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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/11/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4917 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16/03/1969 (c.f. ), , nato a C.F._2 Parte_3
LV PI (AV) il 16/02/1972 (c.f. ), tutti in proprio e C.F._3 nella qualità di eredi (figli) di nato a [...] il Persona_1
01/01/1937 e deceduto a Foggia il 31/12/215 (c.f. ), e C.F._4
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_4
), in proprio e nella qualità di convivente more uxorio del de C.F._5 cuius innanzi individuato, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
ET DI e ET GI, in virtù di procure allegate all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Attori
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO LUCA, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1 FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori in epigrafe indicati chiedevano accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale sanitaria della struttura ospedaliera convenuta nella causazione del decesso del congiunto e - Persona_1 per l'effetto – chiedevano la sua condanna al risarcimento dei danni jure proprio e jure hereditatis, nei termini compiutamente quantificati nel punto e) dell'atto introduttivo sia con riferimento al danno non patrimoniale subito dai congiunti, sia con riferimento al danno patrimoniale (spese del funerale, spese per le trasferte, spese mediche, spese per la CTP, costo dell'ambulanza forfettariamente quantificate in € 10.000,0, oltre all'importo di € 500,00 mensili che il de cuius metteva a disposizione della convivente e dei figli) sia con riferimento al danno da perdita di chance di sopravvivenza, al danno biologico terminale e al danno catastrofale subito dal congiunto, di cui gli attori chiedevano il risarcimento jure hereditatis.
Nel merito, gli attori deducevano e documentavano che Persona_1
(rispettivamente padre e convivente more uxorio degli attori) si era recato al Pronto
Soccorso dell'azienda ospedaliera convenuta il 18.11.2015, riferendo di essere caduto, aver sbattuto la testa e di avere ancora dolore al collo, ma veniva dimesso solo dopo 52 minuti dalla presa in carico, dopo l'esecuzione di una mera radiografia e la prescrizione di assunzione di tachipirina e pomate, con la diagnosi di “cervico – dorsologia post traumatica”. Il 21.11.2015, però, veniva trasportato d'urgenza dal 118 al Presidio
Ospedaliero Sant'Ottone Frangipane per perdita di coscienza e gli Controparte_2 veniva diagnosticato un “pregresso trauma rachide cervicale risalente a tre gg orsono accidentale con sospetta tetraplegia, fratture costali multiple, infrazioneretroacebolare in artoprotesi a sinistra”; a seguito di vana ricerca di un posto letto in neurochirurgia in
Regione, i familiari del lo accompagnavano presso l'Azienda Ospedaliera Per_1
Ospedali Riunti di Foggia, ove veniva ricoverato con diagnosi di “trauma spinale da caduta accidentale”, subiva l'intervento di stabilizzazione cervicale, restava in tetraparesi ed – infine - decedeva il 31.12.2015. Confortati dalla perizia del Prof.
allegata all'atto di citazione, gli attori imputavano il decesso alla negligenza Per_2 dell'odierna convenuta, giacchè la caduta aveva determinato una condizione di grave pregiudizio, “la cui progressione poteva essere impedita solo attraverso un intervento tempestivo, nell'immediatezza del sinistro, che avrebbe scongiurato la tetraparesi
2 (danni al tronco ed alle gambe) e l'evento fatale” (cfr. pagg. 11 e ss di atto di citazione).
Con comparsa depositata una settimana prima della prima udienza, si costituiva in giudizio l ritenendo infondata la domanda attorea, in quanto basata Controparte_1 su un giudizio “a posteriori”, privo della indicazione di un inadempimento specifico imputabile alla convenuta;
in particolare, l'azienda convenuta rilevava che in assenza di una sintomatologia significativa di natura radicolare e/o midollare, i sanitari del
Pronto Soccorso del tutto condivisibilmente optarono per l'esecuzione di un esame Rx standard, dal quale non emerse la presenza di alcuna lesione di tipo traumatico a carico dei metameri interessati (cfr. pag. 4 e ss di comparsa di costituzione e risposta), argomentando in ordine alle ragioni per le quali non si ritenne necessario ricorrere a metodiche diagnostiche di II livello, né a consulenze specialistiche, ipotizzando un successivo trauma che sarebbe occorso al nei tre giorni intercorsi tra i due Per_1 accessi al Pronto Soccorso ed evidenziando che anche nel caso di una diagnosi - in tesi
- più tempestiva, la procedura chirurgica sarebbe stata comunque gravata da un alto rischio di insuccesso, in ragione dell'età avanzata del paziente, delle molteplici comorbidità e della possibile insorgenza di complicanze pneumologiche e cardiovascolari; la convenuta, inoltre, contestava specificamente anche la quantificazione del danno operata da parte attrice argomentando in ordine all'unicità del danno da lesione del rapporto parentale, nonché all'insussistenza del c.d. danno catastrofale, in mancanza della prova sullo stato di lucidità nel periodo intercorso tra la lesione e la morte.
Superata con l'ordinanza del 14.8.2023 l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi del procuratore costituito per parte convenuta (che – infatti – non veniva più ribadita da parte attrice) ed espletata sia la CTU medico legale che la prova testimoniale nei termini ammessi, all'udienza del 24.4.2025 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi atti.
DIRITTO
Alla luce dell'istruttoria espletata, la domanda attorea merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Come è noto – infatti – per giurisprudenza di legittimità consolidata “Nei giudizi di
3 risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n.
26825 del 14.11.2017, ex multis).
Nel caso in esame, il Collegio peritale – dopo attento esame degli atti ed aver risposto compiutamente anche alle osservazioni formulate dalle parti – accertava che il comportamento approssimativo ed imprudente dei sanitari del Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera convenuta, che eseguirono una mera radiografia e non diagnosticarono la frattura cervicale, non prescrissero il collare e – quindi – non si adoperarono per trattare tempestivamente gli esiti della caduta accidentale occorsa a il 18.11.2015, determinava il progressivo peggioramento del quadro Persona_1 clinico con comparsa di tetraparesi e necessità di intervento neurochirurgico urgente complicato da insufficienza renale acuta e successivo exitus il giorno 30/12/2015 (cfr., in particolare, pag. 10 della CTU).
Nonostante le osservazioni di parte convenuta (che – comunque – non richiese la rinnovazione della CTU), alla luce della documentazione medica acquisita (già compiutamente esaminata stragiudizialmente anche dal perito attoreo, Prof. , Per_2 si ritengono condivisibili dette argomentazioni giacchè sia nella scheda redatta dal P.O. di Sant'Ottone Frangipane il 21.11.2015 (cfr. allegato 6), che in quella redatta dagli
Ospedali Riuniti il giorno successivo (cfr. allegati 8 e 9 all'atto di citazione) era dato chiaramente evincere il riferimento al pregresso trauma di tre giorni prima
(particolarmente chiare sono le diagnosi di ingresso e la relazione clinica del 30.11.2015 redatta dal Responsabile della Rianimazione – pagg. 60 e ss della Cartella clinica degli
Ospedali Riuniti di Foggia), di talchè la tesi di parte convenuta (che ricollegava l'aggravamento ad un evento esterno che sarebbe occorso al tra il 18 ed il 21 Per_1 novembre 2015) rimane una mera ipotesi non supportata da alcun elemento.
In altre parole, mentre parte attrice provava compiutamente tramite la copiosa documentazione medica (redatta da strutture pubbliche) la sussistenza del nesso causale tra le omissioni dell'azienda ospedaliera convenuta (per non aver effettuato gli esami diagnostici/strumentali necessari TAC e/o RM, limitandosi ad una mera radiografia,
4 nonostante la sintomatologia riferita e l'età del paziente) ed il peggioramento delle condizioni del proprio congiunto, parte convenuta non provava in alcun modo la
(meramente dedotta) sussistenza di un evento estraneo interruttivo del nesso causale;
in particolare, anche se – come pure ammesso dai CCTTUU – la rilettura della radiografia eseguita dal Pronto Soccorso aveva escluso la possibilità di individuare la fattura cervicale a carico di C5, detta frattura fu facilmente diagnostica dalle due aziende ospedaliere successivamente coinvolte, grazie all'esecuzione di esami diagnostici più approfonditi che – alla luce della sintomatologia riferita e dell'età del – Per_1 andavano eseguiti nell'immediatezza della caduta accidentale al fine di evitare la tetraparesi, l'intervento d'urgenza e l'exitus che ne seguì.
Accertata la responsabilità della odierna convenuta nella causazione del decesso, quindi, occorre passare alla quantificazione del danno.
In primo luogo, occorre concordare con parte convenuta in ordine all'insufficienza del quadro probatorio che porta preliminarmente questo Giudice ad escludere il riconoscimento di qualsiasi risarcimento jure hereditatis; nessuna prova – infatti – veniva offerta dai ricorrenti in merito al danno subito dal proprio congiunto prima del decesso, in particolare non veniva fornita alcuna prova in ordine alla sofferenza causata dalla consapevolezza della propria fine e – del resto – non ci si può esimere dall'evidenziare che nella relazione clinica già citata era dato leggere di un miglioramento, per il quale si era alla ricerca di un posto letto per trattamenti riabilitativi, nei quali – quindi – anche il sperava. Per_1
Come è noto, infatti, ai fini della risarcibilità di tale voce di danno “è necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della «coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine» nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11719 del 05/05/2021)1, prova che non veniva fornita nel caso in esame.
5 Del pari sfornita di prova è la domanda relativa al risarcimento dei costi che sarebbero stati sostenuti dagli attori per spese mediche, per il trasporto in ambulanza, nonché per il funerale, trattandosi di domanda non suffragata da alcun documento ed – infatti – solo equitativamente quantificata nell'atto introduttivo.
Merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori, nei termini che si vanno a precisare.
“Come noto (infatti), a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita – destinate, a volte, ad accompagnare
l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.” (Cass. Civ. Ord. 07/09/2023, n. 2614).
In particolare, “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018)”
(Cass. Civ. Ord. 07/09/2023, n. 2614).
Passando alla liquidazione dei danni – quindi – occorre richiamare le tabelle di valutazione del danno redatte dal Tribunale di Milano (non potendo trovare applicazione al caso in esame le Tabelle Uniche Nazionali), che - come noto - prendono in considerazione il grado di parentela tra la vittima e il congiunto, la relativa età,
seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni”; e quando intervennero le Sezioni Unite, alcune sentenze di sezioni semplici avevano attribuito al danno catastrofale “natura di danno morale soggettivo”, e altre natura di “danno biologico psichico” (così, in motivazione, Cass. 23/10/2018, n. 26727)» (Sentenza Cassazione Civile n. 11719 del 05/05/2021).
6 l'eventuale status di convivenza e l'intensità del rapporto.
Si osservi, infatti, che: “Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., n. 10579/2021).
Alla luce delle Tabelle di Milano depositate il 4.6.2024, che hanno aggiornato i valori monetari per la liquidazione del danno non patrimoniale, quindi, agli odierni attori per la perdita del (rispettivamente) genitore/convivente di fatto è previsto un risarcimento da calcolarsi partendo da un valore punto di € 3.911,00.
In particolare, alla luce delle citate tabelle:
A. per l'età della vittima primaria (da calcolarsi al momento del decesso) a tutti gli attori vanno riconosciuti 12 punti, giacchè era nato il [...] ed è Persona_1 deceduto il 31.12.2015;
B. per l'età della vittima secondaria ai tre figli vanno riconosciuti 20 punti
(giacchè all'epoca del decesso avevano tra i 43 ed i 48 anni), mentre alla convivente more uxorio vanno riconosciuti 12 punti (giacchè all'epoca del decesso aveva 73 anni);
C. per la convivenza devono riconoscersi 16 punti a e a Parte_4
, che convivevano con il de cuius, nonché 8 punti a Parte_3 Parte_1
, che abita nello stesso stabile, per come evincesi sia dai certificati di residenza
[...] in atti che dalla prova testimoniale espletata;
D. Nulla si ritiene di poter riconoscere per tale punto, stante la sopravvivenza di più di 3 superstiti, come dimostra il numero degli attori;
E. Alla luce della prova testimoniale espletata e della documentazione medica depositata relativamente agli attori si ritiene di poter riconoscere a ciascuno figlio 15 punti ed alla convivente 20 punti per la qualità e l'intensità della relazione.
7 In definitiva, quindi, a spetta un risarcimento danni di € 234.660,00, Parte_4 pari ai 60 punti riconosciutili, a spetta un risarcimento danni di € Parte_3
246.393,00, pari ai 63 punti riconosciuti, a spetta un risarcimento Parte_1 danni di € 215.105,00, pari ai 55 punti riconosciuti ed – infine – a € Parte_2
183.817,00 pari ai 47 punti riconosciuti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 direttamente in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda CONDANNA la Controparte_1
al pagamento in favore di di € 234.660,00, in favore di
[...] Parte_4
di € 246.393,00, in favore di di € 215.105,00 Parte_3 Parte_1 ed in favore di di € 183.817,00, oltre interessi come per legge Parte_2 dalla data della domanda al soddisfo;
2. CONDANNA la al rimborso Controparte_1 direttamente in favore degli Avvocati ET DI e ET GI
(dichiaratisi antistatari) di € 1.713,00 per C.U. e diritti ed € 29.194,10 per compensi
(di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, €
10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale, importi aumentati del 30% per la molteplicità delle parti difese), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria e per la perizia (come documentate in atti);
3. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese relative alla
CTU, come già liquidate, con obbligo di rimborsarle a chi le abbia anticipate.
Benevento, 12/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In merito al danno non patrimoniale si osservi quanto statuito dalla giurisprudenza nella richiamata sentenza, ove si evidenzia l'unitarietà del danno non patrimoniale. In particolare, riprendendo la pronuncia a SS.UU. n. 15350/2015, la Corte afferma che tale ipotesi di danno non patrimoniale «può essere ricondotto tanto all'aspetto biologico in senso stretto – nel settore psichico – quanto alla correlata sofferenza d'animo, giacché l'unica distinzione evincibile dagli orientamenti giurisprudenziali concerne la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno risarcibile, nel senso che un orientamento, con
“mera sintesi descrittiva”, lo indica come “danno biologico terminale”, mentre un altro come “danno catastrofale”, “con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte