Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30130
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Ordinanza 22 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 16 ottobre 2024, con numero di registro generale 6935/2023. Le parti in causa sono una banca e il fallimento di una società. La banca ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva confermato la revoca di mandati irrevocabili all'incasso, ritenuti mezzi anormali di pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 1°, n. 2, della legge fallimentare. La banca sosteneva che tali mandati erano stati utilizzati per estinguere debiti preesistenti e non costituivano un atto di pagamento anormale.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto che la riscossione dei crediti tramite i mandati conferiti dalla società fallita alla banca fosse un atto di pagamento eseguito con mezzi anormali. La Corte ha argomentato che il conferimento di mandati irrevocabili all'incasso, in un periodo sospetto rispetto alla dichiarazione di fallimento, integra gli estremi della revocabilità, poiché tali atti non soddisfacevano i requisiti di normalità previsti dalla legge. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali che stabiliscono che il pagamento effettuato con mezzi anormali è revocabile, a prescindere dalla natura solutoria dei versamenti. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito, condannando la banca alle spese legali.

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Massime1

In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica del negozio a tal fine utilizzato, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e all'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità e l'esistenza di tale collegamento funzionale costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito che, se condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretta valutazione delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto anormale il pagamento effettuato dal fallito mediante un mandato irrevocabile di incasso di un credito Iva, così sottraendo tali somme alla par condicio creditorum).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30130
    Data del deposito : 22 novembre 2024

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