Sentenza 27 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/11/2019, n. 31031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31031 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 13780/2018 proposto da: NU ES, rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriano Casellato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 290;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CATANZARO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Save- rio Molica e Santa Durante;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4878/2017, depositata il 23 ottobre 2017. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 5 no- vembre 2019 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha chiesto in via principale l'inammissibilità e in subordi- ne il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Adriano Casellato e Antonio Stanizzi, quest'ultimo per delega dell'Avvocato Saverio Molica.
FATTI DI CAUSA
1. - Con ricorso notificato il 16 dicembre 2013, ES AS nuovo si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale per la Cala- bria invocando l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio- assenso sull'istanza presentata in data 2 ottobre 2008, unitamente ai germani RO, IA, US e DA Antonia, al Comune di Catan- zaro, avente ad oggetto la richiesta di legittimazione e affrancazione in via semplificata (ai sensi dell'art. 27 della legge della Regione Ca- labria 21 agosto 2007, n. 18, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2008, n. 7) delle aree gravate da usi civici di complessivi mq. 274,07 con entrostanti fabbricati, ubicate in località Santa Maria. A sostegno del ricorso precisava che il Comune non aveva comu- nicato, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, al- cuna determinazione di rigetto, né aveva rappresentato esigenze istruttorie o richiesto integrazioni documentali (ai sensi dell'art. 27, comma 4, della citata legge regionale n. 18 del 2007): di talché la domanda doveva ormai ritenersi come accolta, essendosi sulla stessa formato il silenzio-assenso, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare l'atto finale del procedimento, così riconoscendo l'avvenuta legittimazione ed affrancazione degli usi civi- ci gravanti sui beni de quibus. Aggiungeva in ogni caso che, nonostante l'atto di diffida notificato il 9 settembre 2013, il Comune di Catanzaro, con nota n. 78653 in -2 data 10 ottobre 2013, a firma del dirigente del settore, richiamando due altre analoghe istanze inoltrate (a sua asserita insaputa ancorché anche per suo conto), aveva (espressamente) rigettato l'iniziale do- manda del 2 ottobre 2008, sul presupposto che anche relativamente a questa non ricorressero i presupposti richiesti dalla legge regionale n. 18 del 2007. 2. - Il ricorso veniva respinto dal TAR con sentenza n. 1294 in da- ta 30 luglio 2014, confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato - a definizione dell'appello interposto dalla Casalenuovo - con sen- tenza n. 1167 in data 22 marzo 2016. 3. - Avverso quest'ultima pronuncia la Casalenuovo ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., avuto riguardo: (a) per un verso, ai pre- supposti della formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza (in ordine ai quali la rappresentazione emergente della sentenza del Con- siglio di Stato divergerebbe da quella risultante dai fatti di causa); (b) per altro verso, alla qualificazione della domanda proposta e del sot- teso interesse (in tesi ancorato, giusta gli atti di causa, alla liquida- zione e non già, come ritenuto in sentenza, alla affrancazione o alla legittimazione degli immobili oggetto di controversia). 4. - Con sentenza n. 4878 resa pubblica mediante deposito in se- greteria il 23 ottobre 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inam- missibile il ricorso per revocazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che nella specie si imputa alla sen- tenza non già un travisamento delle emergenti circostanze di fatto (l'incontestato decorso del tempo, a partire dalla presentazione dell'istanza per cui è causa), ma la qualificazione giuridica dello stes- so (nella sua argomentata idoneità ad integrare, a fronte del relativo paradigma normativo di riferimento, una fattispecie di silenzio signifi- cativo, con preteso valore di tacito assenso): sicché si tratterebbe, al -3 più, di errore di diritto, come tale involgente il giudizio ed insuscetti- bile di fondare il rimedio revocatorio. Sotto distinto e concorrente profilo, il giudice amministrativo ha sottolineato che la questione della maturazione del silenzio per fac- tum costituiva proprio e specificamente l'oggetto del giudizio, con la conseguenza che tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la sentenza del TAR aveva respinto il ricorso sulla argomentata insussistenza dei presup- posti per la legittimazione e l'affrancazione; e ne ha tratto la conse- guenza che, quand'anche, a tutto concedere, si fosse trattato di erro- re revocatorio, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere fatto ne- cessariamente valere con l'appello. 5. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione, la AS nuovo ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 aprile 2018, sulla base di un motivo. Il Comune di Catanzaro ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. Difatti, il requisito di specialità della procura alle liti per la propo- sizione del ricorso in cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 cod. proc. civ., può ritenersi osservato nel caso di specie, trattandosi di procura posta a margine del ricorso, la quale indica che il mandato è conferito in relazione al "presente procedimento" (Cass., Sez. H, 12 dicembre 2005, n. 27302; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29312). obt, -4 Né la procura può dirsi inidonea in ragione della circostanza che il mandato difensivo a margine è privo di data, dovendosi ribadire che è validamente rilasciata la procura speciale apposta a margine del ri- corso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia mancante di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un unico contesto docu- mentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dal citato art. 365 ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Cass., Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437). 2. - Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando difetto di giuri- sdizione, si duole che il giudizio espresso dal giudice amministrativo sulla insussistenza dei presupposti della domanda dei fratelli AS nuovo ai fini del silenzio-assenso esulerebbe dai poteri del giudice amministrativo. Ad avviso della ricorrente, la decisione avrebbe ri- guardato in concreto il titolo di proprietà prodotto dai richiedenti e la sua validità ai fini dell'istanza, nonché la consistenza e la misura del diritto di proprietà. Il giudizio espresso - là dove ha coinvolto l'esistenza stessa e la misura del diritto soggettivo di proprietà dei ri- chiedenti, risolvendosi nella indagine sul fatto costitutivo del diritto azionato con la istanza di liquidazione - avrebbe travalicato la giuri- sdizione del giudice amministrativo per sconfinare nella giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente deduce inoltre che la decisione adottata dal giudice amministrativo, avendo come oggetto i presup- posti della domanda di liquidazione e avendo inteso specularmente verificare la sussistenza stessa dell'uso civico sul bene e la sua riferi- bilità ai richiedenti Casalenuovo, avrebbe comunque invaso la diversa giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. 3. - Il motivo è inammissibile. Queste Sezioni Unite hanno già affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdi- - 5 zione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla sta- tuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di me- rito (Cass., Sez. U., 30 luglio 2008, n. 20600; Cass., Sez. U., 23 lu- glio 2014, n. 16754; Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1520). Nella specie il motivo di ricorso non contiene alcuna censura in ordine alla sussistenza del potere giurisdizionale a pronunciare sulla revocazione. La ricorrente, nel sostenere che la valutazione espressa dal giudi- ce amministrativo sulla insussistenza dei presupposti della domanda dei germani Casalenuovo ai fini del silenzio-assenso esulerebbe dai poteri del giudice speciale, non muove in realtà alcuna doglianza nei confronti della impugnata sentenza, emessa in sede di revocazione, la quale non si è occupata affatto della questione della formazione del tacito assenso sulla formalizzata istanza, ma ha giudicato esclusiva- mente in ordine alla configurabilità o meno del denunciato errore di fatto revocatorio. Mantenendosi in quest'ambito, il Consiglio di Stato, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha escluso la sussistenza dei presupposti del rimedio revocatorio: rilevando che la ricorrente aveva addebitato alla sentenza non già un travisamento delle emergenti cir- costanze di fatto, ma un errore di giudizio;
sottolineando che la que- stione della maturazione del silenzio per factum aveva costituito l'oggetto del giudizio (laddove il fatto suscettibile di revocazione non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata); evidenziando, infine, che la sentenza del TAR aveva re- spinto il ricorso proprio sulla argomentata insussistenza dei presup- posti per la legittimazione e l'affrancazione, sicché tale errore - ove anche di natura revocatoria - avrebbe dovuto essere fatto valere con l'appello. Benché formalmente indirizzate avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sul ricorso per revocazione (ossia avverso 0(4, -6 la sentenza n. 4878 del 23 ottobre 2017), le censure articolate in questa sede si dirigono nei confronti delle statuizioni rese dal Consi- glio di Stato con la sentenza (n. 1167 del 22 marzo 2016) che ha de- finito il giudizio di appello: con esse la ricorrente - lamentando che la decisione abbia riguardato in concreto il titolo di proprietà, la consi- stenza e la misura del relativo diritto e la sua idoneità ai fini dell'istanza ed abbia investito i presupposti della domanda di liquida- zione, così invadendo la giurisdizione del giudice ordinario e quella del Commissario per la liquidazione degli usi civici - persegue inammissi- bilmente il fine di porre in discussione la sentenza di appello del giu- dice amministrativo. 4. - Il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 5. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugna- zione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricor- rente, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - 7 - pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso,