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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARATTI Parte_1 C.F._1
GIAN GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO POCASALE GHISOLFO, 2 15057 TORTONA presso il difensore avv. CARATTI GIAN GUIDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINO GIAN CP_1 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Bandello11 15057 TORTONA presso il difensore avv. SEMINO GIAN FRANCESCO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
"Voglia il Giudice adito: in via istruttoria: disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc identificato con R.G. n. 3076/2021 svoltosi nanti il
Tribunale di Alessandria;
Nel merito: accertare le circostanze di cui in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta
all'esecuzione dei lavori necessari alla corretta regimazione delle acque così come CP_1 puntualmente individuati dal C.T.U. nel procedimento di accertamento preventivo R.G. 3076/2021, nonché al pagamento in favore dell'attore della somma di € 200,00, oltre IVA di legge, quale corrispettivo necessario per il risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura quantificata dal C.T.U. nel procedimento di accertamento preventivo, nonché alla rifusione dei costi di C.T.U. nella misura richiesta di € 2.669,37 e CTP nella identica misura o quella minore determinata dal Tribunale nonché delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc identificato con R.G. n. 3076/2021 svoltosi nanti Codesto Tribunale per l'ulteriore importo di € 3.436,83.
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza , respingere le domande attrici tutte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione deducendo che:
- è proprietaria di un immobile abitativo di civile abitazione sito nel comune di Montacuto (AL), frazione Serbaro con annessi il sedime di corte e un terreno catastalmente identificati al Foglio 16, particelle n. 575 (fabbricato con corte) e n. 574 (terreno);
-a monte degli immobili dello scrivente si trovano gli immobili di proprietà della signora CP_1
proprietaria e costruttrice anche della rampa/strada privata in discesa che dall'abitazione raggiunge la strada provinciale in prossimità dell'abitazione del Sig. ; Parte_1
- tale strada in discesa realizzata in cemento dalla Sig.ra presenta a valle, in prossimità della CP_1
proprietà , una griglia di raccolta delle acque totalmente insufficiente a raccoglierle in caso Parte_1
di piogge battenti;
- le acque piovane, infatti, scorrono lungo la strada/rampa " e defluiscono abbondanti contro CP_1
l'abitazione dello scrivente allagando il locale al piano terra e compromettendo la salubrità e stabilità delle opere in muratura;
-lo scolo che incrementa il deflusso dell'acqua piovana verso valle, ed particolar modo verso il fabbricato del Sig. , è la rampa presente sulle particelle 346-3447; Parte_1
-l'opera ha rappresentato e rappresenta tuttora un'inequivocabile alterazione dello stato dei luoghi che, in considerazione delle sue caratteristiche, può accrescere lo scolo delle acque naturali che in essa si accumulano;
- veniva introdotto procedimento di Atp all'esito del quale il C.T.U. depositava relazione nella quale, dopo approfondimento e contraddittorio preliminare con i C.T.P. nominati dalle parti, così concludeva con riferimento al quesito circa lo stato dei luoghi (pag. 16-18 ):
"....sulla base della visione dei luoghi appare evidente come la strada in questione convogli l 'acqua pagina 2 di 6 meteorica che cade sulla medesima verso valle, scaricando sulla parte del sedime del mappale 344 nel punto in cui termina la parte cementata. E' certamente un fatto "fisiologico " che l'acqua scenda verso valle e ciò, in sé, non rappresenta né un 'anomalia né un 'irregolarità. Contemporaneamente però è opportuno rilevare come la pavimentazione della strada con strato di calcestruzzo ne abbia modificato il naturale deflusso, accelerandolo certamente e convogliandolo in un punto preciso (ovvero al termine della parte cementata);
successivamente, in risposta al quesito n. 2 posto dal Giudice indicava gli interventi necessari a una corretta regimazione delle acque e il relativo costo.
Chiede condannare la convenuta all'esecuzione dei lavori necessari alla corretta CP_1
regimazione delle acque così come individuati dal C. T.U. oltre risarcimento danni e spese.
Si è costituita parte convenuta deducendo che:
-è proprietaria di un fabbricato di civile abitazione sito in Montacuto (AL), Frazione Serbaro, identificato catastalmente al Foglio 16 particella 571;
-la strada privata di accesso a detto fabbricato attraversa per intero il mappale 346 e parte del mappale
344, entrambi di proprietà e si diparte, a monte, dalla strada provinciale;
CP_1
-detta strada è stata costruita dal nonno della sig.ra nei primi anni del 1950 al fine di creare un CP_1
accesso meno disagevole rispetto a quello attualmente ancora esistente rappresentato dalla strada provinciale che attraversa la Frazione di Serbaro;
-in origine il nuovo accesso era rappresentato da una sede stradale in terra battuta e solo successivamente, nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1975, è stato rifatto il fondo stradale mediante una gettata di cemento al fine di rendere più agevole il transito;
-successivamente è stato rifatto un nuovo manto stradale, eseguito sempre in calcestruzzo, integrato mediante l'aggiunta di rete elettrosaldata per rafforzarlo ulteriormente, considerato che il precedente si era deteriorato a causa della neve e del gelo che lo hanno degradato, come evidenziato altresì dalla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica redatta dal Geom. in data Persona_1
7/12/2001;
-la nuova carreggiata è stata realizzata con pendenze verso il centro e la formazione di incavature oblique al fine di convogliare le acque al centro della medesima, in modo da rallentarne il deflusso ed indirizzarlo verso la strada comunale dove sono presenti griglie di raccolta;
-la struttura ha una sede stradale di circa ml. 3,50/4,00 e la stessa va a terminare in un tratto del pagina 3 di 6 mappale 344 quasi pianeggiante il quale presenta una larghezza di circa mt. 9,50 dal muro di sostegno più sopra citato rispetto al confine sottostante;
-dall'esame della relazione di TU in sede di Atp, e segnatamente delle conclusioni, si evidenzia come il perito incaricato (risposta I° quesito pag. 16) premetta a tutte le altre considerazioni come: “il sopralluogo è stato eseguito in una giornata in cui non vi erano eventi atmosferici precipitativi;
-emerge con tutta evidenza dalla lettura della perizia come detta relazione si fondi su presunzioni ed ipotesi che non trovano riscontro alcuno nella realtà fattuale;
-essendo le domande attoree fondate esclusivamente sulle risultanze della CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo risulta come l'attore non assolva e non abbia assolto alcun onere probatorio al medesimo incombente, per cui le svolte domande andranno integralmente rigettate.
Chiede il rigetto delle domande attrici.
Venendo all'esame della domanda veniva disposta TU in sede di Atp al fine di accertare se le opere dell'uomo avessero alterato il deflusso delle acque naturale e in che misura ed in particolare se avessero reso più gravoso lo scolo delle acque, soprattutto in presenza di eventi precipitativi intensi, in caso affermativo, specificando i rimedi da adottare per il ripristino di una corretta regimazione delle acque ed il relativo costo.
La relazione di ctu accertava, quindi, che fondi confinanti, di parte attrice e parte convenuta, sono posti a livelli differenti e che le opere dell'uomo hanno certamente alterato il deflusso naturale delle acque precisando che la strada in questione convoglia l'acqua meteorica che cade sulla medesima verso valle, scaricandola sulla parte del sedime del mappale 344 nel punto in cui termina la parte cementata.
E' certamente un fatto “fisiologico” che l'acqua scenda verso valle e ciò, in sé, non rappresenta né un'anomalia né un'irregolarità; contemporaneamente, però, ha rilevato il TU, che la pavimentazione della strada con strato di calcestruzzo ha modificato il naturale deflusso, accelerandolo certamente, e convogliandolo in un punto preciso (ovvero al termine della parte cementata).
In tale punto di sbocco, trattandosi di terreno scoperto e inerbito,…. in caso di precipitazioni modeste l'area è in grado drenare l'acqua ma quando le precipitazioni sono abbondanti per forza di cose il terreno si satura e l'acqua defluisce a valle attraverso le linee di pendenza in sito.
La casa di parte attrice è posa a valle del sedime mappale 344 ed è, quindi, presumibile che le acque meteoriche possano invadere la particella 575.”
pagina 4 di 6 La relazione di ctu prosegue esponendo gli eventuali rimedi e i relativi costi.
A seguito del tentativo di conciliazione da parte del CTU, la convenuta si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta del ctu, accollandosi il 50% delle spese dell'intervento proposto, proposta che veniva rifiutata dalla parte convenuta.
Preso atto di quanto sopra, si osserva che l'art. 913 c.c. dispone che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
La norma impone, quindi, a carico dei proprietari dei fondi più elevati il divieto di alterazione dello stato dei luoghi che abbia l'effetto di rendere più gravoso il naturale deflusso delle acque naturali.
Tuttavia, non ogni alterazione dello stato dei luoghi è vietata ma solo quelle che comportano una sensibile modifica del decorso delle acque rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo, oltre il normale limite di tollerabilità (Cass. 28 settembre 1994, n°7895).
Pertanto, “debbono ritenersi consentite quelle modificazioni incidenti sul deflusso delle acque, che non ne alterino apprezzabilmente lo scolo e che non rendano più gravosa la condizione dei due fondi interessati (v. in tal senso, Cass. 28 settembre 1994 n. 7895; Cass. 8 novembre 1985 n. 5459). “
(Cass. Civ., sez. II, n. 13097/2011).
L'onere della prova è a carico di parte attrice, cui nella fattispecie non ha adempiuto.
La TU, infatti, non costituisce, come noto, mezzo di prova e, nella fattispecie, il TU ha riferito
(pagg. 6 e 7 CTU): “E' certamente un fatto fisiologico che l'acqua scenda verso valle e ciò, in sé, non rappresenta né una anomalia, né una irregolarità….. è quindi presumibile che le acque meteoriche possano invadere la particella 575. In che quantità non è certo facile determinarlo se non attraverso prove documentali riscontrabili in sito durante gli eventi precipitativi”.
L'aggravamento del decorso delle acque non è , quindi, stato dimostrato, laddove, quantomeno la situazione attuale avrebbe agevolmente potuto essere documentata attraverso video durante le precipitazioni, dal quale il TU e il GI avrebbero potuto valutare l'intensità del fenomeno.
La domanda attrice va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda attrice.
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.077,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge
Alessandria, 18 marzo 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARATTI Parte_1 C.F._1
GIAN GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO POCASALE GHISOLFO, 2 15057 TORTONA presso il difensore avv. CARATTI GIAN GUIDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINO GIAN CP_1 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Bandello11 15057 TORTONA presso il difensore avv. SEMINO GIAN FRANCESCO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
"Voglia il Giudice adito: in via istruttoria: disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc identificato con R.G. n. 3076/2021 svoltosi nanti il
Tribunale di Alessandria;
Nel merito: accertare le circostanze di cui in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta
all'esecuzione dei lavori necessari alla corretta regimazione delle acque così come CP_1 puntualmente individuati dal C.T.U. nel procedimento di accertamento preventivo R.G. 3076/2021, nonché al pagamento in favore dell'attore della somma di € 200,00, oltre IVA di legge, quale corrispettivo necessario per il risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura quantificata dal C.T.U. nel procedimento di accertamento preventivo, nonché alla rifusione dei costi di C.T.U. nella misura richiesta di € 2.669,37 e CTP nella identica misura o quella minore determinata dal Tribunale nonché delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc identificato con R.G. n. 3076/2021 svoltosi nanti Codesto Tribunale per l'ulteriore importo di € 3.436,83.
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza , respingere le domande attrici tutte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione deducendo che:
- è proprietaria di un immobile abitativo di civile abitazione sito nel comune di Montacuto (AL), frazione Serbaro con annessi il sedime di corte e un terreno catastalmente identificati al Foglio 16, particelle n. 575 (fabbricato con corte) e n. 574 (terreno);
-a monte degli immobili dello scrivente si trovano gli immobili di proprietà della signora CP_1
proprietaria e costruttrice anche della rampa/strada privata in discesa che dall'abitazione raggiunge la strada provinciale in prossimità dell'abitazione del Sig. ; Parte_1
- tale strada in discesa realizzata in cemento dalla Sig.ra presenta a valle, in prossimità della CP_1
proprietà , una griglia di raccolta delle acque totalmente insufficiente a raccoglierle in caso Parte_1
di piogge battenti;
- le acque piovane, infatti, scorrono lungo la strada/rampa " e defluiscono abbondanti contro CP_1
l'abitazione dello scrivente allagando il locale al piano terra e compromettendo la salubrità e stabilità delle opere in muratura;
-lo scolo che incrementa il deflusso dell'acqua piovana verso valle, ed particolar modo verso il fabbricato del Sig. , è la rampa presente sulle particelle 346-3447; Parte_1
-l'opera ha rappresentato e rappresenta tuttora un'inequivocabile alterazione dello stato dei luoghi che, in considerazione delle sue caratteristiche, può accrescere lo scolo delle acque naturali che in essa si accumulano;
- veniva introdotto procedimento di Atp all'esito del quale il C.T.U. depositava relazione nella quale, dopo approfondimento e contraddittorio preliminare con i C.T.P. nominati dalle parti, così concludeva con riferimento al quesito circa lo stato dei luoghi (pag. 16-18 ):
"....sulla base della visione dei luoghi appare evidente come la strada in questione convogli l 'acqua pagina 2 di 6 meteorica che cade sulla medesima verso valle, scaricando sulla parte del sedime del mappale 344 nel punto in cui termina la parte cementata. E' certamente un fatto "fisiologico " che l'acqua scenda verso valle e ciò, in sé, non rappresenta né un 'anomalia né un 'irregolarità. Contemporaneamente però è opportuno rilevare come la pavimentazione della strada con strato di calcestruzzo ne abbia modificato il naturale deflusso, accelerandolo certamente e convogliandolo in un punto preciso (ovvero al termine della parte cementata);
successivamente, in risposta al quesito n. 2 posto dal Giudice indicava gli interventi necessari a una corretta regimazione delle acque e il relativo costo.
Chiede condannare la convenuta all'esecuzione dei lavori necessari alla corretta CP_1
regimazione delle acque così come individuati dal C. T.U. oltre risarcimento danni e spese.
Si è costituita parte convenuta deducendo che:
-è proprietaria di un fabbricato di civile abitazione sito in Montacuto (AL), Frazione Serbaro, identificato catastalmente al Foglio 16 particella 571;
-la strada privata di accesso a detto fabbricato attraversa per intero il mappale 346 e parte del mappale
344, entrambi di proprietà e si diparte, a monte, dalla strada provinciale;
CP_1
-detta strada è stata costruita dal nonno della sig.ra nei primi anni del 1950 al fine di creare un CP_1
accesso meno disagevole rispetto a quello attualmente ancora esistente rappresentato dalla strada provinciale che attraversa la Frazione di Serbaro;
-in origine il nuovo accesso era rappresentato da una sede stradale in terra battuta e solo successivamente, nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1975, è stato rifatto il fondo stradale mediante una gettata di cemento al fine di rendere più agevole il transito;
-successivamente è stato rifatto un nuovo manto stradale, eseguito sempre in calcestruzzo, integrato mediante l'aggiunta di rete elettrosaldata per rafforzarlo ulteriormente, considerato che il precedente si era deteriorato a causa della neve e del gelo che lo hanno degradato, come evidenziato altresì dalla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica redatta dal Geom. in data Persona_1
7/12/2001;
-la nuova carreggiata è stata realizzata con pendenze verso il centro e la formazione di incavature oblique al fine di convogliare le acque al centro della medesima, in modo da rallentarne il deflusso ed indirizzarlo verso la strada comunale dove sono presenti griglie di raccolta;
-la struttura ha una sede stradale di circa ml. 3,50/4,00 e la stessa va a terminare in un tratto del pagina 3 di 6 mappale 344 quasi pianeggiante il quale presenta una larghezza di circa mt. 9,50 dal muro di sostegno più sopra citato rispetto al confine sottostante;
-dall'esame della relazione di TU in sede di Atp, e segnatamente delle conclusioni, si evidenzia come il perito incaricato (risposta I° quesito pag. 16) premetta a tutte le altre considerazioni come: “il sopralluogo è stato eseguito in una giornata in cui non vi erano eventi atmosferici precipitativi;
-emerge con tutta evidenza dalla lettura della perizia come detta relazione si fondi su presunzioni ed ipotesi che non trovano riscontro alcuno nella realtà fattuale;
-essendo le domande attoree fondate esclusivamente sulle risultanze della CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo risulta come l'attore non assolva e non abbia assolto alcun onere probatorio al medesimo incombente, per cui le svolte domande andranno integralmente rigettate.
Chiede il rigetto delle domande attrici.
Venendo all'esame della domanda veniva disposta TU in sede di Atp al fine di accertare se le opere dell'uomo avessero alterato il deflusso delle acque naturale e in che misura ed in particolare se avessero reso più gravoso lo scolo delle acque, soprattutto in presenza di eventi precipitativi intensi, in caso affermativo, specificando i rimedi da adottare per il ripristino di una corretta regimazione delle acque ed il relativo costo.
La relazione di ctu accertava, quindi, che fondi confinanti, di parte attrice e parte convenuta, sono posti a livelli differenti e che le opere dell'uomo hanno certamente alterato il deflusso naturale delle acque precisando che la strada in questione convoglia l'acqua meteorica che cade sulla medesima verso valle, scaricandola sulla parte del sedime del mappale 344 nel punto in cui termina la parte cementata.
E' certamente un fatto “fisiologico” che l'acqua scenda verso valle e ciò, in sé, non rappresenta né un'anomalia né un'irregolarità; contemporaneamente, però, ha rilevato il TU, che la pavimentazione della strada con strato di calcestruzzo ha modificato il naturale deflusso, accelerandolo certamente, e convogliandolo in un punto preciso (ovvero al termine della parte cementata).
In tale punto di sbocco, trattandosi di terreno scoperto e inerbito,…. in caso di precipitazioni modeste l'area è in grado drenare l'acqua ma quando le precipitazioni sono abbondanti per forza di cose il terreno si satura e l'acqua defluisce a valle attraverso le linee di pendenza in sito.
La casa di parte attrice è posa a valle del sedime mappale 344 ed è, quindi, presumibile che le acque meteoriche possano invadere la particella 575.”
pagina 4 di 6 La relazione di ctu prosegue esponendo gli eventuali rimedi e i relativi costi.
A seguito del tentativo di conciliazione da parte del CTU, la convenuta si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta del ctu, accollandosi il 50% delle spese dell'intervento proposto, proposta che veniva rifiutata dalla parte convenuta.
Preso atto di quanto sopra, si osserva che l'art. 913 c.c. dispone che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
La norma impone, quindi, a carico dei proprietari dei fondi più elevati il divieto di alterazione dello stato dei luoghi che abbia l'effetto di rendere più gravoso il naturale deflusso delle acque naturali.
Tuttavia, non ogni alterazione dello stato dei luoghi è vietata ma solo quelle che comportano una sensibile modifica del decorso delle acque rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo, oltre il normale limite di tollerabilità (Cass. 28 settembre 1994, n°7895).
Pertanto, “debbono ritenersi consentite quelle modificazioni incidenti sul deflusso delle acque, che non ne alterino apprezzabilmente lo scolo e che non rendano più gravosa la condizione dei due fondi interessati (v. in tal senso, Cass. 28 settembre 1994 n. 7895; Cass. 8 novembre 1985 n. 5459). “
(Cass. Civ., sez. II, n. 13097/2011).
L'onere della prova è a carico di parte attrice, cui nella fattispecie non ha adempiuto.
La TU, infatti, non costituisce, come noto, mezzo di prova e, nella fattispecie, il TU ha riferito
(pagg. 6 e 7 CTU): “E' certamente un fatto fisiologico che l'acqua scenda verso valle e ciò, in sé, non rappresenta né una anomalia, né una irregolarità….. è quindi presumibile che le acque meteoriche possano invadere la particella 575. In che quantità non è certo facile determinarlo se non attraverso prove documentali riscontrabili in sito durante gli eventi precipitativi”.
L'aggravamento del decorso delle acque non è , quindi, stato dimostrato, laddove, quantomeno la situazione attuale avrebbe agevolmente potuto essere documentata attraverso video durante le precipitazioni, dal quale il TU e il GI avrebbero potuto valutare l'intensità del fenomeno.
La domanda attrice va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda attrice.
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.077,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge
Alessandria, 18 marzo 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 6 di 6