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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
- , nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Patrizia Soldini e Lorenzo De Santis, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.12.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che: aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente Parte_1 nella Città del Vaticano (SCV) il 27.06.1992 (atto n. 00441, parte 2, serie C07, anno 1992); dalla loro unione erano nati due figli, (16.02.1997) ed (17.08.1999); il rapporto Per_1 Per_2 matrimoniale era divenuto impossibile essendo venuta meno l'affectio coniugalis, nonché a causa del verificarsi di oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza;
con sentenza n. 16117/2023 pubbl. il 09/11/2023 (RG n. 610/2021), il Tribunale di Roma, dichiarando la separazione personale delle parti, disponeva che: la casa coniugale sita in Roma, via Marianopoli n. 56/58, di proprietà del marito, veniva assegnata alla signora , per risiedervi insieme alla figlia e al figlio T_ Per_2
; dichiarava cessato l'obbligo del signor di corrispondere l'assegno di Per_1 Controparte_1 mantenimento di € 100 al mese al figlio;
determinava nella somma di € 350 il contributo Per_1 mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia oltre al versamento del 50% delle Per_2 spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva venissero accolte le seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (atto n. 00441, anno 1992, parte 2, serie
C07); stabilire che ognuno provveda al proprio mantenimento;
confermare l'assegnazione della casa familiare di Roma, Via Marianopoli, n. 56/58 a quale genitore convivente con i figli, Parte_1 maggiorenni non autonomi;
stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli Per_1 ed quanto al primo nella misura di € 200,00 quanto alla seconda di € 400,00 mensili, oltre Per_2 spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 19.12.2023, verificata la rituale notifica del ricorso e la contumacia del resistente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il GD, visto l'art. 473 bis.22 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente, unica parte costituita, a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva nelle proprie domande, precisando tuttavia che il figlio (26 anni), in Per_1 data 23.03.2023, era stato assunto a tempo indeterminato presso la società con Organizzazione_1 una retribuzione netta mensile di € 1.100,00, pur tuttavia vivendo ancora nella casa familiare.
Il GD, dato atto, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status divorzile, alle domande di carattere economico e all' assegnazione della casa coniugale.
Status divorzile
Il contenuto degli atti e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo - in data 24.06.2020 veniva pronunziata sentenza non definitiva di status di separazione del Tribunale di Roma n. 1876/2022 pubbl. il 07/02/2022, procedimento successivamente conclusosi con sentenza definitiva n. 16117/2023 pubbl. il 09/11/2023
(RG n. 610/2021). Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/70, deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
I figli
Le parti sono genitori di due figli (26 anni) ed (24 anni), entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
è attualmente impiegato presso la -contratto tramutato a tempo Per_1 Org_2 indeterminato dal 23.03.2023-, mentre studentessa universitaria (frequenta la facoltà di Per_2
Scienze della Comunicazione all'Università di Tor Vergata di Roma), non è economicamente autonoma. Non ci sono statuizioni in tema di affido relative ai figli.
La convivenza della figlia con la madre nella casa coniugale, in Roma, Via Marianopoli Per_2
56/58, comporta l'assegnazione della casa a con cui convive altresì il figlio Parte_1
. Per_1
Contributo al mantenimento dei figli
Con riguardo al mantenimento per i figli, il Collegio osserva che il figlio , come è emerso Per_1 dall'istruttoria complessivamente svolta, aveva intrapreso una attività lavorativa, sia pure non ancora stabile, già nel 2021. Inoltre -come risulta dalla documentazione versata in atti-, dal 23.03.2023 lo stesso è stato assunto a tempo indeterminato presso la società percependo una Organizzazione_1 retribuzione netta mensile di € 1.100,00 (per 13 mensilità). Invero, sulla base di tali rilevazioni, il figlio può considerarsi autonomo ed economicamente autosufficiente, anche sulla scorta Per_1 del fatto che il reddito da questo percepito è in linea con il tenore di vita familiare. Sulla scorta di ciò, appare opportuno rimarcare che, premesso che l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, si deve nondimeno evidenziare che, secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016). La Suprema Corte ha anche costantemente affermato che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n. 18076/2014). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord.
27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro (cfr. Cass. ord. 17183/2020). Per di più, una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l'autonomia economica, mediante un'attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno (cfr. Cass. Civ. n.
1761/2008 e Cass. civ. n. 1585/2014).
Alla luce dei principi esposti, la domanda di mantenimento proposta dalla signora per il figlio T_
, peraltro sostanzialmente rinunciata in sede di conclusioni finali, va respinta. Per_1
In merito alla situazione della figlia ad oggi, quest'ultima non svolge alcuna attività Per_2 lavorativa, frequentando la facoltà di Scienze della Comunicazione della Macro Area di Lettere e
Filosofia dell'Ateneo di Tor Vergata. La ragazza attualmente viene sostenuta economicamente esclusivamente dalla madre. La ricorrente ha riferito che il in una sola occasione ha CP_1 versato l'assegno di mantenimento stabilito per la figlia, non partecipando per il resto ad alcuna spesa per la stessa, sia medica che universitaria.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto. , non costituitosi nel presente giudizio, non ha dato prova della propria situazione Controparte_1 reddituale. La signora -come risulta dalla documentazione prodotta- ha riferito e prodotto ciò di T_ cui è a diretta conoscenza: il resistente è Amministratore unico dal 1997 della Organizzazione_3
( ; è proprietario di una cantina vinicola sita in Monte Compatri
[...] Org_4
(RM) alla Via Alfredo Serranti, n. 10, ereditata in quota dal padre per la produzione propria e la vendita di vini sfusi;
dal 14.03.2022, è impiegato alle dipendenze della Controparte_2 con mansioni di consulente addetto alla vendita di prodotti sanitari per sanificare l'ambiente, percependo un compenso forfettario per circa euro 1.200,00 mensili, oltre rimborsi e provvigioni.
Oltre a ciò, la signora riferisce che il , unitamente alla madre e alla sorella, è titolare per CP_1 intero di proprietà immobiliari e quote di proprietà di beni immobili, in Roma e fuori Roma. Contr D'altro canto, è dipendente on contratto a tempo pieno e indeterminato (dal 5 Parte_1 dicembre 1985), con reddito mensile lordo di € 2.486,25 per tredici mensilità -come risulta dalla situazione reddituale e fiscale depositata, doc. 9,10,11,12-. Oltre a ciò, è proprietaria di un immobile sito in Grottaferrata (RM) Via Valle della Noce, n. 57, dove vive il fratello, e, da ultimo è stata costretta a chiedere un finanziamento con la per provvedere alle esigenze dei figli. Org_5
Sulla base delle descritte emergenze istruttorie, dato atto delle attuali situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di parte ricorrente, determinando in euro 400 l'assegno paterno per la figlia a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione Per_2 della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti vigenti.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra tribunale di Roma e foro del 17.12.2014.
Il predetto contributo alle spese straordinarie deve essere posto a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nella Città del Vaticano (SCV) il
27.06.1992 tra nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
- ordina all'ufficiale di stato civile di procedere con l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (atto n. 00441, parte 2, serie C07, anno 1992);
- assegna la casa coniugale (Roma, Via Marianopoli 56/58) a Parte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio;
Per_1
- determina in euro 400 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della Controparte_1 figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Per_2 Parte_1 mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre spese straordinarie nella misura del 50%;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09.01.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Filomena Albano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
- , nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Patrizia Soldini e Lorenzo De Santis, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.12.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che: aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente Parte_1 nella Città del Vaticano (SCV) il 27.06.1992 (atto n. 00441, parte 2, serie C07, anno 1992); dalla loro unione erano nati due figli, (16.02.1997) ed (17.08.1999); il rapporto Per_1 Per_2 matrimoniale era divenuto impossibile essendo venuta meno l'affectio coniugalis, nonché a causa del verificarsi di oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza;
con sentenza n. 16117/2023 pubbl. il 09/11/2023 (RG n. 610/2021), il Tribunale di Roma, dichiarando la separazione personale delle parti, disponeva che: la casa coniugale sita in Roma, via Marianopoli n. 56/58, di proprietà del marito, veniva assegnata alla signora , per risiedervi insieme alla figlia e al figlio T_ Per_2
; dichiarava cessato l'obbligo del signor di corrispondere l'assegno di Per_1 Controparte_1 mantenimento di € 100 al mese al figlio;
determinava nella somma di € 350 il contributo Per_1 mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia oltre al versamento del 50% delle Per_2 spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva venissero accolte le seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (atto n. 00441, anno 1992, parte 2, serie
C07); stabilire che ognuno provveda al proprio mantenimento;
confermare l'assegnazione della casa familiare di Roma, Via Marianopoli, n. 56/58 a quale genitore convivente con i figli, Parte_1 maggiorenni non autonomi;
stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli Per_1 ed quanto al primo nella misura di € 200,00 quanto alla seconda di € 400,00 mensili, oltre Per_2 spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 19.12.2023, verificata la rituale notifica del ricorso e la contumacia del resistente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il GD, visto l'art. 473 bis.22 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente, unica parte costituita, a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva nelle proprie domande, precisando tuttavia che il figlio (26 anni), in Per_1 data 23.03.2023, era stato assunto a tempo indeterminato presso la società con Organizzazione_1 una retribuzione netta mensile di € 1.100,00, pur tuttavia vivendo ancora nella casa familiare.
Il GD, dato atto, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status divorzile, alle domande di carattere economico e all' assegnazione della casa coniugale.
Status divorzile
Il contenuto degli atti e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo - in data 24.06.2020 veniva pronunziata sentenza non definitiva di status di separazione del Tribunale di Roma n. 1876/2022 pubbl. il 07/02/2022, procedimento successivamente conclusosi con sentenza definitiva n. 16117/2023 pubbl. il 09/11/2023
(RG n. 610/2021). Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/70, deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
I figli
Le parti sono genitori di due figli (26 anni) ed (24 anni), entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
è attualmente impiegato presso la -contratto tramutato a tempo Per_1 Org_2 indeterminato dal 23.03.2023-, mentre studentessa universitaria (frequenta la facoltà di Per_2
Scienze della Comunicazione all'Università di Tor Vergata di Roma), non è economicamente autonoma. Non ci sono statuizioni in tema di affido relative ai figli.
La convivenza della figlia con la madre nella casa coniugale, in Roma, Via Marianopoli Per_2
56/58, comporta l'assegnazione della casa a con cui convive altresì il figlio Parte_1
. Per_1
Contributo al mantenimento dei figli
Con riguardo al mantenimento per i figli, il Collegio osserva che il figlio , come è emerso Per_1 dall'istruttoria complessivamente svolta, aveva intrapreso una attività lavorativa, sia pure non ancora stabile, già nel 2021. Inoltre -come risulta dalla documentazione versata in atti-, dal 23.03.2023 lo stesso è stato assunto a tempo indeterminato presso la società percependo una Organizzazione_1 retribuzione netta mensile di € 1.100,00 (per 13 mensilità). Invero, sulla base di tali rilevazioni, il figlio può considerarsi autonomo ed economicamente autosufficiente, anche sulla scorta Per_1 del fatto che il reddito da questo percepito è in linea con il tenore di vita familiare. Sulla scorta di ciò, appare opportuno rimarcare che, premesso che l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, si deve nondimeno evidenziare che, secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016). La Suprema Corte ha anche costantemente affermato che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n. 18076/2014). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord.
27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro (cfr. Cass. ord. 17183/2020). Per di più, una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l'autonomia economica, mediante un'attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno (cfr. Cass. Civ. n.
1761/2008 e Cass. civ. n. 1585/2014).
Alla luce dei principi esposti, la domanda di mantenimento proposta dalla signora per il figlio T_
, peraltro sostanzialmente rinunciata in sede di conclusioni finali, va respinta. Per_1
In merito alla situazione della figlia ad oggi, quest'ultima non svolge alcuna attività Per_2 lavorativa, frequentando la facoltà di Scienze della Comunicazione della Macro Area di Lettere e
Filosofia dell'Ateneo di Tor Vergata. La ragazza attualmente viene sostenuta economicamente esclusivamente dalla madre. La ricorrente ha riferito che il in una sola occasione ha CP_1 versato l'assegno di mantenimento stabilito per la figlia, non partecipando per il resto ad alcuna spesa per la stessa, sia medica che universitaria.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto. , non costituitosi nel presente giudizio, non ha dato prova della propria situazione Controparte_1 reddituale. La signora -come risulta dalla documentazione prodotta- ha riferito e prodotto ciò di T_ cui è a diretta conoscenza: il resistente è Amministratore unico dal 1997 della Organizzazione_3
( ; è proprietario di una cantina vinicola sita in Monte Compatri
[...] Org_4
(RM) alla Via Alfredo Serranti, n. 10, ereditata in quota dal padre per la produzione propria e la vendita di vini sfusi;
dal 14.03.2022, è impiegato alle dipendenze della Controparte_2 con mansioni di consulente addetto alla vendita di prodotti sanitari per sanificare l'ambiente, percependo un compenso forfettario per circa euro 1.200,00 mensili, oltre rimborsi e provvigioni.
Oltre a ciò, la signora riferisce che il , unitamente alla madre e alla sorella, è titolare per CP_1 intero di proprietà immobiliari e quote di proprietà di beni immobili, in Roma e fuori Roma. Contr D'altro canto, è dipendente on contratto a tempo pieno e indeterminato (dal 5 Parte_1 dicembre 1985), con reddito mensile lordo di € 2.486,25 per tredici mensilità -come risulta dalla situazione reddituale e fiscale depositata, doc. 9,10,11,12-. Oltre a ciò, è proprietaria di un immobile sito in Grottaferrata (RM) Via Valle della Noce, n. 57, dove vive il fratello, e, da ultimo è stata costretta a chiedere un finanziamento con la per provvedere alle esigenze dei figli. Org_5
Sulla base delle descritte emergenze istruttorie, dato atto delle attuali situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di parte ricorrente, determinando in euro 400 l'assegno paterno per la figlia a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione Per_2 della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti vigenti.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra tribunale di Roma e foro del 17.12.2014.
Il predetto contributo alle spese straordinarie deve essere posto a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nella Città del Vaticano (SCV) il
27.06.1992 tra nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
- ordina all'ufficiale di stato civile di procedere con l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (atto n. 00441, parte 2, serie C07, anno 1992);
- assegna la casa coniugale (Roma, Via Marianopoli 56/58) a Parte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio;
Per_1
- determina in euro 400 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della Controparte_1 figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Per_2 Parte_1 mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre spese straordinarie nella misura del 50%;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09.01.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Filomena Albano