Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4043/2024
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice:
lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.
Il giudice
Lorenzo Azzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4043/2024 promossa da:
(P.VA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Maurizio Bubbo del foro di Crotone, domiciliato presso il domicilio digitale all'indirizzo pec risultante dal ReGIndE Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. e P.VA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore Generale pro tempore, con l'avv. Angelo Cantù
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OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: <accertare e dichiarare la nullit dell ingiunzione n. del notificata il emessa dall>[...]
-Distretto Como Sud Parte_2 Parte_2
e delle relative sanzioni accessorie;
Sempre nel merito dichiarare nulla l'impugnata ordinanza ingiunzione per mancata notifica del verbale di accertamento del 17.11.2020, 18.11.2020 e del
20.11.2020 -atti propedeutici all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata- redatti dai veterinari dell'Ast Insubria. Con vittoria di spese ex art. 93 c.p.c.>>. Per parte resistente: <verificata la proponibilit giuridica della domanda rigettare l perch infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto>>.
Fatto e diritto
Oggetto di impugnazione è l'ordinanza ingiunzione n. 507-OIATS-2024 del 11.11.2024 emessa dall' , Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale-Distretto Parte_2
veterinario Como Sud, a seguito del sommario processo verbale di contravvenzione n. 70001687865-
235852 del 17/11/2020 con il quale la Polizia di Stato sez. stradale di Como, in data 17/11/2020, ha accertato la violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 151/2007 poiché il ricorrente <effettuava con il veicolo sopra indicato un trasporto nazionale via terra superiore alle otto ore di animali vivi cane e gatto senza avere a bordo la prescritta documentazione informativa mod.>4). Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse>>.
Entrambi i motivi d'opposizione sono infondati per le ragioni che seguono.
Non ricorre, innanzitutto, l'eccessiva genericità dell'illecito contestato, posto che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, a prescindere dalla notifica di questo.
Quanto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 151/2007, del regolamento
CE 1/2005 e dell'art. 31 d.p.r. n. 320/1954, poi, deve osservarsi che il verbale richiama l'assenza della <prescritta documentazione informativa di trasporto mod>>, la norma sanzionatoria (art. 5
d.lgs. 151/20071) fa riferimento alla nozione di <
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014, stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
[ l'ordinanza ingiunzione n. 507-OIATS-2024 del 11.11.2024 emessa dall' Parte_2
di origine animale-Distretto Como Sud, Parte_2 Parte_2 Parte_2 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.
1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2 . Costituiscono irregolarità documentali:
a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;
b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;
c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;
d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:
1. origine e proprietà degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;
e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:
1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
4. durata prevista del viaggio;
f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate;
g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;
h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto. 3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo. pagina 3 di 4 Como, 29/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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