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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2789/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti da sé stessa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Alessandra Pucci
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Salvatore Giordano
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2024, proponeva impugnativa avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400013165000, per l'importo di euro 2.039,80, inerente a contributi vantati dalla per le annualità 2015-2018. CP_2
Ella deduceva: l'illegittimità della comunicazione del fermo effettuata sul veicolo targato
FV517RN in quanto cointestato a due diversi soggetti di cui uno estraneo ai crediti pretesi dalla la strumentalità del veicolo allo svolgimento di attività professionale;
CP_2
l'erroneità degli importi richiesti;
la nullità della comunicazione del preavviso di fermo notificata tramite pec;
la prescrizione del credito.
Concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento del fermo innanzi indicato in quanto nullo ed inefficace;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituivano in giudizio l' e la che Controparte_1 CP_2
resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del fermo il giudizio veniva fissato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita
2 immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella
(cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Nel caso di specie parte ricorrente esperisce un'azione di accertamento negativo del debito.
Il fermo amministrativo, infatti, non è un atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atto dell'esecuzione forzata del fermo è che il giudizio di impugnazione si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. “Tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art.
618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello. Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602
3 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza
22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza
09/10/2018, n. 24808)” (Cassazione Civile sentenze nn. 10272 e n. 10271 del 19-04-2021).
Ebbene, in via preliminare ed assorbente, la visura in atti del PRA consente di individuare i dati anagrafici dei comproprietari del veicolo Dacia targato FV517RN, oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui è causa, che risultano essere e Dei due solo la prima è debitrice nei confronti della Parte_1 Parte_2
. CP_2
Pertanto, è da considerarsi illegittima l'iscrizione di un fermo amministrativo su un'auto cointestata anche a un soggetto non debitore quale è (la comunicazione Parte_2
di preavviso di fermo risulta rivolta unicamente a ), in quanto la misura Parte_1
cautelare finirebbe per pregiudicarlo pur essendo estraneo all'inadempimento e non potrebbe più circolare. Sicché quando il fermo dovrebbe intervenire su un autoveicolo in comproprietà, non può essere oggettivamente applicato se tutti i proprietari non sono debitori. Tale affermazione è stata condivisa anche dalla C.T.R. del Piemonte con sent. n.
1374/2017 e successivamente anche dalla C.T.P. della Campania con sent. n. 2493/2021.
Invero, nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore. In particolare, in considerazione della natura indivisibile del bene, il fermo deve ritenersi in tali casi "oggettivamente inapplicabile", in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo.
Ne discende, sulla scorta di tale orientamento, che il ricorso va quindi accolto;
l'accoglimento sul punto è assorbente ed esime dall'esame di ogni altra questione prospettata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione dirimente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso;
-Per l'effetto dichiara la nullità della comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400013165000;
-Compensa le spese.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2789/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti da sé stessa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Alessandra Pucci
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Salvatore Giordano
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2024, proponeva impugnativa avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400013165000, per l'importo di euro 2.039,80, inerente a contributi vantati dalla per le annualità 2015-2018. CP_2
Ella deduceva: l'illegittimità della comunicazione del fermo effettuata sul veicolo targato
FV517RN in quanto cointestato a due diversi soggetti di cui uno estraneo ai crediti pretesi dalla la strumentalità del veicolo allo svolgimento di attività professionale;
CP_2
l'erroneità degli importi richiesti;
la nullità della comunicazione del preavviso di fermo notificata tramite pec;
la prescrizione del credito.
Concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento del fermo innanzi indicato in quanto nullo ed inefficace;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituivano in giudizio l' e la che Controparte_1 CP_2
resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del fermo il giudizio veniva fissato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita
2 immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella
(cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Nel caso di specie parte ricorrente esperisce un'azione di accertamento negativo del debito.
Il fermo amministrativo, infatti, non è un atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atto dell'esecuzione forzata del fermo è che il giudizio di impugnazione si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. “Tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art.
618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello. Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602
3 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza
22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza
09/10/2018, n. 24808)” (Cassazione Civile sentenze nn. 10272 e n. 10271 del 19-04-2021).
Ebbene, in via preliminare ed assorbente, la visura in atti del PRA consente di individuare i dati anagrafici dei comproprietari del veicolo Dacia targato FV517RN, oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui è causa, che risultano essere e Dei due solo la prima è debitrice nei confronti della Parte_1 Parte_2
. CP_2
Pertanto, è da considerarsi illegittima l'iscrizione di un fermo amministrativo su un'auto cointestata anche a un soggetto non debitore quale è (la comunicazione Parte_2
di preavviso di fermo risulta rivolta unicamente a ), in quanto la misura Parte_1
cautelare finirebbe per pregiudicarlo pur essendo estraneo all'inadempimento e non potrebbe più circolare. Sicché quando il fermo dovrebbe intervenire su un autoveicolo in comproprietà, non può essere oggettivamente applicato se tutti i proprietari non sono debitori. Tale affermazione è stata condivisa anche dalla C.T.R. del Piemonte con sent. n.
1374/2017 e successivamente anche dalla C.T.P. della Campania con sent. n. 2493/2021.
Invero, nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore. In particolare, in considerazione della natura indivisibile del bene, il fermo deve ritenersi in tali casi "oggettivamente inapplicabile", in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo.
Ne discende, sulla scorta di tale orientamento, che il ricorso va quindi accolto;
l'accoglimento sul punto è assorbente ed esime dall'esame di ogni altra questione prospettata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione dirimente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso;
-Per l'effetto dichiara la nullità della comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400013165000;
-Compensa le spese.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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