministrazione ha qualificato il scu svolto dalla parte ricorrente come scn.
Il motivo è imperniato sulla tesi per cui la parte ricorrente ha terminato il servizio civile a settembre 2018, ossia dopo l’entrata in vigore della nuova normativa istitutiva del SCU; dunque il Servizio svolto dalla parte ricorrente è stato regolamentato da un Bando pubblicato in vigenza della nuova normativa e la cui procedura e il relativo svolgimento si sono svolti e conclusi sotto il regime del D.lgs. n.40/2017 e rilasciando così un titolo qualificabile - a tutti gli effetti – come Servizio Civile Universale.
2) Violazione dell’art.9 del bando di concorso; eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, carenza di motivazione, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e irragionevolezza ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria e irragionevolezza: nella parte in cui l’amministrazione non ha riconosciuto il scu svolto dalla parte ricorrente.
Il motivo riprende la tesi del mezzo precedente, ma, questa volta, sotto il profilo della ritenuta prevalenza della sostanza sulla forma, dovendosi qualificare come Servizio Civile Universale quello svolto dalla ricorrente.
3) In subordine - violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art.18 c.4 del d.lgs.n.40/2017 (come modificato dalla l.n.74/2023); violazione degli artt.2 e 52 della costituzione; violazione dell’art.3 della l.n.241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e violazione del principio della “par condicio”: nella parte in cui, l'amministrazione non ha equiparato il scn al scu.
Le due forme di servizio civile in discussione sarebbero poi equiparabili, atteso che l’uno sarebbe l’evoluzione dell’altro, in quanto entrambi connotati dall’assolvimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.
3. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio deducendo, con memoria, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (in quanto l’eventuale riconoscimento della riserva non gioverebbe a parte ricorrente, idonea non vincitrice), la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione della mancata impugnazione della nuova graduatoria del concorso, pubblicata il 9 agosto 2024, e la sua infondatezza nel merito.
4. – Con ordinanza n. 16185\2024 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, collocatisi in graduatoria in posizione migliore di quella di parte ricorrente ed inclusi nella graduatoria finale di merito e nell’elenco dei vincitori della selezione pubblica di cui si discute, limitatamente alle graduatorie formate per l’area regionale di interesse di parte ricorrente.
L’incombente è stato assolto.
5. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 dicembre 2024 e depositato il giorno successivo, recante le medesime censure svolte in quello introduttivo, oltre ad un motivo di illegittimità derivata, la ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria di merito del concorso pubblicata il 9 agosto 2024, deducendo, quanto alla tempestività di tale impugnazione, di avere conosciuto la graduatoria medesima solo a seguito del suo deposito in giudizio ad opera della difesa erariale in data 21 novembre 2024, in quanto l’atto non sarebbe stato pubblicato sul Portale INPA ed inoltre sarebbe << stata addirittura “mascherata” all’interno del sito web istituzionale dell’Agenzia con la diversa denominazione “graduatoria definitiva di merito ”>>.
6. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 25 marzo 2025.
7.– Si ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito formulate dalla resistente, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati nel merito, e vanno respinti.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto essi mirano, tutti, alla dimostrazione della tesi di fondo dell’impugnazione, per la quale il servizio civile svolto da parte ricorrente, sebbene recante il nomen juris di Servizio Civile Nazionale, avrebbe i connotati del Servizio Civile Universale, e come tale andrebbe dunque qualificato, perché svolto in forza di bando pubblicato dopo l’istituzione del secondo mediante il d.lgs. n. 40\2017 (I motivo introduttivo e I motivo aggiunto), perché avente le medesime caratteristiche sostanziali del primo (II motivo introduttivo e II motivo aggiunto e perché finalizzato alla tutela del valore costituzionale della difesa della Patria (III motivo introduttivo e III motivo aggiunto).
I detti motivi –compreso quello che invoca l’illegittimità derivata della nuova graduatoria dall’illegittimità della precedente- sono infondati.
La equiparazione del Servizio civile nazionale (svolto da parte ricorrente dal 13 settembre 2017 al 12 settembre 2018, come documentato) al Servizio civile universale sostenuta in ricorso, infatti, non trova riscontro nella normativa di riferimento, sicchè è legittima la mancata applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per chi abbia svolto il primo, della riserva di posti di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 40\2017.
Tale norma, come modificata dall’art. 1 comma 9-bis del decreto legge n. 44\2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, prevede che “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (…)”.
La differenza tra i le due forme di servizio civile succedutesi nel tempo è evidente.
Il Servizio civile nazionale è stato istituito dalla legge n. 311 del 2000, che al Capo I prevede: “1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli 3;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.”
Alla luce di tale norma fondante risulta evidente che l’istituto si pone, sotto lo specifico profilo dell’alternatività tra due prestazioni personali imposte, in linea di continuità con la legge n. 772\1972, che aveva introdotto il servizio civile sostitutivo di quello obbligatorio di leva per “Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza” “attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto”.
Non rileva in questa sede che tra l’istituto disciplinato dalla legge n. 772\1972 e quello previsto dalla legge n. 311\2000 vi fossero delle rilevantissime differenze, ed innanzitutto quella per cui il primo derivava da una valutazione discrezionale dell’Autorità militare sulla “circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente” (art. 3), mentre al secondo erano ammessi “i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate” (art. 4 L. 64\2001), senza valutazioni discrezionali da parte del Ministero della Difesa (anche perché le competenze amministrative in materia erano state contestualmente trasferite all’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230).
Ciò che rileva è invece che anche il Servizio civile nazionale costituiva, al pari di quello sostitutivo di cui alla legge n. 772\1972, prestazione personale integrante assolvimento dell’obbligo di difesa della Patria alternativa al servizio obbligatorio di leva, imposta (art. 23 Cost.) a coloro che avessero manifestato obiezione di coscienza al servizio militare.
8. - La cesura di carattere normativo tra i due istituti posti in comparazione da parte ricorrente ha il suo presupposto logico necessario nella intervenuta abolizione del servizio militare obbligatorio di leva per i cittadini di sesso maschile, avvenuta ad opera dell’art. 3 della legge n. 331\2000 e del conseguente decreto legislativo delegato n. 215\2001, che all’art. 7, come modificato dall’art. 1 della L. n. 226\2004, ha disposto la sospensione del servizio obbligatorio di leva a far data dal primo gennaio 2005.
In virtù di tale mutato quadro normativo, la prestazione del Servizio Civile Universale da parte dei volontari prescinde del tutto da motivazioni di carattere etico, religioso o filosofico, e, soprattutto, non rientra tra le prestazioni personali imposte a determinate categorie di cittadini, in quanto ha, per l’appunto, base volontaria, come prevede chiaramente l’art. 8 della Legge delega n. 106\2016, che, nel delineare i criteri cui si è poi attenuto il decreto legislativo delegato n. 40\2017, dispone, per quanto qui rileva:
“1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;
(…)
h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; (…)”
Più puntualmente, l’art. 14 del d.lgs. n. 40\2017 espressamente indica che “Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”.
Unico rilevante tratto in comune con gli istituiti di cui si è detto in precedenza, dunque, è quello per cui anche la prestazione del Servizio civile universale costituisce attività di difesa della Patria: con la definitiva acquisizione di civiltà per cui tale difesa è oramai del tutto svincolata dalla prestazione del servizio militare come forma necessitata della stessa, ma può, con almeno pari dignità rispetto a quest’ultimo, essere declinata anche in una delle attività previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 40\2017 quali settori di intervento, ossia “a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.”
Ed infatti C. Cost. n. 171\2018 ha affermato che “Il sacro dovere di difesa della Patria, configurato dall'art. 52 Cost. alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, comprendendo altresì forme di difesa civile, concorrenti con quella armata, con ciò rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale.”
Ma tale affermazione, ad avviso del Collegio, più che corroborare le tesi sostenute in ricorso (che pongono l’accento sul comune tratto della difesa della Patria), contribuiscono ad accentuare la differenza tra il servizio civile nazionale, che ancora costituiva prestazione personale imposta alternativa al servizio militare, e servizio civile universale, improntato alla ratio di fondo per cui la tale difesa si attua anche su base volontaria mediante le attività di cui si è detto e non come prestazione personale imposta in alternativa al servizio militare.
9. – Alla luce di quanto detto, la prestazione, da parte della ricorrente, del Servizio civile nazionale non può essere equiparata a quella del Servizio civile universale.
Ne deriva l’infondatezza dei motivi proposti, in quanto le su esposte differenze strutturali non possono essere colmate né da una data coincidenza temporale (svolgimento del servizio civile nazionale dopo l’entrata in vigore della normativa sul servizio civile universale) né da una richiesta lettura sostanzialistica dei due istituti (che, come visto, sono solo parzialmente equiparabili), né dal tratto comune –su evidenziato- della comune finalità della difesa della Patria.
10. – Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Per la novità della questione le spese possono essere compensate.
11. – Per la novità della questione trattata nei motivi di ricorso le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorsoe i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO