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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
ConSIlio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 29.3.2024
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Ponte dell'Olio (PC), rappresentata e difesa dall' Avv. Erika Muller,,
presso l a qual e ha el etto domicilio t elem ati co, in vi rtù di procura in calce al ri cors o su foglio separato. - RICO RRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
5.10.1990 a Piacenza, rappresentato e difeso dall' Avv. Erika Muller,
presso l a qual e ha el etto domicilio t elem ati co, in vi rtù di procura in calce al ri cors o su foglio separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
29.3.2024 con il qual e le P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ugi, omol ogando l e con di zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, lo s cioglimento del matrim onio dall e stesse cont ratto i n
Vigol zone(PC ) i n dat a 25.7.2015, alle seguenti
CONDIZIONI “1) Vivere separati, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1
se ne prenderanno cura esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, la formazione scolastica e la salute tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo tutte Per_1
le questioni relative al figlio impegnandosi reciprocamente a mantenere con il bambino un contatto quotidiano. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente. avrà abitazione Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) La casa familiare con tutti gli arredi in essa contenuti ad eccezione degli effetti personali già asportati dal SI. , sita in IG (Pc), via Monte Controparte_1
Lungo n. 3, viene assegnata a madre e figlio, mentre il padre ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione, dove ha trasferito anche la propria residenza.
4) Nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo del mattino, il SI. CP_1
avrà con sè due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì,
[...] Per_1 dall'uscita da scuola, o dalle ore 16 nei giorni in cui la scuola o il centro estivo sono chiusi, fino alle ore 19.30, ora del rientro del bambino a casa dalla madre. Il padre, inoltre, starà con il figlio a fine settimana alternati dalle ore 8.30 del sabato mattina fino alla domenica sera alle 18, ora del rientro del figlio dalla madre. Nelle settimane in cui il SI. avrà il turno lavorativo del pomeriggio, il padre si rende CP_1
disponibile al mattino ad accompagnare a scuola il figlio . In ogni caso il Per_1
padre godrà del diritto di visita al figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici del figlio e di quelli della madre. , come sempre fatto finora, Per_1 trascorrerà l'estate dalla bisnonna materna a Ferriere (Pc) tranne 1 o 2 settimane che trascorrerà con il padre in base alle ferie che il SI. otterrà dalla Controparte_1
Ditta ove lavora;
il padre comunicherà il prima possibile il proprio piano ferie alla SI onde darle modo di poter organizzare anche lei le proprie ferie Parte_1
con il figlio nel periodo estivo. starà con ciascun genitore per una Per_1 Per_1 settimana durante le festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo, salvo diverso accordo scritto. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio un periodo di tempo equipollente delle vacanze scolastiche, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Resta salva sempre l'attivazione dell'altro genitore in caso di necessità nella gestione del minore, in un rapporto votato alla collaborazione sia nella gestione della quotidianità oltre che nei momenti di vacanza. Resta, inoltre, inteso che se il padre sarà impegnato con i turni lavorativi, saranno i nonni materni a prendersi cura del IP . Per_1
5) Quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , il SI. Per_1 CP_1
verserà, a partire dal mese di Dicembre 2023, alla SI , la
[...] Parte_1
somma mensile di Euro 300,00= (trecento/00 euro) mediante bonifico bancario entro il giorno 12 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L'Assegno Unico per i figli sarà attribuito alla SI , Parte_1 come da Linee Guida del CNF del 29.11.2017. Tali contributi nell'interesse del figlio verranno comunque, si rendano utili ad assecondare gli interessi del figlio
, che verranno pertanto sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno, applicando le Linee Guida per le spese straordinarie del CNF del 29 novembre 2017. Entrambi i genitori convengono circa il fatto che l'educazione del figlio e le scelte sul percorso di studi e sulle attività ricreative e sportive da svolgere e quelle che riguardano la salute siano prese di comune accordo e sempre nell'interesse preminente del figlio.
7) Le spese a carico solidale dei genitori, verranno rimborsate pro quota al genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione comprovante la spesa, anticipata tramite foto whatsapp. 8) Le parti si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di espatrio per sé e per il figlio e si impegnano a comunicare Per_1 all'altro genitore eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero che dovessero essere effettuati con il figlio minore.
9) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e di non avanzare richieste economiche l'uno nei confronti dell'altro.
10) Per quanto concerne l'ex casa coniugale, assegnata a madre e figlio, il SI.
si impegna ed obbliga a trasferire alla SI.ra , senza Controparte_1 Parte_1 corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% dell'appartamento sito in IG (Pc), via Montelungo n. 3, con annesso vano cantina e relativo corrisposti finché lo stesso non sarà economicamente autosufficiente ed indipendente. Ovviamente nei giorni in cui starà con il papà, il SI. Per_1 CP_1
provvederà agli ordinari acquisti per il figlio che si rendessero necessari in quei giorni.
6) I SInori e concorreranno in egual misura a tutte le Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie mediche, scolastiche e di carattere extrascolastico, sportivo o ricreativo e che, vano ad uso autorimessa di pertinenza, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di IG (Pc) rispettivamente al Foglio di mappa 9, Mappale 442,
Subalterno 29, Categoria A/2, Classe 5, Vani 7, Rendita euro 542,28, via Monte
Lungo, Piano T-3 e al Foglio di mappa 9, Mappale 442, Subalterno 9, Categoria
C/6, Classe 7, Mq. 11, Rendita euro 51,13, via Monte Lungo, Piano T, il tutto come da Rogito d'acquisto in data 10.1.2019 a firma del Notaio dott. , Persona_2
Repertorio N. 83630, Raccolta N. 34636, Registrato a Piacenza il 17.1.2019 al N.
576, Serie 1T, e Trascritto a Piacenza il 17.1.2019 ai nn. 823/544.
La SI , a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ed Parte_1
obbliga ad accollarsi contestualmente per intero il mutuo in essere nei confronti dell'Istituto di Credito erogante. Il trasferimento di proprietà avverrà a seguito della Sentenza di Separazione Coniugi
a semplice richiesta della SI ma con congruo preavviso e sarà redatto da Pt_1
un Notaio, scelto dalla
SI e con oneri a carico della predetta. In ogni caso, sino al trasferimento Pt_1
della proprietà, le rate di mutuo saranno corrisposte integralmente dalla SI
Pt_1
11) I coniugi danno atto di aver regolato in modo definitivo ed esaustivo tutti i rapporti patrimoniali pendenti, i beni in comune e di non aver più nulla a pretendere per alcun titolo l'uno dall'altro, precisando all'uopo che i finanziamenti in essere ed intestati esclusivamente al SI. rimangono ad esclusivo carico del Controparte_1
medesimo.
12) Spese legali compensate e con rinuncia alla solidarietà. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 113/2024 pubblicata in data
24.9.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed Controparte_1 ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le
Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 11.9.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 3.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
26.5.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.4.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il T ribunale Ill .mo accogli ere l e conclusi oni congiunte.”
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727) Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio celebrato in data 25.7.2015 a IG e trascritto Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del Comune di IG (PC) al n. 7 , parte I, anno
2015 alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di IG per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti. Piacenza, 10.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
ConSIlio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 29.3.2024
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Ponte dell'Olio (PC), rappresentata e difesa dall' Avv. Erika Muller,,
presso l a qual e ha el etto domicilio t elem ati co, in vi rtù di procura in calce al ri cors o su foglio separato. - RICO RRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
5.10.1990 a Piacenza, rappresentato e difeso dall' Avv. Erika Muller,
presso l a qual e ha el etto domicilio t elem ati co, in vi rtù di procura in calce al ri cors o su foglio separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
29.3.2024 con il qual e le P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ugi, omol ogando l e con di zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, lo s cioglimento del matrim onio dall e stesse cont ratto i n
Vigol zone(PC ) i n dat a 25.7.2015, alle seguenti
CONDIZIONI “1) Vivere separati, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1
se ne prenderanno cura esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, la formazione scolastica e la salute tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo tutte Per_1
le questioni relative al figlio impegnandosi reciprocamente a mantenere con il bambino un contatto quotidiano. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente. avrà abitazione Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) La casa familiare con tutti gli arredi in essa contenuti ad eccezione degli effetti personali già asportati dal SI. , sita in IG (Pc), via Monte Controparte_1
Lungo n. 3, viene assegnata a madre e figlio, mentre il padre ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione, dove ha trasferito anche la propria residenza.
4) Nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo del mattino, il SI. CP_1
avrà con sè due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì,
[...] Per_1 dall'uscita da scuola, o dalle ore 16 nei giorni in cui la scuola o il centro estivo sono chiusi, fino alle ore 19.30, ora del rientro del bambino a casa dalla madre. Il padre, inoltre, starà con il figlio a fine settimana alternati dalle ore 8.30 del sabato mattina fino alla domenica sera alle 18, ora del rientro del figlio dalla madre. Nelle settimane in cui il SI. avrà il turno lavorativo del pomeriggio, il padre si rende CP_1
disponibile al mattino ad accompagnare a scuola il figlio . In ogni caso il Per_1
padre godrà del diritto di visita al figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici del figlio e di quelli della madre. , come sempre fatto finora, Per_1 trascorrerà l'estate dalla bisnonna materna a Ferriere (Pc) tranne 1 o 2 settimane che trascorrerà con il padre in base alle ferie che il SI. otterrà dalla Controparte_1
Ditta ove lavora;
il padre comunicherà il prima possibile il proprio piano ferie alla SI onde darle modo di poter organizzare anche lei le proprie ferie Parte_1
con il figlio nel periodo estivo. starà con ciascun genitore per una Per_1 Per_1 settimana durante le festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo, salvo diverso accordo scritto. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio un periodo di tempo equipollente delle vacanze scolastiche, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Resta salva sempre l'attivazione dell'altro genitore in caso di necessità nella gestione del minore, in un rapporto votato alla collaborazione sia nella gestione della quotidianità oltre che nei momenti di vacanza. Resta, inoltre, inteso che se il padre sarà impegnato con i turni lavorativi, saranno i nonni materni a prendersi cura del IP . Per_1
5) Quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , il SI. Per_1 CP_1
verserà, a partire dal mese di Dicembre 2023, alla SI , la
[...] Parte_1
somma mensile di Euro 300,00= (trecento/00 euro) mediante bonifico bancario entro il giorno 12 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L'Assegno Unico per i figli sarà attribuito alla SI , Parte_1 come da Linee Guida del CNF del 29.11.2017. Tali contributi nell'interesse del figlio verranno comunque, si rendano utili ad assecondare gli interessi del figlio
, che verranno pertanto sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno, applicando le Linee Guida per le spese straordinarie del CNF del 29 novembre 2017. Entrambi i genitori convengono circa il fatto che l'educazione del figlio e le scelte sul percorso di studi e sulle attività ricreative e sportive da svolgere e quelle che riguardano la salute siano prese di comune accordo e sempre nell'interesse preminente del figlio.
7) Le spese a carico solidale dei genitori, verranno rimborsate pro quota al genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione comprovante la spesa, anticipata tramite foto whatsapp. 8) Le parti si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di espatrio per sé e per il figlio e si impegnano a comunicare Per_1 all'altro genitore eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero che dovessero essere effettuati con il figlio minore.
9) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e di non avanzare richieste economiche l'uno nei confronti dell'altro.
10) Per quanto concerne l'ex casa coniugale, assegnata a madre e figlio, il SI.
si impegna ed obbliga a trasferire alla SI.ra , senza Controparte_1 Parte_1 corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% dell'appartamento sito in IG (Pc), via Montelungo n. 3, con annesso vano cantina e relativo corrisposti finché lo stesso non sarà economicamente autosufficiente ed indipendente. Ovviamente nei giorni in cui starà con il papà, il SI. Per_1 CP_1
provvederà agli ordinari acquisti per il figlio che si rendessero necessari in quei giorni.
6) I SInori e concorreranno in egual misura a tutte le Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie mediche, scolastiche e di carattere extrascolastico, sportivo o ricreativo e che, vano ad uso autorimessa di pertinenza, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di IG (Pc) rispettivamente al Foglio di mappa 9, Mappale 442,
Subalterno 29, Categoria A/2, Classe 5, Vani 7, Rendita euro 542,28, via Monte
Lungo, Piano T-3 e al Foglio di mappa 9, Mappale 442, Subalterno 9, Categoria
C/6, Classe 7, Mq. 11, Rendita euro 51,13, via Monte Lungo, Piano T, il tutto come da Rogito d'acquisto in data 10.1.2019 a firma del Notaio dott. , Persona_2
Repertorio N. 83630, Raccolta N. 34636, Registrato a Piacenza il 17.1.2019 al N.
576, Serie 1T, e Trascritto a Piacenza il 17.1.2019 ai nn. 823/544.
La SI , a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ed Parte_1
obbliga ad accollarsi contestualmente per intero il mutuo in essere nei confronti dell'Istituto di Credito erogante. Il trasferimento di proprietà avverrà a seguito della Sentenza di Separazione Coniugi
a semplice richiesta della SI ma con congruo preavviso e sarà redatto da Pt_1
un Notaio, scelto dalla
SI e con oneri a carico della predetta. In ogni caso, sino al trasferimento Pt_1
della proprietà, le rate di mutuo saranno corrisposte integralmente dalla SI
Pt_1
11) I coniugi danno atto di aver regolato in modo definitivo ed esaustivo tutti i rapporti patrimoniali pendenti, i beni in comune e di non aver più nulla a pretendere per alcun titolo l'uno dall'altro, precisando all'uopo che i finanziamenti in essere ed intestati esclusivamente al SI. rimangono ad esclusivo carico del Controparte_1
medesimo.
12) Spese legali compensate e con rinuncia alla solidarietà. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 113/2024 pubblicata in data
24.9.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed Controparte_1 ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le
Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 11.9.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 3.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
26.5.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.4.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il T ribunale Ill .mo accogli ere l e conclusi oni congiunte.”
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727) Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio celebrato in data 25.7.2015 a IG e trascritto Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del Comune di IG (PC) al n. 7 , parte I, anno
2015 alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di IG per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti. Piacenza, 10.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti