TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa CH AN, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 846/2023, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2025 tra:
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...] elettivamente domiciliate alla pec Email_1 dell'avvocato Mirko Minuti, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede in Viale della Stazione n.1, in Controparte_1 CP_1 persona del Presidente e legale rapp.te elettivamente domiciliata in CP_1
Largo Villa Glori n.4, presso lo studio dell'avvocato Antonella Triassi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 21 febbraio 2025, Parte_2
e quali eredi di hanno
[...] Parte_1 Persona_1 inteso proseguire il procedimento rg 846/2023, ai sensi degli artt. 300 e 303
c.p.c., e a tal fine hanno depositato ricorso in riassunzione nel quale hanno reiterato le domande già sollevate dal de cuius.
In particolare, , dipendente della aveva Persona_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/23, emesso in data 26 luglio 23 dal Tribunale di Terni, nell'ambito del procedimento monitorio recante n. R.G. 409/2023, promosso dalla di Controparte_1 pagare la somma di € 2.024,32 (cfr. all. 2 al ricorso).
A fondamento del ricorso deducevano che nel ricorso per decreto ingiuntivo la afferma che “con Determina Dirigenziale n.279 del Controparte_1
7.7.2022, richiamando la precedente Determina n.3 del 28.1.2021, preso atto che erano state corrisposte al lavoratore Sig. (C.F. Persona_1
– ex dipendente collocato a riposo il 31.12.2015 – C.F._1 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, somme non dovute a titolo di indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b secondo periodo CCNL del 6 luglio
1985, disponeva procedersi per il recupero delle medesime”; con determina dirigenziale n. 3 - 15 del 28/01/2021 la Provincia di “considerato che CP_1 da una revisione degli istituti relativi alle varie indennità erogate al personale dipendente è emerso, che, per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio
1995, si sono riscontrate anomalie riguardanti le fattispecie di svolgimento delle attività riconducibili allo stesso articolo;
dato atto che è in corso da parte della Amministrazione la revisione del nuovo ordinamento professionale”, decideva di sospendere dal gennaio 2021 l'erogazione della suddetta indennità in attesa e sino alla revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente a seguito della verifica effettuata con i competenti
Direttori di Area (cfr. all.2 al ricorso); che la vista la Controparte_1 suddetta Determinazione Dirigenziale n.3 - 15/2021, gli richiedeva la restituzione delle somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di vigilanza sino al 2015.
Ciò premesso in fatto, richiamavano in diritto l'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni -
Autonomie locali, del 6 luglio 1995, la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/86).
Deducevano che l'art. 34, I co. lett. A D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, ha operato, all'interno dei soggetti addetti all'area di vigilanza, un distinguo tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 e il restante personale che tali funzioni non espleta;
che la ripartizione in ordine alla spettanza dell'indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall'art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al “personale dell'area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge”.
Assumevano che anche i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-
2005) hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale
(in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all'art. 5 L.
65/86 e quello che, pur appartenendo all'area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza, e le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell'indennità spettanti;
che il DPR
n347 del 25.06.83, applicato sino fino al 31.3.99, prevedeva, nella declaratoria delle qualifiche funzionali, la Quinta Qualifica Funzionale Area di vigilanza;
che il nuovo CCNL Autonomie Locali 31/03/1999 (all.6 al ricorso), che ha sostituito il sopra richiamato DPR n347 del 25.06.83, ha previsto la corrispondenza della V qualifica professionale la nuova categoria
B e in alcuni casi categoria C (tabella C); che il contratto collettivo prevede che “Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996”; che il
Dirigente Servizio Viabilità, con nota prot. 452 del 04/03/1999, e il
Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo, con nota 5674 del
04/03/1999, attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (all.9 al ricorso); - che il Direttore Area Tecnica, con nota del 27/02/2018 (all.10 al ricorso), riconosceva come personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica i seguenti dipendenti: ; ; Controparte_2 Controparte_3 [...]
, ; ; EO;
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
; ; ; EO. ; CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Dott. ; ; Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
; , che si aggiungevano a
[...] CP_16 Controparte_17 quelli a cui era stato rinnovato il tesserino;
- che con mail del 28/03/2018 il
Servizio Pianificazione Territoriale (all.11 al ricorso) comunicava gli ulteriori dipendenti con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale che avevano rinnovato il tesserino e precisamente: i Sig.ri
[...]
; ; ; ; CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
e - con Determinazione dirigenziale
[...] Controparte_23
n.117 del 29/03/2018 (all.12 al ricorso) la ribadito che la Controparte_1 deliberazione n.25/1999 aveva individuato come facente parte dell'area di vigilanza i servizi di polizia stradale, attribuiva l'indennità di vigilanza annua individuale di € 780,30 ai suddetti soggetti.
Deducevano che aveva svolto mansioni ulteriori a quelle Persona_1 inerenti il proprio profilo professionale, avendo esercitato funzioni di espletamento del servizio di viabilità, e aveva ottenuto il rilascio del tesserino di polizia stradale e del segnale distintivo;
che il Dirigente del
Servizio Viabilità con nota prot. 718 del 11/03/2003, aveva assegnato al
“a far data dal giorno 17/03/03, l'incarico di verificare la Per_1 rispondenza tra le limitazioni imposte alla circolazione (in particolare i limiti di velocità) e le relative Ordinanze, sulle strade regionali e provinciali, attingendo le necessarie informazioni presso gli archivi del compartimento
AS di ER e di questa Amministrazione Provinciale. Una volta espletato detto incarico, le SSVV. Verificheranno tutta la cartellonistica pubblicitaria già installata nonché quella di nuova installazione sulle strade regionali e provinciali, assumendo gli eventuali provvedimenti di rimozione e/o sanzionatori previsti dal Codice della Strada. In entrambi i casi verrà data la priorità alle verifiche sulle strade regionali. Infine, le SS.VV: svolgeranno funzioni di vigilanza e di repressione riguardo al fenomeno dell'abusivismo edilizio all'interno delle fasce di rispetto stradale, il tutto nell'ambito delle disposizioni impartite …” (all.13 al ricorso).
Deducevano, quindi, che era stato indicato dalla Provincia di Persona_1 quale Organo di Polizia, a cui venivano affidati, ad esempio, compiti CP_1 di rimozione della cartellonistica stradale apposta in violazione delle norme del codice della strada.
Infatti, veniva disposto che i lavoratori “quale organi di Polizia stradale di cui all'art.12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario”; che aveva elevavo sanzioni Persona_1 amministrative (all.19 al ricorso). Si costituiva in giudizio con articolata memoria la convenuta CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il ricorrente è stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato (il 15.11.2005) con qualifica professionale “operatore tecnico faunistico” e successivamente stabilizzato con il medesimo profilo. Dal 1.10.2008 e per tutto il periodo che quivi interessa la categoria di appartenenza è sempre rimasta la “B” mentre il profilo professionale quello di “collaboratore tecnico amministrativo”.
La nozione di personale dell'area della vigilanza è ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.03.1999, secondo la quale deve intendersi tale: “il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, florofaunistica, venatoria, rurale e silvopastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali”.
La prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL prevede la erogazione della indennità in misura piena in favore del personale che sia in possesso dei requisiti ed eserciti le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, e la seconda parte prevede che l'erogazione in misura ridotta è prevista in favore del restante personale non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge;
letta nel suo complesso, dunque, la disposizione contiene un riferimento a tutto il restante personale dell'area di vigilanza che non svolge le predette funzioni, il quale risulterebbe privo di una effettiva precettività laddove si accedesse alla interpretazione restrittiva.
In altri termini, laddove le parti collettive avessero inteso limitare la corresponsione della indennità unicamente ai dipendenti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza ex art. 5 legge 65 cit. non avrebbero avuto motivo di fare riferimento a tutto il personale inserito nell'Area di vigilanza, che comprende anche professionalità diverse da quelle degli agenti predetti. La ratio della disposizione risiede, all'evidenza, nella particolare gravosità delle mansioni che attengono alla custodia ed alla tutela dei beni dell'ente locale e che ricorre per gli addetti all'Area della Vigilanza anche quando non rivestano la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza.
Accanto alle figure con compiti e poteri maggiori (tra i quali rientrano i
Vigili Urbani), si collocano -in posizione necessariamente inferiore- quei dipendenti che svolgono mansioni residuali i quali, pur espletando alcune attività di vigilanza, eseguono compiti di rango inferiore dal punto di vista qualitativo e quantitativo, con la conseguenza che per costoro l'area di riferimento è quella B.
Tutto ciò premesso, ne risulta un quadro in cui i dipendenti che rivestono le funzioni di polizia giudiziaria, quelle di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza conseguono il diritto a percepire l'indennità di vigilanza proprio in relazione al fatto di svolgere tali peculiari mansioni, il cui esercizio richiede uno specifico provvedimento di nomina del Prefetto, ritenuto presupposto necessario per percepire l'emolumento in questione.
Dunque, si tratta di un'indennità riconosciuta per il solo fatto di svolgere mansioni cui sono connessi particolari fattori di rischio e responsabilità, che incidono sulla prestazione lavorativa a prescindere dalla quantità temporale della stessa.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione occorre che il personale sia formalmente inquadrato nell'area di vigilanza, pur non essendo necessario (lett. b, secondo periodo) lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale o ausiliarie di pubblica sicurezza.
L'indennità non è invece estensibile ad altre figure professionali non rientranti nella nozione di “area della vigilanza” come contrattualmente definita, anche se assimilabili, né a personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza.
Ciò ha trovato conferma anche nelle statuizioni dell'ARAN e della giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato che l'indennità di vigilanza compete esclusivamente ai dipendenti degli enti locali che appartengono alla corrispondente area, e cioè ricoprono figure professionali per le quali è essenziale e tipico l'esercizio della funzione di vigilanza e, pertanto, non spetta anche al personale che svolga occasionalmente detta attività (cfr. TAR Basilicata 20 gennaio 2014, n. 60, TAR Abruzzo 17 giugno 1997, n. 447 e Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1200).
L'indennità di vigilanza non rappresenta infatti un elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali – connesso, cioè, in via generale e astratta all'esercizio materiale di compiti di vigilanza – ma un trattamento riservato soltanto a determinati e formali profili professionali di inquadramento, aventi ad oggetto puntuale, prevalente e univoco (sulla base della declaratoria del profilo stesso) siffatta prestazione lavorativa di controllo, che di quei determinati profili viene, pertanto, a costituire elemento qualificante ed essenziale (cfr Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre
2003, n. 5368).
Come condivisibilmente chiarito dal tribunale di Catania “Nel primo caso l'articolo 37 lettera b) primo periodo riconosce il diritto al godimento della indennità in questione nella misura intera;
nel secondo caso in misura ridotta. E tuttavia è pur sempre necessario, sia nell'uno che nell'altro caso, che si tratti di personale che rientra nell'area di vigilanza. E non risulta che lo sia il ricorrente. Il trattamento è infatti riservato solo al personale compreso nell'area di vigilanza e quindi al personale che presta servizio nel
Corpo dei vigili urbani. Né rileva la circostanza che, come previsto dalla deliberazione dell'Ente n. 540/2000 (cfr. all. 3 al ricorso), i compiti di polizia stradale siano ricompresi nell'area di vigilanza ai sensi dell'abrogato articolo 71 del DPR n. 268/1987, rilevando invece che il personale che li svolga appartenga all'area di vigilanza. Non è così quanto al ricorrente che, come dallo stesso riferito, è istruttore e direttore tecnico. Neppure poi, per effetto della qualifica riconosciuta dal prefetto di agente di pubblica sicurezza e del solo espletamento di compiti di polizia stradale, peraltro avvenuto in maniera non continuativa, può concludersi, come sostenuto dal ricorrente (cfr. il ricorso a pagina 2), che egli debba essere “inquadrato anche nell'area del personale di vigilanza”, con ciò peraltro implicitamente ammettendo come l'appartenenza alla detta area sia un prerequisito imprescindibile tenuto in effetti in considerazione dall'invocato art. 37 comma 1 lettera b) del CCNL Ne consegue il rigetto tanto della domanda formulata in via principale quanto di quella formulata in subordine (cfr.
Tribunale di Catania sentenza 23/2022).
Tanto premesso, l'indennità in parola non spetta al che non risulta Per_1 formalmente inquadrato nell'area di vigilanza.
Tale circostanza emerge anche dalla documentazione prodotta: l'allegato 6 al ricorso non si riferisce al che non rientra nell'elenco nominativo Per_1 dei dipendenti ivi indicati, cui è riconosciuta l'indennità di vigilanza;
neppure l'allegato 9 al ricorso contiene il nominativo del ricorrente ma di altri dipendenti ed è riferita ai dipendenti muniti del tesserino di Polizia
Stradale abilitati alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade;
il nominativo del non risulta tra i destinatari della nota del Direttore Per_1
Area Tecnica, del 27/02/2018 (all.10 al ricorso), nella quale come sostenuto dallo stesso ricorrente, si riconoscevano tra il personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica i dipendenti ivi meglio indicati.
Quanto all'allegato 13 al ricorso, come evidenziato dalla difesa ella convenuta, vengono elencate funzioni sarebbero state espletate CP_1
“nell'ambito delle disposizioni impartite dal “EO. dal quale il Per_2
“gerarchicamente dipendeva,” all'interno dell'unità operativa Per_1
Complessa Concessioni “ed ai medesimi si rapporteranno direttamente sia a livello decisionale che operativo”.
Appare evidente che l'indennità prevista dall'art.37 CCNL enti locali non possa essere riconosciuta al ricorrente perché, sebbene non sia contestato che gli abbia svolto anche mansioni di polizia giudiziaria, egli non è stato inquadrato nell'area della vigilanza, non risulta possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività di vigilanza. E infatti se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non ha alcun diritto alla richiamata indennità, essendo l'attività di vigilanza ai sensi del
CCNL del 1999 riservata alle categorie C (agente di polizia municipale) e
D (specialista dell'area di vigilanza).
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato, poi, che “al dipendente comunale con profilo professionale di capo cantoniere impiegato con mansioni di vigilanza e polizia stradale non compete l'indennità di cui all'art. 26 comma 4 lett. f) d.P.R. n. 347 del 1983 e successive modificazioni. L'indennità è infatti riservata non al personale che comunque svolge funzioni di vigilanza ma al personale formalmente appartenente all'area di vigilanza, e questo sia nel caso di corresponsione in misura piena che nel caso di corresponsione in misura ridotta, con la differenza che nel primo caso è riservata al personale di polizia municipale svolgente funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e quindi funzioni operative, con tutte le relative conseguenze in termini di disagio materiale e di rischio” (cfr. il T.A.R.
Umbria 12/05/1999, n. 342) . Occorre dunque ritenere che l'indennità in esame non possa essere riconosciuta al perché, sebbene non sia contestato che gli abbia Per_1 svolto anche mansioni di polizia giudiziaria, egli non è stato inquadrato nell'area della vigilanza, ma nella area tecnico amministrativa.
Peraltro, il è sempre appartenuto alla categoria B, non potendosi Per_1 dunque collocare nell'area di vigilanza cui appartengono le categorie C e D
e né ha ricoperto funzioni di vigilanza come sopra delineate.
In definitiva, non risulta possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività di vigilanza. Le attività concretamente svolte dal ricorrente risultano del tutto compatibili con il profilo professionale di appartenenza, non avendo egli peraltro svolto mansioni comportanti particolari responsabilità.
Non appartiene all'area di vigilanza, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 1.7.1994, n. 718) chi non si trova in quelle condizioni che danno titolo alla percezione dell'indennità di vigilanza, prevista dall' art. 26 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 , il personale semplicemente "addetto alla vigilanza", cioè il personale degli Enti locali che come il ricorrente svolge n mansioni di natura prevalentemente
“tecnica” e, ma solo in via eventuale e residuale, di vigilanza e di repressione di abusi in danno al patrimonio e all'arredo urbano .
L'aver, come il ricorrente, solo sporadicamente svolto compiti di vigilanza, peraltro in periodi di tempo determinati e senza che tale attività costituisse elemento qualificante del proprio profilo di appartenenza, non dà diritto all'indennità.
Il ricorso andrà dunque rigettato, non essendo stata fornita la prova dello svolgimento in maniera prevalente delle mansioni caratterizzanti il profilo della vigilanza rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, come emerge dalla stessa produzione documentale del ricorrente 8 cfr. all. 19 e seguenti al ricorso).
Accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di vigilanza in capo all'opponente, ne discende anche l'inapplicabilità dell'invocato art.2126 c.c. essendo onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile;
senonché tale prova è mancata.
E' noto che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033
c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi"
(Cass., sez. lav., 20.2.2017, n. 4323).
Non può essere invocata, nel caso di specie, la sentenza della sez. I della
Corte Edu, 11 febbraio 2021, n.4893/2013 (sentenza Casarin/Italia) e i principi in essa affermati, in particolare la tutela dell'accipiens in buona fede, non avendo il nulla allegato in merito “alle condizioni Per_1 personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio”.
Quanto all'importo da restituire al netto delle ritenute operate a suo tempo dall'amministrazione al momento del pagamento, dai conteggi depositati dalla con il ricorso per ingiunzione, emerge che la somma Controparte_1 ingiunta corrisponde al netto del totale lordo corrisposto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della buona fede di parte ricorrente e della natura prettamente tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella causa iscritta al n. 846/2023 R.G.A.C.:
A) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
125/2023;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 5 novembre 2025
Il giudice
CH AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa CH AN, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 846/2023, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2025 tra:
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...] elettivamente domiciliate alla pec Email_1 dell'avvocato Mirko Minuti, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede in Viale della Stazione n.1, in Controparte_1 CP_1 persona del Presidente e legale rapp.te elettivamente domiciliata in CP_1
Largo Villa Glori n.4, presso lo studio dell'avvocato Antonella Triassi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 21 febbraio 2025, Parte_2
e quali eredi di hanno
[...] Parte_1 Persona_1 inteso proseguire il procedimento rg 846/2023, ai sensi degli artt. 300 e 303
c.p.c., e a tal fine hanno depositato ricorso in riassunzione nel quale hanno reiterato le domande già sollevate dal de cuius.
In particolare, , dipendente della aveva Persona_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/23, emesso in data 26 luglio 23 dal Tribunale di Terni, nell'ambito del procedimento monitorio recante n. R.G. 409/2023, promosso dalla di Controparte_1 pagare la somma di € 2.024,32 (cfr. all. 2 al ricorso).
A fondamento del ricorso deducevano che nel ricorso per decreto ingiuntivo la afferma che “con Determina Dirigenziale n.279 del Controparte_1
7.7.2022, richiamando la precedente Determina n.3 del 28.1.2021, preso atto che erano state corrisposte al lavoratore Sig. (C.F. Persona_1
– ex dipendente collocato a riposo il 31.12.2015 – C.F._1 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, somme non dovute a titolo di indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b secondo periodo CCNL del 6 luglio
1985, disponeva procedersi per il recupero delle medesime”; con determina dirigenziale n. 3 - 15 del 28/01/2021 la Provincia di “considerato che CP_1 da una revisione degli istituti relativi alle varie indennità erogate al personale dipendente è emerso, che, per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio
1995, si sono riscontrate anomalie riguardanti le fattispecie di svolgimento delle attività riconducibili allo stesso articolo;
dato atto che è in corso da parte della Amministrazione la revisione del nuovo ordinamento professionale”, decideva di sospendere dal gennaio 2021 l'erogazione della suddetta indennità in attesa e sino alla revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente a seguito della verifica effettuata con i competenti
Direttori di Area (cfr. all.2 al ricorso); che la vista la Controparte_1 suddetta Determinazione Dirigenziale n.3 - 15/2021, gli richiedeva la restituzione delle somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di vigilanza sino al 2015.
Ciò premesso in fatto, richiamavano in diritto l'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni -
Autonomie locali, del 6 luglio 1995, la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/86).
Deducevano che l'art. 34, I co. lett. A D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, ha operato, all'interno dei soggetti addetti all'area di vigilanza, un distinguo tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 e il restante personale che tali funzioni non espleta;
che la ripartizione in ordine alla spettanza dell'indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall'art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al “personale dell'area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge”.
Assumevano che anche i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-
2005) hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale
(in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all'art. 5 L.
65/86 e quello che, pur appartenendo all'area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza, e le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell'indennità spettanti;
che il DPR
n347 del 25.06.83, applicato sino fino al 31.3.99, prevedeva, nella declaratoria delle qualifiche funzionali, la Quinta Qualifica Funzionale Area di vigilanza;
che il nuovo CCNL Autonomie Locali 31/03/1999 (all.6 al ricorso), che ha sostituito il sopra richiamato DPR n347 del 25.06.83, ha previsto la corrispondenza della V qualifica professionale la nuova categoria
B e in alcuni casi categoria C (tabella C); che il contratto collettivo prevede che “Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996”; che il
Dirigente Servizio Viabilità, con nota prot. 452 del 04/03/1999, e il
Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo, con nota 5674 del
04/03/1999, attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (all.9 al ricorso); - che il Direttore Area Tecnica, con nota del 27/02/2018 (all.10 al ricorso), riconosceva come personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica i seguenti dipendenti: ; ; Controparte_2 Controparte_3 [...]
, ; ; EO;
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
; ; ; EO. ; CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Dott. ; ; Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
; , che si aggiungevano a
[...] CP_16 Controparte_17 quelli a cui era stato rinnovato il tesserino;
- che con mail del 28/03/2018 il
Servizio Pianificazione Territoriale (all.11 al ricorso) comunicava gli ulteriori dipendenti con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale che avevano rinnovato il tesserino e precisamente: i Sig.ri
[...]
; ; ; ; CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
e - con Determinazione dirigenziale
[...] Controparte_23
n.117 del 29/03/2018 (all.12 al ricorso) la ribadito che la Controparte_1 deliberazione n.25/1999 aveva individuato come facente parte dell'area di vigilanza i servizi di polizia stradale, attribuiva l'indennità di vigilanza annua individuale di € 780,30 ai suddetti soggetti.
Deducevano che aveva svolto mansioni ulteriori a quelle Persona_1 inerenti il proprio profilo professionale, avendo esercitato funzioni di espletamento del servizio di viabilità, e aveva ottenuto il rilascio del tesserino di polizia stradale e del segnale distintivo;
che il Dirigente del
Servizio Viabilità con nota prot. 718 del 11/03/2003, aveva assegnato al
“a far data dal giorno 17/03/03, l'incarico di verificare la Per_1 rispondenza tra le limitazioni imposte alla circolazione (in particolare i limiti di velocità) e le relative Ordinanze, sulle strade regionali e provinciali, attingendo le necessarie informazioni presso gli archivi del compartimento
AS di ER e di questa Amministrazione Provinciale. Una volta espletato detto incarico, le SSVV. Verificheranno tutta la cartellonistica pubblicitaria già installata nonché quella di nuova installazione sulle strade regionali e provinciali, assumendo gli eventuali provvedimenti di rimozione e/o sanzionatori previsti dal Codice della Strada. In entrambi i casi verrà data la priorità alle verifiche sulle strade regionali. Infine, le SS.VV: svolgeranno funzioni di vigilanza e di repressione riguardo al fenomeno dell'abusivismo edilizio all'interno delle fasce di rispetto stradale, il tutto nell'ambito delle disposizioni impartite …” (all.13 al ricorso).
Deducevano, quindi, che era stato indicato dalla Provincia di Persona_1 quale Organo di Polizia, a cui venivano affidati, ad esempio, compiti CP_1 di rimozione della cartellonistica stradale apposta in violazione delle norme del codice della strada.
Infatti, veniva disposto che i lavoratori “quale organi di Polizia stradale di cui all'art.12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario”; che aveva elevavo sanzioni Persona_1 amministrative (all.19 al ricorso). Si costituiva in giudizio con articolata memoria la convenuta CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il ricorrente è stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato (il 15.11.2005) con qualifica professionale “operatore tecnico faunistico” e successivamente stabilizzato con il medesimo profilo. Dal 1.10.2008 e per tutto il periodo che quivi interessa la categoria di appartenenza è sempre rimasta la “B” mentre il profilo professionale quello di “collaboratore tecnico amministrativo”.
La nozione di personale dell'area della vigilanza è ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.03.1999, secondo la quale deve intendersi tale: “il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, florofaunistica, venatoria, rurale e silvopastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali”.
La prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL prevede la erogazione della indennità in misura piena in favore del personale che sia in possesso dei requisiti ed eserciti le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, e la seconda parte prevede che l'erogazione in misura ridotta è prevista in favore del restante personale non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge;
letta nel suo complesso, dunque, la disposizione contiene un riferimento a tutto il restante personale dell'area di vigilanza che non svolge le predette funzioni, il quale risulterebbe privo di una effettiva precettività laddove si accedesse alla interpretazione restrittiva.
In altri termini, laddove le parti collettive avessero inteso limitare la corresponsione della indennità unicamente ai dipendenti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza ex art. 5 legge 65 cit. non avrebbero avuto motivo di fare riferimento a tutto il personale inserito nell'Area di vigilanza, che comprende anche professionalità diverse da quelle degli agenti predetti. La ratio della disposizione risiede, all'evidenza, nella particolare gravosità delle mansioni che attengono alla custodia ed alla tutela dei beni dell'ente locale e che ricorre per gli addetti all'Area della Vigilanza anche quando non rivestano la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza.
Accanto alle figure con compiti e poteri maggiori (tra i quali rientrano i
Vigili Urbani), si collocano -in posizione necessariamente inferiore- quei dipendenti che svolgono mansioni residuali i quali, pur espletando alcune attività di vigilanza, eseguono compiti di rango inferiore dal punto di vista qualitativo e quantitativo, con la conseguenza che per costoro l'area di riferimento è quella B.
Tutto ciò premesso, ne risulta un quadro in cui i dipendenti che rivestono le funzioni di polizia giudiziaria, quelle di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza conseguono il diritto a percepire l'indennità di vigilanza proprio in relazione al fatto di svolgere tali peculiari mansioni, il cui esercizio richiede uno specifico provvedimento di nomina del Prefetto, ritenuto presupposto necessario per percepire l'emolumento in questione.
Dunque, si tratta di un'indennità riconosciuta per il solo fatto di svolgere mansioni cui sono connessi particolari fattori di rischio e responsabilità, che incidono sulla prestazione lavorativa a prescindere dalla quantità temporale della stessa.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione occorre che il personale sia formalmente inquadrato nell'area di vigilanza, pur non essendo necessario (lett. b, secondo periodo) lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale o ausiliarie di pubblica sicurezza.
L'indennità non è invece estensibile ad altre figure professionali non rientranti nella nozione di “area della vigilanza” come contrattualmente definita, anche se assimilabili, né a personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza.
Ciò ha trovato conferma anche nelle statuizioni dell'ARAN e della giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato che l'indennità di vigilanza compete esclusivamente ai dipendenti degli enti locali che appartengono alla corrispondente area, e cioè ricoprono figure professionali per le quali è essenziale e tipico l'esercizio della funzione di vigilanza e, pertanto, non spetta anche al personale che svolga occasionalmente detta attività (cfr. TAR Basilicata 20 gennaio 2014, n. 60, TAR Abruzzo 17 giugno 1997, n. 447 e Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1200).
L'indennità di vigilanza non rappresenta infatti un elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali – connesso, cioè, in via generale e astratta all'esercizio materiale di compiti di vigilanza – ma un trattamento riservato soltanto a determinati e formali profili professionali di inquadramento, aventi ad oggetto puntuale, prevalente e univoco (sulla base della declaratoria del profilo stesso) siffatta prestazione lavorativa di controllo, che di quei determinati profili viene, pertanto, a costituire elemento qualificante ed essenziale (cfr Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre
2003, n. 5368).
Come condivisibilmente chiarito dal tribunale di Catania “Nel primo caso l'articolo 37 lettera b) primo periodo riconosce il diritto al godimento della indennità in questione nella misura intera;
nel secondo caso in misura ridotta. E tuttavia è pur sempre necessario, sia nell'uno che nell'altro caso, che si tratti di personale che rientra nell'area di vigilanza. E non risulta che lo sia il ricorrente. Il trattamento è infatti riservato solo al personale compreso nell'area di vigilanza e quindi al personale che presta servizio nel
Corpo dei vigili urbani. Né rileva la circostanza che, come previsto dalla deliberazione dell'Ente n. 540/2000 (cfr. all. 3 al ricorso), i compiti di polizia stradale siano ricompresi nell'area di vigilanza ai sensi dell'abrogato articolo 71 del DPR n. 268/1987, rilevando invece che il personale che li svolga appartenga all'area di vigilanza. Non è così quanto al ricorrente che, come dallo stesso riferito, è istruttore e direttore tecnico. Neppure poi, per effetto della qualifica riconosciuta dal prefetto di agente di pubblica sicurezza e del solo espletamento di compiti di polizia stradale, peraltro avvenuto in maniera non continuativa, può concludersi, come sostenuto dal ricorrente (cfr. il ricorso a pagina 2), che egli debba essere “inquadrato anche nell'area del personale di vigilanza”, con ciò peraltro implicitamente ammettendo come l'appartenenza alla detta area sia un prerequisito imprescindibile tenuto in effetti in considerazione dall'invocato art. 37 comma 1 lettera b) del CCNL Ne consegue il rigetto tanto della domanda formulata in via principale quanto di quella formulata in subordine (cfr.
Tribunale di Catania sentenza 23/2022).
Tanto premesso, l'indennità in parola non spetta al che non risulta Per_1 formalmente inquadrato nell'area di vigilanza.
Tale circostanza emerge anche dalla documentazione prodotta: l'allegato 6 al ricorso non si riferisce al che non rientra nell'elenco nominativo Per_1 dei dipendenti ivi indicati, cui è riconosciuta l'indennità di vigilanza;
neppure l'allegato 9 al ricorso contiene il nominativo del ricorrente ma di altri dipendenti ed è riferita ai dipendenti muniti del tesserino di Polizia
Stradale abilitati alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade;
il nominativo del non risulta tra i destinatari della nota del Direttore Per_1
Area Tecnica, del 27/02/2018 (all.10 al ricorso), nella quale come sostenuto dallo stesso ricorrente, si riconoscevano tra il personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica i dipendenti ivi meglio indicati.
Quanto all'allegato 13 al ricorso, come evidenziato dalla difesa ella convenuta, vengono elencate funzioni sarebbero state espletate CP_1
“nell'ambito delle disposizioni impartite dal “EO. dal quale il Per_2
“gerarchicamente dipendeva,” all'interno dell'unità operativa Per_1
Complessa Concessioni “ed ai medesimi si rapporteranno direttamente sia a livello decisionale che operativo”.
Appare evidente che l'indennità prevista dall'art.37 CCNL enti locali non possa essere riconosciuta al ricorrente perché, sebbene non sia contestato che gli abbia svolto anche mansioni di polizia giudiziaria, egli non è stato inquadrato nell'area della vigilanza, non risulta possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività di vigilanza. E infatti se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non ha alcun diritto alla richiamata indennità, essendo l'attività di vigilanza ai sensi del
CCNL del 1999 riservata alle categorie C (agente di polizia municipale) e
D (specialista dell'area di vigilanza).
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato, poi, che “al dipendente comunale con profilo professionale di capo cantoniere impiegato con mansioni di vigilanza e polizia stradale non compete l'indennità di cui all'art. 26 comma 4 lett. f) d.P.R. n. 347 del 1983 e successive modificazioni. L'indennità è infatti riservata non al personale che comunque svolge funzioni di vigilanza ma al personale formalmente appartenente all'area di vigilanza, e questo sia nel caso di corresponsione in misura piena che nel caso di corresponsione in misura ridotta, con la differenza che nel primo caso è riservata al personale di polizia municipale svolgente funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e quindi funzioni operative, con tutte le relative conseguenze in termini di disagio materiale e di rischio” (cfr. il T.A.R.
Umbria 12/05/1999, n. 342) . Occorre dunque ritenere che l'indennità in esame non possa essere riconosciuta al perché, sebbene non sia contestato che gli abbia Per_1 svolto anche mansioni di polizia giudiziaria, egli non è stato inquadrato nell'area della vigilanza, ma nella area tecnico amministrativa.
Peraltro, il è sempre appartenuto alla categoria B, non potendosi Per_1 dunque collocare nell'area di vigilanza cui appartengono le categorie C e D
e né ha ricoperto funzioni di vigilanza come sopra delineate.
In definitiva, non risulta possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività di vigilanza. Le attività concretamente svolte dal ricorrente risultano del tutto compatibili con il profilo professionale di appartenenza, non avendo egli peraltro svolto mansioni comportanti particolari responsabilità.
Non appartiene all'area di vigilanza, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 1.7.1994, n. 718) chi non si trova in quelle condizioni che danno titolo alla percezione dell'indennità di vigilanza, prevista dall' art. 26 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 , il personale semplicemente "addetto alla vigilanza", cioè il personale degli Enti locali che come il ricorrente svolge n mansioni di natura prevalentemente
“tecnica” e, ma solo in via eventuale e residuale, di vigilanza e di repressione di abusi in danno al patrimonio e all'arredo urbano .
L'aver, come il ricorrente, solo sporadicamente svolto compiti di vigilanza, peraltro in periodi di tempo determinati e senza che tale attività costituisse elemento qualificante del proprio profilo di appartenenza, non dà diritto all'indennità.
Il ricorso andrà dunque rigettato, non essendo stata fornita la prova dello svolgimento in maniera prevalente delle mansioni caratterizzanti il profilo della vigilanza rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, come emerge dalla stessa produzione documentale del ricorrente 8 cfr. all. 19 e seguenti al ricorso).
Accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di vigilanza in capo all'opponente, ne discende anche l'inapplicabilità dell'invocato art.2126 c.c. essendo onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile;
senonché tale prova è mancata.
E' noto che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033
c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi"
(Cass., sez. lav., 20.2.2017, n. 4323).
Non può essere invocata, nel caso di specie, la sentenza della sez. I della
Corte Edu, 11 febbraio 2021, n.4893/2013 (sentenza Casarin/Italia) e i principi in essa affermati, in particolare la tutela dell'accipiens in buona fede, non avendo il nulla allegato in merito “alle condizioni Per_1 personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio”.
Quanto all'importo da restituire al netto delle ritenute operate a suo tempo dall'amministrazione al momento del pagamento, dai conteggi depositati dalla con il ricorso per ingiunzione, emerge che la somma Controparte_1 ingiunta corrisponde al netto del totale lordo corrisposto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della buona fede di parte ricorrente e della natura prettamente tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella causa iscritta al n. 846/2023 R.G.A.C.:
A) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
125/2023;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 5 novembre 2025
Il giudice
CH AN