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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3824/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3824 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Trecase, alla via Vesuvio, n. 177, presso lo studio dell'avvocato Anna Amoruso, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
opponente E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Brescia, alla via C. Zima, n. 2/4, presso lo studio dell'avvocato Paola Zappa, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 794/2023 del 2.06.2023, notificato
[...] in data 21.06.2023, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 13.289,79 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società la Controparte_1 quale fondava la propria pretesa creditoria su fatture per il periodo 4.7.2017 – 4.7.2020, relative alla fornitura di energia elettrica in favore del resistente Parte_1
[...] Quest'ultimo disconosceva tali fatture assumendo che le stesse facevano riferimento a forniture di energia elettrica mai avvenute. In particolare, secondo quanto sostenuto dall'opponente, il fornitore non aveva provato né l'esistenza di un valido contratto stipulato tra le parti in tal senso, né l'entità dei consumi fatturati e conseguentemente l'ammontare del corrispettivo dovuto. Infatti, in atti v'era solo un contratto di fornitura che, però, recava una scadenza non riferibile a tale rapporto (31.12.2015 e quindi circa 2 anni prima del 4.7.2017 e cioè risultava una scadenza antecedente alla data da cui aveva datato l'inizio consumi insoluti), e risultava Controparte_1 altresì intestato ad una precedente utenza indicata in Hon Salon SPA s.r.l. (peraltro il contratto era privo di sottoscrizione da parte della società o del legale rappresentante). Inoltre ed invia preliminare, l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione delle fatture oggetto di causa, atteso che le fatture di luce e gas si prescrivevano in 2 anni, allo scadere dei quali non era più possibile domandare il pagamento delle stesse. L'opponente, poi, disconosceva le fatture emesse dalla società opposta, attesa la mancata comunicazione/notifica delle stesse e, dunque, la loro insuscettibilità a costituire piena prova nel giudizio di opposizione. In conclusione, chiedeva: revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle ragioni creditorie poste a fondamento dello stesso, dichiarandolo, altresì, nullo e/o illegittimo e comunque privo di ogni effetto giuridico;
con vittoria di spese, con attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta società Controparte_2
[...] R.G.A.C. n. 3824/2023
la quale deduceva che: in data 22.4.2015 veniva attivata a nome della società Controparte_1 [...]
di il contratto di fornitura di energia elettrica per usi diversi Parte_1 Parte_1 dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica – uso locali: parrucchiere - per la fornitura sita in Boscoreale (NA), alla via Vargas n. 16 (numero cliente: 817303862). Tale contratto era stato regolarmente firmato da e dal suo esame si Parte_1 ricavava che la prima data di scadenza era prevista per il 31.12.2015 (con rinnovo annuale, salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza). E sul punto, parte opposta precisava che nessuna disdetta era stata mai effettuata. Per tale ragione, essendo l'opponente inadempiente al pagamento delle fatture relative ai servizi erogati, inviava (in data 2.3.2020- doc.4) diffida di pagamento per la somma di euro
13.289,79. Ad essa non veniva dato alcun riscontro e, pertanto, veniva inviata ulteriore diffida in data
14.10.2021 (e recapitata in data 29.10.2021 doc.5). E le fatture azionate faceva riferimento a consumi esattamente corrispondenti agli effettivi prelievi di energia elettrica effettuati dall'opponente. Ancora, in data 11.3.2022 le parti avevano provato a transigere la lite, tuttavia senza esito positivo. In data 10.5.2023 venivano inviate nuove diffide di pagamento alla società opponente (regolarmente recapitate in data 25.5.2023- doc.7). In merito all'eccezione di parte opponente relativa all'insussistenza di un rapporto contrattuale di fornitura, la società ne deduceva l'infondatezza Controparte_1 poiché, in primo luogo, il contratto depositato nel fascicolo monitorio ed in tale giudizio (doc. 3), si era perfezionato, su richiesta di in data 22.4.2015. Parte_1 Il contratto infatti risultava regolarmente firmato, né parte opponente aveva disconosciuto la propria firma. In particolare, nel contratto si leggeva che la prima scadenza contrattuale era stata prevista per il 31.12.2015, con decorrenza dalla data di allacciamento. Per quanto concerne il rinnovo, esso era annuale “salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza”; disdetta che l'opposta evidenziava non essere mai stata effettuata. Anzi, l'opponente, negli anni, aveva regolarmente usufruito della fornitura oggetto di causa, senza disconoscere il proprio debito, ma anzi arrivando finanche a proporre proposte transattive bonarie (cfr. doc. 5). Pertanto, le fatture insolute ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto (emesse da luglio 2017 a febbraio 2020) erano chiaramente imputabili all'opponente. Ancora, parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ciò, in quanto veniva invocata erroneamente l'applicazione della prescrizione biennale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 02.12.2017), nel mentre la stessa trovava applicazione (ove ne ricorressero le condizioni) esclusivamente con riferimento alle fatture emesse dal 1.3.2018 in poi. Pertanto, per le fatture emesse da luglio 2017 al 4.2.2018 si applicava la prescrizione quinquennale, ex art. 2984 c.c., regolarmente interrotta con la diffida del 2.3.2020. Invece, per le successive fatture, ossia dalla fattura emessa il 10.3.2018 alla fattura del 4.2.2020 anche se si applicava la prescrizione biennale, la stessa era stata regolarmente interrotta con le diffide del 2.3.2020 e le successive di ottobre 2021 e maggio 2023 (cfr. doc. 4, 5 e 7). In conclusione, chiedeva: rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo In via di subordinata, condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_1
dell'importo di euro 13.289,79 (o di quel diverso importo che dovesse essere
[...] stabilito in corso di causa), oltre interessi;
con vittoria di spese sia del presente giudizio che della fase monitoria Le parti non articolavano istanze istruttorie, oltre alle rispettive produzioni documentali e pertanto, su conforme richiesta, concessi i termini per conclusioni, comparse conclusionali e repliche la causa veniva rimessa in decisione e quindi assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con l'intra conferma dell'impugnato D.I. L'opposizione infatti si appalesa in gran parte generica laddove contesta i consumi in maniera piuttosto generica, facendo soprattutto riferimento alla mancata ricezione delle fatture. In proposito va evidenziato che la stessa opponente ha avvito istanza per la definizione transattiva della
2 R.G.A.C. n. 3824/2023
pretesa oggetti impugnata e ciò è chiaramente incompatibile con l'eccezione di mancata ricezione delle fattura. Inoltre non sono in discussione i numerosi solleciti che Servizio elettrico ha inviato all'opponente e da cui si ricava il credito per le fatture oggi contestate. Per tali motivo deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione (che comunque è biennale a far data dall'1.3.2018) dal momentoche nessuna prescrizione può ritenersi maturata a seguito delle diffide e richieste di pagamento inviate da (a mezzo PEC debitamente Controparte_1 ricevuta il 2.3.20 ed inviata da – il 18.10.21 a mezzo racc.ta regolarmente ricevuta Controparte_1Co come da in atti inviata a mezzo Legale – il 12.5.2023 a mezzo racc.ta regolarmente ricevuta come da AR in atti inviata a mezzo Legale). Oltre a ciò l'opponente ha formulato proposta transattiva inviata tramite il Codacons (proposta del pari esibita dall'opposto Servizio Elettrico). A fronte di ciò è evidente che non si è maturata alcuna prescrizione Per quel che concerne poi l'effettività della fornitura l'opposta ha esibito regolare certificazione della società e-Distribuzione che – come noto – nell'attuale sistema della
“liberalizzazione” del mercato dell'energia elettrica è il soggetto proprietario della Rete (fino ai
“punti di consegna” ovverosia ai misuratori) e fornitore dell'Energia alle varie società che nel c.d. mercato libero sono ammesse a rivendere l'energia agli utenti finali (ed è altresì noto che sempre e- Distribuzione provvede a misurare e quantificare l'energia fornita ai vari punti di consegna, consentendo così alle società di commercializzazione di fatturare il servizio al cliente finale. Tale certificazione (che corrisponde – anche per eccesso – a quanto poi effettivamente richiesto dall'opposta) dimostra in maniera inconfutabile che l'opponente ha fruito della quajntità di energia poi fatturata da e per cui è stata chiesta ed ottenuta l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento. Né sono state mosse specifiche obiezioni a tale quantificazioni Non può poi essere presa in esame la “nota di credito” emessa da ed esibita Controparte_1 dall'opponente perché tardiva (esibita solo nelle more dell'udienza di rimessione in decisione) e comunque la stessa non vale a dimostrare la fondatezza dell'opposizione dal momento che CP_1
ha comunque replicato e dimostrato che la nota di credito è stata emessa solo al fine di
[...] recuperare l'IVA, ovverosia per non pagare l'iva sulle fatture per le quali non sia avvenuto il pagamento (così come consentito dalla normativa fiscale per evitare che a fronte di un mancato incasso di una fattura il soggetto iva sia comunque tenuto a corrispondere l'imposta risultante da quella stessa fattura). Infine per quel che concerne la mancanza di contratto, l'eccezione è palesemente contrastata dall'esibizione del contratto – regolarmente sottoscritto – che ha depositato Servizio Elettrico Con il che si impone il rigetto dell'opposizione Il totale rigetto di tutti i motivi di opposizione impone la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 in opposizione al D.I. n. 794/2023 del 2.06.2023 rigetta l'opposizione e conferma l'impugnato D.I. Condanna l'opponente in Parte_1 persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.500,00
[...] oltre accessori come per legge Così deciso in Torre Annunziata, addì 9.6.2025. IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3824 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Trecase, alla via Vesuvio, n. 177, presso lo studio dell'avvocato Anna Amoruso, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
opponente E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Brescia, alla via C. Zima, n. 2/4, presso lo studio dell'avvocato Paola Zappa, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 794/2023 del 2.06.2023, notificato
[...] in data 21.06.2023, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 13.289,79 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società la Controparte_1 quale fondava la propria pretesa creditoria su fatture per il periodo 4.7.2017 – 4.7.2020, relative alla fornitura di energia elettrica in favore del resistente Parte_1
[...] Quest'ultimo disconosceva tali fatture assumendo che le stesse facevano riferimento a forniture di energia elettrica mai avvenute. In particolare, secondo quanto sostenuto dall'opponente, il fornitore non aveva provato né l'esistenza di un valido contratto stipulato tra le parti in tal senso, né l'entità dei consumi fatturati e conseguentemente l'ammontare del corrispettivo dovuto. Infatti, in atti v'era solo un contratto di fornitura che, però, recava una scadenza non riferibile a tale rapporto (31.12.2015 e quindi circa 2 anni prima del 4.7.2017 e cioè risultava una scadenza antecedente alla data da cui aveva datato l'inizio consumi insoluti), e risultava Controparte_1 altresì intestato ad una precedente utenza indicata in Hon Salon SPA s.r.l. (peraltro il contratto era privo di sottoscrizione da parte della società o del legale rappresentante). Inoltre ed invia preliminare, l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione delle fatture oggetto di causa, atteso che le fatture di luce e gas si prescrivevano in 2 anni, allo scadere dei quali non era più possibile domandare il pagamento delle stesse. L'opponente, poi, disconosceva le fatture emesse dalla società opposta, attesa la mancata comunicazione/notifica delle stesse e, dunque, la loro insuscettibilità a costituire piena prova nel giudizio di opposizione. In conclusione, chiedeva: revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle ragioni creditorie poste a fondamento dello stesso, dichiarandolo, altresì, nullo e/o illegittimo e comunque privo di ogni effetto giuridico;
con vittoria di spese, con attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta società Controparte_2
[...] R.G.A.C. n. 3824/2023
la quale deduceva che: in data 22.4.2015 veniva attivata a nome della società Controparte_1 [...]
di il contratto di fornitura di energia elettrica per usi diversi Parte_1 Parte_1 dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica – uso locali: parrucchiere - per la fornitura sita in Boscoreale (NA), alla via Vargas n. 16 (numero cliente: 817303862). Tale contratto era stato regolarmente firmato da e dal suo esame si Parte_1 ricavava che la prima data di scadenza era prevista per il 31.12.2015 (con rinnovo annuale, salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza). E sul punto, parte opposta precisava che nessuna disdetta era stata mai effettuata. Per tale ragione, essendo l'opponente inadempiente al pagamento delle fatture relative ai servizi erogati, inviava (in data 2.3.2020- doc.4) diffida di pagamento per la somma di euro
13.289,79. Ad essa non veniva dato alcun riscontro e, pertanto, veniva inviata ulteriore diffida in data
14.10.2021 (e recapitata in data 29.10.2021 doc.5). E le fatture azionate faceva riferimento a consumi esattamente corrispondenti agli effettivi prelievi di energia elettrica effettuati dall'opponente. Ancora, in data 11.3.2022 le parti avevano provato a transigere la lite, tuttavia senza esito positivo. In data 10.5.2023 venivano inviate nuove diffide di pagamento alla società opponente (regolarmente recapitate in data 25.5.2023- doc.7). In merito all'eccezione di parte opponente relativa all'insussistenza di un rapporto contrattuale di fornitura, la società ne deduceva l'infondatezza Controparte_1 poiché, in primo luogo, il contratto depositato nel fascicolo monitorio ed in tale giudizio (doc. 3), si era perfezionato, su richiesta di in data 22.4.2015. Parte_1 Il contratto infatti risultava regolarmente firmato, né parte opponente aveva disconosciuto la propria firma. In particolare, nel contratto si leggeva che la prima scadenza contrattuale era stata prevista per il 31.12.2015, con decorrenza dalla data di allacciamento. Per quanto concerne il rinnovo, esso era annuale “salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza”; disdetta che l'opposta evidenziava non essere mai stata effettuata. Anzi, l'opponente, negli anni, aveva regolarmente usufruito della fornitura oggetto di causa, senza disconoscere il proprio debito, ma anzi arrivando finanche a proporre proposte transattive bonarie (cfr. doc. 5). Pertanto, le fatture insolute ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto (emesse da luglio 2017 a febbraio 2020) erano chiaramente imputabili all'opponente. Ancora, parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ciò, in quanto veniva invocata erroneamente l'applicazione della prescrizione biennale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 02.12.2017), nel mentre la stessa trovava applicazione (ove ne ricorressero le condizioni) esclusivamente con riferimento alle fatture emesse dal 1.3.2018 in poi. Pertanto, per le fatture emesse da luglio 2017 al 4.2.2018 si applicava la prescrizione quinquennale, ex art. 2984 c.c., regolarmente interrotta con la diffida del 2.3.2020. Invece, per le successive fatture, ossia dalla fattura emessa il 10.3.2018 alla fattura del 4.2.2020 anche se si applicava la prescrizione biennale, la stessa era stata regolarmente interrotta con le diffide del 2.3.2020 e le successive di ottobre 2021 e maggio 2023 (cfr. doc. 4, 5 e 7). In conclusione, chiedeva: rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo In via di subordinata, condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_1
dell'importo di euro 13.289,79 (o di quel diverso importo che dovesse essere
[...] stabilito in corso di causa), oltre interessi;
con vittoria di spese sia del presente giudizio che della fase monitoria Le parti non articolavano istanze istruttorie, oltre alle rispettive produzioni documentali e pertanto, su conforme richiesta, concessi i termini per conclusioni, comparse conclusionali e repliche la causa veniva rimessa in decisione e quindi assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con l'intra conferma dell'impugnato D.I. L'opposizione infatti si appalesa in gran parte generica laddove contesta i consumi in maniera piuttosto generica, facendo soprattutto riferimento alla mancata ricezione delle fatture. In proposito va evidenziato che la stessa opponente ha avvito istanza per la definizione transattiva della
2 R.G.A.C. n. 3824/2023
pretesa oggetti impugnata e ciò è chiaramente incompatibile con l'eccezione di mancata ricezione delle fattura. Inoltre non sono in discussione i numerosi solleciti che Servizio elettrico ha inviato all'opponente e da cui si ricava il credito per le fatture oggi contestate. Per tali motivo deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione (che comunque è biennale a far data dall'1.3.2018) dal momentoche nessuna prescrizione può ritenersi maturata a seguito delle diffide e richieste di pagamento inviate da (a mezzo PEC debitamente Controparte_1 ricevuta il 2.3.20 ed inviata da – il 18.10.21 a mezzo racc.ta regolarmente ricevuta Controparte_1Co come da in atti inviata a mezzo Legale – il 12.5.2023 a mezzo racc.ta regolarmente ricevuta come da AR in atti inviata a mezzo Legale). Oltre a ciò l'opponente ha formulato proposta transattiva inviata tramite il Codacons (proposta del pari esibita dall'opposto Servizio Elettrico). A fronte di ciò è evidente che non si è maturata alcuna prescrizione Per quel che concerne poi l'effettività della fornitura l'opposta ha esibito regolare certificazione della società e-Distribuzione che – come noto – nell'attuale sistema della
“liberalizzazione” del mercato dell'energia elettrica è il soggetto proprietario della Rete (fino ai
“punti di consegna” ovverosia ai misuratori) e fornitore dell'Energia alle varie società che nel c.d. mercato libero sono ammesse a rivendere l'energia agli utenti finali (ed è altresì noto che sempre e- Distribuzione provvede a misurare e quantificare l'energia fornita ai vari punti di consegna, consentendo così alle società di commercializzazione di fatturare il servizio al cliente finale. Tale certificazione (che corrisponde – anche per eccesso – a quanto poi effettivamente richiesto dall'opposta) dimostra in maniera inconfutabile che l'opponente ha fruito della quajntità di energia poi fatturata da e per cui è stata chiesta ed ottenuta l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento. Né sono state mosse specifiche obiezioni a tale quantificazioni Non può poi essere presa in esame la “nota di credito” emessa da ed esibita Controparte_1 dall'opponente perché tardiva (esibita solo nelle more dell'udienza di rimessione in decisione) e comunque la stessa non vale a dimostrare la fondatezza dell'opposizione dal momento che CP_1
ha comunque replicato e dimostrato che la nota di credito è stata emessa solo al fine di
[...] recuperare l'IVA, ovverosia per non pagare l'iva sulle fatture per le quali non sia avvenuto il pagamento (così come consentito dalla normativa fiscale per evitare che a fronte di un mancato incasso di una fattura il soggetto iva sia comunque tenuto a corrispondere l'imposta risultante da quella stessa fattura). Infine per quel che concerne la mancanza di contratto, l'eccezione è palesemente contrastata dall'esibizione del contratto – regolarmente sottoscritto – che ha depositato Servizio Elettrico Con il che si impone il rigetto dell'opposizione Il totale rigetto di tutti i motivi di opposizione impone la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 in opposizione al D.I. n. 794/2023 del 2.06.2023 rigetta l'opposizione e conferma l'impugnato D.I. Condanna l'opponente in Parte_1 persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.500,00
[...] oltre accessori come per legge Così deciso in Torre Annunziata, addì 9.6.2025. IL GIUDICE
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