Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8948/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8948/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Maria Teresa Saporito, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Claudio Sansò, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.11.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2022 [nato a [...] il Parte_1
04.10.1981 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a Controparte_1
Ravenna (RA) il 29.12.1981, CF. ] in data 22.06.2011 in C.F._2
EC LI (SA) e da cui era nata una figlia, (14.02.2012). Per_1
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 14.02.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 2621/2023 emessa in data 13.6.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la valutazione delle ulteriori domande.
Alla udienza del 14.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2621/2023 emessa in data 13.6.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nata la minore (14.02.2012), attualmente di 13 anni. Per_1
Il Tribunale evidenzia che non sono emerse significative carenze genitoriali o elementi di pregiudizio per la minore, che può dunque essere congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (come peraltro richiesto da entrambe le parti).
Vanno, altresì, confermati i tempi di frequentazione padre-figlia concordati dalle parti in sede di separazione consensuale. Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé la figlia minore il lunedì dall'uscita Parte_1 della scuola (o dalle ore 10:00 nel periodo non scolastico) sino alle ore 22:00
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nonché il giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10:00 nel periodo non scolastico) sino alle ore 17:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in assenza di accordi per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alla casa familiare di proprietà esclusiva della resistente.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al
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mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie all'esito del procedimento è emerso che:
1) il ricorrente di anni 43 lavora come pizzaiolo;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo di 12.121,00 euro, per l'anno di imposta
2022 un reddito complessivo di 6.351,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di 11.872,00 euro;
2) la resistente, di anni 43, svolge lavori saltuari (percependo per alcuni periodi la
Naspi); nel 2023 ha avuto un'altra figlia da una successiva relazione;
vive presso un immobile di sua proprietà unitamente alla madre (non percettrice di redditi); ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 6.383,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 9.757,00 euro.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, delle esigenze della minore connesse all'età e dei tempi di frequentazione padre-figlia, appare congruo confermare l'importo di euro 300,00 per l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e
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dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori la minore (14.02.2012) Per_1 con residenza privilegiata presso la madre;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé la figlia Parte_1 minore il lunedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10:00 nel periodo non scolastico) sino alle ore 22:00 nonché il giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore
10:00 nel periodo non scolastico) sino alle ore 17:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un
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periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in assenza di accordi per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in euro 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per la figlia minore a carico del sig.
[...]
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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