Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3044/2023 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del GOP dott. ssa Chiara Daniela Fioravanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3044/2023 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Genova, Via XX Settembre n. 3/18 presso lo Studio dell'avv. Serafina Gallo (Codice Fiscale:
- che lo rappresenta e difende C.F._1 Email_1 unitamente all'avv. Michele Imbraguglia (Codice Fiscale: ) in forza di C.F._2
mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CORSICA, 3/10 16128 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._3
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice come da note in data 12.10.2024 “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali esposte in premessa, accertare che la società ora nel periodo in cui è stata Controparte_2 Controparte_1
amministratore del , in violazione del mandato ha Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei Controparte_1
pagamenti indebitamente effettuati in favore di terzi e/o di se stessa, nonché delle somme addebitate
e non dovute, per il complessivo importo di Euro 11.038,81 ovvero di quello diverso, maggiore o minore, che sia accertato nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della data dei pagamenti sino al saldo, nonché al risarcimento dei danni subiti dal
in conseguenza del predetto inadempimento, proposti nell'importo di Euro 1.500,00 o Parte_1
nella misura meglio vista e ritenuta dal Tribunale, da determinarsi in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria integrale di spese e competenze del giudizio”.
Parte convenuta come da note in data 18.10.2024:
“Nel merito, Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare la citazione avversaria perché infondata, non provata e destituita di ogni fondamento e condannare il Cond. di Genova, , ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso all'avvocato patrocinante ai sensi del D.M.n.55/2014
e successive modifiche e integrazioni, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% da liquidarsi in favore dello scrivente che all'uopo si dichiara antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Sulla domanda proposta dal in Genova avverso Controparte_3 [...]
si osserva quanto segue. Controparte_1
Più specificamente con l'odierno procedimento il prefato Condominio ha ritento di evocare in giudizio la suddetta società assumendo:
-che la - già in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore signora è stata amministratore del Condominio de quo sino 26 Parte_3
febbraio 2016, quando veniva nominato nuovo amministratore lo CP_2 [...]
(prodd.1-2); Parte_4
-che il passaggio di consegne, peraltro lacunoso e mancante di molti documenti, allo studio
Giovani, è avvenuto in data 31 maggio 2016;
-che, dopo laboriosa ricostruzione contabile, sono state riscontrate gravi anomalie nella gestione del
Parte_1 -che in particolare, dal conto corrente condominiale risultano uscite di denaro apparentemente non giustificate da fatture, o comunque indebite, riconducibili all'attività dello Controparte_2 all'epoca in cui era amministratore del stesso;
Parte_1
-che sono specificamente contestati una serie di pagamenti/trasferimenti di denaro per l'ammontare complessivo di € 11.542,00 in linea capitale, oltre agli interessi maturati, intervenuti in favore di soggetti terzi in difetto di rapporto contrattuale con il , e/o privi di Controparte_3
supporto giustificatorio (come si evince dai bilanci e dagli estratti conto prodotti sub doc. 3, 1-23);
-che, nel caso di specie, l'amministratore condominiale nell'esercizio del suo mandato, ha commesso gravi errori nella gestione contabile del , disponendo bonifici e emettendo Parte_1
assegni non registrati e non supportati da alcuna fattura né da alcun giustificativo di pagamento e accreditandosi importi per compensi mai pattuiti, in difetto anche di fattura o di documenti giustificativi;
-che, oltre alla restituzione delle somme arbitrariamente distratte, non supportate da idonea giustificazione contabile, invoca la condanna della convenuta anche al risarcimento del danno cagionato al e concretizzantesi in tutte le attività necessarie per l'esatta ricostruzione Parte_1 dei conti condominiali sia in entrata sia in uscita e per tutta l'attività straordinaria effettuata dal nuovo amministratore, che si quantifica in € 1.500,00 o nel diverso ammontare che sarà ritenuto, occorrendo anche in via equitativa;
-che nella condotta dell'amministratore è ravvisabile una responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi incombenti sul medesimo ex artt. 1129, 1130 e 1744 cod. civ., con conseguente grave danno subito dal Parte_1
-che ha all'uopo inviato invito alla negoziazione assistita a controparte (pec 20.7.2022 prod.12) la quale, pur avendo manifestato la disponibilità ad aderire, non ha poi sottoscritto la convenzione di negoziazione, di fatto così vanificandone l'esperimento;
-che pertanto si è visto costretto ad agire nella presente sede per ottenere la tutela del proprio diritto.
In forza di tali assunti il chiede accertarsi il grave inadempimento Controparte_3
della società ora nel periodo in cui è stata Controparte_2 Controparte_1
amministratrice del , e conseguentemente dichiararla Controparte_3
tenuta e condannarla alla restituzione dei pagamenti indebitamente effettuati in favore di terzi e/o di se stessa, nonché delle somme addebitate e non dovute, per il complessivo importo di Euro
11.542,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento dei danni subiti dal in conseguenza del predetto inadempimento, proposti nell'importo di Euro Parte_1
1.500,00 o nella misura meglio vista. 2) Si è costituita unipersonale (già eccependo in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare la carenza di legittimazione processuale di parte attrice per mancanza di delibera assembleare di conferimento del mandato per la citazione in giudizio, nonchè la prescrizione e chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea.
La convenuta osserva al riguardo:
-che la “Riforma del Condominio”, di cui alla Legge 11 dicembre 2012 n. 220, è entrata in vigore il
18 giugno 2013, pertanto alcuni anni di gestione condominiale oggetto del presente giudizio ricadono sotto la precedente normativa;
-che prima della suddetta Riforma del Condominio era prassi degli amministratori effettuare pagamenti e anticipazioni con proprio denaro per spese condominiali, nel caso in cui le casse non fossero capienti e recuperare dette somme anticipate appena possibile;
-che è pacifico e non contestato che la convenuta abbia amministrato il Controparte_3
[...
dall'ottobre 2010 e fino al 26 febbraio 2016, inizialmente come (persona fisica) Parte_3
e successivamente come Controparte_2
-che lo nel periodo in cui ha amministrato il Condominio, ha effettuato tutte le Controparte_2
prestazioni professionali inerenti al suo ruolo, predisponendo i rendiconti, effettuando i pagamenti delle spese condominiali, tenendo la contabilità, convocando regolarmente l'assemblea annuale per l'approvazione delle spese e dei riparti ed inviando i solleciti di pagamento quando necessario;
-che non vi è mai stata alcuna contestazione sull'operato dello (oggi Controparte_2 [...]
fino al 20.7.2022; Controparte_1
-che i rendiconti del periodo amministrato dalla convenuta sono stati approvati e mai impugnati;
-che non vi è stata prima d'ora richiesta di restituzione di somme.
La convenuta pertanto contesta ogni singolo addebito e chiede il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
3) In sede di verifiche preliminari ex art 171 bis comma 2 c.p.c., a fronte dell'eccezione della convenuta, era concesso termine all'attore, ex art 182 c.p.c. per allegare delibera autorizzativa e/o di ratifica dell'operato dell'amministratore in merito alla proposizione del presente giudizio.
A seguito di allegazione da parte dell'attore della delibera 2.11.2020 (doc. 13), nonché della delibera di conferma del 28.6.2023 ( doc. 14) e del deposito di memorie ex art 171 ter c.p.c. a cura di entrambe le parti, si teneva la prima udienza nella quale le parti illustravano le rispettive posizioni e contestavano le argomentazioni avversarie, chiedendo entrambe CTU contabile.
Con provvedimento in data 29.1.2024 il Giudice ammetteva il calendario delle udienze e disponeva
CTU con affidamento del relativo incarico al Dott. il quale, prestato giuramento in Persona_1 forma cartolare ed espletate le necessarie operazioni, depositava il proprio elaborato in data
30.5.2024.
Di talchè il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
All'udienza così fissata per il 18.12.2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa era rimessa in decisione.
4)Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale si osserva in primo luogo che, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale formulata dalla convenuta, a seguito di assegnazione di termine per la relativa regolarizzazione ex art 182 c.p.c. in sede di verifiche preliminare ex art 171 bis c.p.c., il Condominio ha tempestivamente prodotto le delibere in data
2.11.2020 (prod 13) e 28.6.2023 (prod.14) di conferimento del mandato ad instaurare la presente causa e di successiva conferma, con effetto sanante ex tunc.
Come è ben noto, infatti, ai sensi dell'art 182 c 2 c.p.c. “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Secondo quanto stabilito da Cass. Sez. Un. n. 04/03/2016, n. 4248, il difetto di rappresentanza o autorizzazione può essere sanato ex art. 182 c.p.c. in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.
In particolare la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., in favore dell'amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti "ex tunc" (Cass. Sez. 6 - 2, 16/11/2017, n. 27236).
Ne consegue che l'allegazione della delibera di autorizzazione ad instaurare la presente causa, si appalesa ammissibile e sanante con effetto ex tunc.
5)Premesso ciò e passando al merito della causa, si evidenzia che sin dall'atto di citazione l'attore chiede:
a)accertare che la società convenuta in violazione del mandato ha commesso gravi irregolarità e per l'effetto dichiarare il di lei il grave inadempimento al mandato;
b)conseguentemente dichiararla tenuta e condannarla alla restituzione dei pagamenti indebitamente effettuati in favore di terzi e/o di se stessa, nonché delle somme addebitate e non dovute;
c) nonché al risarcimento dei danni subiti dal in conseguenza del predetto Parte_1
inadempimento.
Il convenuto in comparsa osserva che i rendiconti del periodo amministrato dalla convenuta sono stati approvati e mai impugnati e che non vi è stata prima d'ora richiesta di restituzione di somme, essendo peraltro trascorsi sette anni da quando è cambiato l'amministratore.
Orbene, preme evidenziarsi che l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore non
è preclusa dall'avvenuta approvazione dei rendiconti, atteso che «Non potrebbe, infatti, ammettersi che qualsiasi maggioranza ed anche il voto unanime dell'assemblea condominiale possa trasformare un atto gestorio illecito in lecito;
per conseguenza diretta, deve ritenersi possibile un'azione di responsabilità contro l'amministratore successiva all'approvazione del bilancio consuntivo» (cfr. Trib. Milano n. 7460/2005 e Trib. Roma n. 3580/2022 per tutte).
5a) Nel caso di specie l'attore innanzitutto lamenta il grave inadempimento della convenuta per violazione degli obblighi di cui agli artt 1129,1130 e 1744 c.c. da parte dell'amministratore nell'esecuzione del mandato (pag. 5 citazione), dolendosi in sostanza di una mala gestio del suddetto amministratore.
La mala gestio dell'amministratore di condominio determina una responsabilità contrattuale dello stesso, alla quale possono conseguire danni di natura patrimoniale e non patrimoniale al condominio e ai condomini.
Ed infatti l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
L'amministratore, una volta accettato l'incarico, diviene mandatario dei condòmini, ossia loro legale rappresentante rispetto alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
Come è ben noto il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, cioè il mandante (art. 1703 c.c.) e, in ambito condominiale, gli atti che il mandatario-amministratore deve compiere sono quelli indicati dalla legge (es. artt. 1129-1130 c.c.), nonché quelli deliberati dall'assemblea dei condòmini.
Come ha avuto modo di precisare anche la giurisprudenza di merito: “L'amministrazione del condominio è assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione delle norme sul mandato. Ciò esposto, va da sé che l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art 1176 c 2 c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. In ogni caso l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt.1130,1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri” (Trib
Roma 8568/2022 per tutte).
L'amministratore risponde quindi verso i condòmini a titolo di responsabilità contrattuale con la conseguenza che il attore è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, Parte_1
ovvero l'esistenza del rapporto contrattuale, allegando l'inadempimento rispetto ad uno degli obblighi impostigli dalla legge e provando il danno conseguente, non essendo sufficiente provare il mero inadempimento.
Resta di contro onere dell'amministratore convenuto fornire la prova dell'assenza di responsabilità e/o comunque di danno derivante dalla propria condotta.
Co Si richiama all'uopo il principio enunciato dalla e condiviso anche dall'odierno giudicante a mente del quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13533/2001).
Si osserva pertanto che gli addebiti di mala gestio in capo all'ex amministratore non fanno sorgere in modo automatico obbligazioni risarcitorie di danni patrimoniali a favore dei condomini, atteso che questi ultimi devono comunque fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare che da tali comportamenti hanno subito effettivi pregiudizi.
In buona sostanza il è tenuto a dimostrare di aver subito un effettivo danno dalla Parte_1 condotta illecita dell'amministratore.
5b) Nel caso di specie, al fine di valutare la sussistenza o meno dell'asserito inadempimento, occorre distinguere, all'interno del periodo di gestione considerato (2008-2016), la diversa normativa applicabile, a fronte dell'entrata in vigore in data 18.6.2013 della riforma del
Condominio di cui alla L.220/2012, che ha codificato in maniera dettagliata gli obblighi in capo all'amministratore, la cui violazione può essere causa di revoca e/o di sua responsabilità per inadempimento. In particolare, prima della suddetta Riforma del Condominio il codice civile non prevedeva indicazioni precise sulla forma e sul contenuto del rendiconto condominiale.
L'art. 1130 c.c. prevedeva semplicemente che l'amministratore “alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione”.
Peraltro la Riforma del Condominio ha introdotto l'art. 1130-bis c.c., che prevede: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. (omissis)”.
L'art. 1129 c.c., relativo alle Attribuzioni dell'amministratore, è stato inoltre integrato prevedendo tra le altre cose che l'amministratore deve “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta;
allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.
5c) A fronte del suddetto quadro normativo, si richiama quanto emerso in sede di CTU, affidata al
Dott e di cui all'elaborato in data 30.5.2024, condiviso integralmente da questo Persona_1
giudice nelle premesse e nelle risultanze.
Al CTU è stato conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito “Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, svolti gli opportuni accertamenti, anche presso gli istituti bancari presso i quali è acceso il conto condominiale, al cui accesso sin d'ora si autorizza ed, in accoglimento dell'istanza ex art 210 c.p.c. della convenuta, previo esame del libro verbali completo:
1) indichi la situazione dare-avere tra le parti, alla luce di quanto emerge dalla documentazione e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse parti e delle delibere di cui al libro giornale predetto;
2) dica il CTU se, alla luce delle modalità di gestione tenute dalla società convenuta (già
[...]
nel corso del suo mandato, come emergenti dalla documentazione suddetta, la stessa CP_5
abbia agito in conformità degli obblighi posti a suo carico dagli artt. 1129-1130 -1130 bis c.c. (ante e post riforma del 2012, in ragione dei rispettivi periodi di vigenza della normativa), con particolare riferimento alle censure al di lei operato formulate da parte attrice, accertando pertanto la regolare o meno tenuta contabile e dandone congrua motivazione;
3) precisi se tutte le somme versate dai condomini, come documentate in atti, siano state, durante il mandato della convenuta, impiegate per far fronte solo a spese inerenti la gestione del condominio de quo e/o anche per pagare somme non ascrivibili al condominio e/o versate comunque a terzi estranei al condominio senza giustificazione, come da doglianze attoree, distinguendole e dandone congrua motivazione;
4)dica pertanto se, dalle condotte accertate, il attore abbia subito pregiudizio Parte_1
economico, considerato quanto dedotto al riguardo da parte attrice, dandone congrua motivazione
e quantificandolo in casa affermativo;
5)esperisca il CTU il tentativo di conciliazione”.
Il CTU, esaminata tutta la documentazione prodotta nonché tenuto conto delle singole contestazioni delle parti, ha osservato quanto segue.
Con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore della Novella del 2012, il CTU osserva che, alla luce dei documenti depositati nel fascicolo, l'Amministratore predisponeva annualmente i rendiconti i quali venivano regolarmente approvati.
E conclude che per detto periodo la tenuta della contabilità risulta regolare (pag 17 CTU).
In merito invece al periodo successivo all'entrata in vigore della Riforma del 2012, il CTU afferma
(pag 19 ctu e sottolineature della scrivente): “Parte attrice contesta la mancata tenuta del registro di contabilità, nonché la mancata indicazione nei rendiconti condominiali della situazione patrimoniale del condominio e della nota sintetica esplicativa della gestione.
Il CTP di Parte convenuta, in sede di inizio operazioni peritali, ha indicato che il registro di contabilità “è contenuto nei rendiconti annuali approvati, in cui sono indicate, con la relativa data di sostenimento, tutte le spese e le entrate del condominio”. In sede di memoria preliminare, il CTP ha altresì prodotto “la ristampa – in ordine di data – delle operazioni già cronologicamente epilogate, per centro di costo, in allegato ad ogni rendiconto annuale”.
“Lo scrivente ritiene che i dati riportati nei rendiconti, e successivamente riepilogati in ordine cronologico in allegato alla memoria del CTP, siano sostanzialmente conformi a quanto prescritto in merito alla tenuta del registro di contabilità.
Tuttavia, lo scrivente evidenzia che in tale registro non sono state indicate le uscite relative agli addebiti sopra analizzati ai paragrafi 3.7 – 3.8 – 3.12 – 3.17 – 3.22 – 3.23 – 3.24. I rendiconti, infine, non riportano la situazione patrimoniale del , né una pur sintetica nota Parte_1 esplicativa della gestione. Soltanto nel Rendiconto 2014/2015 è riportato uno Stato Patrimoniale al
31 agosto 2015”.
Ed ancora (pag 20 CTU) “Nello stesso, tuttavia, manca la quadratura Dare-Avere, e non viene fornita alcuna indicazione di come siano state determinate le voci “Saldo di bilancio per cassa” e
“Somme da ritirare dall'amministratore”.
Lo scrivente ritiene pertanto che, per il periodo successivo alla Riforma del condominio (entrata in vigore il 18/06/2013), la tenuta della contabilità non sia conforme agli obblighi previsti dagli artt.
1129-1130-1130 bis c.c.”
Si evidenzia al riguardo che le uscite non indicate nel registro, come richiamate dal CTU, sono quelle relative a bonifici e/o assegni effettuati, senza idonea giustificazione, a favore di
[...]
e/o a collaboratrice di e/o a ex marito di Parte_3 Controparte_6 CP_2 Controparte_7
(che lo stesso CTU precisa “non si capisce quale ruolo abbia ne condominio” : pag 15 CTU). CP_2
Di talchè, a fronte delle risultanze e delle argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi idoneamente provata la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi posti a suo carico nell'esecuzione del mandato di gestione del Condominio attore.
Tali conclusioni non paiono inficiate dalla censura attorea di inammissibilità del documento prodotto dal CTP della convenuta in sede di operazioni peritali (v. osservazioni alla bozza e comparsa conclusionale pag. 15): si condividono e richiamano sul punto le osservazioni del CTU
(pag. 24) “Premesso che, come indicato, il documento prodotto è una mera ristampa in ordine di data delle spese già indicate, suddivise per tipologia di costo, nei rendiconti annuali, si ritiene che
l'Osservazione sia in ogni caso irrilevante, in quanto lo scrivente ha indicato che la tenuta della contabilità non è comunque conforme agli obblighi previsti dagli artt. 1129-1130-1130 bis c.c.. Lo scrivente CTU ritiene di non procedere pertanto ad alcuna modifica. rispetto a quanto già esposto in sede di bozza di CTU”.
6) Si evidenzia poi che tempestivamente costituita, ha eccepito la Controparte_1
prescrizione della pretesa attorea.
Su tale eccezione si osserva quanto segue.
Parte attrice ha proposto sia la domanda di restituzione che quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Tali domande sono soggette alla prescrizione decennale.
6a)Ed infatti "L'azione promossa dal condominio contro l'amministratore dello stesso, diretta a far valere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, si configura come azione volta a far valere l'inadempimento all'obbligo dell'amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 c.c.
Tale azione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. civ. 3233/82 e
App Lecce n. 906/2015)
6b)Laddove poi si intendesse inquadrare la domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal nell'ambito delle azioni di ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c. Parte_1
anche tale domanda risulta soggetta al termine di prescrizione decennale (cfr per tutte Cass
3706/2018, Cass 28436/2019 e Cass 16612/2008 a mente della quale “ai sensi degli art. 2033 e
2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art.
2943 c.c. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale”).
Come è ben noto, ai sensi dell'art 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Sotto il profilo probatorio “l'attore ha il solo onere di allegare, ma non di provare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (cfr Cass.n.19902/15; nonchè Cass. n.4583/93:
“Nell'ipotesi della ripetizione d'indebito si tratta di provare la dazione della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché incombe poi all'"accipiens" dimostrare eventualmente la sussistenza e la validità di una causa idonea a giustificare la ritenzione della somma di denaro percetta”).
6c)Nel caso di specie parte attrice ha allegato sub 12 pec in data 20.7.2022, pacificamente inoltrata e ricevuta dall'amministratrice, avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme e l'invito alla negoziazione assistita, con contestazione di tutte le somme oggetto di causa e valevole anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, come ivi espressamente precisato.
Inoltre sub 15 l'attore ha prodotto pec inviata ancor prima alla convenuta, ovvero in data
1.10.2020, avente ad oggetto la contestazione e richiesta di restituzione, con interruzione della prescrizione, di alcuni dei pagamenti del 2016 oltre al bonifico in data 7.10.2010 a
[...] per € 350,00, tutti censurati nella presente sede. CP_6
Tale documentazione si appalesa idonea a interrompere la prescrizione decennale: prescrizione che ai sensi dell'art 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero, nel caso di specie per le ragioni sopra svolte, dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile (ovvero dal passaggio di consegne tra l'amministratore uscente e quello entrante) e/o dall'avvenuto addebito.
L'eccezione di prescrizione non pare pertanto accoglibile. 7)Alla luce dell'espletata CTU sono risultati privi di idonea giustificazione, tali da concretare un pregiudizio economico per l'attore, una serie di pagamenti effettuati dalla sig.ra durante la CP_2
gestione del condominio de quo a mezzo assegno e/o bonifico, a favore sia di se stessa, sia di terzi estranei in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con il prefato Condominio, ed in particolare a favore di collaboratrice della sig.ra e ex Controparte_6 CP_2 Controparte_7 marito della sig.ra riguardo al quale lo stesso CTU afferma “Non si capisce quale ruolo CP_2 abbia nel condominio” (pag 15 CTU).
I pagamenti privi di idonea giustificazione sono indicati dal CTU nella tabella di cui alle pagg. 32-
33 per complessivi € 1.325,92 e devono ritenersi dovuti dalla convenuta e non prescritti, per le ragioni sopra svolte, a fronte dalla PEC in data 1.10.2020 (prod.15) e di quella in data 20.10.2022
(prod 12).
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.325,92 oltre interessi dalla data dell'addebito al saldo.
8) Quanto alle altre somme corrisposte alla convenuta a titolo di compenso e richieste dall'attore in restituzione ma non riconosciute dal CTU, si ritiene di condividere integralmente quanto replicato dal Dott. lle contestazioni del Per_1 Parte_1
Per_ In particolare si condivide quanto affermato dal CTU a pag 22 ove si legge “Il dott. , in merito ai punti 3.1 - 3.2 - 3.4 - 3.6 - 3.13, “evidenzia che le approvazioni dei consuntivi non risultano rilevanti ai fini della giustificazione della spesa” e che “i maggiori compensi dell'amministratore non indicati in uno specifico preventivo approvato contestualmente all'atto della sua nomina/conferma non sono sanabili con la mera approvazione del consuntivo: ai sensi dell'art.
1129 cc, 14 cod. civ., infatti, l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Considerazioni del CTU
Lo scrivente evidenzia che nel caso in questione, non vi è stata la semplice approvazione del rendiconto, ma l'Assemblea ha esplicitamente discusso in merito alla posta relativa al compenso (e rimborso spese forfettario) dell'Amministratore, deliberando in merito, come risulta dal Libro
Verbali”.
Tale circostanza appare dirimente, atteso che il tenore dell'art. 1129 c.c., come invocato dal C.T.P attoreo, è quello risultante dalla Riforma del Condominio, entrata in vigore il 18/06/2013 e non è pertanto applicabile ai punti 3.1 – 3.2 – 3.4 e 3.6; inoltre, il punto 3.13 è una duplicazione della contestazione di cui al punto 3.6. La stessa Cassazione ante riforma riteneva “possibile attribuire un compenso extra all'amministratore condominiale se l'importo sia stato approvato dall'assemblea”. (Cass
28734/2008; conf. Trib Roma 24820/2004).
Pertanto, fermo quanto già evidenziato in punto prescrizione e atteso che questi compensi sono relativi a periodo anteriore all'entrata in vigore della Novella del 2012 e che comunque risultano discussi e approvati specificamente, ancorchè nella stessa sede di approvazione di consuntivo, la pretesa attorea sul punto non appare comunque condivisibile.
9) Con riferimento poi alla domanda di risarcimento danni per € 1.500,00, la stessa non appare accoglibile.
In particolare non appare adeguatamente provato il danno che l'attore riconduce a “tutte le attività necessarie per l'esatta ricostruzione dei conti condominiali sia in entrata sia in uscita e per tutta
l'attività straordinaria effettuata dal nuovo amministratore”.
La domanda attorea sul punto è pertanto infondata e non può essere accolta.
10)Si osserva da ultimo che non appare in questa sede dirimente quanto affermato dal convenuto per la prima volta solo nell'ultimo paragrafo delle note di replica in data 28.11.2024, con riferimento ad altro giudizio pendente tra le stesse parti davanti al Giudice di Pace NRG 6613/2020.
Ed infatti alla luce del documento denominato “note conclusive” del de quo (prodotto Parte_1 con le suddette repliche) pare evincersi che l'altra causa abbia ad oggetto il pagamento di un compenso diverso da quelli oggetto del presente giudizio.
11) A fronte di tutte le argomentazioni sopra esposte non appare fondata la domanda formulata dalla convenuta ex art 96 c.p.c.
12)In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022, e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, sono poste a carico di parte convenuta, ivi comprese le spese di CTP attoreo e le spese del CTU come già liquidate
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1
(attore) ed convenuto) disattesa ogni altra eccezione, deduzione Controparte_1
e istanza:
-dichiara il grave inadempimento della convenuta in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
-dichiara tenuta e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di Euro 1.325,92 oltre interessi dalla data dell'addebito al saldo, per le ragioni di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno di € 1.500,00, per le ragioni di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda della convenuta formulata ex art 96 c.p.c., per le ragioni di cui in parte motiva;
-pone definitivamente a carico di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore le spese di CTU come già liquidate e quelle del CTP attoreo;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere al in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 21.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti