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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/06/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 582/2023
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LATINO QUARTARONE MICHELE e ESPOSITO MADDALENA ricorrente contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to ORIONE Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Trieste chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
- accertarsi il diritto del sig. a vedersi riconosciuta la Parte_1 consegna, per le causali sopra esposte, immediatamente e senza dilazione, della copia
o delle copie della certificazione unica (CU) riferita ai pagamenti effettuati da in base ai provvedimenti giudiziari sopra citati e per l'effetto Controparte_1 condannare a consegnare al ricorrente, previa predisposizione, Controparte_1 copia della certificazione unica (o delle CU) riferita ai pagamenti effettuati da in base ai provvedimenti giudiziari sopra citati ed allegati (docc. 1 e Controparte_1
2).”, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 7 febbraio 2024 si è costituita in giudizio llegando le CU di cui la parte ricorrente ha chiesto la consegna Controparte_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 20 febbraio 2024 le parti, dando atto dell'avvenuta consegna delle CU oggetto del contendere, hanno confermato la cessata materia del contendere, non trovando tuttavia accordo in ordine alle spese del giudizio.
Pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione, con termine per deposito di note scritte, all'udienza del 28 maggio 2024, all'esito della quale, dopo la discussione, il Giudice ha pronunciato il dispositivo della presente sentenza.
Non vi è dubbio sulla cessata materia del contendere, in quanto il ricorrente chiedeva, con il ricorso, la condanna della resistente alla consegna delle CU che sono state prodotte in allegato alla memoria di costituzione;
pertanto, nessun dubbio in ordine all'avvenuta soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente.
La regolazione delle spese di lite viene effettuata, in ragione del principio di soccombenza virtuale dovendosi tener conto del fatto che la pendenza del termine finale per la consegna delle CU da parte del sostituto d'imposta (che deve intendersi quello più ampio del 16 marzo dell'anno successivo, poiché quello breve di 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto può evidentemente valere solo nei confronti del datore di lavoro e non dell'obbligato in solido) non fa
“sospendere” il diritto del lavoratore alla loro consegna;
d'altra parte, va considerato che il ricorso è stato presentato appena tredici giorni dopo l'invio della diffida e che comunque ha sin dalla costituzione consegnato la Controparte_1 copia delle CU richieste.
Per tali ragioni, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Trieste, 28/05/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 582/2023
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LATINO QUARTARONE MICHELE e ESPOSITO MADDALENA ricorrente contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to ORIONE Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Trieste chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
- accertarsi il diritto del sig. a vedersi riconosciuta la Parte_1 consegna, per le causali sopra esposte, immediatamente e senza dilazione, della copia
o delle copie della certificazione unica (CU) riferita ai pagamenti effettuati da in base ai provvedimenti giudiziari sopra citati e per l'effetto Controparte_1 condannare a consegnare al ricorrente, previa predisposizione, Controparte_1 copia della certificazione unica (o delle CU) riferita ai pagamenti effettuati da in base ai provvedimenti giudiziari sopra citati ed allegati (docc. 1 e Controparte_1
2).”, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 7 febbraio 2024 si è costituita in giudizio llegando le CU di cui la parte ricorrente ha chiesto la consegna Controparte_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 20 febbraio 2024 le parti, dando atto dell'avvenuta consegna delle CU oggetto del contendere, hanno confermato la cessata materia del contendere, non trovando tuttavia accordo in ordine alle spese del giudizio.
Pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione, con termine per deposito di note scritte, all'udienza del 28 maggio 2024, all'esito della quale, dopo la discussione, il Giudice ha pronunciato il dispositivo della presente sentenza.
Non vi è dubbio sulla cessata materia del contendere, in quanto il ricorrente chiedeva, con il ricorso, la condanna della resistente alla consegna delle CU che sono state prodotte in allegato alla memoria di costituzione;
pertanto, nessun dubbio in ordine all'avvenuta soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente.
La regolazione delle spese di lite viene effettuata, in ragione del principio di soccombenza virtuale dovendosi tener conto del fatto che la pendenza del termine finale per la consegna delle CU da parte del sostituto d'imposta (che deve intendersi quello più ampio del 16 marzo dell'anno successivo, poiché quello breve di 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto può evidentemente valere solo nei confronti del datore di lavoro e non dell'obbligato in solido) non fa
“sospendere” il diritto del lavoratore alla loro consegna;
d'altra parte, va considerato che il ricorso è stato presentato appena tredici giorni dopo l'invio della diffida e che comunque ha sin dalla costituzione consegnato la Controparte_1 copia delle CU richieste.
Per tali ragioni, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Trieste, 28/05/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
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