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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3909/2023 R.G. sul ricorso depositato il 03/08/2023 proposto da (difesa dall' avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di che Controparte_1
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
(difeso da avv. ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) Controparte_2
e nei confronti di , Controparte_3
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente così definitivamente provvede: CP_
“Rigetta la domanda verso l' .
Nulla da provvedere verso la per rinuncia alla domanda e spese compensate . CP_2
Dichiara improcedibile la domanda verso e nulla per le spese. CP_3
CP_
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2023 90088448 61/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
1 2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi Modello DM 10
e somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, contributi Modello DM/10 Rettificativo correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, tutti afferenti alla gestione datore di lavoro aziende, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensori dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
in data 26.07.2023 aveva ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_4
della intimazione di pagamento N. 094 2023 90088448 61/000 richiamante, tra le altre, i seguenti avvisi di addebito portanti debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On.
Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 334 2016 0003070190 000 presuntivamente notificato il 22.09.2016 afferente Contributi Modello
DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2) 334 2017 0000122679 000 presuntivamente notificato il 14.03.2017 afferente contributi Modello
DM/10 Rettificativo correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
3) 334 2017 0000122780 000 presuntivamente notificato il 14.03.2017 afferente Contributi Modello
DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2016, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Si costituiva l' anche per la S.C.C.I. contestando la domanda e deduceva: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
33420160003070190000 – periodi 6-7-8-9-10-11-12/2015, 1-3-4-5-6/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 22.09.2016 – credito non ceduto;
33420170000122679000 – periodi 12/2015, 1-4/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il
14.03.2017 – credito non ceduto;
2 33420170000122780000 – periodi 7-8-9-10-11/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 14.03.2017
– credito non ceduto.
L' non si costituiva ma parte ricorrente ha dichiarato di aver Controparte_3
rinunciato a citarla , per cui la domanda è improcedibile verso CP_3
CP_ Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata verso l' , nulla da provvedere verso la e improcedibile verso l CP_5 CP_3
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda verso per cui nulla da provvedere sulla CP_2
stessa
PRESCRIZIONE
La legittimazione passiva spetta all'ente creditore ( Cass S.U. n. 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
3 CP_ Quanto alla notifica degli avvisi di addebito l' ha provato la notifica con avvisi di ricevimento che sono sottoscritti dal solo agente postale ( incaricato alla distribuzione ) e sotto la stessa è sbarrata la casella di sottoscrizione rifiutata , per cui deve ritenersi perfezionata la notifica .
Le attestazioni fanno fede fino a querela di falso di quanto in esse riportato.
La contestazione di parte ricorrente va dunque disattesa .
CP_ L' sostiene pure : Si osserva che l'Agente della Riscossione, per gli AVA nn.
33420160003070190000 - 33420170000122679000 – 33420170000122780000, ha notificato le intimazioni di pagamento
n. 03420229005253866000, in data 12/07/22,
n. 03420239008844861000, in data 26/07/2023,
e la Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 03476202200001971000, in data 02/11/2022.
Si evidenzia, poi, che: per gli AVA nn. 33420160003070190000 - 33420170000122780000 il contribuente ha effettuato pagamenti parziali nel 2018. per gii AVA nn. 33420160003070190000 - 33420170000122679000 - 33420170000122780000 ha presentato, in data 08/07/2024, istanza di Maggior Rateizzo ed effettuato pagamenti parziali in data 29/07/2024, dopo la proposizione del ricorso.
Nessuna prescrizione è quindi maturata nel caso di specie.>.
In effetti risulta in atti la notifica via pec il 12.7.2022 di una intimazione n.
03420229005253866000 per tutti gli avvisi qui contestati per cui tenendo conto del periodo di 311 giorni per sospensione a causa del CO , anche per la più risalente delle notifiche non sono decorsi i 5 anni + 311 giorni .
La contestazione di parte ricorrente secondo cui < Ed ancora questa difesa nega espressamente che la ricorrente abbia ricevuto la notificazione di atto esattoriale N. 034 2022 90052538 66/000 e N.
034 76 2022 00001971 000. Tali atti non hanno alcuna efficacia interruttiva della prescrizione atteso che i file PDF non risultano firmati digitalmente (vedasi dicitura FIRMA DIGITALE NON
VALIDA presente sulle correlate ricevute di notificazione) risultando privi di effetti.> non ha pregio
.
La firma non valida non esclude l' effetto di consegna nella posta del destinatario , per cui l'effetto della conoscenza e il raggiungimento dello scopo è realizzato. Le irritualità nelle caratteristiche tecniche del messaggio, ove lo stesso abbia raggiunto comunque il destinatario , sono irrilevanti
4 perché sanate dal raggiungimento dello scopo ossia dalla ricezione del documento integrale come
è dato dal deposito in giudizio dell'atto ( in tema Cass 6417 del 2019, cass Civile Ord. Sez. 6
Num. 21328 Anno 2020).
Le pretese contributive di cui agli avvisi contestati non sono dunque prescritte.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in favore verso
CP_ l' in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Compensa le spese verso la e nulla verso l' CP_2 CP_3
Reggio di Calabria, 8.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3909/2023 R.G. sul ricorso depositato il 03/08/2023 proposto da (difesa dall' avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di che Controparte_1
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
(difeso da avv. ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) Controparte_2
e nei confronti di , Controparte_3
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente così definitivamente provvede: CP_
“Rigetta la domanda verso l' .
Nulla da provvedere verso la per rinuncia alla domanda e spese compensate . CP_2
Dichiara improcedibile la domanda verso e nulla per le spese. CP_3
CP_
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2023 90088448 61/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
1 2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi Modello DM 10
e somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, contributi Modello DM/10 Rettificativo correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, tutti afferenti alla gestione datore di lavoro aziende, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensori dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
in data 26.07.2023 aveva ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_4
della intimazione di pagamento N. 094 2023 90088448 61/000 richiamante, tra le altre, i seguenti avvisi di addebito portanti debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On.
Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 334 2016 0003070190 000 presuntivamente notificato il 22.09.2016 afferente Contributi Modello
DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2) 334 2017 0000122679 000 presuntivamente notificato il 14.03.2017 afferente contributi Modello
DM/10 Rettificativo correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
3) 334 2017 0000122780 000 presuntivamente notificato il 14.03.2017 afferente Contributi Modello
DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2016, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Si costituiva l' anche per la S.C.C.I. contestando la domanda e deduceva: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
33420160003070190000 – periodi 6-7-8-9-10-11-12/2015, 1-3-4-5-6/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 22.09.2016 – credito non ceduto;
33420170000122679000 – periodi 12/2015, 1-4/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il
14.03.2017 – credito non ceduto;
2 33420170000122780000 – periodi 7-8-9-10-11/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il 14.03.2017
– credito non ceduto.
L' non si costituiva ma parte ricorrente ha dichiarato di aver Controparte_3
rinunciato a citarla , per cui la domanda è improcedibile verso CP_3
CP_ Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata verso l' , nulla da provvedere verso la e improcedibile verso l CP_5 CP_3
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda verso per cui nulla da provvedere sulla CP_2
stessa
PRESCRIZIONE
La legittimazione passiva spetta all'ente creditore ( Cass S.U. n. 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
3 CP_ Quanto alla notifica degli avvisi di addebito l' ha provato la notifica con avvisi di ricevimento che sono sottoscritti dal solo agente postale ( incaricato alla distribuzione ) e sotto la stessa è sbarrata la casella di sottoscrizione rifiutata , per cui deve ritenersi perfezionata la notifica .
Le attestazioni fanno fede fino a querela di falso di quanto in esse riportato.
La contestazione di parte ricorrente va dunque disattesa .
CP_ L' sostiene pure : Si osserva che l'Agente della Riscossione, per gli AVA nn.
33420160003070190000 - 33420170000122679000 – 33420170000122780000, ha notificato le intimazioni di pagamento
n. 03420229005253866000, in data 12/07/22,
n. 03420239008844861000, in data 26/07/2023,
e la Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 03476202200001971000, in data 02/11/2022.
Si evidenzia, poi, che: per gli AVA nn. 33420160003070190000 - 33420170000122780000 il contribuente ha effettuato pagamenti parziali nel 2018. per gii AVA nn. 33420160003070190000 - 33420170000122679000 - 33420170000122780000 ha presentato, in data 08/07/2024, istanza di Maggior Rateizzo ed effettuato pagamenti parziali in data 29/07/2024, dopo la proposizione del ricorso.
Nessuna prescrizione è quindi maturata nel caso di specie.>.
In effetti risulta in atti la notifica via pec il 12.7.2022 di una intimazione n.
03420229005253866000 per tutti gli avvisi qui contestati per cui tenendo conto del periodo di 311 giorni per sospensione a causa del CO , anche per la più risalente delle notifiche non sono decorsi i 5 anni + 311 giorni .
La contestazione di parte ricorrente secondo cui < Ed ancora questa difesa nega espressamente che la ricorrente abbia ricevuto la notificazione di atto esattoriale N. 034 2022 90052538 66/000 e N.
034 76 2022 00001971 000. Tali atti non hanno alcuna efficacia interruttiva della prescrizione atteso che i file PDF non risultano firmati digitalmente (vedasi dicitura FIRMA DIGITALE NON
VALIDA presente sulle correlate ricevute di notificazione) risultando privi di effetti.> non ha pregio
.
La firma non valida non esclude l' effetto di consegna nella posta del destinatario , per cui l'effetto della conoscenza e il raggiungimento dello scopo è realizzato. Le irritualità nelle caratteristiche tecniche del messaggio, ove lo stesso abbia raggiunto comunque il destinatario , sono irrilevanti
4 perché sanate dal raggiungimento dello scopo ossia dalla ricezione del documento integrale come
è dato dal deposito in giudizio dell'atto ( in tema Cass 6417 del 2019, cass Civile Ord. Sez. 6
Num. 21328 Anno 2020).
Le pretese contributive di cui agli avvisi contestati non sono dunque prescritte.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in favore verso
CP_ l' in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Compensa le spese verso la e nulla verso l' CP_2 CP_3
Reggio di Calabria, 8.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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